Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 1 28/03 Aula A J REPUBBLICA ITNA IN NOME DEL POPOLO ITNO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 18288/2001 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 7172 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rcp. Dott. Guido VIDIRI Consiglierc Udienza 27 novembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relature ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RE, rappresentato e difesa dall'avv. Marsilio Casale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Velletri n. 35, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AU IT s.pa., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Marazza, presso 4877 il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Tre Madonne 11. 8, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano-Sezione Lavoro n. 105/2000 del 6 luglio 2000 (resa nei giudizi di appello aventi i nn, di r.g. 35/2000 e 36/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Marsilio Casale e Domenico De Feo (per delega dell'avv. Maurizio Marazza). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcella Matera, che ha concluso per l'improcedibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un primo ricorso in appello ex art. 433 cod. proc. civ. AT AR richiedeva alla Corte di Appello di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) che, in riforma della sentenza del Pretore-Giudice del Lavoro di Milano n. 1899/1999 resa nel giudizio instaurato da esso appellante contro la s.p.a. AU IT, fosse accertato che aveva diritto alla qualifica di dirigente dall'aprile 1981 nel rapporto di lavoro alle dipendenze della cennata 2 società e che era stato dequalificato nel luglio 1995 e illegittimamente trasferito a San Colombano al Lambro, con la conseguente condanna della società a corrispondere le differenze retributive spettanti in base alla superiore qualifica rivendicata, alla reintegra nelle precedenti mansioni, al risarcimento dei danni subiti ed al pagamento del compenso per il lavoro straordinario eseguito. Con un secondo ricorso in appello ex art. 433 cod. proc. civ. AT AR richiedeva alla Corte di Appello di Milano che, in riforma della sentenza del Pretore-Giudice del Lavoro di Milano n. 323/1999 resa nel giudizio instaurato da esso appellante contro la s.p.a. AU IT, fosse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli in data 21 aprile 1997 per avere esposto spese di carburante eccessive rispetto al consumo necessario per esigenze di lavoro. ئی La Corte di Appello di Milano - dopo aver riunito i لگا summenzionati giudizi - rigettava entrambi gli appelli, confermando le sentenze impugnate e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) sulla base delle deposizioni testimoniali o della documentazione prodotta ... il lavoratore non risulta dequalificato con l'assegnazione delle nuove funzioni a San Colombano in quanto anche le procedenti mansioni svolte a Roma non avevano i caratteri tipici 3 della qualifica di dirigente, che consistono in un elevato grado di autonomia e nell'esercizio di poteri di iniziativa e decisionali nell'ambito di una struttura di una certa rilevanza>> * il trasferimento, disposto nei confronti di AR da Roma a San Colombano, è avvenuto perchè in tale sede l'imprenditore ha ritenuto, con scelta insindacabile, di concentrare l'attività del "centro ricambi" per tutta l'Italia, [per cui] il AR, responsabile del "centro” di Roma, dal momento in cui fu decisa la soppressione del "centro", nell'ottobre del 1991, si occupò in primo luogo delic operazioni organizzative e logistiche legate alla chiusura del "centro" di Roma, dal quale infine fu trasferito, con l'incarico di responsabile della logistica dei trasporti ricambi nel "centro" di San Colombano>>; *) Z il AR, con qualifica di quadro, fu preposto, dopo il A ?! trasferimento, ad un settore ridotto rispetto a quello del "centro ricambi” di Roma;
ma essendo inserito in una struttura più vasto e specializzata, oltre ad occuparsi della gestione, fu incaricato anche di studiare ed elaborare progetti per razionalizzare e rendere più efficiente il servizio con l'introduzione di programmi informatici: tali incarichi venncro svolti, come le precedenti mansioni, in stretta collaborazione con il dirigente, con il quale AR dialogava proponendogli progetti relativi al suo settore di attività>>; *) quanto all'orario di lavoro, è risultato che abitualmente si prolungava in media fino a 10/12 4 ore alla settimana e che, in alcune occasioni (redazione inventari), si lavorava anche al sabato e alla domenica tale orario non irragionevole o stressante per una persona che, svolgendo funzioni di preposto ad un settore aziendale, da un lato aveva una autonoma gestione dei