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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1350/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3561/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di SS - Viale Regina Margherita N. 43 93100 SS
CL
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 762/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001669537000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000325774000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000325774000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120005191492000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220150005746411000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza numero 762/01/23 – pubblicata in data 13 dicembre 2023, della C.G.T. di primo grado di SS, con la quale è stato rigettato il suo ricorso – con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229001669537/000, notificata il giorno 14 giugno 2022, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 29220120000325774/000, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS, asseritamente notificata l'11 aprile 2012, per l'anno 2008, per IRPEF, IVA, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 23.998,73;
2) Cartella n. 29220120005191492/000, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS, asseritamente notificata il 23 maggio 2012 per l'anno 2008, per IRAP, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.195,65;
3) Cartella n. 29220120007617580/000, ente creditore Comune di Gela, asseritamente notificata il 23 maggio
2012, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, per TARI, oltre accessori per l'importo complessivo di € 592,37;
4) Cartella n. 29220130002851115/000, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS asseritamente notificata il 6 maggio 2013, per l'anno 2009, per IRPEF e IVA, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 36.579,46;
5) Cartella n. 29220150005746411/000, asseritamente notificata il 24 settembre 2015, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di SS, per l'anno 2010, per Tassa auto, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 212,97.
2.- Si è costituita nel presente grado di giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
SS che ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi. Ha, altresì, proposto appello incidentale in ordine all'eccepita decadenza dal potere impositivo e/o prescrizione delle pretese.
2.1.- Non si sono costituiti il Comune di Gela e l'AdER (che, nel primo grado di giudizio, aveva effettuato intervento autonomo).
2.2.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa.
3.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello principale merita parziale accoglimento, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo.
5.- In primo luogo, il Collegio, preso atto dell'entità della pretesa erariale relativa alla sopra riportata quinta cartella – avente numeri finali “6411” (di valore inferiore ad €. 1.000,00) e di quanto stabilito dalla normativa applicabile (art. 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ed ora art. 1, comma 222 della legge n. 197/2022), ai sensi del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, considerato che l'importo preteso con tale cartella rientra pienamente nella suddetta fattispecie normativa, conseguentemente, dichiara l'annullamento ex lege della medesima pretesa erariale.
6.- Con riferimento alle altre quattro cartelle, il Collegio valuta di pervenire a due differenti esiti, il primo, riguardante le cartelle sopra indicate ai numeri 1), 2) e 3) (aventi come numeri finali rispettivamente “5774”,
“1492” e “1758”), e il secondo, riguardante la quarta cartella (avente come numeri finali “1115”).
7.- Con il suo atto di appello il contribuente ha formulato richiesta di “Riformare la sentenza appellata in accoglimento dei motivi di appello”, come di seguito rappresentati:
- Nullità della sentenza per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa relativi all'intervento dell'ER descritti a pag. 4 della sentenza appellata
- Nullità della sentenza per difetto di motivazione in quanto illogica e contraddittoria e, in ogni caso, insufficiente del seguente capo della sentenza espresso alle pagine 4 e 5 del provvedimento appellato (nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notificazione siccome posta in essere utilizzando un indirizzo pec differente da quello contenuto nel pubblico registro).
- Nullità dello stesso per errata valutazione dei dati documentali offerti tardivamente dall'ER nonché per inesatta applicazione delle norme giuridiche richiamate nella motivazione del capo medesimo [pagina 6 della sentenza.
8.- Con riferimento alla seconda doglianza, testé riportata, che ha un'evidente priorità logica rispetto alle altre, l'eccezione di nullità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento impugnata, effettuata da PEC non presente nei pubblici registri è infondata in quanto, come ormai numerose volte statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione, non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Così si è espressa, ad esempio, la suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, accogliendo un ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.
Anche rifacendosi a una propria precedente pronuncia emanata a sezioni unite, è stato, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante, risultando, dunque, richiesta una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
9.- Con riferimento alla prima doglianza, relativa alla “presenza” dell'AdER nel primo grado di giudizio, il
Collegio, rimandando – condividendolo, a quanto statuito dai primi Giudici, osserva che il contribuente è stato messo nelle condizioni, nel precedente grado di giudizio, di esercitare in modo più che adeguato, il proprio diritto di difesa, in ordine alla documentazione prodotta dall'Agente della IS, autonomamente intervenuta, documentazione certamente ammissibile, come rilevato e valutato dai primi
Giudici. Da ciò, l'infondatezza della doglianza.
10.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta quanto pronunciato dai giudici della Corte di primo grado, riguardo alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, ovvero l'esame e la valutazione che i giudici hanno effettuato in ordine alla documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
Ribadita la legittimità dell'intervento effettuato dall'agente della riscossione e della documentazione probatoria prodotta, il Collegio, come già anticipato al predetto paragrafo 6, perviene a un duplice conclusione.
