Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere di quello in esame,indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento. Deve pertanto affermarsi che in tema di circolazione stradale, perché una data condotta, tenuta da un utente della strada in violazione di norme specifiche o solo di prudenza, sia causa efficiente e condizionante del verificarsi di un sinistro è sufficiente che crei una situazione di pericolo o di ragionevole allarme tale da spingere l'utente in potenziale conflitto a porre in essere una manovra che, altrimenti, non avrebbe compiuto, dall'esecuzione della quale derivi poi il verificarsi di un evento di danno. (Fattispecie in cui l'irregolare manovra dell'imputato che, in autostrada, insinuandosi in un tratto di interruzione della barriera di separazione delle due carreggiate, si immetteva parzialmente nella corsia di sorpasso della opposta careggiata è stata ritenuta un fattore determinante dell' improvvisa manovra di sterzata a destra da parte di una autovettura che sopraggiungeva a forte velocità e concausa della morte del conducente, uscito fuori strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/1999, n. 7156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7156 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Bruno FRANGINI Presidente del 5/2/99
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Salvatore BUGNANINI Consigliere N. 403
3. Dott. Antonio SPAGNUOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Luisa BIANCHI Consigliere 21449/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA EN nato in [...] il dì 11 aprile 1948;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 12 dicembre 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del Dott. Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore della parte civile Giuseppina Salomone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori del ricorrente che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Il processo concerne un infortunio del traffico verificatosi il 5 agosto 1993 sulla carreggiata Nord, direzione Roma-Firenze, dell'Autostrada del Sole, al Km 401+875.
Secondo i Giudici del merito, verso le ore 15,30 del detto giorno EN FA, procedendo alla guida di autovettura tipo RA ER lungo la corsia Sud dell'autostrada, a un certo punto si insinuò nel tratto di interruzione della barriera di separazione delle due carreggiate, affacciandosi, e cosi impegnandola per circa un metro, sulla carreggiata riservata ai veicoli percorrenti la strada in senso opposto, e, più in particolare, sulla corsia di sorpasso, ponendosi, con la parte anteriore del veicolo in senso alquanto obliquo rispetto all'asse mediano della carreggiata: e ciò con l'intento di eseguire una inversione di marcia inserendosi nella carreggiata di senso opposto a quella di provenienza. In quel momento sopraggiungeva, a forte velocità e impegnando la corsia di sorpasso della carreggiata Nord, l'autovettura MW condotta da LO LI il quale, nel notare l'improvviso l'apparire della parte anteriore della ER, che fuoriusciva dalla linea della vegetazione dello zona sparticarregiate, in quel punto abbastanza folta, tentò, con una sterzata, di portarsi a destra, ma, a causa della elevatissima velocità, la vettura MW sbandò rovinosamente e, ormai ingovernabile, fini nella sottostante scarpata cagionando la perdita della vita del conducente.
La ricostruzione della dinamica dell'infortunio fu fondata, essenzialmente, sulle dichiarazioni di un teste oculare, tale IN DA, il quale procedeva nella stessa carreggiata dello LI, ma nella corsia di scorrimento.
2. Il Pretore di Montepulciano, innanzi al quale il FA comparve con l'imputazione di omicidio colposo, in presenza delle parti civili, ritenne il prevenuto colpevole del reato ascrittogli condannandolo a pena di giustizia, ritenne di quantificare nella misura del 40% il contributo causale all'evento riferibile alla condotta dello LI perché procedeva a velocità certamente, e consistentemente, superiore a quella regolamentare. Proposero appello l'imputato e le parti civili.
Il primo si dolse quanto all'affermazione di responsabilità, sostenne, in estrema sintesi, la ininfluenza causale della condotta da lui posta in essere, dato che l'autovettura guidata dallo LI sarebbe sbandata dopo avere già superato l'area di by pass ove la ER era stata momentaneamente parcata a causa di improvviso malore che lo avrebbe colpito, costringendolo ad attestarsi nell'area di interruzione della barriera: comunque, il veicolo sarebbe stato collocato in senso parallelo all'asse stradale, e non obliquamente. Le parti civili si dolsero per il ritenuto concorso di colpa del loro congiunto, per la eccessiva quantificazione del concorso, per l'insufficienza della somma liquidata a titolo provvisorio, per lo illegittima decurtazione delle spese ed onorarti di difesa. Con la sentenza impugnato la Corte fiorentina, dopo attendo esame delle doglianze delle parti ricorrenti e dopo avere proceduto a uno minuziosa ricostruzione dell'evento, ritenuta la violazione dell'art. 176 comma 1 del codice della strada da parte del prevenuto e non provato lo stato di assunto improvviso malore, accertato il condizionamento causale tra la irregolare condotta del prevenuto e la morte dello LI, rigettò sia l'appello del FA che quello delle parti civili, limitandosi a ritoccare la liquidazione delle spese di giudizio in favore di queste.
