Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/1999, n. 7156
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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Ai sensi dell'art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere di quello in esame,indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento. Deve pertanto affermarsi che in tema di circolazione stradale, perché una data condotta, tenuta da un utente della strada in violazione di norme specifiche o solo di prudenza, sia causa efficiente e condizionante del verificarsi di un sinistro è sufficiente che crei una situazione di pericolo o di ragionevole allarme tale da spingere l'utente in potenziale conflitto a porre in essere una manovra che, altrimenti, non avrebbe compiuto, dall'esecuzione della quale derivi poi il verificarsi di un evento di danno. (Fattispecie in cui l'irregolare manovra dell'imputato che, in autostrada, insinuandosi in un tratto di interruzione della barriera di separazione delle due carreggiate, si immetteva parzialmente nella corsia di sorpasso della opposta careggiata è stata ritenuta un fattore determinante dell' improvvisa manovra di sterzata a destra da parte di una autovettura che sopraggiungeva a forte velocità e concausa della morte del conducente, uscito fuori strada).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/1999, n. 7156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7156
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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