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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18852 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UO MO nato a [...] [...] avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Lecce in data 01/12/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di UO MO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 01/12/2025, il Tribunale del riesame di Lecce, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 06/11/2025, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lecce nei confronti di UO MO, della somma denaro di euro 56.635.24 e dell’immobile di proprietà dell’indagato per un valore di euro 65.971.34, per un importo complessivo di euro 122.606,58, costituente la quota di profitto a lui imputabile quale concorrente nel delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen., di cui al capo 4).
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso UO MO deducendo, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in relazione al profilo del fumus del reato di truffa avendo il Tribunale rigettato la doglianza difensiva con la quale si lamentava la carenza di autonoma valutazione da parte del GIP, rispetto alla richiesta di sequestro avanzata dal P.M. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe motivato facendo ricorso ad affermazioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 18852 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/04/2026 generiche e richiamando la gravità indiziaria posta a sostegno di misure cautelari personali relative ad altri indagati.
3. Con il secondo motivo contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato avendo il Tribunale ritenuto sussistente un’unica fattispecie di truffa a consumazione prolungata, anziché singole condotte truffaldine (reati istantanei) corrispondenti alla falsa rappresentazione degli stati di avanzamento dei lavori che hanno dato luogo alla erogazione dei contributi, in pagamento delle fatture emesse ogni singolo anno, così che le fattispecie riferibili al 14/07/2016 e 20/09/2017, avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per prescrizione e l’importo complessivo del profitto ingiusto del reato, pari 321.904,23 avrebbe dovuto essere ridotto, così come anche della quota imputabile a ciascun indagato, con conseguente incidenza sul periculum in mora.
4. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in relazione ai presupposti del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, non avendo il Tribunale individuato il nesso di pertinenzialità del bene con il reato contestato, non assumendo alcun rilievo, a fini qualificatori, la natura fungibile del denaro, (come spiegato dalle Sez. Unite “Massini”) e non avendo il giudice esplicitato se ci si trova di fronte ad una confisca diretta o per equivalente;
il Tribunale, poi, non avrebbe individuato il profitto conseguito dal ricorrente posto che nel reato contestato al capo 4) il beneficiario della frode viene individuato in Barone Alfedo.
5. Con il quarto motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe supplito al vuoto motivazionale del decreto del GIP, ravvisando il periculum in mora in ragione dell’inettitudine del patrimonio del UO a garantire la restituzione del profitto, pur ammettendo che il patrimonio complessivo dell’indagato fosse capiente ed avrebbe ravvisato il pericolo di dispersione della garanzia valorizzando comportamenti asseritamente riciclatori che, in realtà, avrebbero incrementato il patrimonio di UO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi in parte generici, in parte manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. È necessario anzitutto ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322- bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Come più volte affermato da questa Corte, “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611- 2 01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv.252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che “non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti” (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01; Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025,Rv. 288779 – 01).
3. Nel caso in esame il Tribunale ha preso in carico la doglianza difensiva concernente il difetto di autonoma valutazione, nel decreto del GIP, sul fumus del reato ed ha rigettato la censura congruamente rilevando che il provvedimento applicativo aveva operato una approfondita analisi delle evidenze investigative, selezionando quelle di rilevante significato ai fini della gravità indiziaria del reato di cui al capo 4) (intercettazioni e comunicazioni riscontrate dalla informativa della Guardia di Finanza) rimarcando che la loro pregnanza era già stata positivamente valutata ai fini della applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di altri indagati. Si tratta di una motivazione ineccepibile che dà conto della conoscenza degli atti del procedimento da parte del Gip, il quale pur riproducendo la richiesta del P.M., ha dimostrato di avere elaborato un giudizio autonomo, posto che l’autonoma valutazione è da ritenersi compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 dep. 2019, Rv. 274403 – 01). A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del Riesame ha pertinentemente osservato come il vaglio effettuato in sede di applicazione delle misure cautelari personali in relazione ad altri indagati, non fosse irrilevante perché, sebbene diversi siano i presupposti di applicazione 3 della misura cautelare personale (ancorata ai gravi indizi di colpevolezza) e quella reale (ancorata al fumus commissi delicti), una pronuncia che intervenga sulla cautela personale, non può essere ignorata dal giudice chiamato a pronunciarsi successivamente nell’ambito della medesima vicenda, per l'applicazione di misure reali, dal momento che la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza implica un giudizio positivo circa la astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, Rv. 273127 – 01; Sez. 2, n. 19657 del 17/04/2007, Rv. 236590 – 01).
4. Reiterativo e manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso che rimette in discussione la qualificazione giuridica del fatto in termini di truffa a consumazione prolungata. Il Tribunale, richiamate significative intercettazioni, ha ricostruito la vicenda truffaldina individuando la sua genesi nel progetto fraudolento originario (ossia la falsa rappresentazione della Microbiotech come start up innovativa meritevole di finanziamento pubblico: pagg. 8- 12 del provvedimento impugnato), considerando le successive erogazioni di denaro, corrispondenti alla falsa rappresentazione degli stati di avanzamento del progetto, in assenza di variazioni, come forme di attuazione del programma inziale. Ed invero, con riferimento alla identificazione della data di consumazione del reato si ribadisce che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017 , Rv. 269688). Con specifico riguardo alla truffa a consumazione prolungata, ovvero al caso in cui la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, si è deciso invece che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017 - dep. 22/12/2017, Rv. 272250)". A questi principi si è uniformata la pronuncia impugnata sicchè le censure difensive appaiono inammissibili, sia perché manifestamente infondate, sia perché tendenti ad introdurre una nuova non consentita valutazione dei fatti (cfr. pagg. 7 – 13 del provvedimento impugnato in cui la vicenda truffaldina, correttamente è stata ricostruita in termini unitari) 5. Quanto poi al terzo motivo concernente la qualificazione del sequestro di somme di denaro, se funzionale alla confisca diretta o per equivalente, il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non si è limitato a disporre la confisca (diretta) del profitto del reato in ragione della natura fungibile del denaro ma, in ossequio al principio affermato dalle Sez. Unite “Massini” (Rv. 287756 – 02) secondo cui : “La confisca di somme di danaro ha 4 natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto”, ha precisato che, nella specie, oggetto della confisca era il profitto del reato e cioè l’importo del finanziamento avvinto da un vincolo di pertinenzialità con la condotta truffaldina pari, nel complesso, ad euro 1.119.027,09, di cui euro 122.606,58 riferibile, pro quota, a UO MO, concorrente nella predisposizione del piano truffaldino (cfr. pagg. 9 e segg. dell’ordinanza impugnata). Come affermato da Sez. Unite “Massini” cit. :“In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali;
in motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Ciò posto, il Tribunale ha precisato che (solo) la somma di euro 56.635,24 rinvenuta sul conto corrente dell’indagato, costituiva oggetto della confisca diretta, mentre l’ulteriore somma di euro 65.971,34 era suscettibile di sequestro in vista della confisca per equivalente poiché, essendo il conto di UO MO incapiente, la garanzia doveva essere assicurata aliunde mediante l’apposizione di un vincolo di indisponibilità dell’immobile di Boscotrecase, per un importo corrispondente. Anche in questo caso il Tribunale ha applicato l’insegnamento delle Sez. U. “Massini” secondo cui per confiscare in via diretta, il prezzo o il profitto del reato devono esistere e devono essere stati conseguiti. Il tema non attiene alla quantificazione del prezzo o del profitto - e quindi, ad esempio, alla clausola sussidiaria di cui all'art. 322- ter, quarto comma, cod. pen.- quanto, piuttosto, alla loro esistenza e alla necessità che siano "entrati" nella sfera economico patrimoniale del reo (Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, [...], non massimata sul punto). I requisiti di materialità e pertinenzialità, di cui si è detto, hanno decisivo rilievo, anche nella confisca per equivalente, al fine di indentificare - sia nell'an che nel quantum - il prezzo e, soprattutto, il profitto confiscabile;
in questo secondo modello, la verifica da parte del giudice assume, diversamente da quanto accade per la confisca diretta, natura bifasica: a una prima fase di identificazione di quanto confiscabile, segue, infatti, una seconda fase in cui, sulla base dell'accertato presupposto della indisponibilità attuale del bene da confiscare in via diretta, si procede all'apprensione del tantundem in una sede economica diversa, come avvenuto nel caso di specie.
6. Manifestamente infondato è il rilievo concernente il difetto di motivazione in relazione al periculum in mora. 5 Il Tribunale ha richiamato tanto le condotte riciclatorie contestate al capo 14) quanto le operazioni di bonifico, nonché le fatture emesse dalla Italservice per giustificare la necessità di evitare la dispersione del denaro oggetto del finanziamento fraudolento (cfr. pagg. 14 e 15 del provvedimento impugnato).
