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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 987/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5714/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007370188
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 25/7/2025 IRICORRENTE chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259007370188 notificata in data 28/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 15.812,25 sul presupposto di quattro cartelle di pagamento.
Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione; prescrizione di sanzioni e interessi;
omessa sottoscrizione;
irregolarità della notifica.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti presupposti, insussistenza della prescrizione, regolarità della procedura.
Non si costituiva Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in minima parte fondato.
Priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Premesso che in Sicilia Agenzia delle Entrate RI è stata istituita solo con d.l. 73/2021, a decorrere dal 1/10/2021.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate RI di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate RI), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, validamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2018; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da AD (peraltro diversa da Nominativo_1), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra AD e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Parimenti priva di qualsiasi fondamento è l'eccezione di inammissibilità della produzione per tardività della costituzione in giudizio. Infatti, il termine per la costituzione in giudizio del resistente di cui all'art. 23 D.Lv.
546/92 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso) non è accompagnato da alcuna sanzione di decadenza;
sicchè l'eventuale costituzione tardiva, in assenza di specifica sanzione, non preclude alla parte l'esercizio delle facoltà processuali (cfr. Cass. V, 8/10/07, 21059). In ogni caso, come previsto dall'art. 32 D.Lv. 546/92, la produzione di documenti può essere effettuata fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Questo stesso termine, inoltre, deve ritenersi non preclusivo dell'esame della documentazione eventualmente effettuata ed ammessa, dal momento che, comunque, anche tale precetto non è assistito da alcuna specifica sanzione – vigendo il principio della tipicità e tassatività delle cause di nullità/ inutilizzabilità – non potendosi, pertanto, fare derivare dalla violazione di detto termine, in assenza di una espressa previsione, un effetto decadenziale;
talchè la violazione di detto termine nel deposito della documentazione può dare luogo, esclusivamente, su richiesta di controparte, ad un rinvio per esame della documentazione ed eventuali controdeduzioni;
non determina, invece, alcuna ipotesi di inutilizzabilità della stessa;
tanto più che detta documentazione potrebbe essere legittimamente valutata in sede di appello ai sensi dell'art. 58 d.Lv. 546/92, persino nel testo successivo alla riforma di cui al d.Lv. 130/22 (cfr. Cass. V,
25/3/2011, 6914).
Non giova invocare una sorta di diritto di difesa, dal momento che tale diritto può essere adeguatamente assicurato mediante richiesta di rinvio per esame documentazione e eventuale controdeduzione.
La correttezza di detta interpretazione è confermata dal confronto con la disciplina del processo civile: infatti, mentre gli art. 23 e 32 d.Lv. 546/92 non associano al termine, in maniera espressa, alcuna sanzione di decadenza, l'art. 171-ter c.p.c., in materia di processo civile, espressamente associa al superamento del termine di venti giorni anteriori all'udienza per il deposito di documenti una sanzione di decadenza («…a pena di decadenza…»). Va rammentato che, a norma dell'art. 1 c. 2 d.Lv. 546/92 «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile». Discende che, contenendo la disciplina specifica una puntuale normativa in materia di costituzione e produzione di documenti – appunto gli artt. 23 e 32 cit. – non può applicarsi la disciplina processualcivilistica, avente, per espressa previsione normativa, natura residuale. Deriva che la mancata espressa previsione di una simile conseguenza nel processo tributario, non può che leggersi nel senso predetto: che, cioè, un effetto decadenziale in tale ambito non sia previsto e non si possa desumere. Va osservata, innanzitutto, la regolarità (e comunque la non rilevanza della questione) della notifica con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, indirizzo notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it che appare presente nel registro pubblico Ipa assieme agli indirizzi pterzi.acc. Email_3 e noreply.sicilia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Va osservato che la disciplina di cui alla l. 53/1994, nel testo vigente, in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (e dal procuratore legale), è applicabile esclusivamente con riferimento a tali soggetti (avvocati e procuratori) e, esclusivamente con riferimento a tali soggetti, l'art. 3 bis disciplina le modalità di esecuzione della notifica a mezzo pec, prevedendo, ovviamente, che questa, se eseguita direttamente dall'avvocato, debba essere realizzata ad un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi e debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La logica della norma è evidente: solo l'inserimento in pubblici elenchi può garantire che il soggetto che notifica, oltre ad essere colui che si dichiara, sia anche un avvocato legalmente esercente la professione. Tale normativa non può trovare applicazione con riferimento alla notifica operata da soggetti pubblici istituzionali: in primo luogo perché la normativa non si riferisce a tali soggetti, ma solo ad avvocati (e procuratori legali); in secondo luogo per ragioni di logica, dal momento che, una volta certificata mediante posta elettronica la provenienza della notifica dal soggetto pubblico istituzionale, questo soggetto non deve ulteriormente provare di avere funzioni pubbliche, attesa la natura istituzionale dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979).
