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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1555 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIORDANO MASSIMO;
attore contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA ROMEO,
convenuto che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE in via principale:
- accertato e dichiarato che il signor ha subito lesioni fisiche conseguenti Parte_1 all'aggressione da parte del signor avvenuta in data 19 dicembre 2020, per l'effetto Controparte_1 condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore della complessiva somma di €
15.302,50 (di cui € 5.352,00 per spese ed € 9.950,50 a titolo di danno biologico e danno non patrimoniale), ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletata
CTU, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo effettivo;
- per tutte le motivazioni argomentate in atti respingere la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta in quanto destituita di qualsivoglia fondamento e comunque non provata. In via istruttoria: …omissis…
CONVENUTO
- in via principale, respingere, per le motivazioni illustrate in atti, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del convenuto perché, inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, non provata;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig. al risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1 non patrimoniale, meglio descritto in narrativa, riportato dal Sig. in conseguenza di Controparte_1 titoli per cui è causa, che si quantifica, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, nella misura di € 7500,00
(settemilacinqucento/00), ovvero, da determinarsi nella misura maggiore o minore che la S.V. riterrà provata in giudizio, ovvero, ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, previa compensazione tra il credito risarcitorio riconosciuto in favore dell'attore ed il controcredito risarcitorio eventualmente liquidato in favore del convenuto, condannare l'attore al risarcimento del residuo ancora dovuto in favore del convenuto per effetto dell'operatività del meccanismo compensativo. Con vittoria di spese e competente di giudizio, rifusione di spese di C.T.U. e di C.t.p. e di ogni altra spesa ed imposta connessa al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CAUSA. Le parti chiedono reciprocamente il risarcimento del danno biologico che ognuna ha patito a seguito della colluttazione del 19.12.2020, la cui origine viene attribuita dall'una all'altra.
a) Difese dell'attore. Negli atti attorei la vicenda è ricostruita come segue: “La mattina del 19 dicembre 2020 la signora Persona_1
madre dell'odierno attore, veniva avvicinata dal signor che le CP_1
domandava se fosse o meno vero che il figlio era solito alzare le mani su di lei. Ovviamente tale provocazione coglieva nel segno tanto è vero che il signor invitava ad un successivo Parte_1 CP_1
chiarimento telefonico. Nel corso della telefonata effettivamente avvenuta intorno alle ore 18.00 il signor sollecitava ad andare CP_1 Parte_1
a casa sua a Villa San Carlo per un chiarimento “diretto”. Intenzionato a non lasciar correre l'episodio il signor si recava presso Parte_1
l'abitazione del , il quale arrivato dopo qualche minuto, scendeva CP_1
dalla macchina con fare aggressivo e avvicinatosi al gli sferrava Parte_1
una testata che lo faceva cadere a terra per poi continuare a colpirlo con
2 pugni al volto. Il signor riusciva quindi a divincolarsi dalla presa Parte_1
colpendo con una ginocchiata al petto il che, a quel punto, CP_1
riprendeva la macchina e, come se nulla fosse accaduto e soprattutto lasciando il signor sanguinante, si dirigeva verso la vicina Parte_1
pizzeria per ritirare la cena”.
Quindi, a causa dell'aggressione descritta, il Pronto Soccorso di Lecco ha diagnostico al sig. le seguenti lesioni: “contusione Parte_1
escoriata del cuoio capelluto, del ginocchio destro e sinistro, FLC del volto, ecchimosi ed edema post traumatico dell'orbita sinistra, frattura delle ossa nasali, avulsione dei ponti dentari”. Di conseguenza, l'attore ha agito per ottenere il risarcimento dell'invalidità temporanea e permanente, con personalizzazione massima in ragione delle ripercussioni dei problemi dentari sulla vita relazionale, oltre al rimborso delle spese odontoiatriche e per medicinali.
