Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21219
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Accolto
    Unificazione dei reati

    La Corte d'appello ha ritenuto che le violazioni si collocassero in "linea di continuità attuativa" del ruolo di partecipazione ascritto all'imputato nelle sentenze di condanna per i reati associativi, o perché aventi carattere predatorio sovrapponibile a quelli presi di mira dal programma del sodalizio, o perché comunque ricompresi nell’oggetto sociale del gruppo mafioso, o perché funzionali allo spirito solidaristico.

  • Accolto
    Sospensione dell'efficacia

    La Corte d'appello ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di unificazione dei reati sul rilievo che la relativa esecuzione comporterebbe imminente scarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché mancanza di irrevocabilità di una delle sentenze poste in continuazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che una delle sentenze poste in continuazione non era ancora irrevocabile, pertanto i reati contestati nel relativo procedimento non potevano essere unificati dal Giudice dell'esecuzione.

  • Accolto
    Vizio di motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, affermando che l'unificazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. tra reato associativo e reati fine non è automatica e richiede la prova concreta di una progettazione all'origine di una serie ben individuata di illeciti, non potendo basarsi su un automatismo o sulla generica inclusione nell'oggetto sociale del gruppo.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 666, commi 3, 4 e 7, cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede formalità né richiede il contraddittorio preventivo, ed è impugnabile solo se incide sulla libertà personale.

  • Inammissibile
    Vizio assoluto di motivazione

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo aspecifico, ritenendo che il ricorrente non abbia opposto nulla di concreto all'ordinanza, limitandosi a dolersi dell'assenza di un apparato giustificativo, pur presente seppur sintetico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21219
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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