CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21219 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: - Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: NZ AR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo - NZ AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FF RI, che ha chiesto, con requisitoria scritta, annullarsi la decisione impugnata dal P.G. con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame e rigettarsi il ricorso di AR NZ. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'istanza avanzata da AR NZ, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari: - 1) in data 19 ottobre 2010, condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5, 99 cod. pen., commesso in Foggia il 28 giugno 2004; -2) in data 23 novembre 2012, condanna per reato di cui agli artt. 81 secondo comma, cod. pen. e 9, comma 2, l. n. 1423 del 1956, commesso in Foggia dal 6 maggio 2007 al 29 maggio 2007; Penale Sent. Sez. 1 Num. 21219 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 - 3) in data 29 novembre 2013, condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso in Foggia dal 24 giugno 2002 al 23 maggio 2003; - 4) in data 13 aprile 2018, condanna per il reato di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen., commessi in Foggia dal 2005 al 2016; - 5) in data 14 gennaio 2020, condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 625 n. 2 e n. 5, 99 cod. pen., commessi in Foggia il 16 e 17 giugno 2004; - 6) in data 5 novembre 2019, condanna per reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Foggia dal dicembre 2010; - 7) in data 4 dicembre 2001, condanna per il reato di cui agli artt. 81, 629 secondo comma, cod. pen., 7 l. 203 del 1990, commesso in Foggia dal 12 maggio 2009 al 6 settembre 2009; - 8) in data 24 maggio 2024, condanna per reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 629, primo e secondo comma, in relazione all'art 628, secondo e terzo comma, cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991, commesso in Foggia da giugno 2008 a maggio 2014. A ragione della decisione osserva che le violazioni si collocano in “linea di continuità attuativa” del ruolo di partecipazione ascritto a NZ nelle sentenze di condanna sub 3) e 4) per i reati associativi, tra loro già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., o perché avente carattere predatorio sovrapponibile a quelli presi di mira dal programma del sodalizio (reati di cui alle sentenze sub 1 e 5) o perché comunque ricompresi nell’oggetto sociale del gruppo mafioso (reati di cui alle sentenze sub 6, 7 e 8) o perché funzionali allo spirito solidaristico (reato di cui alla sentenza sub 2). 2. Con ordinanza del 27 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di cui al punto precedente sul rilievo che “la relativa esecuzione comporterebbe imminente scarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale”. 3. Avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2025 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Bari, articolando due motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 81 secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché mancanza di irrevocabilità di una delle sentenze poste in continuazione. Lamenta che la Corte di appello, violando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può unificare ex art. 671 cod. proc. pen. solo i reati per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ha individuato la violazione più grave nel reato accertato con la sentenza sub 8), che, tuttavia, è divenuta irrevocabile solo in data 23 gennaio 2026, quindi dopo la data di emissione dell'ordinanza impugnata.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. 2 Lamenta che l'ordinanza impugnata ha unificato i reati giudicati con le sentenze sub 1) e 5) sul presupposto erroneo che le associazioni oggetto delle sentenze sub 3) e 4) fossero preordinate anche al compimento di furti ai danni di esercizi commerciali e che NZ fosse uno degli associati incaricati di tale attività. Dalla lettura di entrambe le sentenze di condanna per i reati associativi si evince che i sodalizi non avevano nel programma sociale la consumazione di reati predatori ai danni di esercizi commerciali e che NZ era destinato a disimpegnare altri compiti. Come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine non è automatico, essendo sempre necessaria la prova concreta di una progettazione all'origine di una serie ben individuata di illeciti. 4. Avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2026 ricorre AR NZ, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi 4.1. Con il primo deduce violazione dell'art 666, commi 3 4 e 7, cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata, in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è stata emessa senza previa fissazione di udienza in camera di consiglio con la necessaria partecipazione delle parti, ma de plano.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio assoluto di motivazione. Evidenzia che difetta nel provvedimento impugnato un apparato argomentativo che dia conto della ricorrenza dei presupposti richiesti per disporre la sospensione dell’efficacia, essendosi il giudice dell’esecuzione limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza di gravi motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è passibile di accoglimento.
1.1. Il primo motivo coglie nel segno. Dagli atti presenti nel fascicolo, consultabili in questa sede per la natura processuale della questione posta dal ricorrente, risulta che, così come denunciato, una delle sentenze poste in continuazione, quella sub 8), non era ancora irrevocabile sicché i reati contestati nel relativo procedimento di cognizione ed ancora in fase di accertamento, non potevano essere unificati dal Giudice dell’esecuzione esercitando i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc. pen. in deroga al giudicato ancora non formatosi.