Allo stesso modo privo di alcuna valenza potrebbe essere il richiamo al d.l. 179/2012, che in alcun modo prevede che la notifica da parte di enti pubblici debba essere effettuata per mezzo di indirizzi di posta elettronica inseriti in pubblici elenchi: detta norma prevede, invece, che la pubblica amministrazione ha l'onere di indicare indirizzi di posta elettronica certificata preposti a ricevere le notifiche (non ad inviare le notifiche), disciplinando, quindi le modalità di esecuzione delle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Di contro la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 26 c. 2 dpr 602/73, norma che prevede che la notifica della cartella esattoriale, degli atti della riscossione (e, ai sensi degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, del preavviso di iscrizione ipotecaria), possa essere eseguita, senz'altro, a mezzo posta certificata all'indirizzo del contribuente risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. Detta norma non prevede in alcun modo che la notifica a mezzo PEC debba essere effettuata per il tramite di una casella di posta inserita in elenchi particolari. Infatti la norma in esame così recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”, senza, dunque, alcun rifermento, neppure implicito, alle caratteristiche dell'indirizzo del notificante ed al suo inserimento in un pubblico registro.
Né argomenti di segno contrario si possono trarre dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73. Detta norma, infatti, prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il riferimento all'inserimento nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata è, dunque, unicamente relativo al destinatario, mentre nessuna prescrizione, di alcun tipo, è operata con riferimento all'indirizzo PEC dell'Autorità notificante (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979; Cass.
982/2023; Cass. 18684/2023).
In definitiva, dunque, deve ritenersi che l'inserimento dell'indirizzo di posta certificata di un ente pubblico nei pubblici elenchi non sia condizione di validità della notifica effettuata dall'ente per il tramite di detta casella di posta, essendo, invece, sufficiente che la casella di provenienza abbia natura certificata, come tale pienamente sufficiente a garantire l'identità del soggetto notificante.
Infondata è l'eccezione relativa alla sottoscrizione della cartella di pagamento. Infatti la sottoscrizione non rientra tra i requisiti essenziali dell'intimazione, con la ovvia conseguenza che l'eventuale mancanza di sottoscrizione o l'eventuale non conformità a norma della sottoscrizione non può, comunque, determinare l'invalidità dell'atto, essendo sufficiente che, indipendentemente dagli elementi formali, questo sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Infondata, al limite della temerarietà, è l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte.
L'intimazione è emessa sul presupposto delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 29520140029042334000 notificata il 28/11/2014, per € 14.743,55 a titolo di IVA;
- n. 29520200020523626000, notificata il 17/11/2022, per € 312,24 a titolo di tassa auto;
- n. 29520220018982923000, notificata il 27/10/2022, per € 293,19 a titolo di tassa auto;
- n. 29520230018217672000, notificata il 12/05/2023, per € 463,29 a titolo di tassa auto.
L'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle predette cartelle, peraltro la prima personalmente a mani del ricorrente, le altre tre tutte a mezzo pec.
Insussistente è, conseguentemente, l'eccezione di prescrizione.
Invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale.
Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019;
Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 «sono sospesi dall'8 marzo al 31/8/2021» (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23) «i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…» in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
ne discende la sospensione dei termini di prescrizione per tutte le attività relative alla riscossione (dalla emissione delle cartelle, alla emissione di tutte le attività conseguenziali). Ciò, sia ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»); sia, soprattutto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
(secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge). Poi, ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi. Deve, dunque, ritenersi che detti termini di sospensione riguardino non soltanto quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche qualsiasi altra attività inerente alla riscossione, determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12 c. 1 d.Lv. 159/2015; sia, e soprattutto, in base ai principi generali in materia di prescrizione, enunciati, tra l'altro, dal menzionato art. 2935 c.c., dai quali deriva la sospensione del termine prescrizionale in tutti i casi in cui il relativo diritto non sia esercitabile (cfr. Cass. 960/2025; Cass.
17668/2025; Cass. 21765/2025; Cass. 33752/2025; ecc.).
Nella specie, pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non era decorso né il termine decennale di prescrizione (relativamente ai tributi erariali), né quello triennale (relativo alla tassa auto).
Fondato è il ricorso con riferimento a sanzioni e interessi derivanti dalla cartella 29520140029042334000.
Il termine di prescrizione, infatti, per tali accessori è quinquennale.
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti predetti. In ragione della soccombenza reciproca, del difetto di sintesi del ricorso introduttivo e della natura temeraria di gran parte delle eccezioni, le spese vanno compensate in ragione di 1/3 e per il resto poste a carico del ricorrente (soccombente principale) e quantificate in € 3.300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli effetti dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni di cui alla cartella 29520140029042334000, nonché agli interessi di cui alla medesima cartella, maturati anteriormente al 5/12/2018. Rigetta, quanto al resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione di 1/3, liquida in € 2.200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5714/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007370188
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 25/7/2025 IRICORRENTE chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259007370188 notificata in data 28/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 15.812,25 sul presupposto di quattro cartelle di pagamento.
Eccepiva: omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione; prescrizione di sanzioni e interessi;
omessa sottoscrizione;
irregolarità della notifica.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti presupposti, insussistenza della prescrizione, regolarità della procedura.
Non si costituiva Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in minima parte fondato.
Priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Premesso che in Sicilia Agenzia delle Entrate RI è stata istituita solo con d.l. 73/2021, a decorrere dal 1/10/2021.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate RI di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate RI), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, validamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2018; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da AD (peraltro diversa da Nominativo_1), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra AD e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Parimenti priva di qualsiasi fondamento è l'eccezione di inammissibilità della produzione per tardività della costituzione in giudizio. Infatti, il termine per la costituzione in giudizio del resistente di cui all'art. 23 D.Lv.
546/92 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso) non è accompagnato da alcuna sanzione di decadenza;
sicchè l'eventuale costituzione tardiva, in assenza di specifica sanzione, non preclude alla parte l'esercizio delle facoltà processuali (cfr. Cass. V, 8/10/07, 21059). In ogni caso, come previsto dall'art. 32 D.Lv. 546/92, la produzione di documenti può essere effettuata fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Questo stesso termine, inoltre, deve ritenersi non preclusivo dell'esame della documentazione eventualmente effettuata ed ammessa, dal momento che, comunque, anche tale precetto non è assistito da alcuna specifica sanzione – vigendo il principio della tipicità e tassatività delle cause di nullità/ inutilizzabilità – non potendosi, pertanto, fare derivare dalla violazione di detto termine, in assenza di una espressa previsione, un effetto decadenziale;
talchè la violazione di detto termine nel deposito della documentazione può dare luogo, esclusivamente, su richiesta di controparte, ad un rinvio per esame della documentazione ed eventuali controdeduzioni;
non determina, invece, alcuna ipotesi di inutilizzabilità della stessa;
tanto più che detta documentazione potrebbe essere legittimamente valutata in sede di appello ai sensi dell'art. 58 d.Lv. 546/92, persino nel testo successivo alla riforma di cui al d.Lv. 130/22 (cfr. Cass. V,
25/3/2011, 6914).
