Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4691/2021 R.G., avente ad oggetto: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti CAVALLARO MARIO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, , con il Patrocinio dell'Avv.to CARUSO CP_1 CP_2 P.IVA_1
SEBASTIANO BRUNO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo ufficio, avanzando con il proposto ricorso le seguenti domande:
“- Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro di
Capo Area della macro zona Sicilia quale Agente di per il periodo 2001 CP_1
Seconda Sezione Civile – Lavoro
al 31 dicembre 2020 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo
sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello H del
CCNL applicato e, quindi di Quadro e Capo Area Sicilia.
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2094, 2099 e 1742 e segg. c.c. e 36 Cost., la somma complessiva di € 48.540,00,
inerente gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e T.F.R., o quella che riterrà di giustizia
in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle
spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed
accessori di legge;
- Condannare, dipoi, al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
€29.423,14 al fine di rimborsarlo delle somme da pagarsi al signor Parte_2
in virtù della sentenza definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Palermo e ciò in
adempimento della obbligazione appositamente assunta da nei confronti del CP_1
Vecchio.
- Condannare, inoltre, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la somma pari ad €
50.000,00 per il mobbing sofferto dall'odierno ricorrente;
- Condannare, inoltre, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere, la somma di € 3.646,72, a titolo di premio per il raggiungimento di budget della divisone ambiente, per l'anno 2020, non ancora
corrisposta nonché alle ulteriori somme da accertarsi per le differenze degli anni
precedenti non riconosciute a seguito farraginoso e fallace sistema di calcolo delle
premialità.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituita la controparte che ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza fissata per il 22.1.2025, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., laddove le parti hanno insistito nelle richieste formulate come in atti.
I
Ciò posto, va preliminarmente disattesa la richiesta di parte ricorrente, finalizzata all'ammissione dei mezzi di prova articolati in ricorso.
Questi ultimi, invero, in ragione delle allegazioni (come si comprenderà ancor meglio nel prosieguo), appaiono irrilevanti, quando non inammissibili per la loro genericità
ovvero per il grado di valutatività che li connota.
Nel merito, le domande formulate in ricorso non appaiono fondate.
II
Quanto alla domanda volta all'accertamento dell'inquadramento superiore, va evidenziato che il ricorso, in punto di allegazioni, non appare in grado di dimostrare il preteso diritto.
Manca, invero, un analitico raffronto tra le declaratorie del CCNL, in particolare un'effettiva deduzione in merito alla possibilità di sussumere le mansioni svolte – per come allegate – all'invocato superiore inquadramento.
Non risultano chiari a questo decidente i motivi per i quali il ricorrente andrebbe inquadrato nella categoria superiore, anziché in quella riconosciuta per contratto,
risultando sotto tale profilo irrilevanti i compiti svolti presso altre società, prima dell'assunzione quale dipendente della odierna convenuta.
Non risultano, inoltre, allegazioni e deduzioni idonee a comprovare che il ricorrente abbia svolto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente,
prima della sua formale assunzione.
Quanto allegato appare, sul punto, del tutto generico ed irrilevante.
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
La domanda appare pertanto infondata e va rigettata, così come quella volta al riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive, quest'ultima da intendersi logicamente dipendente dalla prima.
III
Quanto alla domanda di rimborso delle somme pagate al , in ragione Parte_2
della sentenza della Corte di Appello di Palermo citata, va evidenziato che manca la prova – già dalle stesse allegazioni – circa un impegno espresso in tal senso dalla società.
Dal verbale del Consiglio di amministrazione allegato alla mail del 18 maggio 2018
citata in ricorso ed agli atti, non si rinviene alcun elemento a favore della tesi della parte ricorrente, ma solo la disponibilità assunta dall'azienda di concedere un finanziamento in favore del ricorrente, per le sue precarie condizioni legate alla causa promossa nei suoi confronti.
Eventuali impegni verbali espressi da alcuni dei suoi amministratori, senza che questi fossero stati ratificati in atti ufficiali, ammesso che siano stati effettivamente assunti,
non possono assumere rilevanza nei riguardi della società, soggetto giuridico distinto.
Risulta, peraltro, che il ricorrente abbia formulato domanda di condanna nei confronti della resistente già nel giudizio di primo grado che lo ha visto unico soccombente,
chiedendo che in suo luogo fosse condannata quest'ultima, per aver agito esso ricorrente come dipendente di detta società. Ma tale domanda risulta rigettata dal Tribunale e nulla sul punto allega il ricorrente circa una possibile riforma (negata dalla società, che allega la mancata impugnazione sul punto della sentenza), che peraltro – ove favorevole allo stesso ricorrente – farebbe venir meno l'interesse alla domanda in scrutinio.
Quest'ultima va pertanto rigettata.
IV
Del pari va rigettata la domanda relativa al mobbing.
Manca un'idonea allegazione in punto di danno.
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Inoltre, come si desume dalla stessa lettura del ricorso – cui si rinvia per relationem -
gli eventi narrati, per l'esiguo numero degli episodi indicati, per la genericità delle allegazioni (si consideri, ad es., quello della sostituzione dell'auto), non appaiono tali da configurare la denunziata condotta illecita del datore di lavoro.
In particolare, non assumono il valore di prova del detto fenomeno eventuali decisioni aziendali non gradite al ricorrente, quali quelle allegate in ricorso, ovvero che non recepissero i suoi suggerimenti ovvero le sue aspettative, così come non possono assumere rilievo decisioni riguardanti la riduzione delle provvigioni di uno dei collaboratori del ricorrente (in specie in mancanza di una dettagliata descrizione della vicenda), ovvero la decisione dell'azienda di non recepire eventuali segnalazioni del ricorrente circa presunte violazioni di competenza operate da altri.
Le allegazioni e le deduzioni istruttorie appaiono quindi irrilevanti, quando non generiche, e dunque di per sé inidonee.
Per configurare un'ipotesi di mobbing è necessario dimostrare (ed innanzitutto allegare)
non solo l'inadempimento datoriale, il danno subito ed il relativo nesso causale, ma anche l'intento persecutorio (Cassazione civile sez. lav., 14/11/2024, n.29400), elementi che nel caso di specie, già in punto di fatto, non si ravvisano.
V
Infine, va rigettata anche la domanda volta al conseguimento dell'importo di la somma di € 3.646,72, a titolo di premio per il raggiungimento di budget della divisone ambiente.
Il ricorrente non ha fornito prova dei medesimi, limitando ad allegare un conteggio che risulta contraddetto dalla società.
Risultano, in particolare, contestati dall'azienda i presupposti per il raggiungimento dei relativi presupposti, con prospetto analitico (doc. 15) che non risulta successivamente contestato in maniera analitica dal ricorrente.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In mancanza della prova dei presupposti costitutivi del diritto, l'onere della prova non può che ricadere in capo alla parte che agisce.
VI
In conclusione, il ricorso va rigettato nel merito, risultando infondata l'eccezione preliminare di nullità sollevata dalla società, consentendo il ricorso la comprensione dell'oggetto del giudizio.
I tentativi di conciliazione intrapresi nel corso della causa, il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità, le difficoltà probatorie nella materia di alcune delle domande conducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 04/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 6