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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
ZI RT, EL
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 753/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IVA-ALTRO 2016 - sull'appello n. 754/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell' chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi il Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità di ex legale rappresentante e coobbligato ai sensi dell'art. 38 c.c., impugnavano l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle
Entrate di Reggio Emilia aveva accertato - ai fini IRES un maggior reddito di € 179.756,00; - ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di € 288.335,00; - ai fini IVA, una maggiore imposta a debito per
€ 31.067,00; - ai fini ISI, una maggiore imposta dovuta e non versata pari ad € 17.015,00; oltre interessi e sanzioni che sono state irrogate, in applicazione del cumulo giuridico, per € 143.179,06.
Tanto in relazione alle risultanze del p.v.c. redatto nei loro confronti, da cui erano emerse diverse anomalie in relazione ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di ente non commerciale.
Nello specifico: a) risultavano irregolarità in merito alla redazione e conservazione dei verbali assembleari e in merito alle modalità di tesseramento, che nella quasi totalità dei casi avveniva al momento dell'accesso ai locali del circolo in vista dei singoli eventi;
b) la compilazione delle domande di adesione aveva luogo con dati anagrafici incompleti o inesatti, non verificati dagli addetti, in presenza di numerose richieste di tesseramento presentate da minori, senza il previo consenso dei genitori, come richiesto da statuto (su
16.066 soci, 2.147 erano minorenni); c) i verbali del consiglio direttivo aventi ad oggetto la ratifica dei nuovi soci risultavano generici in quanto privi di indicazioni in ordine al numero degli stessi;
d) contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie , era riscontrato come per la quasi totalità degli eventi organizzati nel 2016 dall'ente (70 su 75), anche per quelli riservati ai soci, fosse di fatto richiesto anche a questi ultimi pagamento di un ulteriore corrispettivo specifico, sotto forma di biglietto di ingresso, con o senza consumazione obbligatoria.
Era stata quindi controllata la congruità dei ricavi derivanti dall'attività principale del Ricorrente_1, e cioè dalla organizzazione di serate musicali.
Nello specifico, per 6 eventi organizzati nel corso dell'anno erano emerse incongruità fra la contabilità e i dati comunicati alla SIAE. Erano poi state riscontrate anomalie sulla contabilizzazione degli incassi relativi alle consumazioni in relazione ad eventi con ospiti noti a livello nazionale;
erano stati quindi rideterminati in via induttiva i ricavi derivanti da ingressi e guardaroba. In ragione della decadenza da regime agevolativo previsto dalla l. 398-1991 era stata rideterminata l'Iva dovuta dal circolo (la dichiarazione era stata omessa) considerando come base imponibile le attività riqualificate come commerciali, ad esclusione delle quote associative (e di altre non imponibili ex lege), previa detrazione dell'Iva relativa ai costi.
La complessiva inattendibilità delle scritture contabili del Ricorrente_1 aveva legittimato l'Ufficio alla ricostruzione induttiva dei ricavi, essendo emerso che nel 2016 il Ricorrente_1 aveva organizzato 75 eventi, verificando palesi anomalie nei dati dichiarati relativamente alle serate aperte ad un pubblico indistinto e non ai soli soci, anomalie consistite nella contabilizzazione solo di alcune tipologie di ricavi e con la totale esclusione di altre che, tuttavia, in considerazione della loro natura, sarebbero dovute essere considerate strettamente connesse e correlate alle prime (ingresso, consumazioni, guardaroba).
Una parte dei rilievi mossi dall'Ufficio atteneva anche al presupposto impositivo per l'applicazione dell'Imposta sugli Intrattenimenti (ISI) con riferimento alle serate organizzate dal Ricorrente_1, caratterizzate da attività concertistiche per il 60% e attività di ballo con esecuzione di musica con strumenti meccanici per il restante
40%.
Il Ric_1 e il Ric_2 rilevavano in via preliminare (motivo riferibile al solo Ric_2) l'illegittimità dell'accertamento nei suoi confronti per violazione dell'art. 38 c.c. e in particolare per violazione dell'onere della prova in relazione alla individuazione della suddetta responsabilità ex art. 38 c.c.;
Deducevano poi l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 148 e 149 TUIR, osservando che il Ric_1 era un ente di tipo associativo ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R., che i verbali erano stati tempestivamente consegnati all'Ufficio; nonostante l'incompletezza dei dati relativi alla identificazione dei soci di nuova iscrizione (o di vecchia iscrizione che l'avevano rinnovata nel 2016) vi era stata sostanziale regolarità nella tenuta dei libri sociali;
non sussisteva l'obbligo, ma la mera facoltà, di istituire degli organi di controllo;
non corrispondeva al vero che la composizione degli organi rappresentativi del Ricorrente_1 era rimasta immutata;
era sempre stato garantito il pieno rispetto del principio di democraticità;
Rimarcavano poi l'illegittimità e infondatezza dell'accertamento per inattendibilità e inverosimiglianza, della ricostruzione induttiva del reddito in relazione (i)all' assoluta inverosimiglianza della capienza, (ii) all'omessa correlazione di costi rispetto ai maggiori ricavi ricostruiti, (iii) alla rideterminazione dei ricavi derivanti da attività di consumazione, (iv) e del servizio guardaroba.
Deducevano poi la mancanza del presupposto ai fini ISI in quanto, per il principio della prevalenza, essendo la maggior parte degli spettacoli del 2016 consistiti in concerti con musica dal vivo, la totalità degli spettacoli offerti nel 2016 non sarebbe dovuta essere assoggettata ad ISI.
Da ultimo contestavano l'applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 e dell'art. 7 D.Lgs. 472/1997, non essendo configurabile alcuna condotta dolosa o colposa e risultando altresì violato il principio di proporzionalità.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, ribadendo la legittimità del proprio operato, non contraddetto dai motivi di ricorso.
Con sentenza 239-24 la CG I di Reggio Emilia respingeva il ricorso.
