Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
L'omesso avviso dell'udienza (nel caso di specie, per il giudizio di appello) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che rimane senza effetto se non è dedotta tempestivamente, presente all'udienza anche l'imputato, dall'altro difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2006, n. 12342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12342 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ IO S. - Presidente - del 20/12/2006
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1649
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 25851/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC IO, N. IL 28.02.1954;
avverso la sentenza emessa il giorno 15.03.2005 dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Anselmi (anche per l'Avv. Obert), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 15.03.2005 la Corte d'appello di Torino confermava la penale responsabilità di GR IO per il delitto ex art. 388 c.p., cpv. Propone ricorso l'imputato, lamentando, in primo luogo, che a uno dei suoi due difensori di fiducia non è stato dato avviso della citazione per il giudizio di appello, svoltosi in assenza dello stesso difensore in contumacia dell'imputato.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'assorbimento degli altri motivi dedotti.
Circa, invero, le conseguenze del mancato avviso di udienza a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, c'è sostanziale concordia di vedute sul fatto che esso produce una nullità a regime intermedio (contra, nel senso dell'insanabilità della nullità, Cass. 03.03.2005, Bresciani) ma permane un contrasto sui presupposti della sanabilità di tale vizio a sensi della prima parte dell'art. 183 c.p.p., comma 2, sostenendosi, per un verso, che basta, all'uopo, la mancata immediata eccezione dell'altro difensore presente (Cass. 10.01.2006, Raucci;
23.11.2005, Scatafassi;
12.05.2004, Pastore) e, dall'altro, che è necessario invece si accompagni a tale omissione la presenza dell'imputato (Cass. 10.11.2004, Panza;
15.01.2004, Franzè; 02.04.2003, Bruno;
Cass. 22.06.2001, Bonaffmi e altri;
03.02.1997, Corso). Ad avviso del Collegio, è da condividere il secondo dei citati indirizzi. Ai fini, infatti, della citata norma codicistica, non può sostenersi che la "parte" possa esaurirsi nel solo difensore. La mancata immediata rilevazione del vizio, invero, in tanto vale a sanarlo, in quanto in detta omissione può presumersi una rinuncia all'interesse leso.
Tale interesse è quello dell'imputato ad avvalersi concretamente anche dell'opera del secondo difensore, e nella relativa gestione l'imputato non può, per ragioni logiche e di virtuale conflitto di interessi, essere surrogato dall'altro difensore, venendo in rilievo, al riguardo, proprio la valutazione, da parte (e di specifica pertinenza) del prevenuto, dell'eventuale concreta insufficienza della presenza e opera di tale (unico) difensore. Alla stregua di tanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007