b) Difese del convenuto. La versione del sig. è del CP_1
tutto divergente: “In particolare il convenuto affermava di essere stato lui e non il , la vittima di un'aggressione fisica ad opera di Parte_1
quest'ultimo, il quale era adirato e voleva fargliela pagare per averlo ritenuto, peraltro erroneamente, responsabile di aver messo in circolazione una voce circa l'inclinazione del a malmenare i propri genitori. Parte_1
Precisava, infatti, il convenuto che, dopo aver ricevuto svariate telefonate ingiuriose e minatorie da parte del , questi si presentava di sera Parte_1
sotto casa sua mentre il faceva ritorno alla propria abitazione. CP_1
Sceso dalla propria autovettura il convenuto veniva dapprima insultato ed, in seguito, nonostante il tentativo di calmare l'animo bellicoso del , Parte_1
era aggredito fisicamente da quest'ultimo che lo afferrava per il collo. A quel punto, continuava la difesa del convenuto, il altro non poteva CP_1
fare che difendersi dall'aggressione. Ne nasceva una collutazione in cui i contendenti si percuotevano vicendevolmente, fintantoché il CP_1
3 riusciva a liberarsi dalla presa del e, respinto un nuovo assalto di Parte_1
quest'ultimo, riusciva ad allontanarsi con la propria autovettura. Aggiungeva il convenuto che dallo scontro fisico in non usciva indenne, CP_1
accusando contusioni alla spalla ed al torace. L'evento, inoltre, lasciava un segno profondo nell'animo del e provocava un notevole CP_1
perturbamento psichico dello stesso, tanto e vero che nei mesi successivi il convenuto iniziava a manifestare un malessere psicologico dovuto alla preoccupazione ed al timore che episodi di minacce ed aggressione simili a quello di cui era stato vittima potessero ripetersi nei suoi confronti, ovvero, nei confronti di taluno dei suoi familiari”.
Dunque, nelle difese del convenuto sono evidenziati gli elementi per cui la ricostruzione di controparte non sarebbe attendibile, così come ritenuto dalla sentenza penale di assoluzione del sig. , in cui gli è CP_1
stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa.
Di contro, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno biologico, di natura sia fisica, sia psichica.
2) ACCERTAMENTO DEI FATTI CAUSA. La vicenda accennata, narrata dalle parti con versioni in gran parte divergenti, deve essere ricostruita con quanto allegato e provato nell'ambito di questo giudizio, essendo esclusa l'efficacia del giudicato penale di assoluzione per legittima difesa ai sensi dell'art. 652 c.p.c., cosicché dalla sentenza prodotta dal convenuto possono al più essere tratti elementi utili ai fini della decisione, nella misura in cui il giudice li rinvenga.
a) Distribuzione dell'onere probatorio. In particolare, la Suprema corte (ad es. Cass. ord. 24848/2023) ha chiarito che l'assetto probatorio si atteggia in modo del tutto differente tra sede penale e sede civile: “In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede la sussistenza della
4 necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". L'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3,
c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova”. Di conseguenza, il danneggiante che alleghi di essersi difeso dovrà fornirne compiuta dimostrazione, secondo gli standard civilistici, al fine di evitare la condanna al risarcimento.
b) Condotta dell'attore. Sulla base del criterio accennato, mentre è certo che il sig. ha cagionato al sig. Parte_1 CP_1
contusioni alle spalle ed al torace (n.d.r. per quanto riguarda il danno psichico si dirà di seguito), non è stata fornita prova sufficiente che sia stato quest'ultimo ad aggredire l'attore, che dunque avrebbe reagito solo per necessità di difesa.
Anzi, in assenza di testimoni oculari della colluttazione, alla stregua delle allegazioni complessive delle parti e delle prove assunte, è convinzione di questo Giudice che il sig. si sia recato sotto l'abitazione Parte_1
del sig. con intenti tutt'altro che pacifici, tali da non rendere CP_1
credibile la tesi che sia stata ignara vittima dell'aggressione di controparte.
Questo convincimento si fonda innanzitutto sulla chiara testimonianza del teste che ha inequivocabilmente riferito di aver ricevuto varie Tes_1
telefonate dal che, in stato di alterazione, lo invitava a Parte_1
chiamare il per avvisarlo che si sarebbe recato sotto casa sua CP_1
per spaccargli la faccia, e, nonostante i tentativi di dissuasione
5 dell'interlocutore ribadiva di voler “fargliela pagare”. La serietà di tali minacce indusse ad avvisare , addirittura Tes_1 CP_1
prefigurando il rischio che potesse essere armato. Quindi, a Parte_1
prescindere dalla considerazione se il dissidio tra le parti sia stato originato da un fraintendimento o da una reale provocazione, la menzionata deposizione dimostra i propositi bellicosi che hanno spinto l'attore a presentarsi sotto casa del convenuto. La credibilità del teste non è inficiata dall'audio prodotto dalla difesa del , in cui si limita ad ironizzare Parte_1 Tes_1
sull'accaduto nei giorni successivi alla colluttazione. Anzi, lo stato di alterazione del sig. trapela anche dalla testimonianza della Parte_1
moglie, , che riferendo di una telefonata tra il marito e Testimone_2
, poco prima della colluttazione, dà atto che tra i due sia CP_1
intercorsa una discussione agitata.
