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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 233 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Mastro d'Alfio n. 10, C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Costantino Guido, da cui è rappresentata e difesa, per mandato in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CP_1
CONVENUTO contumace
Oggetto: modifica condizioni di affido
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con provvedimento del 7.3.2018 il Tribunale, nel regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti ed i minori (22.8.2014) e Per_1 Persona_2
(24.11.2011), ha disposto l'affido condiviso ed il collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il calendario degli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario alla stregua delle richieste della ricorrente. L'istante chiede disporsi, a modifica della precedente regolamentazione, l'affido super esclusivo dei minori, tenuto conto del totale disinteresse materiale e morale manifestato dal resistente in epoca successiva alla cessazione della convivenza, ed in particolare la sottrazione ai doveri di cura e sostegno del minore, affetto da plurime ed invalidanti problematiche di salute, per cui era stato riconosciuto invalido civile.
All'udienza del 5.11.2025 è stata sentita la figlia minore . Persona_2
Per quanto attiene all'affidamento ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo, assumono innanzitutto rilievo le dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto giudiziale - elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse
(cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) -, da cui si ricavano aspetti di disinteresse del e di CP_1 scarsa capacità di prestare attenzione alle esigenze dei minori.
Dall'ascolto è in particolare emersa l'assenza di rapporti tra il ed i minori da alcuni CP_1
anni, sebbene i figli abbiano tentato di avere contatti con lui (cfr. dichiarazioni rese da
: “Mio padre non lo vediamo da anni. L'ultima volta che lo abbiamo visto è stato nel Persona_2
2020. L'ultima volta che l'ho visto era con la compagna e mia NO RN che era ancora vivente.
È successo un battibecco con la sua compagna in macchina e quindi poi abbiamo interrotto i rapporti. Siamo stati in contatto via messaggio quando mia NO RN è morta ma dopo un po' lui ha rifiutato questa mia vicinanza. Io gli dicevo che mi mancava e gli dicevo che mio LO stava male e non poteva fare visite perché ci mancavano i soldi e lui non ha mai contribuito. mio Per_1 LO, cercava un contatto telefonico, ma lui lo ha bloccato. A me ogni tanto mette like sui social ma io non ho intenzione di riprendere i rapporti con lui”).
Viene poi in rilievo, ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del convenuto, la prolungata sottrazione all'obbligo di mantenimento dei minori, rivelatrice di indifferenza rispetto ai bisogni materiali degli stessi.
Al riguardo va pure osservato che il , non costituendosi nel presente giudizio, non ha CP_1 fornito elementi di segno contrario rispetto alle allegazioni della ricorrente circa l'omessa contribuzione al mantenimento dei minori a decorrere dal mese di novembre 2020, nè ha giustificato l'omissione medesima.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva, di attenzione ai desideri ed ai bisogni, anche materiali, dei minori, ed in particolare di
, affetto da problematiche di salute particolarmente complesse, e che non sia Per_1 pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella descritta situazione, sarebbe pregiudizievole per gli interessi dei minori.
Deve disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre in forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c., delle cui capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali (cfr. relazione della dirigente dell'ufficio scolastico del minore, ove emerge l'atteggiamento di costante e proficua collaborazione tenuto dalla ricorrente), in ragione della prolungata ed ingiustificata assenza del genitore dalla vita dei minori, ed in particolare nel fornire sostegno concreto per affrontare le problematiche di salute di
, in uno alla considerazione che la contumacia del convenuto non ha consentito di Per_1
acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la disponibilità dello stesso ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze e i desideri dei figli.
