Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2026, proposto da Federazione Nazionale AS – Trasporto Aereo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ametrano, procuratore antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italia Trasporto Aereo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, prof. Piergiuseppe Otranto, prof. Giacomo Gargano, Luca Amicarelli, Andrea Antonio Talivo, Luca Miglioranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alitalia Sai S.p.A. in A.S., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione e/o provvedimento e/o comunicazione PROT. 059/S.G./2025 del 18 dicembre 2025 con cui IT rassegnava le proprie motivazioni in ordine alla secretazione di alcune parti dell'Accordo di trasferimento codice o “ code transfer agreement ” (accordo trilaterale tra Alitalia, IT e IATA, di trasferimento dei codici identificativi di una compagnia aerea),
accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di IT e, quindi, accogliere il presente ricorso per tutti i motivi ivi svolti in fatto ed in diritto
Per l'effetto, ordinare ad IT l'ostensione del documento relativo all'Accordo di trasferimento codice o “code transfer agreement” (accordo trilaterale tra Alitalia, IT e IATA, di trasferimento dei codici identificativi di una compagnia aerea) libero dalle illegittime e/o illecite secretazioni qui contestate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italia Trasporto Aereo S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16/1/2026 parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’oscuramento parziale operato da Italia Trasporto Aereo S.p.a. (d’ora in poi solo IT) del documento relativo al c.d. “Accordo di trasferimento codice” o “ code transfer agreement ” (accordo trilaterale tra Alitalia, IT e IATA, di trasferimento dei codici identificativi di una compagnia aerea)”, consegnato in data 18.12.2025 alla Federazione Nazionale ASSOVOLO – Trasporto Aereo a seguito dell’istanza di accesso del 18.11.2025. L’istante ha impugnato anche la nota del 18 dicembre 2025 con cui la resistente ha motivato le ragioni dello stralcio parziale del testo.
2. IT si è costituita il 11/2/2026, evidenziato come gli oscuramenti effettuati fossero pienamente legittimi in quanto conformi al principio di proporzionalità, nonché alle indicazioni fornite da questa Sezione nei suoi precedenti giurisprudenziali in materia, con richiesta di respingere integralmente il ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio del 25/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità degli oscuramenti disposti da IT, in relazione al documento relativo “ code transfer agreement ”, consegnato in data 18.12.2025 alla ricorrente, a seguito dell’istanza di accesso del 18.11.2025.
5. AS ha agito in qualità di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale navigante rimasto in Alitalia S.p.a. in amministrazione straordinaria, che non ha sottoscritto gli accordi, nel 2021, con Ita Airways. La stessa ha riferito di essere tutt’oggi promotrice di diversi procedimenti giudiziari davanti al Giudice del Lavoro, nei quali i ricorrenti quali ex dipendenti di Alitalia, rappresentati dall’Associazione, agiscono al fine dell’accertamento della natura del contratto di cessione del perimetro “Aviation” tra ALITLIA e IT, che andrebbe qualificato non come “cessione dei beni aziendali”, bensì, di contro, “sostanziale cessione del ramo aziendale”. Ha, quindi, motivato il suo interesse all’accesso agli atti di cui in epigrafe in considerazione del contenzioso pendente, lamentando che lo stralcio disposto in sede di accesso era stato eccessivo.
6. Il ricorso deve essere respinto, ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
7. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, con riferimenti alla documentazione in materia, è possibile “ lo stralcio (mediante omissis) od il motivato differimento di eventuali parti che possano interferire con la procedura di dismissione a privati della partecipazione del MEF ” (v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 21/05/2024, n. 10225) nonché che “ La eventuale decisione di oscuramento (o di differimento), sentita al riguardo la controparte contrattuale Ita, non può peraltro riguardare ampi tratti dei documenti ma specifici e ben delimitati dati, dovendo essere, per un verso, adeguatamente motivata e circostanziata e, in ogni caso, temperata dal principio di proporzionalità, potendo essere giustificata solo dalla necessità di protezione di un segreto ovvero, come detto, dalla stretta necessità di non compromettere il completamento della cessione a Lufthansa delle quote azionarie ancora detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ” (v. in modo più ampio T.A.R. Lazio, Sez. II, 15/09/2025, n.16276).
8. Nel caso di specie non risultano superati i predetti limiti da parte della resistente.
8.1 Come, invero, indicato da IT nella nota del 18 dicembre 2025 l’accesso è stato consentito “ con i soli omissis a tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti, nonché delle informazioni di natura strettamente commerciale connesse ad obbligazioni a contenuto prettamente economico (e come tali riservate tanto sotto il profilo commerciale, quanto sotto il profilo finanziario) ” (v. all. 3 ricorrente).
8.2 La resistente ha poi sottolineato nelle sue difese che la divulgazione di tali dati sensibili, soprattutto in una fase in cui l’operazione di cessione non è ancora conclusa, rischia di compromettere gli interessi della Società, tra cui la riservatezza dei dati nel corso delle trattative e la tutela di informazioni strategiche.
9. Ebbene, nel documento oggetto di accesso, a fronte della visione dell’intero documento, risultano essere stati disposti degli oscuramenti limitatamente ad alcune parti di cui alle pagine 2 e 4 (cfr. all. 4). Non si ravvisa, pertanto, il superamento del principio di proporzionalità nella determinazione dell’entità dello stralcio del testo, dovendosi peraltro ricordare che “ è vero che l'interesse difensivo prevale sempre sui contrapposti interessi alla riservatezza delle informazioni in virtù di una presunzione legislativa (cfr. art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990), ma ciò non esclude che l'Amministrazione, previa operazione di bilanciamento tra gli opposti interessi, possa trovare un punto di equilibrio nel parziale oscuramento dei documenti da ostendere ” (v. da ultimo Cons. Stato Sez. III, 16/2/2024, n. 1557).
10. Ancora, IT risulta avere adeguatamente motivato la selezione operata, precisando che la divulgazione al di fuori del perimetro sopra delineato dei documenti, che conservano il carattere di confidenzialità e riservatezza loro proprio in virtù della non intervenuta integrale e definitiva conclusione della procedura di dismissione a privati delle quote azionarie di IT e attualmente detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, costituirebbe una violazione dei diritti di IT (v. nota cit. all. 3 ricorrente).
11. Il ricorso deve essere, in conclusione, integralmente respinto.
12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in considerazione della natura tecnica e specialistica del giudizio, che riguarda il solo oscuramento parziale del documento de quo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RO, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LI | ER RO |
IL SEGRETARIO