Del resto, la conferma che il sig. non abbia cercato Parte_1
semplicemente un urbano chiarimento è data dal rilievo che non si è limitato ad una civile conversazione telefonica ma che sia andato ad aspettare il convenuto sotto casa, nonostante che gli avesse promesso di “insegnargli di stare al mondo” (così la teste ). Testimone_2
Insomma, da quanto emerge dall'istruttoria, si configura un quadro in cui l'attore ha dato appuntamento alla controparte per una resa dei conti o comunque si delinea una situazione ben distante dalla difesa necessitata per una aggressione inaspettata, con conseguente mancata prova dell'esimente.
c) Condotta del convenuto. La medesima conclusione di carenza della prova dei presupposti della legittima difesa vale per il sig. . CP_1
Il convenuto stesso, in sede di interpello, ha ammesse di aver ricevuto, mentre stava ordinando delle pizze, la telefonata di , che lo Parte_1
stava aspettando sotto casa, e, nonostante i moniti di e consapevole Tes_1
delle minacce comunicategli tramite quest'ultimo, non ha chiamato le Forze dell'ordine, non ha aspettato che la situazione sbollisse, ma si è recato
6 immediatamente sul luogo dell'appuntamento, senza rimanere prudenzialmente in auto ma scendendo ed avvicinandosi.
Dunque, non si può che concludere che il comportamento tenuto dal convenuto sia incompatibile con la prudenza di chi vuole evitare la rissa, cosicché, in assenza di testimoni diretti, non vi sono elementi, nemmeno in via presuntiva, per ritenere che le lesioni pacificamente provocate dal al siano scriminate ai sensi degli artt. 52 CP_1 Parte_1
c.p. e 2044 c.c.
3) RECIPROCA RESPONSABILITTA' DELLE PARTI. L'esclusione per entrambi della causa di giustificazione, comporta che ognuno deve risarcire all'altro ai sensi dell'art. 2043 c.c. il danno cagionatogli, salva la compensazione tra le poste reciproche, come richiesto dal convenuto.
a) Liquidazione a favore dell'attore. La CTU medico legale, sulla base della documentazione medica prodotta e della visita della parte, ha concluso che il sig. ha riportato le seguenti lesioni derivanti Parte_1
dai fatti di causa: “- contusione maxillo-facciale con ecchimosi orbitario- zigomatica sinistra, con frattura di lieve entita' delle ossa nasali, ferite lacero contuse / escoriazioni superficiali alla piramide nasale, avulsione-lussazione di protesi dentaria fissa sui denti 45-x-47, fratture dei monconi dentari dei denti 45 e 47; - contusione escoriata cranica in regione occipitale con ematoma sub-galeale (cioe' extracranico); - contusioni escoriate al ginocchio destro e sinistro”. Le lesioni descritte hanno determinato 35 giorni di invalidità temporanea (di cui 10 giorni al 75%, 12 giorni al 50% e 13 al 25%) ed il 3% di invalidità permanente. Non sono state formulate osservazioni.
Nel caso di specie la quantificazione del risarcimento non è soggetta a sistemi tabellari normativi, cosicché rientra nello spazio di valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c., razionalizzato attraverso le tabelle di origine giurisprudenziale, nella specie quelle milanesi (sulla cui valenza
7 paranormativa vedi Cass. 8532/2020). L'esercizio del potere decisorio di cui all'art. 1226 c.c. impone l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione data la natura processuale (vedi ad es. Cass. 5795/2008).
In particolare, nelle ultime formulazioni, le tabelle milanesi prevedono valori complessi, contenenti altresì la liquidazione del danno morale, sempre che sia stato adeguatamente allegato e provato. Nel caso di specie, non si rinviene l'allegazione di particolari profili di sofferenza interiore. Inoltre, non vi è spazio per personalizzazione alcuna, in assenza di idonea allegazione al riguardo, avendo l'attore fatto genericamente riferimento ad una non meglio precisata limitazione dei rapporti sociali a causa delle difficoltà di masticazione. Dunque, il danno patito dal sig. va Parte_1
quantificato esclusivamente in base al valore della componente biologica in senso stretto, senza aumento alcuno, così da ottenere la somma di euro
1.407,00 per l'invalidità temporanea (cioè 84 X 75% X 10 = 630; 84 X 50%
X 12 = 504; 84 X 25% X 13 = 273) e la somma di euro 3.715,00 per i postumi permanenti (cioè 3% per un soggetto di 46 anni alla data della lesione).
Il CTU ha riconosciuto come congrue le spese mediche sostenute (tra cui quelle per terapia chirurgica odontoiatrica) di euro 5.148,00.