In assenza di elementi tali da giustificare il chiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, deve disporsi la conferma della misura contributiva a suo tempo disposta dal Tribunale. Parimenti, deve confermarsi il regime di visita già disposto, in assenza di elementi dai quali inferire l'inidoneità dello stesso, quanto meno sul piano astratto, a garantire un equilibrato rapporto tra minori e genitore non collocatario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Si comunichi. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Germana Maffei dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 233 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Mastro d'Alfio n. 10, C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Costantino Guido, da cui è rappresentata e difesa, per mandato in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CP_1
CONVENUTO contumace
Oggetto: modifica condizioni di affido
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con provvedimento del 7.3.2018 il Tribunale, nel regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti ed i minori (22.8.2014) e Per_1 Persona_2
(24.11.2011), ha disposto l'affido condiviso ed il collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il calendario degli incontri tra i minori ed il genitore non collocatario alla stregua delle richieste della ricorrente. L'istante chiede disporsi, a modifica della precedente regolamentazione, l'affido super esclusivo dei minori, tenuto conto del totale disinteresse materiale e morale manifestato dal resistente in epoca successiva alla cessazione della convivenza, ed in particolare la sottrazione ai doveri di cura e sostegno del minore, affetto da plurime ed invalidanti problematiche di salute, per cui era stato riconosciuto invalido civile.
All'udienza del 5.11.2025 è stata sentita la figlia minore . Persona_2
Per quanto attiene all'affidamento ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo, assumono innanzitutto rilievo le dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto giudiziale - elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse
(cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) -, da cui si ricavano aspetti di disinteresse del e di CP_1 scarsa capacità di prestare attenzione alle esigenze dei minori.
Dall'ascolto è in particolare emersa l'assenza di rapporti tra il ed i minori da alcuni CP_1
anni, sebbene i figli abbiano tentato di avere contatti con lui (cfr. dichiarazioni rese da
: “Mio padre non lo vediamo da anni. L'ultima volta che lo abbiamo visto è stato nel Persona_2
2020. L'ultima volta che l'ho visto era con la compagna e mia NO RN che era ancora vivente.
È successo un battibecco con la sua compagna in macchina e quindi poi abbiamo interrotto i rapporti. Siamo stati in contatto via messaggio quando mia NO RN è morta ma dopo un po' lui ha rifiutato questa mia vicinanza. Io gli dicevo che mi mancava e gli dicevo che mio LO stava male e non poteva fare visite perché ci mancavano i soldi e lui non ha mai contribuito. mio Per_1 LO, cercava un contatto telefonico, ma lui lo ha bloccato. A me ogni tanto mette like sui social ma io non ho intenzione di riprendere i rapporti con lui”).
Viene poi in rilievo, ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del convenuto, la prolungata sottrazione all'obbligo di mantenimento dei minori, rivelatrice di indifferenza rispetto ai bisogni materiali degli stessi.
Al riguardo va pure osservato che il , non costituendosi nel presente giudizio, non ha CP_1 fornito elementi di segno contrario rispetto alle allegazioni della ricorrente circa l'omessa contribuzione al mantenimento dei minori a decorrere dal mese di novembre 2020, nè ha giustificato l'omissione medesima.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva, di attenzione ai desideri ed ai bisogni, anche materiali, dei minori, ed in particolare di
, affetto da problematiche di salute particolarmente complesse, e che non sia Per_1 pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella descritta situazione, sarebbe pregiudizievole per gli interessi dei minori.
Deve disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre in forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c., delle cui capacità genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali (cfr. relazione della dirigente dell'ufficio scolastico del minore, ove emerge l'atteggiamento di costante e proficua collaborazione tenuto dalla ricorrente), in ragione della prolungata ed ingiustificata assenza del genitore dalla vita dei minori, ed in particolare nel fornire sostegno concreto per affrontare le problematiche di salute di
, in uno alla considerazione che la contumacia del convenuto non ha consentito di Per_1
acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la disponibilità dello stesso ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze e i desideri dei figli.
In assenza di elementi tali da giustificare il chiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, deve disporsi la conferma della misura contributiva a suo tempo disposta dal Tribunale. Parimenti, deve confermarsi il regime di visita già disposto, in assenza di elementi dai quali inferire l'inidoneità dello stesso, quanto meno sul piano astratto, a garantire un equilibrato rapporto tra minori e genitore non collocatario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Si comunichi. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Germana Maffei dott. Andrea Palma