3. Ricorre per cassazione il FA e denunzia, a mezzo del difensore, nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Il deducente contesta l'esattezza dell'accertamento di merito replicando alla maggior parte delle argomentazioni adottate dal Giudice del gravame;
ritiene che molti passaggi argomentativi della decisione impugnata non abbiano sufficiente sostegno probatorio ed altri siano fondati, inoltre, su non corretta valutazione del fatto. Sotto quest'ultimo profilo, il deducente si impegna ad esibire molteplici considerazioni tese a dimostrare la giustezza della sua tesi quanto a posizione assunta dal veicolo nel varco di interruzione della barriera che divide le due carreggiate della strada, e quanto a giustificazione di tale, pur sempre irregolare, manovra ribadendo l'assunto dell'improvviso malore. Inoltre, la Corte del merito non avrebbe preso in considerazione tutte le deduzioni ed osservazioni sviluppate con l'atto di gravame, limitandosi ad operare, tra le varie tesi emerse in giudizio e sostenute pure da consulenti tecnici, una scelta inidoneo a dar conto di tutti i risvolti in fatto. Sotto l'altro aspetto, i vizi della decisione impugnata concernerebbero sia l'accertamento in fatto, quanto a punto di sbandamento del veicolo condotto dall'infortunato, sia carenze motivazionali in relazione all'individuazione del nesso causale tra condotta del prevenuto e manovra di emergenza posta in essere dal conducente dell'autovettura MW e, quindi. dell'evento mortale dedotto in causa.
4. Osserva il Collegio che il ricorso, sotto entrambi i profili articolati, non è fondato.
4.1. La tesi della collocazione del veicolo RA ER in posizione parallela all'asse stradale (e quindi al senso di marcia dei veicoli) è stata disattesa dal Giudice del merito sulla base di un accertamento in fatto che, per essere sostenuto da corretto e logica motivazione, non può formare oggetto di critica in sede di legittimità. Nè l'assunta insufficienza razionale, seppure ed ove esistente, potrebbe fondare una ragione di nullità della sentenza, posto che l'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., al quale il ricorrente fa riferimento, sanziono talmente la mancanza, e non già la semplice in sufficienza, di motivazione.
D'altra parte, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle dichiarazioni del teste oculare, ed avendo su quelle fondato il giudizio di fatto, non si vede quale difetto possa inficiare la decisione se non la non condivisa valutazione della prova. Nè è concludente assumere che il teste non avrebbe visto bene o non avrebbe potuto notare ciò che dice di avere notato, perché si rimane pur sempre nell'ambito del giudizio di merito, nel quale rientra anche la valutazione sull'affidabilità delle dichiarazioni del testimoni.
Invero, va riaffermato anche in questa sede, seguendosi un costante orientamento, il principio secondo il quale è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando, in via logica, taluni mezzi di prova e disattendendone altri, a causa del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite, quanto a censurabilità in sede di legittimità, della adeguala e congrua motivazione sul criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
4.2. Una volta dimostrata la correttezza logico-razionale e, quindi, l'intangibilità, in sede di legittimità, dell'accertamento conseguito dal Giudice del merito, quanto al posizionamento dell'autovettura RA ER, allo sporgere della parte anteriore della stesso oltre il filo di visualità della vegetazione, con occupazione della corsia di sorpasso per circa un metro con indirizzo obliquo (tale da dare la ragionevole convinzione di voler effettuare una conversione ad U con immissione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nel senso dell'automobile condotto dallo LI), appare evidente la irrilevanza della circostanza sul se il FA avesse voluto, effettivamente, nella circostanza, realizzare una inversione di marcia o meno, dato che la positura del suo veicolo era idonea a determinare, secondo la comune esperienza, la convinzione dell'attualità di una manovra del genere.