Non giova invocare una sorta di diritto di difesa, dal momento che tale diritto può essere adeguatamente assicurato mediante richiesta di rinvio per esame documentazione e eventuale controdeduzione.
La correttezza di detta interpretazione è confermata dal confronto con la disciplina del processo civile: infatti, mentre gli art. 23 e 32 d.Lv. 546/92 non associano al termine, in maniera espressa, alcuna sanzione di decadenza, l'art. 171-ter c.p.c., in materia di processo civile, espressamente associa al superamento del termine di venti giorni anteriori all'udienza per il deposito di documenti una sanzione di decadenza («…a pena di decadenza…»). Va rammentato che, a norma dell'art. 1 c. 2 d.Lv. 546/92 «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile». Discende che, contenendo la disciplina specifica una puntuale normativa in materia di costituzione e produzione di documenti – appunto gli artt. 23 e 32 cit. – non può applicarsi la disciplina processualcivilistica, avente, per espressa previsione normativa, natura residuale. Deriva che la mancata espressa previsione di una simile conseguenza nel processo tributario, non può che leggersi nel senso predetto: che, cioè, un effetto decadenziale in tale ambito non sia previsto e non si possa desumere. Va osservata, innanzitutto, la regolarità (e comunque la non rilevanza della questione) della notifica con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, indirizzo notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it che appare presente nel registro pubblico Ipa assieme agli indirizzi pterzi.acc. Email_3 e noreply.sicilia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Va osservato che la disciplina di cui alla l. 53/1994, nel testo vigente, in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (e dal procuratore legale), è applicabile esclusivamente con riferimento a tali soggetti (avvocati e procuratori) e, esclusivamente con riferimento a tali soggetti, l'art. 3 bis disciplina le modalità di esecuzione della notifica a mezzo pec, prevedendo, ovviamente, che questa, se eseguita direttamente dall'avvocato, debba essere realizzata ad un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi e debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La logica della norma è evidente: solo l'inserimento in pubblici elenchi può garantire che il soggetto che notifica, oltre ad essere colui che si dichiara, sia anche un avvocato legalmente esercente la professione. Tale normativa non può trovare applicazione con riferimento alla notifica operata da soggetti pubblici istituzionali: in primo luogo perché la normativa non si riferisce a tali soggetti, ma solo ad avvocati (e procuratori legali); in secondo luogo per ragioni di logica, dal momento che, una volta certificata mediante posta elettronica la provenienza della notifica dal soggetto pubblico istituzionale, questo soggetto non deve ulteriormente provare di avere funzioni pubbliche, attesa la natura istituzionale dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979).
Allo stesso modo privo di alcuna valenza potrebbe essere il richiamo al d.l. 179/2012, che in alcun modo prevede che la notifica da parte di enti pubblici debba essere effettuata per mezzo di indirizzi di posta elettronica inseriti in pubblici elenchi: detta norma prevede, invece, che la pubblica amministrazione ha l'onere di indicare indirizzi di posta elettronica certificata preposti a ricevere le notifiche (non ad inviare le notifiche), disciplinando, quindi le modalità di esecuzione delle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Di contro la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 26 c. 2 dpr 602/73, norma che prevede che la notifica della cartella esattoriale, degli atti della riscossione (e, ai sensi degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, del preavviso di iscrizione ipotecaria), possa essere eseguita, senz'altro, a mezzo posta certificata all'indirizzo del contribuente risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. Detta norma non prevede in alcun modo che la notifica a mezzo PEC debba essere effettuata per il tramite di una casella di posta inserita in elenchi particolari. Infatti la norma in esame così recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”, senza, dunque, alcun rifermento, neppure implicito, alle caratteristiche dell'indirizzo del notificante ed al suo inserimento in un pubblico registro.