10.1.- Con riferimento alle prime tre cartelle, anche prendendo in considerazione e in esame la citata produzione documentale, le pretese erariali – recate da tali cartelle, non sfuggono alla intervenuta prescrizione “sopravvenuta”.
10.2.- Infatti, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
10.3.- Anche ammessa la regolarità della notifica delle tre cartelle di pagamento di cui trattasi che dovrebbero essere avvenute in data 11 aprile 2012 (la prima) e in data 23 maggio 2012 (le altre due), l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia, è stata notificata in data 14 giugno 2022, quindi decorsi oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle in discorso.
10.4.- Per contrastare questa valutazione, non può invocarsi l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
10.5.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
10.6.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
10.7.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto le pretese de quibus non erano in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 14 giugno 2022, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva (rispetto alle date in cui vennero notificate le citate cartelle di pagamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione “sopravvenuta” di tali pretese.
11.- Discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alla quarta cartella (avente numeri finali “1115”); essa risulta, dall'esame degli atti, regolarmente notificata in data 6 maggio 2013, come condivisibilmente già statuito dai primi Giudici e, riguardando tributi erariali, alla data di notifica della successiva intimazione di pagamento, il termine di prescrizione decennale, non era ancora decorso, con riferimento ai tributi (IRPEF
e relative addizionali per l'anno d'imposta 2009), in essa specificati.
11.1.- Con riferimento alle sanzioni e agli interessi, tuttavia, è intervenuta la prescrizione quinquennale e solo limitatamente a queste ultime pretese la doglianza del contribuente è fondata.
12.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, in parziale riforma della decisione impugnata, l'appello del contribuente è meritevole di parziale accoglimento, nei termini di cui ai paragrafi
10.1. e 11.1 della presente motivazione, mentre deve essere rigettato nel resto. Deve essere respinto anche l'appello incidentale dell'Agenzia.
Va, infine, dichiarato l'annullamento ex lege della pretesa di cui alla quinta cartella di pagamento.
13.- Il complessivo esito della controversia giustifica la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, in parziale riforma della decisione impugnata, accoglie parzialmente – nei termini di cui in motivazione, l'appello principale del contribuente e respinge quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.
Dichiara l'annullamento ex lege della pretesa di cui alla cartella di pagamento indicata al paragrafo 5 della superiore motivazione.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in SS, addì 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI ID SALVUCCI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3561/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di SS - Viale Regina Margherita N. 43 93100 SS
CL
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 762/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001669537000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000325774000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120000325774000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120005191492000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007617580000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130002851115000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220150005746411000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza numero 762/01/23 – pubblicata in data 13 dicembre 2023, della C.G.T. di primo grado di SS, con la quale è stato rigettato il suo ricorso – con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229001669537/000, notificata il giorno 14 giugno 2022, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 29220120000325774/000, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS, asseritamente notificata l'11 aprile 2012, per l'anno 2008, per IRPEF, IVA, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 23.998,73;
2) Cartella n. 29220120005191492/000, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS, asseritamente notificata il 23 maggio 2012 per l'anno 2008, per IRAP, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.195,65;
3) Cartella n. 29220120007617580/000, ente creditore Comune di Gela, asseritamente notificata il 23 maggio
2012, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, per TARI, oltre accessori per l'importo complessivo di € 592,37;
4) Cartella n. 29220130002851115/000, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS asseritamente notificata il 6 maggio 2013, per l'anno 2009, per IRPEF e IVA, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 36.579,46;
5) Cartella n. 29220150005746411/000, asseritamente notificata il 24 settembre 2015, ente creditore Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di SS, per l'anno 2010, per Tassa auto, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 212,97.
2.- Si è costituita nel presente grado di giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
SS che ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi. Ha, altresì, proposto appello incidentale in ordine all'eccepita decadenza dal potere impositivo e/o prescrizione delle pretese.
2.1.- Non si sono costituiti il Comune di Gela e l'AdER (che, nel primo grado di giudizio, aveva effettuato intervento autonomo).
2.2.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa.
3.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello principale merita parziale accoglimento, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo.
5.- In primo luogo, il Collegio, preso atto dell'entità della pretesa erariale relativa alla sopra riportata quinta cartella – avente numeri finali “6411” (di valore inferiore ad €. 1.000,00) e di quanto stabilito dalla normativa applicabile (art. 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ed ora art. 1, comma 222 della legge n. 197/2022), ai sensi del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, considerato che l'importo preteso con tale cartella rientra pienamente nella suddetta fattispecie normativa, conseguentemente, dichiara l'annullamento ex lege della medesima pretesa erariale.
6.- Con riferimento alle altre quattro cartelle, il Collegio valuta di pervenire a due differenti esiti, il primo, riguardante le cartelle sopra indicate ai numeri 1), 2) e 3) (aventi come numeri finali rispettivamente “5774”,
“1492” e “1758”), e il secondo, riguardante la quarta cartella (avente come numeri finali “1115”).
