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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18848 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'IA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/09/2025 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania in data 01/07/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NT TA per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Rappresenta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata allo TA al domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., anziché nel luogo di detenzione per altra causa;
che, dunque, l’imputato non è stato messo in condizione di partecipare all’udienza svolta in forma cartolare;
che il difensore non ha potuto eccepire tempestivamente la nullità, non avendone avuto notizia in tempo utile;
che la nullità verificatasi è assoluta ed insanabile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18848 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 02/04/2026 2 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale erroneamente ha escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo basato il proprio giudizio solo sulla contestazione della recidiva reiterata;
che, invece, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la contestazione della recidiva reiterata non comporta automaticamente l’esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., dovendo l’abitualità essere in concreto accertata dal giudice, attraverso una valutazione complessiva che tenga conto della natura e dei tempi dei reati pregressi;
che, nel caso di specie, siffatta valutazione è stata omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, per essere aspecifico in quanto non autosufficiente, oltre che manifestamente infondato. Assume, invero, la difesa che la citazione per il giudizio di appello è stata male notificata, in quanto, pur essendo l’imputato detenuto per altra causa dal 17/03/2025, “come da documentazione che sarà prodotta” (pag. 2 del ricorso), in luogo di essergli notificata a mani proprie nel luogo di detenzione, è stata notificata al domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. Tuttavia, la produzione documentale atta a provare lo status detentionis ed il momento in cui sarebbe insorto, è rimasta solo nelle intenzioni del difensore, atteso che non risulta effettuata. Dunque, sotto questo profilo il motivo non è autosufficiente. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. Deve essere premesso che, quando l’imputato è detenuto, le notificazioni vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01). Siffatto principio, che si fonda sulla constatazione del favore che il legislatore ha accordato alla notifica personale, quando il destinatario è un detenuto, vale anche nelle ipotesi in cui l’imputato sia detenuto per altra causa, tenuto conto che l’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la consegna di copia delle notificazioni va eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) «quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario». Dunque, in quest’ultima ipotesi la legge richiede un elemento di fatto ulteriore, vale a dire che la detenzione debba risultare dagli atti. L’autorità 3 giudiziaria, che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può ignorare il suo status, circostanza questa da cui consegue l’obbligo di notifica personale. Viceversa, lo stato di detenzione, ove l’imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi. In tale ultimo caso, poiché l’Autorità Giudiziaria, quando deve procedere ad effettuare una notifica non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, è previsto per l’emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l’imputato non detenuto. Tale procedura notificatoria è stata sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, che l’ha ritenuta legittima (Corte cost., ord. n. 315 del 1998), dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l’obbligatorietà delle notificazioni a mani dell’imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti. In conclusione, «l’autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto;
tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa, risulti dagli atti, nel qual caso la notifica va eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) dove l’imputato risulti detenuto» (Sez. U, n. 12778/2020, [...]). In ogni caso, la notificazione effettuata, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, darebbe luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, [...], Rv. 278869 – 02). Tale arresto – sulla scia di Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, [...], Rv. 229539 – 01 – distingue tra nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato ed altre nullità della citazione o della notifica, evidenziando come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell'imputato e come, invece, la medesima nullità non ricorra nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. Tornando al caso che si sta scrutinando, anche a voler ritenere che l’imputato fosse stato detenuto per altra causa al momento della notifica della citazione per l’udienza di appello (circostanza questa che, come si è detto, il 4 difensore non ha documentato) e che il giudice procedente ne fosse stato a conoscenza (circostanza questa che non è evincibile dagli atti), deve escludersi che si versi in una ipotesi di omissione della citazione. Ed invero, va in proposito evidenziato come la notifica al domicilio eletto, effettuata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., dunque, secondo un diverso modello notificatorio, non possa altresì ritenersi inidonea a portare l’imputato detenuto a conoscenza dell’atto. Di qui la nullità a regime intermedio, che resta sanata, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., se non tempestivamente dedotta dal difensore, che nel giudizio cartolare avrebbe dovuto eccepirla con memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. Nel caso di specie, l’eccezione di nullità è stata, invece, proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che, se pure si fosse verificata, sarebbe, comunque, sanata. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico. Premesso che ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è l’abitualità del comportamento, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02). Dunque, in generale, deve affermarsi che la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 2, n. 2710 del 17/12/2025, dep. 2026, Mascolino, n. m.; Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280250 – 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che l’odierno ricorrente ha riportato più di due condanne per reati in materia di stupefacenti, dato questo che ha comportato la contestazione della recidiva reiterata specifica ed ha evidenziato come tale circostanza sia indicativa della abitualità della condotta e della sua pericolosità sociale. Ebbene, rispetto alla lineare articolazione della motivazione della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo non argomenta in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, non misurandosi affatto con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi 5 della motivazione. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, [...], Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, [...], Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [...], Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Donato D’IA TO RE