suoi tempi di lavoro, dall'altro frequentemente era fuori sede, non soggetto quindi a controlli da parte dell'imprenditore (a dimostrazione della irragionevolezza dell'orario di lavoro il AR, peraltro, non ha fatto allegazioni specifiche in ricorso di primo grado)>>>; * il licenziamento si deve ritenere giustificato per la gravità dei fatti riscontrati il fatto addebitato è grave, ripetuto nel +44 tempo, e non ha alcuna giustificazione sotto il profilo personale>>. Per la cassazione di tale sentenza AT AR propone ricorso affidato a sette motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L'intimata s.p.a, AU IT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione dell'art. 2103 cod. civ. per non aver tenuto conto della promozione automatica" - censura la sentenza impugnata per non avere il Giudice di appello tenuto conto che esso ricorrente aveva sostituito per periodi di oltre venti mesi "un dirigente": compito, inizialmente 5 temporaneo, che veniva più volte prorogato, denotando una situazione non più contingente del datore di lavoro, ma un sistematico impiego di lavoratori in mansioni superiori che, secondo l'art. 2103 cod. civ., determina la promozione automatica se accompagnata, come nel caso di specie, dalle relative responsabilità>>. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "violazione - degli artt. 2094 e 2095 cod. civ. per erronea valutazione del requisito della subordinazione" rileva che la situazione fattuale nel quadro di un'impresa di rilevanti dimensioni, caratterizzata dalla presenza di dirigenti di diverso livello, nella quale i poteri decisionali sono ripartiti e decentrati, non può che condurre alla conclusione che il ricorrente aveva conquistato sul campo la qualifica dirigenziale per la delicatezza, specificità e unicità delle mansioni svolte>> e ritiene che sussistevano in capo ad esso ricorrente tutti i caratteri di un alter ego del datore di lavoro [per cui la Corte territoriale ha del tutto frainteso i fatti di causa, considerando il passaggio del ricorrente da R I Koma a San Colombano come automatico in realtà, il centro nazionale ricambi (enr), era stato chiuso nel 1991, mentre il ricorrente era stato trasferito a San Colombano solo nel settembre del 1995 - inoltre, sull'erroneo presupposto che egli a Roma non aveva la qualifica di dirigente (ma ciò si nega), anche a San Colombano non poteva considerarsi tale>>. 6 Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "violazione degli artt. 2107 e 2108, nonché vizi di motivazione" censura la sentenza della Corte di Appello di Milano per avere completamente ignorato la copiosa documentazione medica prodotta dalla difesa del ricorrente nei gradi di merito, che dimostra chiaramente che quest'ultimo era affetto da patologic fisiche e psicosomatiche di vario tipo, tipicamente e notoriamente dovute a stress da superlavoro secondo quanto suggerisce anche la comume esperienza, i cui effetti permangono tuttora>> e, inoltre, per avere apoditticamente affermato che l'orario non era irragionevole perchè il ricorrente gestiva in autonomia i tempi di lavoro, era spesso fuori sede e sfuggiva ai controlli dell'imprenditore e perchè il riposo settimanale di due giorni è normalmente sufficiente ad eliminare lo stress accumulato durante la settimana>>>, denunziando "vizi diCon il quarto motivo il AR motivazione sul punto decisivo della posizione del ricorrente all'interno dell'azienda e della sua dequalificazione" - addebita al Giudice di appello la mistificazione ed il travisamento dei fatti di causa [in quanto], mentre la lettera di trasferimento confermava le funzioni svolte a Roma, i lesti confermavano lo svolgimento di funzioni più ridotte e, ciononostante, la Corte ha inspiegabilmente escluso la dequalificazione, il che vuol dire che o ha ignorato la lettera 7 di trasferimento e gli altri documenti allegati, o ha ignorato le dichiarazioni testimoniali>>. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione di norme di diritto, nonché vizi di motivazione, circa l'illegittimità del licenziamento e per insufficiente e travisata valutazione delle prove offerte in giudizio sul punto" - addebita alla Corte di Appello di Milano il macroscopica errore di avere obliterato completamente il risultato della deposizione del HI e sostenuto che il licenziamento era giustificato perchè non venuto meno l'elemento fiduciario che contraddistingue il rapporto di lavoro di livello superiore>>, PR Con il sesto motivo il ricorrente imputa al Giudice di appello di avere omesso di pronunciarsi sui "capi" della domanda indicati sub 3 e 4 dell'originario ricorso introduttivo concernente la reintegra nello mansioni e nel posto di lavoro occupato antecedentemente agli impugnati trasferimento e licenziamento. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione degli artt. 1223 e segg. e 2043 e segg. cod. civ." - censura la decisione della Corte territoriale per avere ritenuto non provato il danno patito da esso ricorrente per effetto della dequalificazione e del licenziamento, [per cui] ha errato nel considerare il danno in questione come danno-conseguenza e non come danno-evento, in contrasto con i 8 più recenti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, che qualificano la lesione della reputazione personale come fonte di danno in re ipsa che determina una perdita analoga a quella indicata dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato analogamente al danno biologico, quindi anche equitativamente, dal giudice ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.>>. II" Preliminarmente rispetto alla disamina dei cennati motivi di ricorso si rileva che il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 29 giugno 2001 e depositato (anche tempestivamente) nella Cancelleria di questa Corte in data 17 luglio 2001; peraltro, contestualmente o (almeno) entro il termine di giumi venti dalla notificazione del ricorso, Пon sono state depositate nè la copia autentica della sentenza impugnata, né l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione. Ai cennati adempimenti - prescritti a pena di improcedibilità ex art. 369, (rispettivamente) secondo comma n. 2) e ultimo comma, cod. proc. civ. il ricorrente ha inteso ovviare depositando la copia autentica della sentenza in data 11 novembre 2002 (cfr. "nota di deposito" vistata dal funzionario di Cancelleria della Corte in tale data) e "istanza ex art. 369 c.p.c. in duplo" in data 22 novembre 2002 (cfr. "nota di deposito” vistata dal funzionario di Cancelleria della Corte in 9 tale data) fascicolo di ufficio che non è pervenuto alla Corte e, - pertanto, non risulta acquisito agli atti del presente giudizio -. Tanto premesso e precisato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.. - accertato che la copia autentica della sentenza Infatti impugnata è stata depositata oltre il ventesimo giomo dalla notificazione del ricorso - costituisce, ormai, "diritto vivente", a seguito di pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 11932 del 25 novembre 1998), risolutiva di precedente, specifica difformità di decisioni delle sezioni semplici, quello, secondo cui l'art. 369 cod. proc. civ. דil quale proscrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia M autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di all'effettuazione di quel depositonotificazione - non osta separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso, e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purchè nel termine perentorio di venti giomi dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio o anche il deposito di copia autentica 10 oltre il cennato termine perentorio, considerata appunto la perentorietà di detto termine cosi come espressamente sancita dall'art. 369 cit.. La sanzione di improcedibilità al ricorso trova, nella specie, ulteriore conferma in relazione al mancato deposito (sempre entro il termine ex art. 369 cod. proc. civ.) dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio da parte del ricorrente: il quale non ha certo posto riparo a siffatta omissione mediante il deposito (ben) oltre il termine sancito dell'ultimo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. (idest, cinque giorni prima dell'udienza di discussione) dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, in quanto detto fascicola non risulta comunque allegato agli atti del processo, mentre l'esame dello stesso risultava (senz'altro) necessario al fine della risoluzione delle questioni proposte con il ricorso. ا ن ا ل Anche per talc carenza resta, quindi, confermata l'improcedibilità del ricorso atteso che la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio oltre il termine previsto dall'art. 369 ult. comma cit. è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione se l'esame di detto fascicolo risulti indispensabile (come nella specie) per la decisione del giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 12681/2001). -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso III proposto da AT AR deve essere dichiarato improcedibile. 11 Ricorrono giusti motivi ("contrasto giurisprudenziale risolto a seguito di sentenza delle Sezioni Unite") per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 27 novembre 2002. Il Consigliere cstensore Il Presidente 2. Dalit ativion взувілиbaglichen famull ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI TRO, I DA OGHI SPREA, TASSA ITTO AL SENSI DELL'ART. 10 LA LEGGE 11:4:70 #. IL CANCEL RE Depositato de Cancelleria -3 R. 2003 12