Su questo punto, dunque, la sentenza della Corte fiorentina non fa altro che utilizzare una regola logica e preesistente in quanto fondata sull'id quod plerurnque accidit. La diversa convinzione del ricorrente, pertanto, rimane un quid privo di significato concludente in questa fase del processo.
Smentito dal corretto accertamento di merito sul posizionamento del veicolo RA ER, del tutto irrilevante rimane la problematica quanto ad assunto "improvviso malore", perché se il prevenuto ebbe tempo e modo per posizionare il veicolo come ritenuto dal Giudice del merito, è evidente che ben avrebbe avuto tempo e modo di sistemarlo talmente da scongiurare la convinzione che costrinse lo LI a tentare una deviazione a destra, poi risultata fatale. E ciò a non dire che l'assoluta mancanza di qualche concreta indicazione sul verificarsi del malore, sulla eziologia, su precedenti avvisaglie ovvero su successivi accertamenti, ha correttamente indotto la Corte territoriale a negare credibilità all'assunto, che è rimasto una pura enunciazione difensiva. Al riguardo va ricordato, in conformità dell'orientamento già espresso dalla Corte (Sez. un. 14 giugno 1980, Felloni), che il "malore improvviso" è, ordinariamente, uno scompenso, prevalentemente collegato ad un'alterazione organica, oppure di natura funzionale che determina la perdita o il grave perturbamento della coscienza, con conseguente impedimento o notevole compromissione, tra le altre, della funzione motoria, sicché ne risulta compromessa la regola, affermata dall'art. 42 c.p. secondo la quale l'azione (o omissione) umana non è soltanto estrinsecazione materiale, ma espressione della personalità dell'agente. Nulla di tutto è risultato nel processo, anzi il Giudice del merito ha evidenziato come, appena accaduto l'incidente, il FA ebbe a chiedere, alquanto mistificatoria mente, al teste DA cosa mai fosse accaduto dimostrando di stare bene in salute ed essere sufficientemente vigile.
4.3. In relazione al secondo profilo del motivo di ricorso, vale a dire alla individuazione del rapporto di causalità tra condotta tenuto dal prevenuto ed evento, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia correttamente individuato nell'improvviso apparire della sagoma anteriore della RA ER, con direzione inducente a concreta e ragionevole convinzione di esecuzione di una manovra di immissione nel traffico veicolare che si svolgeva sulla corsia di sorpasso percorsa dallo LI, il fattore sinergico alla produzione dell'evento mortale. Vale a dire la circostanza fattuale che spinse lo LI a imprimere al suo veicolo una sterzata verso destra all'evidente scopo di evitare l'urto con l'autovettura che eseguiva (o mostrava di voler eseguire, sotto l'aspetto in considerazione è indifferente) la detta illegittima manovra. Per effetto del brusco cambiamento di direzione e anche (è il cofattore individuato dal Giudice del merito) a causa dell'eccessiva velocità cui procedeva, l'autovettura MW perse aderenza in preda alla forza centrifuga finendo la corsa nella latistante scarpata. Irrilevante, dunque, la mancanza di contatto tra i due veicoli, così come la querelle sul se la deviazione della MW (rispetto alla traiettoria rettilinea) sia avvenuta prima di raggiungere l'altezza del varco ove la RA ER era attestato, oppure subito dopo, poiché è chiaro come tra il momento della percezione del pericolo (RA ER sulla corsia di sorpasso) e quello dell'effettiva realizzazione della sterzata a destra e, ancora, del verificarsi dell'effetto della stessa, trascorsero tempuscoli, valutabili si in decimi di minuto secondo ma capaci, a causa dell'elevata velocità della macchina dello LI, di consentire al veicolo di percorrere decine e decine di metri.
4.4. Deve, pertanto, affermarsi la regola secondo la quale, in tema di circolazione stradale, perché una data condotta, tenuta da un utente della strada in violazione di norme specifiche o solo di prudenza, sia individuata e ritenuta causa efficiente e condizionante del verificarsi di un sinistro è sufficiente che abbia capacità di creare una situazione di pericolo, o di ragionevole allarme, tale da spingere l'utente in potenziale conflitto a porre in essere una manovra che, altrimenti, non avrebbe compiuto, dall'esecuzione della quale, secondo la regola del causa causae est causa causati, derivi poi il verificarsi di un evento di danno.
