Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile al rapporto il contratto integrativo provinciale e affermato la diversità ontologica tra l'indennità chilometrica prevista in detto contratto e l'indennità di trasferta prevista dal ccnl degli edili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOC. CO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vindigni ed elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Belli n. 36 (presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL IL, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lombardo ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Pantelleria n. 14, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di CU - Sezione Lavoro n. 9/2000 del 5 aprile 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r. g. 1225/1997), notificata in data 27 aprile 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore - Giudice del Lavoro di CU IL PA conveniva in giudizio la s.r.l. CO chiedendo all'adito Pretore di voler condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità di chilometraggio da PA ID (luogo di sua residenza) a CU (luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione lavorativa) in forza di quanto sancito dall'accordo sindacale applicabile al rapporto di lavoro intercorso.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. CO che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di CU (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: -) "appare evidente la diversità ontologica dell'indennità chilometrica rispetto all'indennità di trasferta e, quindi, l'autonomia dei due istituti"; -) "l'indennità richiesta dal PA si riferiva al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza al luogo abituale di lavoro e non può identificarsi nelle previsioni di cui agli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. che disciplinano, invece, l'istituto della trasferta, intesa come prestazione lavorativa in luogo diverso da quello di normale assegnazione"; -) "l'indennità richiesta dal PA è espressamente prevista dal contratto integrativo valevole per la provincia di CU ove si fa appunto riferimento ai dipendenti chiamati a lavorare in località distanti oltre ai quattro chilometri dal perimetro del centro abitato di provenienza e per gli stessi, ove il datore di lavoro non provveda al mezzo di trasporto, è prevista un'indennità chilometrica o il rimborso delle spese di viaggio da effettuarsi sui normali mezzi pubblici di trasporto a seconda della fascia di riferimento"; -) "l'art. 9 è rubricato 'indennita' di percorsò e dal contenuto della previsione contrattuale non si evince alcun richiamo all'istituto della trasferta così come disciplinato dal contratto collettivo nazionale, ma si parla soltanto di dipendenti chiamati a lavorare in località distanti un certo numero di chilometri dal centro abitato di provenienza, senza quindi alcun riferimento alla 'distanza tra il luogo di lavoro abituale e quello diverso presso cui e' comandato temporaneamentè, ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale"; -) "l'art. 9 cit. - tenuto conto delle diversità di terminologia usata nella rubrica, del mancato richiamo dell'articolo del c.c.n.l. che disciplina la trasferta, nonché dell'omissione nel contenuto della clausola di qualsiasi riferimento all'istituto della trasferta, così come definita dallo stesso contratto collettivo nazionale - disciplina un istituto autonomo e diverso, volto a tenere indenne il lavoratore dalle spese di viaggio sostenute da e per il luogo di lavoro ove presta normalmente la sua attività lavorativa".
Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. CO propone ricorso affidato a tre motivi.
L'intimato IL PA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - deducendo "violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 4 (secondo comma) della legge n. 741/1959 e vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata in quanto "il Tribunale aretuseo non poteva per un verso dichiarare la diversità ontologica delle due indennità (trasferta e trasferimento dal luogo di residenza), escludendo così l'applicabilità al caso in esame delle norme specifiche del c.c.n.l., e dall'altro ritenere fondata la domanda del PA pur in assenza di pattuizioni specifiche con il datore di lavoro e nella supposta, ancorché impossibile, applicabilità autonoma di una norma di contrattazione integrativa provinciale". Con il secondo motivo la ricorrente - deducendo "violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ." - addebita al Tribunale di CU di "non avere tenuto conto che l'espressione 'indennita' di percorsò riprodotta dall'art. 9 della contrattazione provinciale aveva carattere generale che andava ricompresa esclusivamente nell'oggetto specifico che la norma stessa regolava in relazione alla previsione della contrattazione collettiva nazionale da cui traeva origine".
Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente censura la sentenza impugnata "per violazione dell'art. 92 cod. proc. civ.", poiché "l'infondatezza della domanda del lavoratore subordinato avrebbe dovuto, con il rigetto, determinare anche la condanna alle spese del doppio grado del giudizio in difformità da quanto statuito con la sentenza impugnata".
2 - Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato.
Infatti, mentre la società ricorrente non ha specificato con quale atto (nell'ambito del giudizio di merito) avesse contestato l'applicabilità del contratto collettivo provinciale valevole nella specie, nella sentenza impugnata viene espressamente statuito che "la società CO non ha contestato ne' l'applicabilità nei suoi confronti del contratto integrativo provinciale, ne' il quantum":
statuizione che non è stata impugnata con il motivo di ricorso in esame anche perché, nel contesto dello stesso motivo, la ricorrente ha ammesso l'applicabilità del cennato contratto integrativo provinciale "considerato quale strumento integrativo ed attuativo per le materie specificamente demandate".
In ogni caso, la censura proposta sotto il profilo di
"contraddittoria ed insufficiente motivazione" appare inammissibile in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con congrua e corretta motivazione, ha esattamente deciso in merito all'applicabilità (al rapporto di lavoro intercorso tra le parti) dell'art. 9 del contratto integrativo provinciale concernente "l'indennità chilometrica" (riferito al "rimborso delle spese di viaggio dalla residenza al luogo di abituale lavoro e viceversa"). In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di CU - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994).
3 - Anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto la parte, che vuole denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente:
sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottrae il motivo di ricorso in esame atteso che la società ricorrente si è limitata a denunziare del tutto genericamente "la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale nella parte in cui è stata interrotta la necessaria e indispensabile correlazione fra c.c.n.l. e contrattazione integrativa ed attribuita alla seconda un'autonomia normativa che invece non possedeva", senza neppure trascrivere il testo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Tribunale di CU si lamentava:
donde la confermata inammissibilità della relativa censura.
4 - Deve, infine, essere rigettato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la condanna alle spese di giudizio a carico della s.r.l. CO pronunziata dal Tribunale di CU - e di cui si duole la società ricorrente - è derivata dalla sua soccombenza nei due gradi del giudizio di merito e tale pronunzia è consequenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5720/1994). In ogni caso, le valutazioni del giudice del merito sull'attribuzione dell'onere delle spese si sottraggono, per la loro ampia discrezionalità, al sindacato in sede di legittimità: in tale sede alla Corte compete esclusivamente di verificare in concreto il principio fondamentale della soccombenza sancito dall'art. 91 cod. proc. civ. (cioè del divieto di porre, sia pure in quote, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa):
principio che, nella specie, il Giudice di appello ha sicuramente osservato.
5 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.r.l. CO deve essere respinto e la società ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 11,00, oltre a euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003