CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2024, n. 13369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13369 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di PO BE, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 20/10/2023 del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta, per l'indagato, la memoria dell'avv. Nicoletta Pelinga, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 17 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato a BE PO la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati degli art. 518-bis e 518 -septies cod. pen. Con sentenza in data 4 luglio 2023 il GUP del Tribunale di Macerata ha condannato l'imputato alle pene di legge per H reato dell'art. 518-bis cod. pen. Con ordinanza in data 25 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13369 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2024 Ancona, ha disposto l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Con ordinanza in data 20 ottobre 202:3 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello avverso la predetta ordinanza della Corte di appello. 2. Il ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e dell'omessa valutazione dei requisiti di adeguatezza della misura applicata. Sostiene che gli allontanamenti dalla propria abitazione erano stati tutti autorizzati per accedere al SERT e al Centro diurno di Collemarino. Precisa che aveva saltato l'appuntamento del 5 luglio 2023, come da comunicazioni del 4 e dello stesso 5 luglio, perché si era rotta l'auto, e aveva saltato l'appuntamento del 12 luglio 2023, come da comunicazioni del difensore nello stesso giorno, perché non si era sentito bene. Ciò nondimeno, nella nota del 16 agosto 2023, i Carabinieri avevano comunicato che si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al SERT il 5 e il 12 luglio 2023, ma non avevano dato conto delle comunicazioni giustificative né avevano effettuato dei controlli. Contesta, quindi, l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva recepito acriticamente la nota dei Carabinieri. Lamenta inoltre che l'aggravamento non era stato giustificato dall'esame qualitativo della trasgressione, nonostante l'art. 276 cod. proc. pen., escludesse ogni automatismo, quando il fatto era di lieve entità. Nella memoria il difensore replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già esposti in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il difensore ha documentato di aver giustificato le assenze del suo assistito al Centro diurno di Collemarino sia per la data del 5 luglio 2023 (cfr. pec allo stesso Centro del giorno precedente e chiamata ai Carabinieri del 5 luglio ore 10,06) sia per la data del 12 luglio (cfr. chiamata ai Carabinieri del 12 luglio ore 10,22 e pec del 14 luglio in cui comunicava che continuava a stare male dal precedente 12 luglio). Il Tribunale del riesame ha esaminato tali atti e ha disatteso la tesi difensiva, osservando che non vi era la prova (e neanche l'allegazione) che l'indagato fosse rimasto a casa. E anzi ha desunto dalle descritte violazioni una certa scaltrezza del ricorrente, il quale aveva approfittato della finestra di disattivazione del sistema elettronico di controllo, in conseguenza delle autorizzazioni alle uscite, per recarsi in luoghi diversi dal Centro diurno. 2 4. La decisione si fonda su un'indebita inversione degli oneri probatori a carico dell'indagato e finisce con l'essere congetturale. L'indagato ha infatti dimostrato di aver assolto gli oneri informativi nei confronti del Centro diurno e dei Carabinieri. Il Tribunale ha dubitato del contenuto delle conversazioni del difensore in data 5 e 12 luglio 2023. Tuttavia, il professionista ha documentato di aver chiamato in quei due giorni proprio i Carabinieri del Nucleo della tutela del patrimonio che avevano in carico il suo assistito con conversazioni durate rispettivamente 1 minuto e 20 secondi e 2 minuti. E ha offerto a sostegno della prospettazione ulteriori due prove, e cioè la pec al Centro diurno del 4 luglio e la pec ai Carabinieri del 14 ove riferiva che il suo assistito stava male dal 12. A fronte di tali prove (o principi di prova), sarebbe spettato all'Accusa o al Tribunale, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi, accertare il comportamento alternativo illecito dell'indagato che invece il Tribunale ha desunto apoditticamente dall'omessa allegazione della circostanza di essere rimasto a casa, e cioè dall'omessa allegazione del comportamento alternativo lecito, implicito nelle stesse comunicazioni. D'altra parte, nell'ordinanza non si dà conto se i Carabinieri abbiano compiuto effettivi e specifici controlli sull'osservanza dell'obbligo restrittivo di permanenza dell'indagato nella propria abitazione, cosicché è congetturale la decisione secondo cui, premessa la programmazione dell'interruzione del segnale in conseguenza della prevenl:iva autorizzazione all'uscita, l'indagato ne abbia certamente approfittato per violare le prescrizioni. 5. Coglie nel segno anche la seconda censura del ricorso. L'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. Prescrive che, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere "salvo che il fatto sia di lieve entità". Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso tale specifica valutazione, limitandosi a stigmatizzare la scaltrezza del prevenuto. Tuttavia, l'attitudine psicologica o personologica del ricorrente non esaurisce il giudizio sulla gravità del fatto, giudizio che dev'essere arricchito di una serie di 'dati da ponderare opportunamente, quali modalità della condotta, il grado di colpevolezza da essa desumibile e l'entità del danno o del pericolo che ne è derivato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281153-01 e Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv. 277696-01). Peraltro, manca nella motivazione la verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040-01). 