Nello specifico, escludeva in via preliminare che la responsabilità del Ricorrente_2 fosse stata ravvisata in virtù del solo incarico formale a lui attribuito in qualità di legale rappresentante del Ric_1, discendendo al contrario dall'assunzione di specifici atti di gestione a lui direttamente imputabili;
in particolare richiamava il ruolo di membro del Consiglio Direttivo e soprattutto la delega all'effettuazione della totalità delle operazioni bancarie del Ricorrente_1, ciò giustificando l'assunzione di responsabilità ex art. 38 c.c.
Riscontrava l' irregolarità nella tenuta dei libri sociali e le sistematiche omissioni nell'indicazione dei nominativi dei nuovi soci o anche dei soci presenti nelle sedute assembleari, l'omessa istituzione degli organi di controllo, la sostanziale inamovibilità delle persone fisiche che avevano presieduto gli organi direttivi del Ricorrente_1 costituivano indici sostanziali di una gestione non ispirata a criteri di democraticità ed effettività, e rappresentavano indice di franca violazione dei principi ispiratori del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991.
Del tutto corretta è apparsa la rideterminazione dei maggiori ricavi alla luce delle anomalie consistite nella contabilizzazione solo di alcune tipologie di ricavi e con la totale esclusione di altre che però, in considerazione della loro natura, sarebbero dovute considerarsi strettamente connesse e correlate alle prime;
difatti, nella maggior parte dei casi è emerso che il Ricorrente_1 aveva dichiarato solo gli incassi da seconde consumazioni, senza dichiarare alcunché per i ricavi da ingresso;
solo gli incassi da ingresso, senza dichiarare alcun incasso per le seconde consumazioni;
solo incassi da guardaroba, senza dichiarare alcunché né per gli ingressi né per le seconde consumazioni.
A fronte di tale dato incompleto, l'Ufficio aveva correttamente assunto come base di calcolo per la ricostruzione induttiva i dati dichiarati dal Ricorrente_1 nelle poche serate in cui sono stati registrati sia i ricavi da ingressi e quelli da seconda consumazione, escludendo i valori estremi e pervenendo ad una percentuale media di incidenza dei ricavi da seconde consumazioni rispetto ai ricavi da ingressi pari al 44%, ritenuta del tutto corretta e corrispondente alle poche serate nelle quali il dato era debitamente rilevato. Analoga percentuale è stata utilizzata per ricavare l'incasso complessivo degli ingressi nelle serata in cui erano riportati soltanto i dati degli incassi di seconde consumazioni.
In relazione alla ricostruzione dei ricavi da servizio di guardaroba, dall'esame della contabilità era emersa in più occasioni la totale assenza di incassi, anche nel periodo invernale durante il quale sarebbe stato di fatto impossibile che nessuno dei numerosi avventori del Ricorrente_1 avesse richiesto il servizio. Poste tali premesse, la rettifica dei dati appariva condotta dall'Ufficio in termini del tutto corretti, rilevati dai dati emersi dalle dichiarazioni dello stesso rappresentante legale.
Veniva disatteso dalla Corte l'assunto della mancata effettuazione delle serate ricostruite dall'Ufficio, posto che alla comunicazione “SIAE” prodotta dal Ricorrente_1 non poteva essere attribuita pubblica fede provenendo da un indirizzo di posta certificata privato e non istituzionale.
Riteneva quindi corretta l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli (ISI) dal momento che, risultando compresenza di musica dal vivo e musica riprodotta con strumenti meccanici, l'imponibile era stato determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascun componente. Da ultimo, escludeva l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, ciò discendendo dalla negligenza nella tenuta della contabilità da parte del Ricorrente_1, e dalla conseguente l'irregolare condotta fiscale che aveva portato alla dichiarazione di decadenza dalla l. 398/1991 e all'applicazione degli articoli 148 e 149 TUIR.
Contro la sentenza ha presentato appello il Ricorrente_1.
Con il primo motivo lamenta che la Corte avrebbe fatto malgoverno delle regole di valutazione delle prove, in specie nel confermare una ricostruzione induttiva che, almeno in alcuni profili come ha espressamente riconosciuto, non era né puntuale né circostanziata né tantomeno univoca, con ciò violando l'art. 7, comma
5 bis D.Lgs. 546/1992.
Con il secondo motivo deduce l'errore discendente dall'aver ritenuto provato il fatto costitutivo della concorrente responsabilità del Ricorrente_2 nell'attività gestoria.
Con il terzo motivo lamenta l'omessa valutazione del fatto che gli eventi organizzati erano del tutto afferenti alle attività di promozione sociale per cui è costituito il Ricorrente_1, erroneamente valutate come attività commerciali, anziché attività che perseguivano le finalità istituzionali (culturali, sociali, politiche e ricreative) del Ricorrente_1, il prezzo di ingresso richiesto essendo destinato unicamente alla copertura delle maggiori spese determinati dagli eventi maggiormente significativi.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. avendo il giudice di prime cure fondato l'erroneo assunto per cui le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività del Ricorrente_1 legittimerebbero la ricostruzione delle attività quali quelle di ente commerciale. fondandosi esclusivamente su quanto esposto nell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni e non tenendo conto degli elementi forniti nel giudizio .
Il quinto motivo censura l'erroneo apprezzamento degli indici di non democraticità e trasparenza della gestione amministrativa .
Con il sesto motivo si censurano illegittimità, inattendibilità e inverosimiglianza, della ricostruzione induttiva del reddito in relazione (i) all' assoluta inverosimiglianza della capienza altrimenti attribuita ai locali del Ricorrente_1, (ii)all' omessa correlazione di costi rispetto ai maggiori ricavi ricostruiti, (iii) all'erronea determinazione die ricavi derivanti da attività di consumazione, e dal servizio guardaroba.
Si è costituito con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, chiedendo la conferma della sentenza.
