Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15406 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
\ Aula 'A' LA CORTE SU1 5406/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 9055/00 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Cron. 35994 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 11/06/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IL IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 123, presso lo studio dell'avvocato CIRO rappresentato e difeso dall'avvocato OTTAVIOCENTORE, LONARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2722 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 594/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 16/11/99 R.G.N. 178/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 10 /16 novembre 1999, il Tribunale di Benevento, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti del sig.luliano UI, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede in data 2 luglio 1998, che aveva accolto la domanda del/Juliano e riconosciuto allo stesso il diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, rigettava la domanda e dichiarava interamente compensate le spese dei due gradi. Ha ritenuto il giudice di appello che, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 giugno 1984, n.222, le norme contenute nella stessa legge avevano effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore di essa. Poiché la controversia verteva su pensione con decorrenza dal luglio 1984, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art.10 (recte: 1, comma 10) della legge citata, circa la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. LaQuestione di costituzionalità sollevata dal pensionato era manifestamente infondata, in quanto già rigettata dalla Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1116. lo Per la cassazione della sentenza di appello ricorre in Iuliano con due motivi. L'Inps ha depositato procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della legge 222/1984, il pensionato ricorrente sostiene che, 905500.doc 3 essendo la legge stessa entrata in vigore il 1° luglio 1984 ed essendo stata riconosciuta la prestazione previdenziale a decorrere dalla stessa data, non era corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui la previsione normativa sarebbe divenuta applicabile, secondo quanto dispone l'art. 12 della citata legge n.222/1984, solo con riferimento alle pensioni con decorrenza successiva al primo agosto 1984. Pertanto, si sarebbe dovuto fare riferimento non all'epoca del provvedimento che riconosceva il diritto alle prestazioni previdenziali, ma a quella di decorrenza delle prestazioni stesse. Il motivo è fondato. L'art. 1, decimo comma, della legge 12 giugno 1984, n.222 dispone: "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia [...]”. L'art. 12, primo comma, della legge n.222/1984, cit., prevede, poi, che "Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge. La legge stessa è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.165 del 16 giugno 1984 e, secondo il disposto dell'art. 10 delle Disp. sulla legge in generale, è entrata in vigore alle ore 0 (mezzanotte) del 1° luglio 1984. Stando all'accertamento del giudice di merito, la pensione di vecchiaia avrebbe preso a decorrere, essa pure, dal luglio 1984, ma da ciò non deriva che i due eventi previsti dalla normativa sopra richiamata siano venuti a coincidere, di talché il trattamento richiesto non sarebbe 905500.doc 4 stato posteriore, ma coevo all'entrata in vigore della legge n.222/1984: il riferimento, da parte dell'art. 12 cit., alla decorrenza delle prestazioni rende convinti che, nel caso in esame, le stesse prestazioni si collochino, sotto il profilo logico - giuridico e quindi anche sotto quello cronologico, in un momento posteriore alla maturazione del diritto al trattamento, essendo le stesse una conseguenza, protraentesi nel tempo, del riconoscimento del diritto medesimo. Non può dubitarsi, cioè, che le "prestazioni” di vecchiaia sarebbero state tutte successive alle ore 0 del 1° luglio 1984. Le considerazioni svolte trattando del primo motivo, sono assorbenti rispetto alle questione di costituzionalità - proposta col secondo motivo dell'art. 12 cit., in relazione agli artt. 36 e 38 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra soggetti nelle medesime condizioni di fatto, ma in contesti cronologici diversi. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art.384, novellato, c.p.c.), con la reiezione dell'appello proposto dall'INPS e con la conseguente conferma della sentenza del Pretore. Consegue, a norma dell'art.385 c.p.c., la condanna dell'Istituto alle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello e conferma la sentenza del Pretore. Condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di appello, 905500.doc 5 di in €.500,00# (cinquecento), di cui €.50,00# per spese vive, e per questo giudizio, in €. 1o , oltre €.1.500,00# per onorari. Così deciso in Roma, addì 11 giugno 2002. IL PRESIDENTE Vincenso Tressa IL CONSIGLIERE ESTENSORE. معة IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Yoggi,.FK NOV. 2002 IL CANCELLERE 905500.doc 6