TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TO CH ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1220/2023 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Moschella Parte_1
-RICORRENTE-
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
-RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, deduceva di aver svolto l'attività di Tecnico della Prevenzione presso il Servizio Veterinario dell
[...]
fino alla data del 31.07.2022; che con nota del Direttore del Controparte_1
Dipartimento di Prevenzione n. 118837 del 16.11.2020 si stabiliva l'imposizione dell'iscrizione dell'esercente la figura professionale ricoperta dal ricorrente, presso l'Albo dell'Ordine ; che provvedeva pertanto in tal senso per le annualità dal 2018 al Parte_2
2022, saldando anche il pagamento della relativa quota di iscrizione e così anticipandola per conto dell' che successivamente, chiedeva all' resistente il rimborso di CP_1 CP_1 quanto anticipato, senza che la stessa provvedesse in conformità.
Ritenendo di avere diritto al rimborso della somma di € 612,38 anticipata a titolo di quota di iscrizione all'albo per le annualità sopra indicate, chiedeva pertanto la condanna dell' CP_1 al pagamento del predetto importo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l resistente, contestando la CP_1 fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza. 1 * * *
Il ricorso è infondato e va rigettato sulla base delle argomentazioni della Corte di Cassazione intervenuta con sentenza n. 32589/2022, la quale ha statuito che “il personale infermieristico del
SN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico”.
In particolare, la Suprema Corte, le cui motivazioni si condividono e si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “…5. Nonostante l'obbligatorietà dell'iscrizione, richiesta ora anche per l'esercizio della professione infermieristica alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, non ritiene il Collegio che possa essere esteso agli infermieri del l'orientamento, Controparte_2 formatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive (Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239,
27959 e 28242 del 2018; Cass. n.13012/2019), secondo cui «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense». Quel principio muove dal presupposto che per gli avvocati degli enti pubblici, tenuti al rispetto dell'obbligo di esclusività, in quel caso assolutamente inderogabile, le spese di iscrizione all'albo rispondono all'interesse esclusivo del datore di lavoro, in quanto finalizzate unicamente a consentire la difesa in giudizio dell'ente, altrimenti non assicurabile.
5.1. Il richiamato orientamento si è formato in un contesto normativo, in relazione al quale si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., a Cass. n. 9660/2021, caratterizzato, da un lato, dal divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati che svolgono attività lavorativa dipendente e dalla contestuale previsione della sola possibilità di inserimento nell'elenco speciale allegato all'albo, disciplinato dall'art. 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933 ed ora dall'art. 23 della legge n.
247/2012; dall'altro dall'inapplicabilità all'avvocatura della legge n. 662/1996 ( art. 1, commi 56, 56 bis e 57) che consente in ogni caso, a prescindere dalle limitazioni stabilite per le singole categorie professionali,
l'iscrizione agli albi dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro parziale, purché la prestazione lavorativa non ecceda il 50% del tempo pieno. In ragione di detta inapplicabilità, espressamente prevista dalla legge n.
339/2003, al pubblico dipendente, anche se assunto part time, in nessun caso possono essere consentiti l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio di attività libero professionale, sicché l'inserimento nell'elenco
2 speciale risponde solo ed esclusivamente all'interesse del datore di lavoro.
5.2. Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l'esercizio dell'attività libero professionale, consentito, oltre che nei casi di part time rispondente ai requisiti fissati dalla legge n. 662/1996, anche per prestazioni aggiuntive (d.l. n. 402/2001) e per le attività di supporto all'attività libero professionale in intramoenia. L'art. 53, inoltre, pur rinviando alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, che comporta il divieto di svolgere altra attività caratterizzata da continuità e professionalità, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l'ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia, opera una distinzione fra attività vietate in modo assoluto, attività consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L'esercizio della professione di avvocato in favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, di tal ché l'iscrizione all'elenco speciale non può che soddisfare unicamente l'interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, ed in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part time nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.
5.3. Non può rilevare ai fini che ci occupano la circostanza che i ricorrenti, non avendo optato per il tempo parziale e non avendo richiesto autorizzazione allo svolgimento non continuativo di incarichi professionali, di fatto si siano trovati in una situazione di assoluta esclusività. L'individuazione dell'interesse assicurato dall'iscrizione all'albo va, infatti, effettuata sul piano astratto delle norme applicabili alla fattispecie, che, come si è già detto, non consentono di affermare che quella iscrizione sia finalizzata unicamente a soddisfare un'esigenza del datore di lavoro pubblico.
5.4. Tanto basta per respingere il ricorso e per escludere l'eccepita disparità di trattamento rispetto agli avvocati degli enti pubblici, atteso che le peculiarità proprie della professione forense, se, da un lato, giustificano l'accentuazione dell'obbligo di esclusività rispetto agli altri dipendenti pubblici (Corte Cost. n. 390/2006; Corte Cost. n. 166/2012), dall'altro legittimano un diverso regime di imputazione della spesa sostenuta per l'iscrizione all'albo. La questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 97 e 98 Cost., è, quindi, manifestamente infondata”.
La Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, è pertanto intervenuta proprio in riferimento a pubblici dipendenti non avvocati e, in particolare, al personale infermieristico, le cui conclusioni devono necessariamente valere anche nella odierna controversia a nulla
3 rilevando che nel caso di specie non si tratta di iscrizione all'Albo degli infermieri, ma nell'Albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di tecnico (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 267/2023).