Le parti hanno presentato memorie.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo e il secondo motivo sono destituiti di fondamento, posto che la pretesa erariale si fonda su elementi oggettivi, desunti da un'analitica verifica delle risultanze documentali e contabili, valutate in modo coerente e aderente alle risultanze oggettive.
Parimenti, la responsabilità del Ricorrente_2 è stata fatta discendere dall'attività gestoria che deve riconoscersi sia per la fattiva partecipazione alle decisioni inerenti la vita del Ricorrente_1 che, sul piano strettamente operativo, dalla delega ad operare sui conti dello stesso. Il terzo motivo è infondato dal momento che l'appellante, nel richiamare diacronicamente le vicende salienti della storia del Ricorrente_1 e l'attività di promozione sociale e culturale, non si confronta tuttavia con le risultanze oggettive emerse dalla documentazione amministrativa, che restituiscono un quadro d'insieme – correttamente valutato dal giudice di prime cure – connotato da un gestione solo formalmente ispirata a criteri di democraticità rappresentativa, dal momento che a) l'accesso dei nuovi soci veniva approvato in modo affatto generico, come mera ratifica, senza controllo alcuno della effettiva condivisione dei principi;
b) sono emerse plurime incongruenze, come la mancata verifica del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale per i minorenni nuovi iscritti;
c) risulta dai verbali la genericità delle convocazioni assembleari, dedicate in via esclusiva all'approvazione dei bilanci;
d) è stata riscontrata una sostanziale immutabilità nelle cariche sociali, per anni conferite agli stessi soggetti.
Ancora, sul piano gestionale, è apparsa incontroversa l'esazione ai soci di una quota supplementare per l'accesso alla quasi totalità delle serate - peraltro oggetto di una capillare promozione pubblicitaria sui social e, a volte, anche di prevendita – quota non corrispondente al mero rimborso delle spese eccedenti, ma rapportata a valori di mercato.
Del resto, tale quota risulta essere stata richiesta in modo costante, per 70 serate su 75, ciò dimostrando la totale sovrapponibilità al pagamento del prezzo del biglietto.
Nel complesso, è del tutto corretta l'inferenza per cui l'attività prevalente, se non quasi esclusiva, del Ricorrente_1 veniva a coincidere con la organizzazione di eventi musicali, particolarmente apprezzati, in tutto corrispondenti, per modalità di promozione, accesso e svolgimento, a quelli di un ente commerciale.
La sentenza impugnata si sottrae a censure anche in relazione alla valutazione delle modalità di determinazione del maggior reddito da attività commerciale.
Nello specifico ha verificato correttamente le premesse contabili e di fatto, constatando l'inverosimiglianza delle annotazioni degli incassi a) solo da seconde consumazioni, senza alcun ricavo da ingresso;
b) solo gli incassi da ingresso, senza alcun incasso per le seconde consumazioni;
c) - solo incassi da guardaroba, senza alcuna dichiarazione né per gli ingressi né per le seconde consumazioni;
ed ha del pari correttamente valutato i criteri utilizzati per la ricostruzione su base induttiva, identificati nella percentuale media di incidenza dei ricavi da seconde consumazioni rispetto ai ricavi da ingressi pari al 44%, risultante dalle serate in cui le voci formavano oggetto di regolare e completa registrazione.
A fronte di lacune di palmare evidenza nella gestione contabile, la ricostruzione secondo il metodo analitico- induttivo appare del tutto corretta.
Né l'obiezione formulata dall'appellante relativa all'inverosimiglianza del dato ricostruttivo che, per alcune serate (febbraio e del 18 marzo 2016 ) avrebbe registrato ingressi rispettivamente pari a 3.135 e 5.985, manifestamente eccedenti la capienza dei locali, appare dirimente, dal momento che , da un lato l'accertamento non indica necessariamente il numero delle persone presenti ma costituisce la rappresentazione monetaria dell'incasso sulla base delle proiezioni derivanti dai proventi delle secondo consumazioni, dall'altro trascura l'evenienza - tutt'altro che inverosimile - che più avventori si siano succeduti nel corso della serata non in via incrementale, ma per così dire sostitutiva.
Del pari corretto l'apprezzamento della ricostruzione dei ricavi dal servizio di guardaroba, in ragione dell'argomento di carattere logico per è del tutto ragionevole attendersi una fruizione costante nel corso dell'anno da parte della clientela, impegnata a ballare o ascoltare musica dal vivo.
Ancora, del tutto corretta e immune da censure la valutazione della ricostruzione degli incassi delle serate che si assumono mai tenute, al riguardo dovendosi considerare che, a fronte di significativi indizi del loro effettivo svolgimento (cfr pp. 35 e ss. p.v.c.), la nota della SIAE si limita a rilevare la mancata comunicazione alla società dell'evento, ma non consente di inferire che non si siano tenute. Accertato quindi il maggior reddito nei termini che precedono, osserva la Corte che deve però ritenersi fondata l'eccezione, formulata nel ricorso e ripresa nel presente grado di giudizio, relativa al necessario riconoscimento dei maggior costi strumentali alla produzione del maggior reddito.
La più recente giurisprudenza della Corte regolatrice, formatasi alla luce della sentenza n. 10 del 2023 della
Corte costituzionale, ha a più riprese ribadito che ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva .
Si è affermato, in particolare, che, in caso di accertamento induttivo puro, l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.
Con ciò si è superato il contrario principio per cui, nell'ambito dell'accertamento analitico- induttivo, che presuppone l'attendibilità complessiva della contabilità, consentendo la rettifica di singole componenti reddituali, si riteneva dovesse operare ai fini della deduzione dei costi, a regola generale ritraibile dall'art. 109 TUIR in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente.
A fronte di ciò la Corte ha osservato che da tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli, perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento “induttivo puro”, ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. n. 18653/2023; Cass. n. 5586/2023, Cass. Sez. T
15.7.2025 n. 19574).