Tuttavia, l'evidente concorso colposa del danneggiato, che si è consapevolmente esposto al rischio della colluttazione, addirittura recandosi sotto casa del convenuto, dopo averlo minacciato, giustifica l'applicazione dell'art. 1227 comma 1° c.c. con conseguente riduzione degli importi indicati alla metà.
b) Liquidazione a favore del convenuto. Passando alla posizione del sig. , La CTU medico legale ha concluso per le seguenti CP_1
lesioni derivanti dai fatti di causa: “lesioni fisiche corporali medicalmente accertate: contusione escoriata emitorace destro;
riferite escoriazioni alle mani non verificate medicalmente;
- lesioni psichiche: disturbo d'ansia generalizzato post-traumatico”. Con riferimento al riconoscimento del danno
8 biologico psichico il CT di parte attrice ha formulato osservazioni critiche, con cui questo Giudice concorda, nel senso di escludere il nesso di causa tra la colluttazione ed il disturbo d'ansia lamentato dal . Tale CP_1
conclusione è supportata da vari elementi fattuali: innanzitutto dalla documentazione medica si trae che il malessere fosse insorto sin dal 2018 per altra vicenda;
inoltre, lo stesso ha ammesso di non aver CP_1
evitato il confronto con il rivale, pur se avvertito dell'intento minaccioso di costui, a dimostrazione dell'assenza di particolare turbamento;
parimenti il comportamento immediatamente successivo alla colluttazione, quando il convenuto si è normalmente recato a ritirare le pizze in precedenza ordinate, è illuminante circa l'assenza di sconvolgimenti emotivi;
infine, dall'audio di si trae come scherzasse sull'accaduto. Dunque, Tes_1 CP_1
aggiungendo a tali indizi precisi, gravi e concordanti dell'assenza di malessere psicologico, la constatazione che il convenuto si è recato dalla psichiatra solo a distanza di circa due anni dai fatti, si può ragionevolmente escludere che i suoi disturbi psichici siano stati determinati o comunque aggravati dalla vicenda oggetto di giudizio.
Di conseguenza è risarcibile esclusivamente la somma di euro 861,00 a titolo di invalidità temporanea (cioè 84 X 75% X 7 = 441; 84 X 50% X 7 = 294; 84
X 25% X 6 = 126). Anche in questo caso non ricorrono gli estremi per la valorizzazione del danno morale e per la personalizzazione.
Sussistono poi ragioni analoghe a quelle esposte con riferimento all'attore, per l'applicazione dell'art. 1227 comma 1° c.c., con conseguente riduzione degli importi indicati alla metà.
c) Quantificazione ai fini della condanna. In conclusione, compensando il credito risarcitorio dell'attore con quello di minore importo da riconoscere al convenuto, si ottiene che il sig. deve al sig. CP_1
la somma di euro 273,00 a titolo di invalidità temporanea, Parte_1
9 euro 1.857,50 a titolo di invalidità permanente ed euro 2.574,00 per spese mediche.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, l'adozione del sistema di quantificazione aggiornato ha comportato l'applicazione di valori già rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%, come da relazione dell'Osservatorio, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo da tale momento. Inoltre, al fine di determinare l'importo degli interessi compensativi, tale cifra dovrà essere devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U.
n. 1712/1995). Sull'importo ottenuto decorrono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, trattandosi di rimborso, sono dovuti solo gli interessi legali dal momento del relativo pagamento.
5) SPESE DI LITE. La prevalente soccombenza del convenuto ne giustifica la condanna alle spese, quantificate come da dispositivo con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della condanna, applicando la tabella n. 2 del D.M. 55/2014, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, oltre al rimborso delle spese vive.
Devono infine porsi definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di
CTU, confermando il provvedimento del 9-11/7/2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
LIQUIDA
1) a favore di ed a carico di Parte_1 CP_1
il seguente credito risarcitorio, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 1227
[...]
comma 1° c.c.:
10 - euro 703,00 a titolo di invalidità temporanea;
- euro 1.857,00 a titolo di invalidità permanente;
- euro 2.574,00 a titolo di danno patrimoniale;
2) a favore di ed a carico Controparte_1 Parte_1
il seguente credito risarcitorio, ridotto del 50% ai sensi dell'art.
[...]
