CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42851 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UN ME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LUCA DI CAPRIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42851 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. SE AR veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di truffa aggravata ai sensi dell'alt 61 n.11 cod.pen. perché, "con artifici e raggiri consistiti nel contraffare annullare o non emettere affatto contratti assicurativi di polizze appartenenti alla sua subagenzia dipendente dall'agenzia generale Axa di Caserta, IG e ED s.r.l. di IG PA e ED IE, inducendo in errore i clienti facendo loro credere di avere un regolare contratto assicurativo procurava a se stesso un ingiusto profitto consistito nell'intascare l'ammontare delle singole quietanze consegnate dai vari clienti con danno sia di questi ultimi, che risultavano privi di copertura assicurativa, che dell'agenzia assicurativa stessa che non percepiva l'effettivo pagamento delle quietanze relative a tali polizze" (così il capo di imputazione); veniva ritenuto responsabile del reato dal Tribunale, e la sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SE, rilevando che con i motivi aggiunti all'atto di appello si era chiesta l'emissione di una sentenza di non doversi procedere in quanto la querela era stata proposta da IG PA, qualificatosi amministratore e legale rappresentante della IG e ED s.r.I., senza tuttavia allegare alla querela l'atto costitutivo di tale società, né la visura camerale;
la censura era stata rigettata dalla Corte di appello con una motivazione palesemente illogica, affermando che il potere di rappresentanza non era mai stato messo in discussione nel processo di primo grado, che forse "per mera dimenticanza" non erano stati allegati alla querela la visura camerale e l'atto costitutivo e che la qualità di amministratore di IG sarebbe emersa anche dall'incarico di subagente conferito a SE. 1.2 Il difensore lamenta l'omessa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 646 cod. pen. 1.3 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che la concessione del beneficio risultava dalla stessa sentenza di primo grado e che non era stato considerato il comportamento processuale di SE CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha evidenziato che il conferimento di incarico a SE era stato dato da IG PA nella sua qualità di legale rappresentante della società, per cui l'assenza della visura camerale, pure indicata presente tra gli allegati prodotti, 2 Così deciso il 17/10/2024 nessuna rilevanza può avere ai fini della eccepita mancanza di legittimazione a proporre la querela. 1.2 Quanto alla mancata riqualificazione del fatto, il comportamento dell'imputato, che incassava le somme dai clienti senza poi provvedere ad attivare la copertura assicurativa falsificando le polizze, può essere inquadrato negli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod.pen. sotto forma di "menzogna", inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame;
inconferente è il richiamo alla sentenza n. 33612/21 di questa Sezione, nella quale si trattava il caso di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 646 cod. pen., in cui la stessa Corte di appello aveva evidenziato che avrebbe potuto configurarsi anche la truffa in danno dei singoli assicurati, che però non avevano proposto querela 1.3 La mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UN ME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LUCA DI CAPRIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42851 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. SE AR veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di truffa aggravata ai sensi dell'alt 61 n.11 cod.pen. perché, "con artifici e raggiri consistiti nel contraffare annullare o non emettere affatto contratti assicurativi di polizze appartenenti alla sua subagenzia dipendente dall'agenzia generale Axa di Caserta, IG e ED s.r.l. di IG PA e ED IE, inducendo in errore i clienti facendo loro credere di avere un regolare contratto assicurativo procurava a se stesso un ingiusto profitto consistito nell'intascare l'ammontare delle singole quietanze consegnate dai vari clienti con danno sia di questi ultimi, che risultavano privi di copertura assicurativa, che dell'agenzia assicurativa stessa che non percepiva l'effettivo pagamento delle quietanze relative a tali polizze" (così il capo di imputazione); veniva ritenuto responsabile del reato dal Tribunale, e la sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SE, rilevando che con i motivi aggiunti all'atto di appello si era chiesta l'emissione di una sentenza di non doversi procedere in quanto la querela era stata proposta da IG PA, qualificatosi amministratore e legale rappresentante della IG e ED s.r.I., senza tuttavia allegare alla querela l'atto costitutivo di tale società, né la visura camerale;
la censura era stata rigettata dalla Corte di appello con una motivazione palesemente illogica, affermando che il potere di rappresentanza non era mai stato messo in discussione nel processo di primo grado, che forse "per mera dimenticanza" non erano stati allegati alla querela la visura camerale e l'atto costitutivo e che la qualità di amministratore di IG sarebbe emersa anche dall'incarico di subagente conferito a SE. 1.2 Il difensore lamenta l'omessa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 646 cod. pen. 1.3 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che la concessione del beneficio risultava dalla stessa sentenza di primo grado e che non era stato considerato il comportamento processuale di SE CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha evidenziato che il conferimento di incarico a SE era stato dato da IG PA nella sua qualità di legale rappresentante della società, per cui l'assenza della visura camerale, pure indicata presente tra gli allegati prodotti, 2 Così deciso il 17/10/2024 nessuna rilevanza può avere ai fini della eccepita mancanza di legittimazione a proporre la querela. 1.2 Quanto alla mancata riqualificazione del fatto, il comportamento dell'imputato, che incassava le somme dai clienti senza poi provvedere ad attivare la copertura assicurativa falsificando le polizze, può essere inquadrato negli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod.pen. sotto forma di "menzogna", inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame;
inconferente è il richiamo alla sentenza n. 33612/21 di questa Sezione, nella quale si trattava il caso di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 646 cod. pen., in cui la stessa Corte di appello aveva evidenziato che avrebbe potuto configurarsi anche la truffa in danno dei singoli assicurati, che però non avevano proposto querela 1.3 La mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.