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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 22.12.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.8301 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. LAMURAGLIA E G Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo di accertare l'illegittimità della nota del 1.7.2024 con cui si è reclamata la restituzione dell'indebito dell'importo di CP_ euro 3033,17 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio l contestando la domanda anche nel merito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1. Ex actis risulta che l ha reclamato dall'istante la restituzione con nota del 1.7.2024 dell'indebito per l'importo di euro 3033,17 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 l. n. 448/2001.
2. Tanto chiarito, è di tutta evidenza la natura assistenziale delle somme oggetto ripetizione d'indebito con la conseguenza che la fattispecie va definita secondo la relativa disciplina applicabile.
3. Giova a riguardo richiamare le considerazioni espresse da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.,
30-06-2020, n. 13223 su una fattispecie di indebito assistenziale analoga a quella che ne occupa: “ 4.
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della
2 ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno Per_1 riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità CP_1 tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per CP_1 indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
3 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21.- Infine va CP_1 osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più CP_2 che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
4 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
24.- Inoltre deve considerarsi che nel caso in esame la Corte d'appello ha pure accertato in fatto che dalla documentazione Cont allegata dalla l proprio fascicolo di primo grado risultava che nelle dichiarazioni reddituali degli anni 2001 e 2002 CP_ fosse inserita la pensione estera tanto per l'anno 2001 che per l'anno 2002, sicchè l' era stato in grado di avvedersi dell'intero reddito dell'assistita.
4. In relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi mette conto richiamare i rilievi svolti di recente da Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 28/10/2025, n. 3221 secondo cui: “8. In specie, osserva la Corte che con la sentenza n. 13915/2021 il Giudice di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili –qualela maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001-, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovandoapplicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3,comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291
5 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazioneindebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
9. Vale allora rilevare che, in tema di indebito assistenziale, con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema Corte, nell'affermare lo stesso principio di diritto, ha pure chiarito quanto segue: - all' indebito assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento); - si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento;
- sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l' inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l' indebito previdenziale e per quello assistenziale un' identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell' indebito al regime generale del codice civile;
- al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall' indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione –e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n.
431/1993); - sulla precipua questione dell' indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell' ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consente all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l' importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
- questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 CP_1 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l' istituzione
6 presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre CP_1 informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata CP_1
e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; - inoltre, in nessun caso si possono CP_2 ipotizzare i presupposti per la restituzione dell' indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già CP_1 CP_2 conosce.10. In sintesi, dunque, secondo la Suprema Corte, ai fini della ripetizione dell' indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione. 11. Esaminando i fatti controversi in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che l' ha accertato a gennaio 2023 l' indebito d' interesse, CP_1 afferente ad annualità anteriori. Pertanto, in linea di principio il pagamento che l intenderebbe recuperare è CP_2 ripetibile soltanto in presenza di dolo dell'accipiens. 12. Tuttavia, è dimostrato in atti che l Controparte_4 disponeva dei dati concernenti il reddito prodotto dalla D.C. negli anni 2020 e 2021 (v. Modello unico nel fascicolo primo grado appellante), mentre l' di sicuro conosceva il reddito della predetta per gli anni successivi, avendo CP_1 pacificamente pagato la in suo favore, previa -chiaramente- l' istruzione della relativa pratica, che ha riguardo Pt_2 anche all'accertamento di tale requisito (D.Lgs. n. 22 del 2015). Di conseguenza, l' era nelle effettive condizioni di CP_1 conoscere il requisito reddituale della odierna appellante fin da epoca utile per stabilire se erogare, o meno, i ratei della prestazione d' invalidità nella misura pagata e chiesta ora in restituzione, il che esclude l'apprezzabilità del dolo della pensionata. 13. Inoltre, l' -che pur vi avrebbe avuto interesse- non ha indicato al tema impugnatorio la prova di CP_1 altre significative circostanze che, pure nella loro convergenza, consentirebbero di ritenere invece dimostrato il dolo dell'accipiens.”
5. Passando al caso di specie, è agevole rilevare che è pacifico che l'indebito de quo non sussiste in quanto, esso deriva dalla riliquidazione della pensione di vecchiaia effettuata con provvedimento del CP_ 4.1.2024 con decorrenza 1.6.2022 e che comunque l' era in grado di conoscere i dati reddituali afferenti alla prestazione de qua, circostanza che esclude la configurabilità di un atteggiamento doloso CP_ in capo all'istante che ha comunicato i redditi all nel periodo in contestazione. Ne deriva che CP_ l'indebito in contestazione non sussiste e pertanto l' non ha titolo per procedere al recupero della relativa somma.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
7 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Per la soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico dell'ente convenuto, nella misura individuata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dall' con la nota del 1.7.2024, nei termini di cui in motivazione;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di causa per la somma di euro 800,00, oltre iva e cap e CP_1 rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 22.12.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 22.12.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.8301 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. LAMURAGLIA E G Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo di accertare l'illegittimità della nota del 1.7.2024 con cui si è reclamata la restituzione dell'indebito dell'importo di CP_ euro 3033,17 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio l contestando la domanda anche nel merito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1. Ex actis risulta che l ha reclamato dall'istante la restituzione con nota del 1.7.2024 dell'indebito per l'importo di euro 3033,17 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 l. n. 448/2001.
