Articolo 19 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 18Articolo 20
Versione
12 maggio 1990
Art. 19. 1. All' articolo 6 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma:
2. Il tribunale e' altresi' competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo. I del titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335".
Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell' art. 6 del codice di procedura penale ( D.P.R 22 settembre 1988, n. 447 ), come modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.
2. Il tribunale e' altresi' competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335".
Il capo I del titolo II del libro II del codice penale concerne i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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