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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2464/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9131/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103863142 000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103863142 000 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte resistente ADER si riporta agli scritti difensivi ed insiste per la chiamata giudiziale dell'agenzia delle entrate DP1.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 202330103863142, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione prov. di Roma , notificata il 4.5.2023 a mezzo pec proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1)Sull'onere della prova dell'amministrazione nel processo tributario e l' omessa notifica dell'atto prodromico,
2) Sulla nullità insanabile della cartella impugnata per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7, legge 212;
3) illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art.17 del D.Lgs 472 del 1997 per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione;
4) decadenza dei ruoli e della cartella di pagamento in violazione dell'art. 25 comma 1, lett. c) del DPR
602/1973 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter lett. a) n. 2) del D.l. 106/2005 convertito nella legge156/2005;
5) inesistenza giuridica della notifica sulla pec del cittadino.
Chiedeva di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnato e degli atti prodromici con vittoria si spese in favore del difensore antistatario
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate riscossione lamentando oltre la carenza di legittimazione passiva e/o la estraneità dell'Amministrazione resistente ai motivi di impugnazione in quanto afferenti al merito della pretesa azionata e antecedenti alla consegna del ruolo ( tanto da chiamare in giudizio Agenzia Entrate DP1 di
Roma ), l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite a favore dell'avv. antistatario Difensore_2.
Con riferimento al quarto motivo di impugnazione consistente nella asserita violazione dell'art. 25 del D.P.
R. 602/1973 ha evidenziato che dalla lettura della stessa cartella impugnata (doc. 2) nonché dal relativo estratto di ruolo dimesso sub doc. 3), risulta che il primo ruolo oggetto della cartella opposta, il n.2023/550486 è stato reso esecutivo in data 22.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la
Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 25.3.2023. Il secondo ruolo, il n. 2023/251027, è stato reso esecutivo in data 14.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 10.3.2023
La cartella di pagamento, risulta notificata il 4.5.2023, dunque a poco più di un mese di distanza dalla consegna del ruolo stesso
Quanto al quinto motivo secondo cui il ricorrente è soggetto che non ha l'obbligo di dotarsi di pec. deduce che risulta essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA 003830 della Sezione A dell'Albo, come risulta dall'estratto dal sito del medesimo ordine in data
26.9.2023 (doc. 5). In quanto soggetto iscritto ad un ordine professionale lo stesso è tenuto a munirsi di pec e la pec medesima viene comunicata al Registro INI-Pec proprio dallo stesso Ordine professionale.
Ed in effetti, INI-Pec ovvero l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata è stato istituito dall'art. 6 bis del D.Lgs 7.3.2005 n. 82
La parte ricorrente ha presentato memoria deducendo che ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), del DPR
602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter,lett. a), n. 2) del D.L. 106/2005, convertito nella L.
156/2005, i ruoli relativi alle imposte devono essere iscritti entro i termini perentori stabiliti dalla legge, decorso i quali si verifica la decadenza dei ruoli e delle relative cartelle di pagamento.
Sostiene che nel caso di specie, trattandosi di imposta IRPEF anno 2017, il termine di iscrizione del ruolo
è decaduto al 31 dicembre 2022 (quattro anni dall'anno di accertamento 2017, come previsto dall'art. 25
DPR 602/1973 e dalla normativa vigente).
Ne consegue che:
La notifica della cartella in data 4 maggio 2023 risulta inefficace ai fini dell'esazione, in quanto la stessa poggia su ruoli già decaduti;
Chiede accertarsi la decadenza dei ruoli e della cartella di pagamento, con conseguente annullamento della cartella n. 097/2023 01038631 42 000, in quanto emessa oltre i termini perentori di legge in relazione all'IRPEF 2017.
Deduce inoltre la omessa notifica degli atti prodromici nella specie comunicazione preventiva con riferimento alla emissione di una cartella relativa a controllo automatizzato che riguardava carente o omesso versamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La soluzione della questione principale passa attraverso l'individuazione della pertinente norma applicabile ai fini della decorrenza, e il Collegio osserva che, sulla base del fatto come sopra ricostruito, essa è l'art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 Il primo comma dell'art. 25 prevede, in via generale che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/1973.Nel caso di specie poiché la dichiarazione irpef 2017 è stata presentata nel 2018 il termine di decadenza al 31.12.2022 veniva prorogato per effetto della normativa emergenziale covid da COVID 19, in virtù dei quali dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n.
27/2000 (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021
(31 agosto 2021), l'attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa, con conseguente sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività.