3 Il Presidente S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, sezione riesame, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta, per l'indagato, la memoria dell'avv. Nicoletta Pelinga, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 17 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato a BE PO la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati degli art. 518-bis e 518 -septies cod. pen. Con sentenza in data 4 luglio 2023 il GUP del Tribunale di Macerata ha condannato l'imputato alle pene di legge per H reato dell'art. 518-bis cod. pen. Con ordinanza in data 25 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13369 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2024 Ancona, ha disposto l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Con ordinanza in data 20 ottobre 202:3 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello avverso la predetta ordinanza della Corte di appello. 2. Il ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e dell'omessa valutazione dei requisiti di adeguatezza della misura applicata. Sostiene che gli allontanamenti dalla propria abitazione erano stati tutti autorizzati per accedere al SERT e al Centro diurno di Collemarino. Precisa che aveva saltato l'appuntamento del 5 luglio 2023, come da comunicazioni del 4 e dello stesso 5 luglio, perché si era rotta l'auto, e aveva saltato l'appuntamento del 12 luglio 2023, come da comunicazioni del difensore nello stesso giorno, perché non si era sentito bene. Ciò nondimeno, nella nota del 16 agosto 2023, i Carabinieri avevano comunicato che si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al SERT il 5 e il 12 luglio 2023, ma non avevano dato conto delle comunicazioni giustificative né avevano effettuato dei controlli. Contesta, quindi, l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva recepito acriticamente la nota dei Carabinieri. Lamenta inoltre che l'aggravamento non era stato giustificato dall'esame qualitativo della trasgressione, nonostante l'art. 276 cod. proc. pen., escludesse ogni automatismo, quando il fatto era di lieve entità. Nella memoria il difensore replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già esposti in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il difensore ha documentato di aver giustificato le assenze del suo assistito al Centro diurno di Collemarino sia per la data del 5 luglio 2023 (cfr. pec allo stesso Centro del giorno precedente e chiamata ai Carabinieri del 5 luglio ore 10,06) sia per la data del 12 luglio (cfr. chiamata ai Carabinieri del 12 luglio ore 10,22 e pec del 14 luglio in cui comunicava che continuava a stare male dal precedente 12 luglio). Il Tribunale del riesame ha esaminato tali atti e ha disatteso la tesi difensiva, osservando che non vi era la prova (e neanche l'allegazione) che l'indagato fosse rimasto a casa. E anzi ha desunto dalle descritte violazioni una certa scaltrezza del ricorrente, il quale aveva approfittato della finestra di disattivazione del sistema elettronico di controllo, in conseguenza delle autorizzazioni alle uscite, per recarsi in luoghi diversi dal Centro diurno. 2 4. La decisione si fonda su un'indebita inversione degli oneri probatori a carico dell'indagato e finisce con l'essere congetturale. L'indagato ha infatti dimostrato di aver assolto gli oneri informativi nei confronti del Centro diurno e dei Carabinieri. Il Tribunale ha dubitato del contenuto delle conversazioni del difensore in data 5 e 12 luglio 2023. Tuttavia, il professionista ha documentato di aver chiamato in quei due giorni proprio i Carabinieri del Nucleo della tutela del patrimonio che avevano in carico il suo assistito con conversazioni durate rispettivamente 1 minuto e 20 secondi e 2 minuti. E ha offerto a sostegno della prospettazione ulteriori due prove, e cioè la pec al Centro diurno del 4 luglio e la pec ai Carabinieri del 14 ove riferiva che il suo assistito stava male dal 12. A fronte di tali prove (o principi di prova), sarebbe spettato all'Accusa o al Tribunale, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi, accertare il comportamento alternativo illecito dell'indagato che invece il Tribunale ha desunto apoditticamente dall'omessa allegazione della circostanza di essere rimasto a casa, e cioè dall'omessa allegazione del comportamento alternativo lecito, implicito nelle stesse comunicazioni. D'altra parte, nell'ordinanza non si dà conto se i Carabinieri abbiano compiuto effettivi e specifici controlli sull'osservanza dell'obbligo restrittivo di permanenza dell'indagato nella propria abitazione, cosicché è congetturale la decisione secondo cui, premessa la programmazione dell'interruzione del segnale in conseguenza della prevenl:iva autorizzazione all'uscita, l'indagato ne abbia certamente approfittato per violare le prescrizioni. 5. Coglie nel segno anche la seconda censura del ricorso. L'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. Prescrive che, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere "salvo che il fatto sia di lieve entità". Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso tale specifica valutazione, limitandosi a stigmatizzare la scaltrezza del prevenuto. Tuttavia, l'attitudine psicologica o personologica del ricorrente non esaurisce il giudizio sulla gravità del fatto, giudizio che dev'essere arricchito di una serie di 'dati da ponderare opportunamente, quali modalità della condotta, il grado di colpevolezza da essa desumibile e l'entità del danno o del pericolo che ne è derivato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281153-01 e Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv. 277696-01). Peraltro, manca nella motivazione la verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040-01). 3 Il Presidente S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, sezione riesame, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore