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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6933/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010743664000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010743664000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - SC e ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona PG in data 15.09.2025 e depositato telematicamente il 10.10.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento notificata in data 14.06.2025 che si riferiva a imposte IRPEF, IVA
e relativi accessori per gli anni 1995/1996; 1999-2000-2001-2003; 2004/2006 per la somma di
€.247.485,64.
Rilevava che le cartelle sottese non erano state notificate ed eccepiva la prescrizione dei crediti fatti valere.
In data 12.11.2025 si costituiva in giudizio DE che depositava documenti comprovanti la notifica degli atti presupposti che erano stati in gran parte impugnati dal contribuente in giudizi che si erano conclusi con sentenze favorevoli all'Ufficio.
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente rilevava che, come poteva evincersi dalla documentazione allegata, il Ricorrente_1 aveva presentato istanza per la definizione agevolata dei debiti (c.d. Rottamazione ter e quater) il cui iter si era concluso con il pagamento dei debiti pendenti.
Il procuratore concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa.
Nessuno era presente per Agenzia -SC.
La Corte, all'esito dell'udienza, decideva come da dispositivo che veniva pubblicato in data 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta proposta dal difensore di parte ricorrente, che è stata documentata dalla produzione allegata agli atti, può trovare accoglimento sia per ciò che concerne la sopravvenuta cessazione della materia del contendere che per la regolamentazione delle spese di causa.
Parte convenuta, infatti, non presenziando all'udienza, ha dimostrato di volere prendere atto del fatto che le due procedure di definizione agevolata dei debiti pendenti sono andate a buon fine con il pagamento delle rate dei piani di rateizzazione che erano stati concordati con l'Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6933/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010743664000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010743664000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - SC e ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona PG in data 15.09.2025 e depositato telematicamente il 10.10.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento notificata in data 14.06.2025 che si riferiva a imposte IRPEF, IVA
e relativi accessori per gli anni 1995/1996; 1999-2000-2001-2003; 2004/2006 per la somma di
€.247.485,64.
Rilevava che le cartelle sottese non erano state notificate ed eccepiva la prescrizione dei crediti fatti valere.
In data 12.11.2025 si costituiva in giudizio DE che depositava documenti comprovanti la notifica degli atti presupposti che erano stati in gran parte impugnati dal contribuente in giudizi che si erano conclusi con sentenze favorevoli all'Ufficio.
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente rilevava che, come poteva evincersi dalla documentazione allegata, il Ricorrente_1 aveva presentato istanza per la definizione agevolata dei debiti (c.d. Rottamazione ter e quater) il cui iter si era concluso con il pagamento dei debiti pendenti.
Il procuratore concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa.
Nessuno era presente per Agenzia -SC.
La Corte, all'esito dell'udienza, decideva come da dispositivo che veniva pubblicato in data 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta proposta dal difensore di parte ricorrente, che è stata documentata dalla produzione allegata agli atti, può trovare accoglimento sia per ciò che concerne la sopravvenuta cessazione della materia del contendere che per la regolamentazione delle spese di causa.
Parte convenuta, infatti, non presenziando all'udienza, ha dimostrato di volere prendere atto del fatto che le due procedure di definizione agevolata dei debiti pendenti sono andate a buon fine con il pagamento delle rate dei piani di rateizzazione che erano stati concordati con l'Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese