CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
Massime • 1
L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10103 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RC LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministe •, •n persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha conclu iedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 10103 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/02/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 13/9/2021, la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 8502/21 dell'11/1/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, ha ridotto la pena inflitta a De MA PO in quella di anni uno, mesi uno di reclusione;
ha altresì ridotto le pene accessorie ex art. 12 d.lgs 74/2000 e confermato la statuizione concernente l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Il De MA era ritenuto responsabile del reato di cui al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante della De MA Immobiliare s.r.I., al fine di evadere le imposte, omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2010, con evasione di euro 81.466,00 (capo A) e del reato cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, nella medesima qualità, al fine di evadere le imposte, omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2011, con evasione di euro 168.600,00 (capo B); l'imputato era stato assolto dal medesimo reato con riguardo all'imposta sui redditi. La Corte di Cassazione, adita dall'imputato, annullava la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 10/2/2020 rilevando un difetto di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. In proposito osservava che "La corte territoriale a fronte di un motivo di appello specifico con cui allegava la mancanza di prova del dolo non ha minimamente risposto. Non può ritenersi congrua, a fronte del motivo di appello, la mera risposta del giudice territoriale secondo cui la crisi depressiva non valeva ad escludere il dolo del reato. La risposta è parziale e non congrua rispetto alla censura difensiva". 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 5 d.lgs. 74/2000 e 238-bis cod. proc. pen.); insussistenza del reato ascritto;
vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato a De MA PA per la violazione dell'obbligo dichiarativo, "giacche le attività dalle quali derivava l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IVA erano state già compiute e dalle stesse derivava un'attività meramente conseguente ed esecutiva". La difesa contesta la motivazione espressa dai giudici di merito. Si è escluso in sentenza che la crisi depressiva da cui era affetto il ricorrente potesse avere influito sulla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA avente carattere meramente esecutivo. Non si è tenuto conto dell'accertamento risultante dalla sentenza del Tribunale di Chieti del 19/7/2016, prodotta dalla difesa nel giudizio di merito,' riguardante il profilo psicologico dell'imputato. In tale sentenza si afferma chiaramente che il ricorrente "non capiva effettivamente quelle che potevano essere le effettive conseguenze dell'omessa o parziale tenuta della contabilità". Non si è tenuto conto delle testimonianze del dott. PA Consalvi, che descrive il comportamento di un uomo assente dai compiti e dalle responsabilità del ruolo ricoperto all'interno della società e degli ulteriori testi a discarico (Di Federico Flavia, amministratrice dello studio Ce.se.; dott. Corvi, curatore fallimentare della "De MA Immobiliare"). Non si è compreso che la derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta nella fattispecie colposa di cui all'art.217 L.F. operato dal Tribunale di Chieti è dimostrativa del fatto che il soggetto obbligato non ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione per l'evasione IVA. Sarebbe stato violato l'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di merito disconosciuto valenza probatoria all'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile prodotta. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito nella sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del proprio convincimento. Il ragionamento è sorretto da argomentazioni logiche pertinenti, non suscettibili di essere censurate in questa sede. In sentenza si è posto in rilievo come il ricorrente, nel periodo interessato dalla contestazione, abbia effettuato una serie di importanti operazioni di compravendita di immobili (terreni edificabili ed uno stabile di cinque piani per un importo di oltre un milione e mezzo di euro). Questo agire, ha sostenuto la Corte di merito con argomentare logico, è incompatibile con la prospettata assenza di consapevolezza in capo al ricorrente del disvalore della condotta di evasione delle imposte oggetto del presente procedimento. Si tratta invero, osserva la Corte di merito, di operazioni di una certa complessità, che richiedono una consapevolezza ed una attenzione ben maggiori di quella richiesta per adempiere alla comunicazione annuale ai fini del pagamento dell'IVA. Si tratta di congrua motivazione non censurabile in questa sede. DEPOSITATA+) h Il vizio logico di motivazione riconoscibile dalla Corte di Cassazione, come è noto, è solo quello evidente, manifesto, assolutamente privo di un sostegno razionale o quello minato da contraddizioni decisive (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01:"Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, .e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento"). La motivazione espressa dalla Corte di merito nel presente caso è priva di evidenti aporie logiche. Priva di fondamento è l'ulteriore censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 238-bis cod. pen. Rimane infatti integra l'autonomia di giudizio in capo al giudice procedente pure a seguito dell'acquisizione di una sentenza irrevocabile agli atti (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Rv. 266338 - 01:"L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate"). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 1 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministe •, •n persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha conclu iedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 10103 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/02/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 13/9/2021, la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 8502/21 dell'11/1/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, ha ridotto la pena inflitta a De MA PO in quella di anni uno, mesi uno di reclusione;