1227 comma 1° c.c.: euro 430,50 a titolo di invalidità temporanea;
CONDANNA
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme, operata la compensazione con il minor
[...]
credito risarcitorio reciproco:
- Euro 2.130,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- Euro 2.574,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dell'effettivo pagamento della spesa da rimborsare;
CONDANNA
a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, quantificate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e
CPA, oltre le spese vive sostenute dalla stessa per contributo unificato e anticipazione forfettaria, pari ad € 264,00; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 4.5.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1555 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GIORDANO MASSIMO;
attore contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA ROMEO,
convenuto che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE in via principale:
- accertato e dichiarato che il signor ha subito lesioni fisiche conseguenti Parte_1 all'aggressione da parte del signor avvenuta in data 19 dicembre 2020, per l'effetto Controparte_1 condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore della complessiva somma di €
15.302,50 (di cui € 5.352,00 per spese ed € 9.950,50 a titolo di danno biologico e danno non patrimoniale), ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletata
CTU, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo effettivo;
- per tutte le motivazioni argomentate in atti respingere la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta in quanto destituita di qualsivoglia fondamento e comunque non provata. In via istruttoria: …omissis…
CONVENUTO
- in via principale, respingere, per le motivazioni illustrate in atti, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del convenuto perché, inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, non provata;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig. al risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1 non patrimoniale, meglio descritto in narrativa, riportato dal Sig. in conseguenza di Controparte_1 titoli per cui è causa, che si quantifica, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, nella misura di € 7500,00
(settemilacinqucento/00), ovvero, da determinarsi nella misura maggiore o minore che la S.V. riterrà provata in giudizio, ovvero, ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, previa compensazione tra il credito risarcitorio riconosciuto in favore dell'attore ed il controcredito risarcitorio eventualmente liquidato in favore del convenuto, condannare l'attore al risarcimento del residuo ancora dovuto in favore del convenuto per effetto dell'operatività del meccanismo compensativo. Con vittoria di spese e competente di giudizio, rifusione di spese di C.T.U. e di C.t.p. e di ogni altra spesa ed imposta connessa al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CAUSA. Le parti chiedono reciprocamente il risarcimento del danno biologico che ognuna ha patito a seguito della colluttazione del 19.12.2020, la cui origine viene attribuita dall'una all'altra.
a) Difese dell'attore. Negli atti attorei la vicenda è ricostruita come segue: “La mattina del 19 dicembre 2020 la signora Persona_1
madre dell'odierno attore, veniva avvicinata dal signor che le CP_1
domandava se fosse o meno vero che il figlio era solito alzare le mani su di lei. Ovviamente tale provocazione coglieva nel segno tanto è vero che il signor invitava ad un successivo Parte_1 CP_1
chiarimento telefonico. Nel corso della telefonata effettivamente avvenuta intorno alle ore 18.00 il signor sollecitava ad andare CP_1 Parte_1
a casa sua a Villa San Carlo per un chiarimento “diretto”. Intenzionato a non lasciar correre l'episodio il signor si recava presso Parte_1
l'abitazione del , il quale arrivato dopo qualche minuto, scendeva CP_1
dalla macchina con fare aggressivo e avvicinatosi al gli sferrava Parte_1
una testata che lo faceva cadere a terra per poi continuare a colpirlo con
2 pugni al volto. Il signor riusciva quindi a divincolarsi dalla presa Parte_1
colpendo con una ginocchiata al petto il che, a quel punto, CP_1
riprendeva la macchina e, come se nulla fosse accaduto e soprattutto lasciando il signor sanguinante, si dirigeva verso la vicina Parte_1
pizzeria per ritirare la cena”.
Quindi, a causa dell'aggressione descritta, il Pronto Soccorso di Lecco ha diagnostico al sig. le seguenti lesioni: “contusione Parte_1
escoriata del cuoio capelluto, del ginocchio destro e sinistro, FLC del volto, ecchimosi ed edema post traumatico dell'orbita sinistra, frattura delle ossa nasali, avulsione dei ponti dentari”. Di conseguenza, l'attore ha agito per ottenere il risarcimento dell'invalidità temporanea e permanente, con personalizzazione massima in ragione delle ripercussioni dei problemi dentari sulla vita relazionale, oltre al rimborso delle spese odontoiatriche e per medicinali.
