Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2021, proposto da
NC ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zuccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege con sede in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa n° M_D GPREV CSE2021 0000588 (Posizione 692600/A) in data 23.03.2021, notificato in data 29.03.2021, e di tutti gli atti e pareri presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica n° 538642020 in data 04.03.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l’atto del 22.9.2025, notificata il 23.9.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AG OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa n° M_D GPREV CSE2021 0000588 (Posizione 692600/A) in data 23.03.2021;
- con atto notificato al Ministero in data 23.9.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- con atto del 23.9.2025 l’Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia, aderendo alla domanda di compensazione delle spese giudiziali.
Ritenuto che:
- avendo il difensore di parte ricorrente – munito di espressa procura a rinunciare alle liti – notificato alla controparte la dichiarazione di rinuncia al ricorso entro i termini previsti dall’art. 84 c.p.a. e provveduto a depositarla in segreteria prima dell’udienza fissata per il 20 novembre 2025, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- stante la concorde richiesta delle parti, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente FF
AG OR, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG OR | IA ET |
IL SEGRETARIO