ha altresì ridotto le pene accessorie ex art. 12 d.lgs 74/2000 e confermato la statuizione concernente l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Il De MA era ritenuto responsabile del reato di cui al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante della De MA Immobiliare s.r.I., al fine di evadere le imposte, omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2010, con evasione di euro 81.466,00 (capo A) e del reato cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, nella medesima qualità, al fine di evadere le imposte, omesso la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2011, con evasione di euro 168.600,00 (capo B); l'imputato era stato assolto dal medesimo reato con riguardo all'imposta sui redditi. La Corte di Cassazione, adita dall'imputato, annullava la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 10/2/2020 rilevando un difetto di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. In proposito osservava che "La corte territoriale a fronte di un motivo di appello specifico con cui allegava la mancanza di prova del dolo non ha minimamente risposto. Non può ritenersi congrua, a fronte del motivo di appello, la mera risposta del giudice territoriale secondo cui la crisi depressiva non valeva ad escludere il dolo del reato. La risposta è parziale e non congrua rispetto alla censura difensiva". 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 5 d.lgs. 74/2000 e 238-bis cod. proc. pen.); insussistenza del reato ascritto;
vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato a De MA PA per la violazione dell'obbligo dichiarativo, "giacche le attività dalle quali derivava l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IVA erano state già compiute e dalle stesse derivava un'attività meramente conseguente ed esecutiva". La difesa contesta la motivazione espressa dai giudici di merito. Si è escluso in sentenza che la crisi depressiva da cui era affetto il ricorrente potesse avere influito sulla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA avente carattere meramente esecutivo. Non si è tenuto conto dell'accertamento risultante dalla sentenza del Tribunale di Chieti del 19/7/2016, prodotta dalla difesa nel giudizio di merito,' riguardante il profilo psicologico dell'imputato. In tale sentenza si afferma chiaramente che il ricorrente "non capiva effettivamente quelle che potevano essere le effettive conseguenze dell'omessa o parziale tenuta della contabilità". Non si è tenuto conto delle testimonianze del dott. PA Consalvi, che descrive il comportamento di un uomo assente dai compiti e dalle responsabilità del ruolo ricoperto all'interno della società e degli ulteriori testi a discarico (Di Federico Flavia, amministratrice dello studio Ce.se.; dott. Corvi, curatore fallimentare della "De MA Immobiliare"). Non si è compreso che la derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta nella fattispecie colposa di cui all'art.217 L.F. operato dal Tribunale di Chieti è dimostrativa del fatto che il soggetto obbligato non ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione per l'evasione IVA. Sarebbe stato violato l'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di merito disconosciuto valenza probatoria all'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile prodotta. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito nella sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del proprio convincimento. Il ragionamento è sorretto da argomentazioni logiche pertinenti, non suscettibili di essere censurate in questa sede. In sentenza si è posto in rilievo come il ricorrente, nel periodo interessato dalla contestazione, abbia effettuato una serie di importanti operazioni di compravendita di immobili (terreni edificabili ed uno stabile di cinque piani per un importo di oltre un milione e mezzo di euro). Questo agire, ha sostenuto la Corte di merito con argomentare logico, è incompatibile con la prospettata assenza di consapevolezza in capo al ricorrente del disvalore della condotta di evasione delle imposte oggetto del presente procedimento. Si tratta invero, osserva la Corte di merito, di operazioni di una certa complessità, che richiedono una consapevolezza ed una attenzione ben maggiori di quella richiesta per adempiere alla comunicazione annuale ai fini del pagamento dell'IVA. Si tratta di congrua motivazione non censurabile in questa sede. DEPOSITATA+) h Il vizio logico di motivazione riconoscibile dalla Corte di Cassazione, come è noto, è solo quello evidente, manifesto, assolutamente privo di un sostegno razionale o quello minato da contraddizioni decisive (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01:"Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, .e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento"). La motivazione espressa dalla Corte di merito nel presente caso è priva di evidenti aporie logiche. Priva di fondamento è l'ulteriore censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 238-bis cod. pen. Rimane infatti integra l'autonomia di giudizio in capo al giudice procedente pure a seguito dell'acquisizione di una sentenza irrevocabile agli atti (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Rv. 266338 - 01:"L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate"). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 1 febbraio 2023