La novità e la peculiarità della questione affrontata induce il giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
TO CH ZI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TO CH ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1220/2023 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Moschella Parte_1
-RICORRENTE-
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
-RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, deduceva di aver svolto l'attività di Tecnico della Prevenzione presso il Servizio Veterinario dell
[...]
fino alla data del 31.07.2022; che con nota del Direttore del Controparte_1
Dipartimento di Prevenzione n. 118837 del 16.11.2020 si stabiliva l'imposizione dell'iscrizione dell'esercente la figura professionale ricoperta dal ricorrente, presso l'Albo dell'Ordine ; che provvedeva pertanto in tal senso per le annualità dal 2018 al Parte_2
2022, saldando anche il pagamento della relativa quota di iscrizione e così anticipandola per conto dell' che successivamente, chiedeva all' resistente il rimborso di CP_1 CP_1 quanto anticipato, senza che la stessa provvedesse in conformità.
Ritenendo di avere diritto al rimborso della somma di € 612,38 anticipata a titolo di quota di iscrizione all'albo per le annualità sopra indicate, chiedeva pertanto la condanna dell' CP_1 al pagamento del predetto importo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l resistente, contestando la CP_1 fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza. 1 * * *
Il ricorso è infondato e va rigettato sulla base delle argomentazioni della Corte di Cassazione intervenuta con sentenza n. 32589/2022, la quale ha statuito che “il personale infermieristico del
SN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico”.
In particolare, la Suprema Corte, le cui motivazioni si condividono e si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “…5. Nonostante l'obbligatorietà dell'iscrizione, richiesta ora anche per l'esercizio della professione infermieristica alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, non ritiene il Collegio che possa essere esteso agli infermieri del l'orientamento, Controparte_2 formatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive (Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239,
27959 e 28242 del 2018; Cass. n.13012/2019), secondo cui «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense». Quel principio muove dal presupposto che per gli avvocati degli enti pubblici, tenuti al rispetto dell'obbligo di esclusività, in quel caso assolutamente inderogabile, le spese di iscrizione all'albo rispondono all'interesse esclusivo del datore di lavoro, in quanto finalizzate unicamente a consentire la difesa in giudizio dell'ente, altrimenti non assicurabile.
5.1. Il richiamato orientamento si è formato in un contesto normativo, in relazione al quale si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., a Cass. n. 9660/2021, caratterizzato, da un lato, dal divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati che svolgono attività lavorativa dipendente e dalla contestuale previsione della sola possibilità di inserimento nell'elenco speciale allegato all'albo, disciplinato dall'art. 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933 ed ora dall'art. 23 della legge n.
247/2012; dall'altro dall'inapplicabilità all'avvocatura della legge n. 662/1996 ( art. 1, commi 56, 56 bis e 57) che consente in ogni caso, a prescindere dalle limitazioni stabilite per le singole categorie professionali,
l'iscrizione agli albi dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro parziale, purché la prestazione lavorativa non ecceda il 50% del tempo pieno. In ragione di detta inapplicabilità, espressamente prevista dalla legge n.
339/2003, al pubblico dipendente, anche se assunto part time, in nessun caso possono essere consentiti l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio di attività libero professionale, sicché l'inserimento nell'elenco
2 speciale risponde solo ed esclusivamente all'interesse del datore di lavoro.
5.2. Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l'esercizio dell'attività libero professionale, consentito, oltre che nei casi di part time rispondente ai requisiti fissati dalla legge n. 662/1996, anche per prestazioni aggiuntive (d.l. n. 402/2001) e per le attività di supporto all'attività libero professionale in intramoenia. L'art. 53, inoltre, pur rinviando alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, che comporta il divieto di svolgere altra attività caratterizzata da continuità e professionalità, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l'ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia, opera una distinzione fra attività vietate in modo assoluto, attività consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L'esercizio della professione di avvocato in favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, di tal ché l'iscrizione all'elenco speciale non può che soddisfare unicamente l'interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, ed in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part time nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.
5.3. Non può rilevare ai fini che ci occupano la circostanza che i ricorrenti, non avendo optato per il tempo parziale e non avendo richiesto autorizzazione allo svolgimento non continuativo di incarichi professionali, di fatto si siano trovati in una situazione di assoluta esclusività. L'individuazione dell'interesse assicurato dall'iscrizione all'albo va, infatti, effettuata sul piano astratto delle norme applicabili alla fattispecie, che, come si è già detto, non consentono di affermare che quella iscrizione sia finalizzata unicamente a soddisfare un'esigenza del datore di lavoro pubblico.
5.4. Tanto basta per respingere il ricorso e per escludere l'eccepita disparità di trattamento rispetto agli avvocati degli enti pubblici, atteso che le peculiarità proprie della professione forense, se, da un lato, giustificano l'accentuazione dell'obbligo di esclusività rispetto agli altri dipendenti pubblici (Corte Cost. n. 390/2006; Corte Cost. n. 166/2012), dall'altro legittimano un diverso regime di imputazione della spesa sostenuta per l'iscrizione all'albo. La questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 97 e 98 Cost., è, quindi, manifestamente infondata”.
La Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, è pertanto intervenuta proprio in riferimento a pubblici dipendenti non avvocati e, in particolare, al personale infermieristico, le cui conclusioni devono necessariamente valere anche nella odierna controversia a nulla
3 rilevando che nel caso di specie non si tratta di iscrizione all'Albo degli infermieri, ma nell'Albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di tecnico (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 267/2023).
La novità e la peculiarità della questione affrontata induce il giudicante a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
TO CH ZI
4