Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22516 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7185 del 2022, proposto da
IG TA, AT CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione Agea 30.5.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.15697, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1998/99;
- di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AN GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA ha ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 1998/99, a seguito di annullamento giurisdizionale del precedente provvedimento impositivo, richiedendo l’importo ricalcolato e gli interessi maturati dal 1° settembre 2004;
- l’AGEA, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;
- alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025, è stato formulato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., avviso di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della normativa sopravvenuta di cui all’art. 10-bis, comma 4, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;
Considerato che:
- nel corso del giudizio è intervenuta la norma di cui all’art. 10-bis, comma 4, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, la quale stabilisce espressamente che: “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”;
- la comunicazione impugnata con il ricorso introduttivo rientra esattamente nella fattispecie prevista dalla norma sopravvenuta, essendo stata notificata in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione e risultando quindi inefficace ex lege ;
- l’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato incide direttamente sull’interesse attuale e concreto del ricorrente alla decisione giurisdizionale, poiché l’Amministrazione dovrà comunque provvedere ad una nuova determinazione, conforme alla disciplina normativa sopravvenuta;
Ritenuto che:
- la sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato è idonea a privare di utilità la decisione sul merito del ricorso, poiché la rimozione dell’atto risulta già conseguita per effetto diretto della legge, indipendentemente da un eventuale annullamento giurisdizionale;
- si è pertanto determinata una carenza sopravvenuta di interesse alla decisione sul ricorso, in quanto il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio concreto da una pronuncia giurisdizionale che accertasse l’illegittimità di un atto non più efficace;
- detta evenienza rientra tra le ipotesi previste dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il quale consente la declaratoria di improcedibilità ogniqualvolta, successivamente alla proposizione del ricorso, venga meno l’interesse alla decisione in ragione di sopravvenienze di fatto o di diritto;
- con riguardo alle spese di lite, pur sussistendo i presupposti per la compensazione in ragione della sopravvenienza normativa, nulla deve essere disposto al riguardo considerata la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
AN GL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GL | IT RI |
IL SEGRETARIO