Il riconoscimento dei maggiori costi può essere determinato con riferimento alle stesse risultanze emergenti dall'accertamento – come già detto, sottratto a censure – dell'Agenzia.
Nello specifico, risultano rideterminati l'incidenza dei costi riconosciuti rispetto ai maggiori ricavi accertati
è pari al 71,8% ( 1.267.483,02/910.238,24 € ); di conseguenza, poiché la ripresa fiscale a fini IRES è pari a 179.756 €, come risulta dall'avviso di accertamento, dovranno essere riconosciuti i maggiori costi pari a
129.082,78 (71,8% di 179.756), il che comporta il riconoscimento di un maggior reddito imponibile a fini
IRES pari ad € 50.673,22.
Analogamente, posto che l'incidenza dei cosi rispetto ai ricavi accertati a fini IRAP è del 63,25%
(801.658,81/1.267.482,62), essendo la ripresa fiscale, come risulta dall'avviso di accertamento pari a
288.335.14, i maggiori costi da riconoscere ammontano a 181.651,13 (63,25% di 288.335,14), il che comporta la riduzione del maggior imponibile di 106.684.
Fondato è altresì il motivo di appello relativo all'erronea applicazione dell'imposta sugli spettacoli.
Il giudice di prime cure ha ritenuto corretta l'applicazione della stessa sul 40% dell'incasso lordo delle serate con attività di concerto con riferimento alle serate in cui era stata riprodotta musica con l'ausilio di mezzi meccanici, ritenendo detti eventi soggette ad ISI (oltre che ad IVA ai sensi dell'art. 74, comma 6, del
D.P.R. 633/1972), non applicabile al contrario per le restanti serate (quota del 60%) consistite in concerti dal vivo con strumenti musicali, assoggettate soltanto ad IVA. In realtà, la ripresa fiscale ha riguardato esclusivamente le serate che segnavano la compresenza dei due eventi (musica dal vivo e attività di ballo con riproduzione di strumenti meccanici), mercè l'applicazione dell'aliquota del 16% sulla quota parte di evento (40%) ritenuta assoggettata ad imposta sugli intrattenimenti.
Occorre rilevare che il Punto 1 della Tabella allegata al DPR 640/1973 assoggetta ad aliquota del 16% le
“Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio”.
La Nota 2 alla Tariffa medesima ha poi cura di precisare che “Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente”.
Ancora, l'art. 74-quater DPR 633/1972 assoggetta all'imposta le attività di spettacolo indicate nella tabella
C , ed in particolare le “esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio”.
E' indubbio che il D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha modificato il DPR 640/1973 abolendo l'imposta sugli spettacoli e istituendo l'imposta sugli intrattenimenti distingue le attivita' che presentano prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento da quelle che assumono anche una connotazione culturale.
Anche relativamente all'imposta sul valore aggiunto, l'entrata in vigore del d.lg. 60 ha determinato un trattamento fiscale differenziato per le attività di intrattenimento e di spettacolo, posto che le attività di intrattenimento rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 74, c. 6, DPR 26 ottobre 1972/633, mentre le attività di spettacolo, invece, sono disciplinate dall'articolo 74-quater dello stesso decreto.
Il definire se una attività sia ascrivibile alla categoria degli spettacoli oppure degli intrattenimenti assume significativo rilievo in quanto, a seconda della collocazione nell'una o nell'altra categoria, si rende applicabile un differente regime tributario.
E' di immediata evidenza - giustapponendo la Tabella C del DPR 633/1972 al Punto 1 della Tabella allegata al DPR 640/1973 – che ai fini della riconducibilità dell'esecuzione musicale nell'ambito degli intrattenimenti o degli spettacoli, è necessario calcolare il rapporto percentuale tra a) la durata dell'esecuzione dal vivo;
b) l'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
La prevalenza della musica dal vivo è, dunque, l'elemento che classifica una esecuzione musicale (anche nell'ambito di un intrattenimento danzante) come attività di spettacolo o di intrattenimento.
Nel caso di specie, è indubbio che le esecuzioni di musica dal vivo abbiano occupato il 60% del tempo di apertura del Ricorrente_1, con ciò qualificandosi come attività di spettacolo, sottratte all'imposta.
Né pare condurre all'approdo cui perviene il giudice di prime cure il disposto della Nota 2 della Tariffa, che introduce il criterio della ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
Essa, infatti, è destinata ad applicarsi soltanto ai casi di coesistenza di eventi qualificabili ex se come intrattenimenti, sia assoggettati ad imposta e non, sia assoggettati ad imposta con aliquote differenti, non ai casi in cui, essendo eseguita musica dal vivo con carattere di prevalenza, si verta al cospetto di un'attività di spettacolo, assoggettata alla sola IVA.
Da ultimo, la sentenza impugnata ha fatto corretto governo dei principi in tema di sanzioni.
In primo luogo si rileva che non è dato scorgere alcun elemento dimostrativo, o suggestivo, dell'assenza di palese negligenza nella gestione del Ricorrente_1 , come del resto inequivocabilmente dimostrato dall'approssimativa registrazione degli incassi e, prima ancora, della gestione amministrativo.
In secondo luogo, nemmeno si ravvisano le circostanze che rendano manifesta la sproporzione, alla luce sia della non trascurabile entità dell'importo sottratto ad imposizione, benchè nel quadro di una riduzione per effetto del riconoscimento dei maggiori costi, sia del soggetto, che si definisce giustamente uno dei maggiori circoli ricreativi nazionali per numero di associati.
Le stesse, ovviamente, andranno ridotte proporzionalmente all'imposta.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) ridetermina il reddito imponibile a fini IRES nella minor somma di € 50.673 e il valore della produzione a fini IRAP in € 106.684; b) dichiara non dovuta l'ISI. Conferma quanto al resto. Dichiara le spese delle due fasi di giudizio compensate tra le parti.