7. Per tutte le osservazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di UO MO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 01/12/2025, il Tribunale del riesame di Lecce, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 06/11/2025, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lecce nei confronti di UO MO, della somma denaro di euro 56.635.24 e dell’immobile di proprietà dell’indagato per un valore di euro 65.971.34, per un importo complessivo di euro 122.606,58, costituente la quota di profitto a lui imputabile quale concorrente nel delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen., di cui al capo 4).
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso UO MO deducendo, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in relazione al profilo del fumus del reato di truffa avendo il Tribunale rigettato la doglianza difensiva con la quale si lamentava la carenza di autonoma valutazione da parte del GIP, rispetto alla richiesta di sequestro avanzata dal P.M. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe motivato facendo ricorso ad affermazioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 18852 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/04/2026 generiche e richiamando la gravità indiziaria posta a sostegno di misure cautelari personali relative ad altri indagati.
3. Con il secondo motivo contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato avendo il Tribunale ritenuto sussistente un’unica fattispecie di truffa a consumazione prolungata, anziché singole condotte truffaldine (reati istantanei) corrispondenti alla falsa rappresentazione degli stati di avanzamento dei lavori che hanno dato luogo alla erogazione dei contributi, in pagamento delle fatture emesse ogni singolo anno, così che le fattispecie riferibili al 14/07/2016 e 20/09/2017, avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per prescrizione e l’importo complessivo del profitto ingiusto del reato, pari 321.904,23 avrebbe dovuto essere ridotto, così come anche della quota imputabile a ciascun indagato, con conseguente incidenza sul periculum in mora.
4. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in relazione ai presupposti del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, non avendo il Tribunale individuato il nesso di pertinenzialità del bene con il reato contestato, non assumendo alcun rilievo, a fini qualificatori, la natura fungibile del denaro, (come spiegato dalle Sez. Unite “Massini”) e non avendo il giudice esplicitato se ci si trova di fronte ad una confisca diretta o per equivalente;
il Tribunale, poi, non avrebbe individuato il profitto conseguito dal ricorrente posto che nel reato contestato al capo 4) il beneficiario della frode viene individuato in Barone Alfedo.
5. Con il quarto motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe supplito al vuoto motivazionale del decreto del GIP, ravvisando il periculum in mora in ragione dell’inettitudine del patrimonio del UO a garantire la restituzione del profitto, pur ammettendo che il patrimonio complessivo dell’indagato fosse capiente ed avrebbe ravvisato il pericolo di dispersione della garanzia valorizzando comportamenti asseritamente riciclatori che, in realtà, avrebbero incrementato il patrimonio di UO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi in parte generici, in parte manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. È necessario anzitutto ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322- bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Come più volte affermato da questa Corte, “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611- 2 01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv.252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che “non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti” (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01; Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025,Rv. 288779 – 01).
3. Nel caso in esame il Tribunale ha preso in carico la doglianza difensiva concernente il difetto di autonoma valutazione, nel decreto del GIP, sul fumus del reato ed ha rigettato la censura congruamente rilevando che il provvedimento applicativo aveva operato una approfondita analisi delle evidenze investigative, selezionando quelle di rilevante significato ai fini della gravità indiziaria del reato di cui al capo 4) (intercettazioni e comunicazioni riscontrate dalla informativa della Guardia di Finanza) rimarcando che la loro pregnanza era già stata positivamente valutata ai fini della applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di altri indagati. Si tratta di una motivazione ineccepibile che dà conto della conoscenza degli atti del procedimento da parte del Gip, il quale pur riproducendo la richiesta del P.M., ha dimostrato di avere elaborato un giudizio autonomo, posto che l’autonoma valutazione è da ritenersi compatibile con la tecnica di redazione "per incorporazione" allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 dep. 2019, Rv. 274403 – 01). A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del Riesame ha pertinentemente osservato come il vaglio effettuato in sede di applicazione delle misure cautelari personali in relazione ad altri indagati, non fosse irrilevante perché, sebbene diversi siano i presupposti di applicazione 3 della misura cautelare personale (ancorata ai gravi indizi di colpevolezza) e quella reale (ancorata al fumus commissi delicti), una pronuncia che intervenga sulla cautela personale, non può essere ignorata dal giudice chiamato a pronunciarsi successivamente nell’ambito della medesima vicenda, per l'applicazione di misure reali, dal momento che la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza implica un giudizio positivo circa la astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, Rv. 273127 – 01; Sez. 2, n. 19657 del 17/04/2007, Rv. 236590 – 01).