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'IA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/09/2025 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania in data 01/07/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NT TA per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Rappresenta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata allo TA al domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., anziché nel luogo di detenzione per altra causa;
che, dunque, l’imputato non è stato messo in condizione di partecipare all’udienza svolta in forma cartolare;
che il difensore non ha potuto eccepire tempestivamente la nullità, non avendone avuto notizia in tempo utile;
che la nullità verificatasi è assoluta ed insanabile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18848 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 02/04/2026 2 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale erroneamente ha escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo basato il proprio giudizio solo sulla contestazione della recidiva reiterata;
che, invece, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la contestazione della recidiva reiterata non comporta automaticamente l’esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., dovendo l’abitualità essere in concreto accertata dal giudice, attraverso una valutazione complessiva che tenga conto della natura e dei tempi dei reati pregressi;
che, nel caso di specie, siffatta valutazione è stata omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, per essere aspecifico in quanto non autosufficiente, oltre che manifestamente infondato. Assume, invero, la difesa che la citazione per il giudizio di appello è stata male notificata, in quanto, pur essendo l’imputato detenuto per altra causa dal 17/03/2025, “come da documentazione che sarà prodotta” (pag. 2 del ricorso), in luogo di essergli notificata a mani proprie nel luogo di detenzione, è stata notificata al domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. Tuttavia, la produzione documentale atta a provare lo status detentionis ed il momento in cui sarebbe insorto, è rimasta solo nelle intenzioni del difensore, atteso che non risulta effettuata. Dunque, sotto questo profilo il motivo non è autosufficiente. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. Deve essere premesso che, quando l’imputato è detenuto, le notificazioni vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01). Siffatto principio, che si fonda sulla constatazione del favore che il legislatore ha accordato alla notifica personale, quando il destinatario è un detenuto, vale anche nelle ipotesi in cui l’imputato sia detenuto per altra causa, tenuto conto che l’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la consegna di copia delle notificazioni va eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) «quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario». Dunque, in quest’ultima ipotesi la legge richiede un elemento di fatto ulteriore, vale a dire che la detenzione debba risultare dagli atti. L’autorità 3 giudiziaria, che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può ignorare il suo status, circostanza questa da cui consegue l’obbligo di notifica personale. Viceversa, lo stato di detenzione, ove l’imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi. In tale ultimo caso, poiché l’Autorità Giudiziaria, quando deve procedere ad effettuare una notifica non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, è previsto per l’emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l’imputato non detenuto. Tale procedura notificatoria è stata sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, che l’ha ritenuta legittima (Corte cost., ord. n. 315 del 1998), dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l’obbligatorietà delle notificazioni a mani dell’imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti. In conclusione, «l’autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto;
tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa, risulti dagli atti, nel qual caso la notifica va eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) dove l’imputato risulti detenuto» (Sez. U, n. 12778/2020, [...]). In ogni caso, la notificazione effettuata, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, darebbe luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, [...], Rv. 278869 – 02). Tale arresto – sulla scia di Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, [...], Rv. 229539 – 01 – distingue tra nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato ed altre nullità della citazione o della notifica, evidenziando come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell'imputato e come, invece, la medesima nullità non ricorra nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. Tornando al caso che si sta scrutinando, anche a voler ritenere che l’imputato fosse stato detenuto per altra causa al momento della notifica della citazione per l’udienza di appello (circostanza questa che, come si è detto, il 4 difensore non ha documentato) e che il giudice procedente ne fosse stato a conoscenza (circostanza questa che non è evincibile dagli atti), deve escludersi che si versi in una ipotesi di omissione della citazione. Ed invero, va in proposito evidenziato come la notifica al domicilio eletto, effettuata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., dunque, secondo un diverso modello notificatorio, non possa altresì ritenersi inidonea a portare l’imputato detenuto a conoscenza dell’atto. Di qui la nullità a regime intermedio, che resta sanata, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., se non tempestivamente dedotta dal difensore, che nel giudizio cartolare avrebbe dovuto eccepirla con memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. Nel caso di specie, l’eccezione di nullità è stata, invece, proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che, se pure si fosse verificata, sarebbe, comunque, sanata. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico. Premesso che ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è l’abitualità del comportamento, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02). Dunque, in generale, deve affermarsi che la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 2, n. 2710 del 17/12/2025, dep. 2026, Mascolino, n. m.; Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280250 – 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che l’odierno ricorrente ha riportato più di due condanne per reati in materia di stupefacenti, dato questo che ha comportato la contestazione della recidiva reiterata specifica ed ha evidenziato come tale circostanza sia indicativa della abitualità della condotta e della sua pericolosità sociale. Ebbene, rispetto alla lineare articolazione della motivazione della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo non argomenta in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, non misurandosi affatto con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi 5 della motivazione. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, [...], Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, [...], Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [...], Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Donato D’IA TO RE