Bologna, 22.9.2025
Il Giudice rel Il Presidente
TO OL RO NI D'GO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
ZI RT, EL
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 753/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IVA-ALTRO 2016 - sull'appello n. 754/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS04CA00568/2021 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell' chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi il Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità di ex legale rappresentante e coobbligato ai sensi dell'art. 38 c.c., impugnavano l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle
Entrate di Reggio Emilia aveva accertato - ai fini IRES un maggior reddito di € 179.756,00; - ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di € 288.335,00; - ai fini IVA, una maggiore imposta a debito per
€ 31.067,00; - ai fini ISI, una maggiore imposta dovuta e non versata pari ad € 17.015,00; oltre interessi e sanzioni che sono state irrogate, in applicazione del cumulo giuridico, per € 143.179,06.
Tanto in relazione alle risultanze del p.v.c. redatto nei loro confronti, da cui erano emerse diverse anomalie in relazione ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di ente non commerciale.
Nello specifico: a) risultavano irregolarità in merito alla redazione e conservazione dei verbali assembleari e in merito alle modalità di tesseramento, che nella quasi totalità dei casi avveniva al momento dell'accesso ai locali del circolo in vista dei singoli eventi;
b) la compilazione delle domande di adesione aveva luogo con dati anagrafici incompleti o inesatti, non verificati dagli addetti, in presenza di numerose richieste di tesseramento presentate da minori, senza il previo consenso dei genitori, come richiesto da statuto (su
16.066 soci, 2.147 erano minorenni); c) i verbali del consiglio direttivo aventi ad oggetto la ratifica dei nuovi soci risultavano generici in quanto privi di indicazioni in ordine al numero degli stessi;
d) contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni statutarie , era riscontrato come per la quasi totalità degli eventi organizzati nel 2016 dall'ente (70 su 75), anche per quelli riservati ai soci, fosse di fatto richiesto anche a questi ultimi pagamento di un ulteriore corrispettivo specifico, sotto forma di biglietto di ingresso, con o senza consumazione obbligatoria.
Era stata quindi controllata la congruità dei ricavi derivanti dall'attività principale del Ricorrente_1, e cioè dalla organizzazione di serate musicali.
Nello specifico, per 6 eventi organizzati nel corso dell'anno erano emerse incongruità fra la contabilità e i dati comunicati alla SIAE. Erano poi state riscontrate anomalie sulla contabilizzazione degli incassi relativi alle consumazioni in relazione ad eventi con ospiti noti a livello nazionale;
erano stati quindi rideterminati in via induttiva i ricavi derivanti da ingressi e guardaroba. In ragione della decadenza da regime agevolativo previsto dalla l. 398-1991 era stata rideterminata l'Iva dovuta dal circolo (la dichiarazione era stata omessa) considerando come base imponibile le attività riqualificate come commerciali, ad esclusione delle quote associative (e di altre non imponibili ex lege), previa detrazione dell'Iva relativa ai costi.
La complessiva inattendibilità delle scritture contabili del Ricorrente_1 aveva legittimato l'Ufficio alla ricostruzione induttiva dei ricavi, essendo emerso che nel 2016 il Ricorrente_1 aveva organizzato 75 eventi, verificando palesi anomalie nei dati dichiarati relativamente alle serate aperte ad un pubblico indistinto e non ai soli soci, anomalie consistite nella contabilizzazione solo di alcune tipologie di ricavi e con la totale esclusione di altre che, tuttavia, in considerazione della loro natura, sarebbero dovute essere considerate strettamente connesse e correlate alle prime (ingresso, consumazioni, guardaroba).
Una parte dei rilievi mossi dall'Ufficio atteneva anche al presupposto impositivo per l'applicazione dell'Imposta sugli Intrattenimenti (ISI) con riferimento alle serate organizzate dal Ricorrente_1, caratterizzate da attività concertistiche per il 60% e attività di ballo con esecuzione di musica con strumenti meccanici per il restante
40%.
Il Ric_1 e il Ric_2 rilevavano in via preliminare (motivo riferibile al solo Ric_2) l'illegittimità dell'accertamento nei suoi confronti per violazione dell'art. 38 c.c. e in particolare per violazione dell'onere della prova in relazione alla individuazione della suddetta responsabilità ex art. 38 c.c.;
Deducevano poi l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 148 e 149 TUIR, osservando che il Ric_1 era un ente di tipo associativo ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R., che i verbali erano stati tempestivamente consegnati all'Ufficio; nonostante l'incompletezza dei dati relativi alla identificazione dei soci di nuova iscrizione (o di vecchia iscrizione che l'avevano rinnovata nel 2016) vi era stata sostanziale regolarità nella tenuta dei libri sociali;
non sussisteva l'obbligo, ma la mera facoltà, di istituire degli organi di controllo;
non corrispondeva al vero che la composizione degli organi rappresentativi del Ricorrente_1 era rimasta immutata;
era sempre stato garantito il pieno rispetto del principio di democraticità;
Rimarcavano poi l'illegittimità e infondatezza dell'accertamento per inattendibilità e inverosimiglianza, della ricostruzione induttiva del reddito in relazione (i)all' assoluta inverosimiglianza della capienza, (ii) all'omessa correlazione di costi rispetto ai maggiori ricavi ricostruiti, (iii) alla rideterminazione dei ricavi derivanti da attività di consumazione, (iv) e del servizio guardaroba.
Deducevano poi la mancanza del presupposto ai fini ISI in quanto, per il principio della prevalenza, essendo la maggior parte degli spettacoli del 2016 consistiti in concerti con musica dal vivo, la totalità degli spettacoli offerti nel 2016 non sarebbe dovuta essere assoggettata ad ISI.
Da ultimo contestavano l'applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 e dell'art. 7 D.Lgs. 472/1997, non essendo configurabile alcuna condotta dolosa o colposa e risultando altresì violato il principio di proporzionalità.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, ribadendo la legittimità del proprio operato, non contraddetto dai motivi di ricorso.
Con sentenza 239-24 la CG I di Reggio Emilia respingeva il ricorso.