b) Difese del convenuto. La versione del sig. è del CP_1
tutto divergente: “In particolare il convenuto affermava di essere stato lui e non il , la vittima di un'aggressione fisica ad opera di Parte_1
quest'ultimo, il quale era adirato e voleva fargliela pagare per averlo ritenuto, peraltro erroneamente, responsabile di aver messo in circolazione una voce circa l'inclinazione del a malmenare i propri genitori. Parte_1
Precisava, infatti, il convenuto che, dopo aver ricevuto svariate telefonate ingiuriose e minatorie da parte del , questi si presentava di sera Parte_1
sotto casa sua mentre il faceva ritorno alla propria abitazione. CP_1
Sceso dalla propria autovettura il convenuto veniva dapprima insultato ed, in seguito, nonostante il tentativo di calmare l'animo bellicoso del , Parte_1
era aggredito fisicamente da quest'ultimo che lo afferrava per il collo. A quel punto, continuava la difesa del convenuto, il altro non poteva CP_1
fare che difendersi dall'aggressione. Ne nasceva una collutazione in cui i contendenti si percuotevano vicendevolmente, fintantoché il CP_1
3 riusciva a liberarsi dalla presa del e, respinto un nuovo assalto di Parte_1
quest'ultimo, riusciva ad allontanarsi con la propria autovettura. Aggiungeva il convenuto che dallo scontro fisico in non usciva indenne, CP_1
accusando contusioni alla spalla ed al torace. L'evento, inoltre, lasciava un segno profondo nell'animo del e provocava un notevole CP_1
perturbamento psichico dello stesso, tanto e vero che nei mesi successivi il convenuto iniziava a manifestare un malessere psicologico dovuto alla preoccupazione ed al timore che episodi di minacce ed aggressione simili a quello di cui era stato vittima potessero ripetersi nei suoi confronti, ovvero, nei confronti di taluno dei suoi familiari”.
Dunque, nelle difese del convenuto sono evidenziati gli elementi per cui la ricostruzione di controparte non sarebbe attendibile, così come ritenuto dalla sentenza penale di assoluzione del sig. , in cui gli è CP_1
stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa.
Di contro, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno biologico, di natura sia fisica, sia psichica.
2) ACCERTAMENTO DEI FATTI CAUSA. La vicenda accennata, narrata dalle parti con versioni in gran parte divergenti, deve essere ricostruita con quanto allegato e provato nell'ambito di questo giudizio, essendo esclusa l'efficacia del giudicato penale di assoluzione per legittima difesa ai sensi dell'art. 652 c.p.c., cosicché dalla sentenza prodotta dal convenuto possono al più essere tratti elementi utili ai fini della decisione, nella misura in cui il giudice li rinvenga.
a) Distribuzione dell'onere probatorio. In particolare, la Suprema corte (ad es. Cass. ord. 24848/2023) ha chiarito che l'assetto probatorio si atteggia in modo del tutto differente tra sede penale e sede civile: “In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede la sussistenza della
4 necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". L'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3,
c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova”. Di conseguenza, il danneggiante che alleghi di essersi difeso dovrà fornirne compiuta dimostrazione, secondo gli standard civilistici, al fine di evitare la condanna al risarcimento.
b) Condotta dell'attore. Sulla base del criterio accennato, mentre è certo che il sig. ha cagionato al sig. Parte_1 CP_1
contusioni alle spalle ed al torace (n.d.r. per quanto riguarda il danno psichico si dirà di seguito), non è stata fornita prova sufficiente che sia stato quest'ultimo ad aggredire l'attore, che dunque avrebbe reagito solo per necessità di difesa.
Anzi, in assenza di testimoni oculari della colluttazione, alla stregua delle allegazioni complessive delle parti e delle prove assunte, è convinzione di questo Giudice che il sig. si sia recato sotto l'abitazione Parte_1
del sig. con intenti tutt'altro che pacifici, tali da non rendere CP_1
credibile la tesi che sia stata ignara vittima dell'aggressione di controparte.
Questo convincimento si fonda innanzitutto sulla chiara testimonianza del teste che ha inequivocabilmente riferito di aver ricevuto varie Tes_1
telefonate dal che, in stato di alterazione, lo invitava a Parte_1
chiamare il per avvisarlo che si sarebbe recato sotto casa sua CP_1
per spaccargli la faccia, e, nonostante i tentativi di dissuasione
5 dell'interlocutore ribadiva di voler “fargliela pagare”. La serietà di tali minacce indusse ad avvisare , addirittura Tes_1 CP_1
prefigurando il rischio che potesse essere armato. Quindi, a Parte_1
prescindere dalla considerazione se il dissidio tra le parti sia stato originato da un fraintendimento o da una reale provocazione, la menzionata deposizione dimostra i propositi bellicosi che hanno spinto l'attore a presentarsi sotto casa del convenuto. La credibilità del teste non è inficiata dall'audio prodotto dalla difesa del , in cui si limita ad ironizzare Parte_1 Tes_1
sull'accaduto nei giorni successivi alla colluttazione. Anzi, lo stato di alterazione del sig. trapela anche dalla testimonianza della Parte_1
moglie, , che riferendo di una telefonata tra il marito e Testimone_2
, poco prima della colluttazione, dà atto che tra i due sia CP_1
intercorsa una discussione agitata.