7.- Con il suo atto di appello il contribuente ha formulato richiesta di “Riformare la sentenza appellata in accoglimento dei motivi di appello”, come di seguito rappresentati:
- Nullità della sentenza per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa relativi all'intervento dell'ER descritti a pag. 4 della sentenza appellata
- Nullità della sentenza per difetto di motivazione in quanto illogica e contraddittoria e, in ogni caso, insufficiente del seguente capo della sentenza espresso alle pagine 4 e 5 del provvedimento appellato (nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notificazione siccome posta in essere utilizzando un indirizzo pec differente da quello contenuto nel pubblico registro).
- Nullità dello stesso per errata valutazione dei dati documentali offerti tardivamente dall'ER nonché per inesatta applicazione delle norme giuridiche richiamate nella motivazione del capo medesimo [pagina 6 della sentenza.
8.- Con riferimento alla seconda doglianza, testé riportata, che ha un'evidente priorità logica rispetto alle altre, l'eccezione di nullità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento impugnata, effettuata da PEC non presente nei pubblici registri è infondata in quanto, come ormai numerose volte statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione, non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Così si è espressa, ad esempio, la suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, accogliendo un ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.
Anche rifacendosi a una propria precedente pronuncia emanata a sezioni unite, è stato, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante, risultando, dunque, richiesta una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
9.- Con riferimento alla prima doglianza, relativa alla “presenza” dell'AdER nel primo grado di giudizio, il
Collegio, rimandando – condividendolo, a quanto statuito dai primi Giudici, osserva che il contribuente è stato messo nelle condizioni, nel precedente grado di giudizio, di esercitare in modo più che adeguato, il proprio diritto di difesa, in ordine alla documentazione prodotta dall'Agente della IS, autonomamente intervenuta, documentazione certamente ammissibile, come rilevato e valutato dai primi
Giudici. Da ciò, l'infondatezza della doglianza.
10.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta quanto pronunciato dai giudici della Corte di primo grado, riguardo alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, ovvero l'esame e la valutazione che i giudici hanno effettuato in ordine alla documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
Ribadita la legittimità dell'intervento effettuato dall'agente della riscossione e della documentazione probatoria prodotta, il Collegio, come già anticipato al predetto paragrafo 6, perviene a un duplice conclusione.
10.1.- Con riferimento alle prime tre cartelle, anche prendendo in considerazione e in esame la citata produzione documentale, le pretese erariali – recate da tali cartelle, non sfuggono alla intervenuta prescrizione “sopravvenuta”.
10.2.- Infatti, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
10.3.- Anche ammessa la regolarità della notifica delle tre cartelle di pagamento di cui trattasi che dovrebbero essere avvenute in data 11 aprile 2012 (la prima) e in data 23 maggio 2012 (le altre due), l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia, è stata notificata in data 14 giugno 2022, quindi decorsi oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle in discorso.
10.4.- Per contrastare questa valutazione, non può invocarsi l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
10.5.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
10.6.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
10.7.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto le pretese de quibus non erano in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 14 giugno 2022, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva (rispetto alle date in cui vennero notificate le citate cartelle di pagamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione “sopravvenuta” di tali pretese.
11.- Discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alla quarta cartella (avente numeri finali “1115”); essa risulta, dall'esame degli atti, regolarmente notificata in data 6 maggio 2013, come condivisibilmente già statuito dai primi Giudici e, riguardando tributi erariali, alla data di notifica della successiva intimazione di pagamento, il termine di prescrizione decennale, non era ancora decorso, con riferimento ai tributi (IRPEF
e relative addizionali per l'anno d'imposta 2009), in essa specificati.
11.1.- Con riferimento alle sanzioni e agli interessi, tuttavia, è intervenuta la prescrizione quinquennale e solo limitatamente a queste ultime pretese la doglianza del contribuente è fondata.
12.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, in parziale riforma della decisione impugnata, l'appello del contribuente è meritevole di parziale accoglimento, nei termini di cui ai paragrafi
10.1. e 11.1 della presente motivazione, mentre deve essere rigettato nel resto. Deve essere respinto anche l'appello incidentale dell'Agenzia.
Va, infine, dichiarato l'annullamento ex lege della pretesa di cui alla quinta cartella di pagamento.
13.- Il complessivo esito della controversia giustifica la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, in parziale riforma della decisione impugnata, accoglie parzialmente – nei termini di cui in motivazione, l'appello principale del contribuente e respinge quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.
Dichiara l'annullamento ex lege della pretesa di cui alla cartella di pagamento indicata al paragrafo 5 della superiore motivazione.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in SS, addì 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI ID SALVUCCI