Deve osservarsi al riguardo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 960/2025 ha affermato che:
“1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Nel caso di specie dalla lettura della stessa cartella impugnata (doc. 2) nonché dal relativo estratto di ruolo dimesso sub doc. 3), risulta che il primo ruolo oggetto della cartella opposta, il n.2023/550486 è stato reso esecutivo in data 22.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 25.3.2023. Il secondo ruolo, il n. 2023/251027, è stato reso esecutivo in data 14.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 10.3.2023
La cartella di pagamento, risulta notificata il 4.5.2023, dunque a poco più di un mese di distanza dalla consegna del ruolo stesso
Parimenti tempestiva e rituale è la notifica della cartella impugnata con riferimento al controllo automatizzato Iva anno 2018 presentata nel 2019.
L'emissione della cartella di pagamento con le modalita' previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n.
600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, puo' costituire mera irregolarità, non incidente sulla validita' della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018 (Rv. 646922 - 01) 654732-01).
Anche quando l'atto impositivo riguardi tributi armonizzati, come l'IVA, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto del contraddittorio preventivo è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in tale sede (Sez. 6-5, n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436-01), ciò che, nella specie il ricorrente non ha fatto.
Il secondo motivo non è fondato in quanto: a) contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, secondo cui la cartella di pagamento impugnata «non indica la dichiarazione dei redditi depositata dal Sig. Ricorrente_1 da confrontare con quello accertato e non specifica come si è arrivati al calcolo definitivo della somma richiesta», nella cartella si fa riferimento al controllo modello unico 2017 e al controllo Iva 2018 e si individuano le voci rettificate oltre le sanzioni
La Corte di cassazione ha chiarito che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Sez. 5, n. 21804 del 20/09/2017, Rv. 645620-01).
Il terzo motivo non è fondato in quanto: a) le norme tributarie si devono ritenere porre una presunzione di colpa, in ordine al fatto a esse contrario, a carico di colui che lo abbia commesso, mentre è riservato a quest'ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente;
b) la determinazione delle sanzioni tributarie avviene in base a precise a norme di legge, sicché, essendo del tutto agevole, per il contribuente, comprenderne le relative modalità, si deve ritenere non necessario che l'atto impugnato le espliciti.
Il quinto motivo non è fondato atteso che la notificazione della cartella di pagamento a mezzo della PEC si deve ritenere del tutto corretta in quanto, come è stato provato dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione, l'indirizzo PEC del ricorrente risultava dall'INI-PEC perché trasmesso dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma al quale lo stesso ricorrente appartiene.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento all'Agenzia delle entrate riscossione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 4000,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2, dicharatasi antistatario.
Così deciso il 5.02.2026
La Presidente relatrice
LA ER
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9131/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103863142 000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103863142 000 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte resistente ADER si riporta agli scritti difensivi ed insiste per la chiamata giudiziale dell'agenzia delle entrate DP1.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 202330103863142, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione prov. di Roma , notificata il 4.5.2023 a mezzo pec proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1)Sull'onere della prova dell'amministrazione nel processo tributario e l' omessa notifica dell'atto prodromico,
2) Sulla nullità insanabile della cartella impugnata per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7, legge 212;
3) illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art.17 del D.Lgs 472 del 1997 per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione;
4) decadenza dei ruoli e della cartella di pagamento in violazione dell'art. 25 comma 1, lett. c) del DPR
602/1973 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter lett. a) n. 2) del D.l. 106/2005 convertito nella legge156/2005;
5) inesistenza giuridica della notifica sulla pec del cittadino.
Chiedeva di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnato e degli atti prodromici con vittoria si spese in favore del difensore antistatario
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate riscossione lamentando oltre la carenza di legittimazione passiva e/o la estraneità dell'Amministrazione resistente ai motivi di impugnazione in quanto afferenti al merito della pretesa azionata e antecedenti alla consegna del ruolo ( tanto da chiamare in giudizio Agenzia Entrate DP1 di
Roma ), l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite a favore dell'avv. antistatario Difensore_2.
Con riferimento al quarto motivo di impugnazione consistente nella asserita violazione dell'art. 25 del D.P.
R. 602/1973 ha evidenziato che dalla lettura della stessa cartella impugnata (doc. 2) nonché dal relativo estratto di ruolo dimesso sub doc. 3), risulta che il primo ruolo oggetto della cartella opposta, il n.2023/550486 è stato reso esecutivo in data 22.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la
Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 25.3.2023. Il secondo ruolo, il n. 2023/251027, è stato reso esecutivo in data 14.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 10.3.2023
La cartella di pagamento, risulta notificata il 4.5.2023, dunque a poco più di un mese di distanza dalla consegna del ruolo stesso
Quanto al quinto motivo secondo cui il ricorrente è soggetto che non ha l'obbligo di dotarsi di pec. deduce che risulta essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA 003830 della Sezione A dell'Albo, come risulta dall'estratto dal sito del medesimo ordine in data
26.9.2023 (doc. 5). In quanto soggetto iscritto ad un ordine professionale lo stesso è tenuto a munirsi di pec e la pec medesima viene comunicata al Registro INI-Pec proprio dallo stesso Ordine professionale.