Del resto, la conferma che il sig. non abbia cercato Parte_1
semplicemente un urbano chiarimento è data dal rilievo che non si è limitato ad una civile conversazione telefonica ma che sia andato ad aspettare il convenuto sotto casa, nonostante che gli avesse promesso di “insegnargli di stare al mondo” (così la teste ). Testimone_2
Insomma, da quanto emerge dall'istruttoria, si configura un quadro in cui l'attore ha dato appuntamento alla controparte per una resa dei conti o comunque si delinea una situazione ben distante dalla difesa necessitata per una aggressione inaspettata, con conseguente mancata prova dell'esimente.
c) Condotta del convenuto. La medesima conclusione di carenza della prova dei presupposti della legittima difesa vale per il sig. . CP_1
Il convenuto stesso, in sede di interpello, ha ammesse di aver ricevuto, mentre stava ordinando delle pizze, la telefonata di , che lo Parte_1
stava aspettando sotto casa, e, nonostante i moniti di e consapevole Tes_1
delle minacce comunicategli tramite quest'ultimo, non ha chiamato le Forze dell'ordine, non ha aspettato che la situazione sbollisse, ma si è recato
6 immediatamente sul luogo dell'appuntamento, senza rimanere prudenzialmente in auto ma scendendo ed avvicinandosi.
Dunque, non si può che concludere che il comportamento tenuto dal convenuto sia incompatibile con la prudenza di chi vuole evitare la rissa, cosicché, in assenza di testimoni diretti, non vi sono elementi, nemmeno in via presuntiva, per ritenere che le lesioni pacificamente provocate dal al siano scriminate ai sensi degli artt. 52 CP_1 Parte_1
c.p. e 2044 c.c.
3) RECIPROCA RESPONSABILITTA' DELLE PARTI. L'esclusione per entrambi della causa di giustificazione, comporta che ognuno deve risarcire all'altro ai sensi dell'art. 2043 c.c. il danno cagionatogli, salva la compensazione tra le poste reciproche, come richiesto dal convenuto.
a) Liquidazione a favore dell'attore. La CTU medico legale, sulla base della documentazione medica prodotta e della visita della parte, ha concluso che il sig. ha riportato le seguenti lesioni derivanti Parte_1
dai fatti di causa: “- contusione maxillo-facciale con ecchimosi orbitario- zigomatica sinistra, con frattura di lieve entita' delle ossa nasali, ferite lacero contuse / escoriazioni superficiali alla piramide nasale, avulsione-lussazione di protesi dentaria fissa sui denti 45-x-47, fratture dei monconi dentari dei denti 45 e 47; - contusione escoriata cranica in regione occipitale con ematoma sub-galeale (cioe' extracranico); - contusioni escoriate al ginocchio destro e sinistro”. Le lesioni descritte hanno determinato 35 giorni di invalidità temporanea (di cui 10 giorni al 75%, 12 giorni al 50% e 13 al 25%) ed il 3% di invalidità permanente. Non sono state formulate osservazioni.
Nel caso di specie la quantificazione del risarcimento non è soggetta a sistemi tabellari normativi, cosicché rientra nello spazio di valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c., razionalizzato attraverso le tabelle di origine giurisprudenziale, nella specie quelle milanesi (sulla cui valenza
7 paranormativa vedi Cass. 8532/2020). L'esercizio del potere decisorio di cui all'art. 1226 c.c. impone l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione data la natura processuale (vedi ad es. Cass. 5795/2008).
In particolare, nelle ultime formulazioni, le tabelle milanesi prevedono valori complessi, contenenti altresì la liquidazione del danno morale, sempre che sia stato adeguatamente allegato e provato. Nel caso di specie, non si rinviene l'allegazione di particolari profili di sofferenza interiore. Inoltre, non vi è spazio per personalizzazione alcuna, in assenza di idonea allegazione al riguardo, avendo l'attore fatto genericamente riferimento ad una non meglio precisata limitazione dei rapporti sociali a causa delle difficoltà di masticazione. Dunque, il danno patito dal sig. va Parte_1
quantificato esclusivamente in base al valore della componente biologica in senso stretto, senza aumento alcuno, così da ottenere la somma di euro
1.407,00 per l'invalidità temporanea (cioè 84 X 75% X 10 = 630; 84 X 50%
X 12 = 504; 84 X 25% X 13 = 273) e la somma di euro 3.715,00 per i postumi permanenti (cioè 3% per un soggetto di 46 anni alla data della lesione).
Il CTU ha riconosciuto come congrue le spese mediche sostenute (tra cui quelle per terapia chirurgica odontoiatrica) di euro 5.148,00.