2. Tanto chiarito, è di tutta evidenza la natura assistenziale delle somme oggetto ripetizione d'indebito con la conseguenza che la fattispecie va definita secondo la relativa disciplina applicabile.
3. Giova a riguardo richiamare le considerazioni espresse da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.,
30-06-2020, n. 13223 su una fattispecie di indebito assistenziale analoga a quella che ne occupa: “ 4.
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della
2 ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno Per_1 riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità CP_1 tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per CP_1 indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. CP_1
3 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21.- Infine va CP_1 osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più CP_2 che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
4 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
24.- Inoltre deve considerarsi che nel caso in esame la Corte d'appello ha pure accertato in fatto che dalla documentazione Cont allegata dalla l proprio fascicolo di primo grado risultava che nelle dichiarazioni reddituali degli anni 2001 e 2002 CP_ fosse inserita la pensione estera tanto per l'anno 2001 che per l'anno 2002, sicchè l' era stato in grado di avvedersi dell'intero reddito dell'assistita.
4. In relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi mette conto richiamare i rilievi svolti di recente da Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 28/10/2025, n. 3221 secondo cui: “8. In specie, osserva la Corte che con la sentenza n. 13915/2021 il Giudice di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili –qualela maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001-, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovandoapplicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3,comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291
5 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazioneindebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
9. Vale allora rilevare che, in tema di indebito assistenziale, con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema Corte, nell'affermare lo stesso principio di diritto, ha pure chiarito quanto segue: - all' indebito assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento); - si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento;
- sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l' inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l' indebito previdenziale e per quello assistenziale un' identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell' indebito al regime generale del codice civile;
- al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall' indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione –e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n.
431/1993); - sulla precipua questione dell' indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell' ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consente all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l' importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
- questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 CP_1 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l' istituzione
6 presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre CP_1 informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata CP_1
e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; - inoltre, in nessun caso si possono CP_2 ipotizzare i presupposti per la restituzione dell' indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già CP_1 CP_2 conosce.10. In sintesi, dunque, secondo la Suprema Corte, ai fini della ripetizione dell' indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione. 11. Esaminando i fatti controversi in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che l' ha accertato a gennaio 2023 l' indebito d' interesse, CP_1 afferente ad annualità anteriori. Pertanto, in linea di principio il pagamento che l intenderebbe recuperare è CP_2 ripetibile soltanto in presenza di dolo dell'accipiens. 12. Tuttavia, è dimostrato in atti che l Controparte_4 disponeva dei dati concernenti il reddito prodotto dalla D.C. negli anni 2020 e 2021 (v. Modello unico nel fascicolo primo grado appellante), mentre l' di sicuro conosceva il reddito della predetta per gli anni successivi, avendo CP_1 pacificamente pagato la in suo favore, previa -chiaramente- l' istruzione della relativa pratica, che ha riguardo Pt_2 anche all'accertamento di tale requisito (D.Lgs. n. 22 del 2015). Di conseguenza, l' era nelle effettive condizioni di CP_1 conoscere il requisito reddituale della odierna appellante fin da epoca utile per stabilire se erogare, o meno, i ratei della prestazione d' invalidità nella misura pagata e chiesta ora in restituzione, il che esclude l'apprezzabilità del dolo della pensionata. 13. Inoltre, l' -che pur vi avrebbe avuto interesse- non ha indicato al tema impugnatorio la prova di CP_1 altre significative circostanze che, pure nella loro convergenza, consentirebbero di ritenere invece dimostrato il dolo dell'accipiens.”
5. Passando al caso di specie, è agevole rilevare che è pacifico che l'indebito de quo non sussiste in quanto, esso deriva dalla riliquidazione della pensione di vecchiaia effettuata con provvedimento del CP_ 4.1.2024 con decorrenza 1.6.2022 e che comunque l' era in grado di conoscere i dati reddituali afferenti alla prestazione de qua, circostanza che esclude la configurabilità di un atteggiamento doloso CP_ in capo all'istante che ha comunicato i redditi all nel periodo in contestazione. Ne deriva che CP_ l'indebito in contestazione non sussiste e pertanto l' non ha titolo per procedere al recupero della relativa somma.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
7 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Per la soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico dell'ente convenuto, nella misura individuata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dall' con la nota del 1.7.2024, nei termini di cui in motivazione;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di causa per la somma di euro 800,00, oltre iva e cap e CP_1 rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 22.12.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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