Ed in effetti, INI-Pec ovvero l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata è stato istituito dall'art. 6 bis del D.Lgs 7.3.2005 n. 82
La parte ricorrente ha presentato memoria deducendo che ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), del DPR
602/1973, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter,lett. a), n. 2) del D.L. 106/2005, convertito nella L.
156/2005, i ruoli relativi alle imposte devono essere iscritti entro i termini perentori stabiliti dalla legge, decorso i quali si verifica la decadenza dei ruoli e delle relative cartelle di pagamento.
Sostiene che nel caso di specie, trattandosi di imposta IRPEF anno 2017, il termine di iscrizione del ruolo
è decaduto al 31 dicembre 2022 (quattro anni dall'anno di accertamento 2017, come previsto dall'art. 25
DPR 602/1973 e dalla normativa vigente).
Ne consegue che:
La notifica della cartella in data 4 maggio 2023 risulta inefficace ai fini dell'esazione, in quanto la stessa poggia su ruoli già decaduti;
Chiede accertarsi la decadenza dei ruoli e della cartella di pagamento, con conseguente annullamento della cartella n. 097/2023 01038631 42 000, in quanto emessa oltre i termini perentori di legge in relazione all'IRPEF 2017.
Deduce inoltre la omessa notifica degli atti prodromici nella specie comunicazione preventiva con riferimento alla emissione di una cartella relativa a controllo automatizzato che riguardava carente o omesso versamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La soluzione della questione principale passa attraverso l'individuazione della pertinente norma applicabile ai fini della decorrenza, e il Collegio osserva che, sulla base del fatto come sopra ricostruito, essa è l'art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 Il primo comma dell'art. 25 prevede, in via generale che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/1973.Nel caso di specie poiché la dichiarazione irpef 2017 è stata presentata nel 2018 il termine di decadenza al 31.12.2022 veniva prorogato per effetto della normativa emergenziale covid da COVID 19, in virtù dei quali dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n.
27/2000 (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021
(31 agosto 2021), l'attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa, con conseguente sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività.
Deve osservarsi al riguardo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 960/2025 ha affermato che:
“1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Nel caso di specie dalla lettura della stessa cartella impugnata (doc. 2) nonché dal relativo estratto di ruolo dimesso sub doc. 3), risulta che il primo ruolo oggetto della cartella opposta, il n.2023/550486 è stato reso esecutivo in data 22.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 25.3.2023. Il secondo ruolo, il n. 2023/251027, è stato reso esecutivo in data 14.2.2023 e che è stato consegnato all'Agente per la Riscossione ai fini della formazione e notifica della cartella di pagamento in data 10.3.2023
La cartella di pagamento, risulta notificata il 4.5.2023, dunque a poco più di un mese di distanza dalla consegna del ruolo stesso
Parimenti tempestiva e rituale è la notifica della cartella impugnata con riferimento al controllo automatizzato Iva anno 2018 presentata nel 2019.
L'emissione della cartella di pagamento con le modalita' previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n.
600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, puo' costituire mera irregolarità, non incidente sulla validita' della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018 (Rv. 646922 - 01) 654732-01).
Anche quando l'atto impositivo riguardi tributi armonizzati, come l'IVA, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto del contraddittorio preventivo è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in tale sede (Sez. 6-5, n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436-01), ciò che, nella specie il ricorrente non ha fatto.
Il secondo motivo non è fondato in quanto: a) contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, secondo cui la cartella di pagamento impugnata «non indica la dichiarazione dei redditi depositata dal Sig. Ricorrente_1 da confrontare con quello accertato e non specifica come si è arrivati al calcolo definitivo della somma richiesta», nella cartella si fa riferimento al controllo modello unico 2017 e al controllo Iva 2018 e si individuano le voci rettificate oltre le sanzioni
La Corte di cassazione ha chiarito che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Sez. 5, n. 21804 del 20/09/2017, Rv. 645620-01).
Il terzo motivo non è fondato in quanto: a) le norme tributarie si devono ritenere porre una presunzione di colpa, in ordine al fatto a esse contrario, a carico di colui che lo abbia commesso, mentre è riservato a quest'ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente;
b) la determinazione delle sanzioni tributarie avviene in base a precise a norme di legge, sicché, essendo del tutto agevole, per il contribuente, comprenderne le relative modalità, si deve ritenere non necessario che l'atto impugnato le espliciti.
Il quinto motivo non è fondato atteso che la notificazione della cartella di pagamento a mezzo della PEC si deve ritenere del tutto corretta in quanto, come è stato provato dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione, l'indirizzo PEC del ricorrente risultava dall'INI-PEC perché trasmesso dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma al quale lo stesso ricorrente appartiene.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento all'Agenzia delle entrate riscossione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 4000,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2, dicharatasi antistatario.
Così deciso il 5.02.2026
La Presidente relatrice
LA ER