Tuttavia, l'evidente concorso colposa del danneggiato, che si è consapevolmente esposto al rischio della colluttazione, addirittura recandosi sotto casa del convenuto, dopo averlo minacciato, giustifica l'applicazione dell'art. 1227 comma 1° c.c. con conseguente riduzione degli importi indicati alla metà.
b) Liquidazione a favore del convenuto. Passando alla posizione del sig. , La CTU medico legale ha concluso per le seguenti CP_1
lesioni derivanti dai fatti di causa: “lesioni fisiche corporali medicalmente accertate: contusione escoriata emitorace destro;
riferite escoriazioni alle mani non verificate medicalmente;
- lesioni psichiche: disturbo d'ansia generalizzato post-traumatico”. Con riferimento al riconoscimento del danno
8 biologico psichico il CT di parte attrice ha formulato osservazioni critiche, con cui questo Giudice concorda, nel senso di escludere il nesso di causa tra la colluttazione ed il disturbo d'ansia lamentato dal . Tale CP_1
conclusione è supportata da vari elementi fattuali: innanzitutto dalla documentazione medica si trae che il malessere fosse insorto sin dal 2018 per altra vicenda;
inoltre, lo stesso ha ammesso di non aver CP_1
evitato il confronto con il rivale, pur se avvertito dell'intento minaccioso di costui, a dimostrazione dell'assenza di particolare turbamento;
parimenti il comportamento immediatamente successivo alla colluttazione, quando il convenuto si è normalmente recato a ritirare le pizze in precedenza ordinate, è illuminante circa l'assenza di sconvolgimenti emotivi;
infine, dall'audio di si trae come scherzasse sull'accaduto. Dunque, Tes_1 CP_1
aggiungendo a tali indizi precisi, gravi e concordanti dell'assenza di malessere psicologico, la constatazione che il convenuto si è recato dalla psichiatra solo a distanza di circa due anni dai fatti, si può ragionevolmente escludere che i suoi disturbi psichici siano stati determinati o comunque aggravati dalla vicenda oggetto di giudizio.
Di conseguenza è risarcibile esclusivamente la somma di euro 861,00 a titolo di invalidità temporanea (cioè 84 X 75% X 7 = 441; 84 X 50% X 7 = 294; 84
X 25% X 6 = 126). Anche in questo caso non ricorrono gli estremi per la valorizzazione del danno morale e per la personalizzazione.
Sussistono poi ragioni analoghe a quelle esposte con riferimento all'attore, per l'applicazione dell'art. 1227 comma 1° c.c., con conseguente riduzione degli importi indicati alla metà.
c) Quantificazione ai fini della condanna. In conclusione, compensando il credito risarcitorio dell'attore con quello di minore importo da riconoscere al convenuto, si ottiene che il sig. deve al sig. CP_1
la somma di euro 273,00 a titolo di invalidità temporanea, Parte_1
9 euro 1.857,50 a titolo di invalidità permanente ed euro 2.574,00 per spese mediche.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, l'adozione del sistema di quantificazione aggiornato ha comportato l'applicazione di valori già rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268%, come da relazione dell'Osservatorio, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo da tale momento. Inoltre, al fine di determinare l'importo degli interessi compensativi, tale cifra dovrà essere devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U.
n. 1712/1995). Sull'importo ottenuto decorrono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, trattandosi di rimborso, sono dovuti solo gli interessi legali dal momento del relativo pagamento.
5) SPESE DI LITE. La prevalente soccombenza del convenuto ne giustifica la condanna alle spese, quantificate come da dispositivo con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della condanna, applicando la tabella n. 2 del D.M. 55/2014, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, oltre al rimborso delle spese vive.
Devono infine porsi definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di
CTU, confermando il provvedimento del 9-11/7/2024.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
LIQUIDA
1) a favore di ed a carico di Parte_1 CP_1
il seguente credito risarcitorio, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 1227
[...]
comma 1° c.c.:
10 - euro 703,00 a titolo di invalidità temporanea;
- euro 1.857,00 a titolo di invalidità permanente;
- euro 2.574,00 a titolo di danno patrimoniale;
2) a favore di ed a carico Controparte_1 Parte_1
il seguente credito risarcitorio, ridotto del 50% ai sensi dell'art.
[...]
1227 comma 1° c.c.: euro 430,50 a titolo di invalidità temporanea;
CONDANNA
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle seguenti somme, operata la compensazione con il minor
[...]
credito risarcitorio reciproco:
- Euro 2.130,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'1.1.2024 ed interessi compensativi sulla somma devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al giorno della pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione;
- Euro 2.574,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dell'effettivo pagamento della spesa da rimborsare;
CONDANNA
a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, quantificate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e
CPA, oltre le spese vive sostenute dalla stessa per contributo unificato e anticipazione forfettaria, pari ad € 264,00; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 4.5.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
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