Nello specifico, escludeva in via preliminare che la responsabilità del Ricorrente_2 fosse stata ravvisata in virtù del solo incarico formale a lui attribuito in qualità di legale rappresentante del Ric_1, discendendo al contrario dall'assunzione di specifici atti di gestione a lui direttamente imputabili;
in particolare richiamava il ruolo di membro del Consiglio Direttivo e soprattutto la delega all'effettuazione della totalità delle operazioni bancarie del Ricorrente_1, ciò giustificando l'assunzione di responsabilità ex art. 38 c.c.
Riscontrava l' irregolarità nella tenuta dei libri sociali e le sistematiche omissioni nell'indicazione dei nominativi dei nuovi soci o anche dei soci presenti nelle sedute assembleari, l'omessa istituzione degli organi di controllo, la sostanziale inamovibilità delle persone fisiche che avevano presieduto gli organi direttivi del Ricorrente_1 costituivano indici sostanziali di una gestione non ispirata a criteri di democraticità ed effettività, e rappresentavano indice di franca violazione dei principi ispiratori del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991.
Del tutto corretta è apparsa la rideterminazione dei maggiori ricavi alla luce delle anomalie consistite nella contabilizzazione solo di alcune tipologie di ricavi e con la totale esclusione di altre che però, in considerazione della loro natura, sarebbero dovute considerarsi strettamente connesse e correlate alle prime;
difatti, nella maggior parte dei casi è emerso che il Ricorrente_1 aveva dichiarato solo gli incassi da seconde consumazioni, senza dichiarare alcunché per i ricavi da ingresso;
solo gli incassi da ingresso, senza dichiarare alcun incasso per le seconde consumazioni;
solo incassi da guardaroba, senza dichiarare alcunché né per gli ingressi né per le seconde consumazioni.
A fronte di tale dato incompleto, l'Ufficio aveva correttamente assunto come base di calcolo per la ricostruzione induttiva i dati dichiarati dal Ricorrente_1 nelle poche serate in cui sono stati registrati sia i ricavi da ingressi e quelli da seconda consumazione, escludendo i valori estremi e pervenendo ad una percentuale media di incidenza dei ricavi da seconde consumazioni rispetto ai ricavi da ingressi pari al 44%, ritenuta del tutto corretta e corrispondente alle poche serate nelle quali il dato era debitamente rilevato. Analoga percentuale è stata utilizzata per ricavare l'incasso complessivo degli ingressi nelle serata in cui erano riportati soltanto i dati degli incassi di seconde consumazioni.
In relazione alla ricostruzione dei ricavi da servizio di guardaroba, dall'esame della contabilità era emersa in più occasioni la totale assenza di incassi, anche nel periodo invernale durante il quale sarebbe stato di fatto impossibile che nessuno dei numerosi avventori del Ricorrente_1 avesse richiesto il servizio. Poste tali premesse, la rettifica dei dati appariva condotta dall'Ufficio in termini del tutto corretti, rilevati dai dati emersi dalle dichiarazioni dello stesso rappresentante legale.
Veniva disatteso dalla Corte l'assunto della mancata effettuazione delle serate ricostruite dall'Ufficio, posto che alla comunicazione “SIAE” prodotta dal Ricorrente_1 non poteva essere attribuita pubblica fede provenendo da un indirizzo di posta certificata privato e non istituzionale.
Riteneva quindi corretta l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli (ISI) dal momento che, risultando compresenza di musica dal vivo e musica riprodotta con strumenti meccanici, l'imponibile era stato determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascun componente. Da ultimo, escludeva l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, ciò discendendo dalla negligenza nella tenuta della contabilità da parte del Ricorrente_1, e dalla conseguente l'irregolare condotta fiscale che aveva portato alla dichiarazione di decadenza dalla l. 398/1991 e all'applicazione degli articoli 148 e 149 TUIR.
Contro la sentenza ha presentato appello il Ricorrente_1.
Con il primo motivo lamenta che la Corte avrebbe fatto malgoverno delle regole di valutazione delle prove, in specie nel confermare una ricostruzione induttiva che, almeno in alcuni profili come ha espressamente riconosciuto, non era né puntuale né circostanziata né tantomeno univoca, con ciò violando l'art. 7, comma
5 bis D.Lgs. 546/1992.
Con il secondo motivo deduce l'errore discendente dall'aver ritenuto provato il fatto costitutivo della concorrente responsabilità del Ricorrente_2 nell'attività gestoria.
Con il terzo motivo lamenta l'omessa valutazione del fatto che gli eventi organizzati erano del tutto afferenti alle attività di promozione sociale per cui è costituito il Ricorrente_1, erroneamente valutate come attività commerciali, anziché attività che perseguivano le finalità istituzionali (culturali, sociali, politiche e ricreative) del Ricorrente_1, il prezzo di ingresso richiesto essendo destinato unicamente alla copertura delle maggiori spese determinati dagli eventi maggiormente significativi.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. avendo il giudice di prime cure fondato l'erroneo assunto per cui le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività del Ricorrente_1 legittimerebbero la ricostruzione delle attività quali quelle di ente commerciale. fondandosi esclusivamente su quanto esposto nell'avviso di accertamento e nelle controdeduzioni e non tenendo conto degli elementi forniti nel giudizio .
Il quinto motivo censura l'erroneo apprezzamento degli indici di non democraticità e trasparenza della gestione amministrativa .
Con il sesto motivo si censurano illegittimità, inattendibilità e inverosimiglianza, della ricostruzione induttiva del reddito in relazione (i) all' assoluta inverosimiglianza della capienza altrimenti attribuita ai locali del Ricorrente_1, (ii)all' omessa correlazione di costi rispetto ai maggiori ricavi ricostruiti, (iii) all'erronea determinazione die ricavi derivanti da attività di consumazione, e dal servizio guardaroba.
Si è costituito con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, chiedendo la conferma della sentenza.
Le parti hanno presentato memorie.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo e il secondo motivo sono destituiti di fondamento, posto che la pretesa erariale si fonda su elementi oggettivi, desunti da un'analitica verifica delle risultanze documentali e contabili, valutate in modo coerente e aderente alle risultanze oggettive.
Parimenti, la responsabilità del Ricorrente_2 è stata fatta discendere dall'attività gestoria che deve riconoscersi sia per la fattiva partecipazione alle decisioni inerenti la vita del Ricorrente_1 che, sul piano strettamente operativo, dalla delega ad operare sui conti dello stesso. Il terzo motivo è infondato dal momento che l'appellante, nel richiamare diacronicamente le vicende salienti della storia del Ricorrente_1 e l'attività di promozione sociale e culturale, non si confronta tuttavia con le risultanze oggettive emerse dalla documentazione amministrativa, che restituiscono un quadro d'insieme – correttamente valutato dal giudice di prime cure – connotato da un gestione solo formalmente ispirata a criteri di democraticità rappresentativa, dal momento che a) l'accesso dei nuovi soci veniva approvato in modo affatto generico, come mera ratifica, senza controllo alcuno della effettiva condivisione dei principi;
b) sono emerse plurime incongruenze, come la mancata verifica del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale per i minorenni nuovi iscritti;
c) risulta dai verbali la genericità delle convocazioni assembleari, dedicate in via esclusiva all'approvazione dei bilanci;
d) è stata riscontrata una sostanziale immutabilità nelle cariche sociali, per anni conferite agli stessi soggetti.
Ancora, sul piano gestionale, è apparsa incontroversa l'esazione ai soci di una quota supplementare per l'accesso alla quasi totalità delle serate - peraltro oggetto di una capillare promozione pubblicitaria sui social e, a volte, anche di prevendita – quota non corrispondente al mero rimborso delle spese eccedenti, ma rapportata a valori di mercato.
Del resto, tale quota risulta essere stata richiesta in modo costante, per 70 serate su 75, ciò dimostrando la totale sovrapponibilità al pagamento del prezzo del biglietto.
Nel complesso, è del tutto corretta l'inferenza per cui l'attività prevalente, se non quasi esclusiva, del Ricorrente_1 veniva a coincidere con la organizzazione di eventi musicali, particolarmente apprezzati, in tutto corrispondenti, per modalità di promozione, accesso e svolgimento, a quelli di un ente commerciale.
La sentenza impugnata si sottrae a censure anche in relazione alla valutazione delle modalità di determinazione del maggior reddito da attività commerciale.
Nello specifico ha verificato correttamente le premesse contabili e di fatto, constatando l'inverosimiglianza delle annotazioni degli incassi a) solo da seconde consumazioni, senza alcun ricavo da ingresso;
b) solo gli incassi da ingresso, senza alcun incasso per le seconde consumazioni;
c) - solo incassi da guardaroba, senza alcuna dichiarazione né per gli ingressi né per le seconde consumazioni;
ed ha del pari correttamente valutato i criteri utilizzati per la ricostruzione su base induttiva, identificati nella percentuale media di incidenza dei ricavi da seconde consumazioni rispetto ai ricavi da ingressi pari al 44%, risultante dalle serate in cui le voci formavano oggetto di regolare e completa registrazione.
A fronte di lacune di palmare evidenza nella gestione contabile, la ricostruzione secondo il metodo analitico- induttivo appare del tutto corretta.
Né l'obiezione formulata dall'appellante relativa all'inverosimiglianza del dato ricostruttivo che, per alcune serate (febbraio e del 18 marzo 2016 ) avrebbe registrato ingressi rispettivamente pari a 3.135 e 5.985, manifestamente eccedenti la capienza dei locali, appare dirimente, dal momento che , da un lato l'accertamento non indica necessariamente il numero delle persone presenti ma costituisce la rappresentazione monetaria dell'incasso sulla base delle proiezioni derivanti dai proventi delle secondo consumazioni, dall'altro trascura l'evenienza - tutt'altro che inverosimile - che più avventori si siano succeduti nel corso della serata non in via incrementale, ma per così dire sostitutiva.
Del pari corretto l'apprezzamento della ricostruzione dei ricavi dal servizio di guardaroba, in ragione dell'argomento di carattere logico per è del tutto ragionevole attendersi una fruizione costante nel corso dell'anno da parte della clientela, impegnata a ballare o ascoltare musica dal vivo.
Ancora, del tutto corretta e immune da censure la valutazione della ricostruzione degli incassi delle serate che si assumono mai tenute, al riguardo dovendosi considerare che, a fronte di significativi indizi del loro effettivo svolgimento (cfr pp. 35 e ss. p.v.c.), la nota della SIAE si limita a rilevare la mancata comunicazione alla società dell'evento, ma non consente di inferire che non si siano tenute. Accertato quindi il maggior reddito nei termini che precedono, osserva la Corte che deve però ritenersi fondata l'eccezione, formulata nel ricorso e ripresa nel presente grado di giudizio, relativa al necessario riconoscimento dei maggior costi strumentali alla produzione del maggior reddito.
La più recente giurisprudenza della Corte regolatrice, formatasi alla luce della sentenza n. 10 del 2023 della
Corte costituzionale, ha a più riprese ribadito che ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva .
Si è affermato, in particolare, che, in caso di accertamento induttivo puro, l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.
Con ciò si è superato il contrario principio per cui, nell'ambito dell'accertamento analitico- induttivo, che presuppone l'attendibilità complessiva della contabilità, consentendo la rettifica di singole componenti reddituali, si riteneva dovesse operare ai fini della deduzione dei costi, a regola generale ritraibile dall'art. 109 TUIR in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente.
A fronte di ciò la Corte ha osservato che da tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli, perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento “induttivo puro”, ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. n. 18653/2023; Cass. n. 5586/2023, Cass. Sez. T
15.7.2025 n. 19574).