1.2. Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte distrettuale ha operato l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. muovendo dalla premessa che sono necessariamente avvinti dal medesimo disegno criminoso tutti i reati che un condannato per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. commette durante l’epoca di accertata partecipazione all’associazione e che abbiano “connotazione 3 mafiosa” per essere inclusi nell’oggetto sociale perseguito dai sodali o perché posti in essere nell’ambito delle competenze specifiche assegnategli. L’assunto è erroneo. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai prevalso l'orientamento che ritiene sì, astrattamente configurabile il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reati scopo o fine ma, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, senza alcun automatismo, dovendo il giudice rinvenire nella fattispecie concreta posta alla sua attenzione gli elementi fondativi dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, [...], Rv. 228874). D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne segue che, perché ricorra il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, perché si possano considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, [...], Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, [...], Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018 Rv. 271984 - 01). Fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi, configurabile la continuazione tra reato associativo e reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell’adesione del partecipe all’associazione; in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria, sia pure di massima, delle singole violazioni. 2. Entrambi i motivi dedotti nel ricorso di AR NZ non superano il preliminare vaglio 4 di ammissibilità.
2.1. Il primo motivo, relativo alla procedura adottata per emettere la decisione impugnata, è manifestamente infondato. Con opzione ermeneutica risalente ed ormai consolidata questa Corte di legittimità ha chiarito che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede alcuna formalità né richiede la preventiva adozione del contraddittorio ed è impugnabile solo se, come quello in esame, incide sulla liberà personale (Sez. 1, n. 47657 del 22/06/2016, [...], Rv. 268377 – 01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003 - dep. 08/07/2003, Di Bari, Rv. 225203).
2.2. Il secondo motivo è aspecifico. All’ordinanza impugnata che ha posto a fondamento della decisione l’imminente pericolo di scarcerazione del condannato in esecuzione pena per reati di notevole allarme sociale, il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a dolersi dell’assenza di un apparato giustificativo, che, seppure sintetico, è presente senza minimamente confrontarsi con esso. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna di AR NZ al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di NZ AR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore 5
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale FF RI, che ha chiesto, con requisitoria scritta, annullarsi la decisione impugnata dal P.G. con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame e rigettarsi il ricorso di AR NZ. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'istanza avanzata da AR NZ, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari: - 1) in data 19 ottobre 2010, condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5, 99 cod. pen., commesso in Foggia il 28 giugno 2004; -2) in data 23 novembre 2012, condanna per reato di cui agli artt. 81 secondo comma, cod. pen. e 9, comma 2, l. n. 1423 del 1956, commesso in Foggia dal 6 maggio 2007 al 29 maggio 2007; Penale Sent. Sez. 1 Num. 21219 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 - 3) in data 29 novembre 2013, condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso in Foggia dal 24 giugno 2002 al 23 maggio 2003; - 4) in data 13 aprile 2018, condanna per il reato di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen., commessi in Foggia dal 2005 al 2016; - 5) in data 14 gennaio 2020, condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624, 625 n. 2 e n. 5, 99 cod. pen., commessi in Foggia il 16 e 17 giugno 2004; - 6) in data 5 novembre 2019, condanna per reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Foggia dal dicembre 2010; - 7) in data 4 dicembre 2001, condanna per il reato di cui agli artt. 81, 629 secondo comma, cod. pen., 7 l. 203 del 1990, commesso in Foggia dal 12 maggio 2009 al 6 settembre 2009; - 8) in data 24 maggio 2024, condanna per reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 629, primo e secondo comma, in relazione all'art 628, secondo e terzo comma, cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991, commesso in Foggia da giugno 2008 a maggio 2014. A ragione della decisione osserva che le violazioni si collocano in “linea di continuità attuativa” del ruolo di partecipazione ascritto a NZ nelle sentenze di condanna sub 3) e 4) per i reati associativi, tra loro già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., o perché avente carattere predatorio sovrapponibile a quelli presi di mira dal programma del sodalizio (reati di cui alle sentenze sub 1 e 5) o perché comunque ricompresi nell’oggetto sociale del gruppo mafioso (reati di cui alle sentenze sub 6, 7 e 8) o perché funzionali allo spirito solidaristico (reato di cui alla sentenza sub 2). 2. Con ordinanza del 27 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di cui al punto precedente sul rilievo che “la relativa esecuzione comporterebbe imminente scarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale”. 3. Avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2025 ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Bari, articolando due motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 81 secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché mancanza di irrevocabilità di una delle sentenze poste in continuazione. Lamenta che la Corte di appello, violando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può unificare ex art. 671 cod. proc. pen. solo i reati per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ha individuato la violazione più grave nel reato accertato con la sentenza sub 8), che, tuttavia, è divenuta irrevocabile solo in data 23 gennaio 2026, quindi dopo la data di emissione dell'ordinanza impugnata.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. 2 Lamenta che l'ordinanza impugnata ha unificato i reati giudicati con le sentenze sub 1) e 5) sul presupposto erroneo che le associazioni oggetto delle sentenze sub 3) e 4) fossero preordinate anche al compimento di furti ai danni di esercizi commerciali e che NZ fosse uno degli associati incaricati di tale attività. Dalla lettura di entrambe le sentenze di condanna per i reati associativi si evince che i sodalizi non avevano nel programma sociale la consumazione di reati predatori ai danni di esercizi commerciali e che NZ era destinato a disimpegnare altri compiti. Come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine non è automatico, essendo sempre necessaria la prova concreta di una progettazione all'origine di una serie ben individuata di illeciti. 4. Avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2026 ricorre AR NZ, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi 4.1. Con il primo deduce violazione dell'art 666, commi 3 4 e 7, cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata, in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è stata emessa senza previa fissazione di udienza in camera di consiglio con la necessaria partecipazione delle parti, ma de plano.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio assoluto di motivazione. Evidenzia che difetta nel provvedimento impugnato un apparato argomentativo che dia conto della ricorrenza dei presupposti richiesti per disporre la sospensione dell’efficacia, essendosi il giudice dell’esecuzione limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza di gravi motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è passibile di accoglimento.
1.1. Il primo motivo coglie nel segno. Dagli atti presenti nel fascicolo, consultabili in questa sede per la natura processuale della questione posta dal ricorrente, risulta che, così come denunciato, una delle sentenze poste in continuazione, quella sub 8), non era ancora irrevocabile sicché i reati contestati nel relativo procedimento di cognizione ed ancora in fase di accertamento, non potevano essere unificati dal Giudice dell’esecuzione esercitando i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc. pen. in deroga al giudicato ancora non formatosi.
1.2. Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte distrettuale ha operato l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. muovendo dalla premessa che sono necessariamente avvinti dal medesimo disegno criminoso tutti i reati che un condannato per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. commette durante l’epoca di accertata partecipazione all’associazione e che abbiano “connotazione 3 mafiosa” per essere inclusi nell’oggetto sociale perseguito dai sodali o perché posti in essere nell’ambito delle competenze specifiche assegnategli. L’assunto è erroneo. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai prevalso l'orientamento che ritiene sì, astrattamente configurabile il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reati scopo o fine ma, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, senza alcun automatismo, dovendo il giudice rinvenire nella fattispecie concreta posta alla sua attenzione gli elementi fondativi dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, [...], Rv. 228874). D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne segue che, perché ricorra il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, perché si possano considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, [...], Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, [...], Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018 Rv. 271984 - 01). Fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi, configurabile la continuazione tra reato associativo e reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell’adesione del partecipe all’associazione; in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria, sia pure di massima, delle singole violazioni. 2. Entrambi i motivi dedotti nel ricorso di AR NZ non superano il preliminare vaglio 4 di ammissibilità.
2.1. Il primo motivo, relativo alla procedura adottata per emettere la decisione impugnata, è manifestamente infondato. Con opzione ermeneutica risalente ed ormai consolidata questa Corte di legittimità ha chiarito che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede alcuna formalità né richiede la preventiva adozione del contraddittorio ed è impugnabile solo se, come quello in esame, incide sulla liberà personale (Sez. 1, n. 47657 del 22/06/2016, [...], Rv. 268377 – 01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003 - dep. 08/07/2003, Di Bari, Rv. 225203).
2.2. Il secondo motivo è aspecifico. All’ordinanza impugnata che ha posto a fondamento della decisione l’imminente pericolo di scarcerazione del condannato in esecuzione pena per reati di notevole allarme sociale, il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a dolersi dell’assenza di un apparato giustificativo, che, seppure sintetico, è presente senza minimamente confrontarsi con esso. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna di AR NZ al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di NZ AR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore 5