Né argomenti di segno contrario si possono trarre dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73. Detta norma, infatti, prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il riferimento all'inserimento nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata è, dunque, unicamente relativo al destinatario, mentre nessuna prescrizione, di alcun tipo, è operata con riferimento all'indirizzo PEC dell'Autorità notificante (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979; Cass.
982/2023; Cass. 18684/2023).
In definitiva, dunque, deve ritenersi che l'inserimento dell'indirizzo di posta certificata di un ente pubblico nei pubblici elenchi non sia condizione di validità della notifica effettuata dall'ente per il tramite di detta casella di posta, essendo, invece, sufficiente che la casella di provenienza abbia natura certificata, come tale pienamente sufficiente a garantire l'identità del soggetto notificante.
Infondata è l'eccezione relativa alla sottoscrizione della cartella di pagamento. Infatti la sottoscrizione non rientra tra i requisiti essenziali dell'intimazione, con la ovvia conseguenza che l'eventuale mancanza di sottoscrizione o l'eventuale non conformità a norma della sottoscrizione non può, comunque, determinare l'invalidità dell'atto, essendo sufficiente che, indipendentemente dagli elementi formali, questo sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Infondata, al limite della temerarietà, è l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte.
L'intimazione è emessa sul presupposto delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 29520140029042334000 notificata il 28/11/2014, per € 14.743,55 a titolo di IVA;
- n. 29520200020523626000, notificata il 17/11/2022, per € 312,24 a titolo di tassa auto;
- n. 29520220018982923000, notificata il 27/10/2022, per € 293,19 a titolo di tassa auto;
- n. 29520230018217672000, notificata il 12/05/2023, per € 463,29 a titolo di tassa auto.
L'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle predette cartelle, peraltro la prima personalmente a mani del ricorrente, le altre tre tutte a mezzo pec.
Insussistente è, conseguentemente, l'eccezione di prescrizione.
Invero, come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale.
Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019;
Cass. 9906/2018).
Il termine prescrizionale, ovviamente, decorre dall'ultimo atto interruttivo, nella specie la notifica delle cartelle di pagamento.
Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 «sono sospesi dall'8 marzo al 31/8/2021» (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni 23) «i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori…» in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
ne discende la sospensione dei termini di prescrizione per tutte le attività relative alla riscossione (dalla emissione delle cartelle, alla emissione di tutte le attività conseguenziali). Ciò, sia ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»); sia, soprattutto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
(secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge). Poi, ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi. Deve, dunque, ritenersi che detti termini di sospensione riguardino non soltanto quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche qualsiasi altra attività inerente alla riscossione, determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12 c. 1 d.Lv. 159/2015; sia, e soprattutto, in base ai principi generali in materia di prescrizione, enunciati, tra l'altro, dal menzionato art. 2935 c.c., dai quali deriva la sospensione del termine prescrizionale in tutti i casi in cui il relativo diritto non sia esercitabile (cfr. Cass. 960/2025; Cass.
17668/2025; Cass. 21765/2025; Cass. 33752/2025; ecc.).
Nella specie, pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non era decorso né il termine decennale di prescrizione (relativamente ai tributi erariali), né quello triennale (relativo alla tassa auto).
Fondato è il ricorso con riferimento a sanzioni e interessi derivanti dalla cartella 29520140029042334000.
Il termine di prescrizione, infatti, per tali accessori è quinquennale.
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti predetti. In ragione della soccombenza reciproca, del difetto di sintesi del ricorso introduttivo e della natura temeraria di gran parte delle eccezioni, le spese vanno compensate in ragione di 1/3 e per il resto poste a carico del ricorrente (soccombente principale) e quantificate in € 3.300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli effetti dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni di cui alla cartella 29520140029042334000, nonché agli interessi di cui alla medesima cartella, maturati anteriormente al 5/12/2018. Rigetta, quanto al resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione di 1/3, liquida in € 2.200,00 oltre accessori di legge.