4. Reiterativo e manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso che rimette in discussione la qualificazione giuridica del fatto in termini di truffa a consumazione prolungata. Il Tribunale, richiamate significative intercettazioni, ha ricostruito la vicenda truffaldina individuando la sua genesi nel progetto fraudolento originario (ossia la falsa rappresentazione della Microbiotech come start up innovativa meritevole di finanziamento pubblico: pagg. 8- 12 del provvedimento impugnato), considerando le successive erogazioni di denaro, corrispondenti alla falsa rappresentazione degli stati di avanzamento del progetto, in assenza di variazioni, come forme di attuazione del programma inziale. Ed invero, con riferimento alla identificazione della data di consumazione del reato si ribadisce che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017 , Rv. 269688). Con specifico riguardo alla truffa a consumazione prolungata, ovvero al caso in cui la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, si è deciso invece che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017 - dep. 22/12/2017, Rv. 272250)". A questi principi si è uniformata la pronuncia impugnata sicchè le censure difensive appaiono inammissibili, sia perché manifestamente infondate, sia perché tendenti ad introdurre una nuova non consentita valutazione dei fatti (cfr. pagg. 7 – 13 del provvedimento impugnato in cui la vicenda truffaldina, correttamente è stata ricostruita in termini unitari) 5. Quanto poi al terzo motivo concernente la qualificazione del sequestro di somme di denaro, se funzionale alla confisca diretta o per equivalente, il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non si è limitato a disporre la confisca (diretta) del profitto del reato in ragione della natura fungibile del denaro ma, in ossequio al principio affermato dalle Sez. Unite “Massini” (Rv. 287756 – 02) secondo cui : “La confisca di somme di danaro ha 4 natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto”, ha precisato che, nella specie, oggetto della confisca era il profitto del reato e cioè l’importo del finanziamento avvinto da un vincolo di pertinenzialità con la condotta truffaldina pari, nel complesso, ad euro 1.119.027,09, di cui euro 122.606,58 riferibile, pro quota, a UO MO, concorrente nella predisposizione del piano truffaldino (cfr. pagg. 9 e segg. dell’ordinanza impugnata). Come affermato da Sez. Unite “Massini” cit. :“In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali;
in motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Ciò posto, il Tribunale ha precisato che (solo) la somma di euro 56.635,24 rinvenuta sul conto corrente dell’indagato, costituiva oggetto della confisca diretta, mentre l’ulteriore somma di euro 65.971,34 era suscettibile di sequestro in vista della confisca per equivalente poiché, essendo il conto di UO MO incapiente, la garanzia doveva essere assicurata aliunde mediante l’apposizione di un vincolo di indisponibilità dell’immobile di Boscotrecase, per un importo corrispondente. Anche in questo caso il Tribunale ha applicato l’insegnamento delle Sez. U. “Massini” secondo cui per confiscare in via diretta, il prezzo o il profitto del reato devono esistere e devono essere stati conseguiti. Il tema non attiene alla quantificazione del prezzo o del profitto - e quindi, ad esempio, alla clausola sussidiaria di cui all'art. 322- ter, quarto comma, cod. pen.- quanto, piuttosto, alla loro esistenza e alla necessità che siano "entrati" nella sfera economico patrimoniale del reo (Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, [...], non massimata sul punto). I requisiti di materialità e pertinenzialità, di cui si è detto, hanno decisivo rilievo, anche nella confisca per equivalente, al fine di indentificare - sia nell'an che nel quantum - il prezzo e, soprattutto, il profitto confiscabile;
in questo secondo modello, la verifica da parte del giudice assume, diversamente da quanto accade per la confisca diretta, natura bifasica: a una prima fase di identificazione di quanto confiscabile, segue, infatti, una seconda fase in cui, sulla base dell'accertato presupposto della indisponibilità attuale del bene da confiscare in via diretta, si procede all'apprensione del tantundem in una sede economica diversa, come avvenuto nel caso di specie.
6. Manifestamente infondato è il rilievo concernente il difetto di motivazione in relazione al periculum in mora. 5 Il Tribunale ha richiamato tanto le condotte riciclatorie contestate al capo 14) quanto le operazioni di bonifico, nonché le fatture emesse dalla Italservice per giustificare la necessità di evitare la dispersione del denaro oggetto del finanziamento fraudolento (cfr. pagg. 14 e 15 del provvedimento impugnato).
7. Per tutte le osservazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6