Il riconoscimento dei maggiori costi può essere determinato con riferimento alle stesse risultanze emergenti dall'accertamento – come già detto, sottratto a censure – dell'Agenzia.
Nello specifico, risultano rideterminati l'incidenza dei costi riconosciuti rispetto ai maggiori ricavi accertati
è pari al 71,8% ( 1.267.483,02/910.238,24 € ); di conseguenza, poiché la ripresa fiscale a fini IRES è pari a 179.756 €, come risulta dall'avviso di accertamento, dovranno essere riconosciuti i maggiori costi pari a
129.082,78 (71,8% di 179.756), il che comporta il riconoscimento di un maggior reddito imponibile a fini
IRES pari ad € 50.673,22.
Analogamente, posto che l'incidenza dei cosi rispetto ai ricavi accertati a fini IRAP è del 63,25%
(801.658,81/1.267.482,62), essendo la ripresa fiscale, come risulta dall'avviso di accertamento pari a
288.335.14, i maggiori costi da riconoscere ammontano a 181.651,13 (63,25% di 288.335,14), il che comporta la riduzione del maggior imponibile di 106.684.
Fondato è altresì il motivo di appello relativo all'erronea applicazione dell'imposta sugli spettacoli.
Il giudice di prime cure ha ritenuto corretta l'applicazione della stessa sul 40% dell'incasso lordo delle serate con attività di concerto con riferimento alle serate in cui era stata riprodotta musica con l'ausilio di mezzi meccanici, ritenendo detti eventi soggette ad ISI (oltre che ad IVA ai sensi dell'art. 74, comma 6, del
D.P.R. 633/1972), non applicabile al contrario per le restanti serate (quota del 60%) consistite in concerti dal vivo con strumenti musicali, assoggettate soltanto ad IVA. In realtà, la ripresa fiscale ha riguardato esclusivamente le serate che segnavano la compresenza dei due eventi (musica dal vivo e attività di ballo con riproduzione di strumenti meccanici), mercè l'applicazione dell'aliquota del 16% sulla quota parte di evento (40%) ritenuta assoggettata ad imposta sugli intrattenimenti.
Occorre rilevare che il Punto 1 della Tabella allegata al DPR 640/1973 assoggetta ad aliquota del 16% le
“Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio”.
La Nota 2 alla Tariffa medesima ha poi cura di precisare che “Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente”.
Ancora, l'art. 74-quater DPR 633/1972 assoggetta all'imposta le attività di spettacolo indicate nella tabella
C , ed in particolare le “esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio”.
E' indubbio che il D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha modificato il DPR 640/1973 abolendo l'imposta sugli spettacoli e istituendo l'imposta sugli intrattenimenti distingue le attivita' che presentano prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento da quelle che assumono anche una connotazione culturale.
Anche relativamente all'imposta sul valore aggiunto, l'entrata in vigore del d.lg. 60 ha determinato un trattamento fiscale differenziato per le attività di intrattenimento e di spettacolo, posto che le attività di intrattenimento rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 74, c. 6, DPR 26 ottobre 1972/633, mentre le attività di spettacolo, invece, sono disciplinate dall'articolo 74-quater dello stesso decreto.
Il definire se una attività sia ascrivibile alla categoria degli spettacoli oppure degli intrattenimenti assume significativo rilievo in quanto, a seconda della collocazione nell'una o nell'altra categoria, si rende applicabile un differente regime tributario.
E' di immediata evidenza - giustapponendo la Tabella C del DPR 633/1972 al Punto 1 della Tabella allegata al DPR 640/1973 – che ai fini della riconducibilità dell'esecuzione musicale nell'ambito degli intrattenimenti o degli spettacoli, è necessario calcolare il rapporto percentuale tra a) la durata dell'esecuzione dal vivo;
b) l'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
La prevalenza della musica dal vivo è, dunque, l'elemento che classifica una esecuzione musicale (anche nell'ambito di un intrattenimento danzante) come attività di spettacolo o di intrattenimento.
Nel caso di specie, è indubbio che le esecuzioni di musica dal vivo abbiano occupato il 60% del tempo di apertura del Ricorrente_1, con ciò qualificandosi come attività di spettacolo, sottratte all'imposta.
Né pare condurre all'approdo cui perviene il giudice di prime cure il disposto della Nota 2 della Tariffa, che introduce il criterio della ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
Essa, infatti, è destinata ad applicarsi soltanto ai casi di coesistenza di eventi qualificabili ex se come intrattenimenti, sia assoggettati ad imposta e non, sia assoggettati ad imposta con aliquote differenti, non ai casi in cui, essendo eseguita musica dal vivo con carattere di prevalenza, si verta al cospetto di un'attività di spettacolo, assoggettata alla sola IVA.
Da ultimo, la sentenza impugnata ha fatto corretto governo dei principi in tema di sanzioni.
In primo luogo si rileva che non è dato scorgere alcun elemento dimostrativo, o suggestivo, dell'assenza di palese negligenza nella gestione del Ricorrente_1 , come del resto inequivocabilmente dimostrato dall'approssimativa registrazione degli incassi e, prima ancora, della gestione amministrativo.
In secondo luogo, nemmeno si ravvisano le circostanze che rendano manifesta la sproporzione, alla luce sia della non trascurabile entità dell'importo sottratto ad imposizione, benchè nel quadro di una riduzione per effetto del riconoscimento dei maggiori costi, sia del soggetto, che si definisce giustamente uno dei maggiori circoli ricreativi nazionali per numero di associati.
Le stesse, ovviamente, andranno ridotte proporzionalmente all'imposta.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) ridetermina il reddito imponibile a fini IRES nella minor somma di € 50.673 e il valore della produzione a fini IRAP in € 106.684; b) dichiara non dovuta l'ISI. Conferma quanto al resto. Dichiara le spese delle due fasi di giudizio compensate tra le parti.
Bologna, 22.9.2025
Il Giudice rel Il Presidente
TO OL RO NI D'GO