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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15648 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. IO RI nato a [...] il [...] 2. GI1_3' US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC LI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Giacomo Leonardo PURRAZZO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IO IO e GI IL, a mezzo dei rispettivi difensivi, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 novembre 2021 con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 13 dicembre 2016, li ha condannati alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15648 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 2. Il IO, con il primo motivo di ricorso, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 648 cod. pen. A giudizio della difesa la condotta contestata al IO non sarebbe idonea a ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene di provenienza delittuosa in quanto la sostituzione dei pezzi dell'autovettura rubata non avrebbe ad oggetto elementi identificativi della stessa ma esclusivamente le portiere e la tappezzeria. 3. Con il secondo motivo di ricorso, il IO lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria prevista per il reato di riciclaggio vigente all'epoca della commissione del reato. 4. Il IO, con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato del riconoscimento della ipotesi attenuata prevista dall'art. 648-bis, comma 4, cod. pen. in considerazione della pena prevista per il reato presupposto di cui all'art. 624 cod. pen. 5. Con l'unico motivo di ricorso, il IL lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva invocato la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 648 cod. pen. 6. Il difensore del ricorrente IO, con memoria depositata in data 17 ottobre 2022, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal IL è del tutto generico e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con il materiale probatorio, priva di illogicità manifeste e giuridicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), prospetta deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dal IO è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché aspecifico in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, 2 si è limitato alla mera ripetizione di affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. La Corte di merito ha ritenuto, con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, che la condotta posta in essere dagli imputati è idonea ad integrare gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, trattandosi di operazione inequivocabilmente diretta ad ostacolare l'identificazione del veicolo rubato (gli imputati venivano colti dalle forze dell'ordine mentre stavano smontando la tappezzeria e le portiere della vettura di provenienza delittuosa con accanto parti meccaniche e di carrozzeria nonché diverse targhe appartenenti ad altre vetture risultate rubate -vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata-). I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte di Cassazione secondo cui l'attività di smontaggio di parti di una vettura di provenienza delittuosa costituisce condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, impedendo il collegamento del veicolo con il proprietario che ne è stato spogliato (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963 - 01; Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820). A ciò si aggiunge l'osservazione che per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369). 3. Il terzo motivo del ricorso proposto dal IO ha ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello. La lettura dell'atto di appello comprova che i motivi di gravame avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo e la riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dal IO è fondato stante la sussistenza dell'eccepita violazione di legge. I giudici di merito hanno violato il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole determinando la pena in base a quanto previsto dalla legge 186 del 2014 (entrata in vigore dal 1 gennaio 2015) nonostante il reato in esame sia 3 stato commesso in data 24 novembre 2014 ed affermando erroneamente che la predetta novella legislativa avrebbe riguardato esclusivamente il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dal IO, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché proceda ad un nuovo giudizio in ordine alla misura della pena pecuniaria. Il motivo di ricorso afferente alla pena proposto nell'interesse del IO non ha connotazioni "esclusivamente personali" e, quindi, la sentenza deve essere annullata anche nei confronti del IL nonostante l'inammissibilità del ricorso proposto da quest'ultimo in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. 5.1. In considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi in relazione agli altri motivi, deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. 5.2. Va, infine, evidenziato che il ricorrente la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali (Sez.4 n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, Rv. 260741; Sez. 2, n. 55169 del 25/09/2018, Fratoni, non massimata).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA IO e, per l'effetto estensivo, nei confronti di IL GI, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili, le affermazioni di responsabilità degli imputati. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, il 9 dicembre 2022 Il Coni g1 Estensore Il Pr sidentd-
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC LI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Giacomo Leonardo PURRAZZO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IO IO e GI IL, a mezzo dei rispettivi difensivi, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 novembre 2021 con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 13 dicembre 2016, li ha condannati alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15648 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 2. Il IO, con il primo motivo di ricorso, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 648 cod. pen. A giudizio della difesa la condotta contestata al IO non sarebbe idonea a ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene di provenienza delittuosa in quanto la sostituzione dei pezzi dell'autovettura rubata non avrebbe ad oggetto elementi identificativi della stessa ma esclusivamente le portiere e la tappezzeria. 3. Con il secondo motivo di ricorso, il IO lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria prevista per il reato di riciclaggio vigente all'epoca della commissione del reato. 4. Il IO, con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato del riconoscimento della ipotesi attenuata prevista dall'art. 648-bis, comma 4, cod. pen. in considerazione della pena prevista per il reato presupposto di cui all'art. 624 cod. pen. 5. Con l'unico motivo di ricorso, il IL lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva invocato la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 648 cod. pen. 6. Il difensore del ricorrente IO, con memoria depositata in data 17 ottobre 2022, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal IL è del tutto generico e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con il materiale probatorio, priva di illogicità manifeste e giuridicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), prospetta deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dal IO è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché aspecifico in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, 2 si è limitato alla mera ripetizione di affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. La Corte di merito ha ritenuto, con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, che la condotta posta in essere dagli imputati è idonea ad integrare gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, trattandosi di operazione inequivocabilmente diretta ad ostacolare l'identificazione del veicolo rubato (gli imputati venivano colti dalle forze dell'ordine mentre stavano smontando la tappezzeria e le portiere della vettura di provenienza delittuosa con accanto parti meccaniche e di carrozzeria nonché diverse targhe appartenenti ad altre vetture risultate rubate -vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata-). I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte di Cassazione secondo cui l'attività di smontaggio di parti di una vettura di provenienza delittuosa costituisce condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, impedendo il collegamento del veicolo con il proprietario che ne è stato spogliato (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963 - 01; Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820). A ciò si aggiunge l'osservazione che per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369). 3. Il terzo motivo del ricorso proposto dal IO ha ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello. La lettura dell'atto di appello comprova che i motivi di gravame avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza dell'elemento soggettivo e la riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dal IO è fondato stante la sussistenza dell'eccepita violazione di legge. I giudici di merito hanno violato il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole determinando la pena in base a quanto previsto dalla legge 186 del 2014 (entrata in vigore dal 1 gennaio 2015) nonostante il reato in esame sia 3 stato commesso in data 24 novembre 2014 ed affermando erroneamente che la predetta novella legislativa avrebbe riguardato esclusivamente il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dal IO, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché proceda ad un nuovo giudizio in ordine alla misura della pena pecuniaria. Il motivo di ricorso afferente alla pena proposto nell'interesse del IO non ha connotazioni "esclusivamente personali" e, quindi, la sentenza deve essere annullata anche nei confronti del IL nonostante l'inammissibilità del ricorso proposto da quest'ultimo in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. 5.1. In considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi in relazione agli altri motivi, deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. 5.2. Va, infine, evidenziato che il ricorrente la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali (Sez.4 n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, Rv. 260741; Sez. 2, n. 55169 del 25/09/2018, Fratoni, non massimata).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA IO e, per l'effetto estensivo, nei confronti di IL GI, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili, le affermazioni di responsabilità degli imputati. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, il 9 dicembre 2022 Il Coni g1 Estensore Il Pr sidentd-