È noto, invero, che, ai sensi dell'art. 40 comma 1 c.p., un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare, conforme, cioè, a una regola dotata di validità generalizzante (detta anche legge generale di copertura), porti ad eventi del genere di quello in verifica. Cioè: il nesso di condizionamento sussiste tutte le volte in cui un evento derivi da un altro, il quale si ponga come una delle condizioni senza il verificarsi del quale - normalmente - l'evento derivato non sarebbe accaduto.
Pertanto, può dirsi che è causale quel comportamento (azione od omissione) dell'uomo al quale segue, secondo l'id quod plerurmque accidit, il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso;
e ciò indipendentemente dal concorrere di condizioni (fattori, circostanze) preesistenti o simultanee ovvero sopravvenute, a meno che queste ultime risultino da sè sufficienti a determinare l'evento. Questa nozione della causalità giuridica, estroibile dalla combinata lettura degli articoli 40 e 41 del codice penale, risponde alla teoria della conditio sine qua non, la quale si risolve nel far pari tutti i fattori ai quali il verificarsi dell'evento "da cui dipende l'esistenza del reato" siano riferibili. La ragione di tale regola sta nella constatazione che ogni evento è conseguenza non di un singolo altro, che lo abbia preceduto, ma di una indefinita serie di accadimenti che si pongono come condizione del successivo e, allo stesso tempo, come effetto del precedente (catena causale). Eventi non tutti noti e neppure tutti conoscibili, i quali seguono un certo "normale" - perché ricorrente - "andare", che può essere influenzato, deviato, altrimenti indirizzato, da un dato fattore che si inserisca nel normale svolgersi della catena provocandone l'effetto modificativo, rispetto a quello ritenuto "normale", vale a dire a quello predicabile di aspettativa secondo la comune esperienza.
Nel campo del diritto il fattore riferibile al comportamento dell'uomo è chiamato causa, essendo dato per scontato (c.d. assunzioni tacite", secondo la nomenclatura proposta da una nota dottrina) che tutti gli altri sinergici eventi, cronologicamente precedenti o coevi o successivi (se inseritisi secondo la normalità del traffico" causale), non interessano specificamente la ricerca della causa (giuridica): essi restano presupposti ed assunti nella clausola (sottintesa) coeteris paribus.
Ne segue che quando l'evento-causa sia riconducibile alla condotta umana, impregiudicata l'ulteriore analisi sulle condizioni d'imputabilità soggettiva, correttamente si afferma che la causa dell'evento oggetto d'indagine ("da cui dipende l'esistenza del reato", secondo la formula codicistica) fu il comportamento (azione od omissione) dell'uomo.
Il rapporto di causalità tra condotta ed evento costituisce una delle componenti oggettive della fattispecie penale e, per questo, il relativo accertamento deve seguire secondo criteri obbiettivi (preesistenti al giudizio), estraibili dall'osservazione empirica e forniti del requisiti della generalità (generalizzazione) e della ripetitività con elevato grado di conferma, sicché sia assicurato un buon grado di obbiettività nell'accertamento dell'elemento oggettivo della fattispecie di reato (cfr.: Sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, C.E.D. nn. 191788, 191788; Sez. IV, 27 maggio 1993, Rech, ivi, n. 196425).
È fin troppo chiaro come, secondo l'accertamento di merito, l'irregolare manovra posta in essere dall'imputato mediante immissione parziale nella corsia di sorpasso della carreggiata percorsa dalla MW dello LI, ebbe a rappresentare un fattore che, inseritosi al di fuori dell'ordinario svolgersi degli eventi, determinò la realizzazione da parte di quest'ultimo di una manovra (sterzata a destra) che, altrimenti, non vi era ragione di compiere. La Corte territoriale, quindi, ha correttamente applicato principi ormai patrimonio della cultura giuridica degli operatori di diritto, da sempre affermati dalla Corte di legittimità, sicché la decisione impugnata non merita le censure che le sono state rivolte.
5. Conclusivamente: il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999