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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17530/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17530/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 10 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Mimmo ALBANESE Parte_1
- per l'avv. Federico DEPETRIS Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. ALBANESE precisa come da note conclusive autorizzate e si richiama alle difese rassegnate in atti.
L'avv. De Petris precisa le conclusioni di cui alle note conclusive autorizzate richiamando le difese svolte nei propri atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17530/2025
avente a oggetto: occupazione sine titulo
promossa da:
(cod. fisc. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Mimmo ALBANESE e Jgor ARICO', elettivamente domiciliata in Torino, Via Magenta n.
29, presso i difensori
ATTORE
contro
(cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv.to Federico Controparte_1 C.F._1
DEPRETIS, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia n. 3, presso il difensore
CONVENUTA
Udienza di discussione 10.11.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“contrariis reiectis;
previe le declaratorie e gli incombenti di legge e del caso;
NEL MERITO
A. respingersi, per le ragioni esposte in atti, le domande riconvenzionali, principali e subordinate, proposte dalla resistente contro il conchiudente, assolvendosi di conseguenza quest'ultimo dalle medesime, accertandosi e dichiarandosi, occorrendo, anche l'irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex adverso dedotta;
B. accertarsi e dichiararsi la natura abusiva dell'occupazione dell'immobile di edilizia sociale sito in Rivoli (TO), Via Tevere, 39, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 20, Particella
440, Subalterno 9, rendita € 738,53, categoria A/2, classe 1, consistenza 5,5 vani, da parte della convenuta per assenza di titolo, nonché, occorrendo, il diritto di proprietà superficiaria del conchiudente sul predetto immobile;
C. ordinarsi alla signora di lasciarlo immediatamente libero e sgombro da Controparte_1
persone e cose di propria pertinenza, condannandola alla pronta restituzione del bene a favore del C.I.T.;
D. condannarsi inoltre la resistente:
- a risarcire al conchiudente i danni tutti, patiti e patiendi, per effetto dell'occupazione abusiva dell'immobile fino alla data del suo effettivo rilascio, liquidandosi tali danni in non meno di € 277,08 per ciascun mese di occupazione (oltre spese ed oneri condominiali) ovvero, e comunque, liquidandosi tali danni in corso di causa secondo legge, alla stregua delle risultanze istruttorie ed, occorrendo, anche secondo equità;
- nella sua veste di erede dell'assegnataria originaria dell'immobile, signora
[...]
, a pagare al conchiudente la somma € 170,84 per canoni scaduti in Controparte_2
data 23 febbraio 2015 e 28 settembre 2018;
- il tutto oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate, da computarsi (i) al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dal 5 giugno 2014 al giorno della proposizione della presente domanda giudiziale, (ii) al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., da quest'ultimo momento
a quello del saldo definitivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
E. disporsi, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni dedotti dal conchiudente nei termini precisati in narrativa;
F. rigettare, ove riproposte, le istanze istruttorie tutte formulate dalla conchiudente, con conseguente conferma dell'ordinanza 17 marzo 2025.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2 del
d.m. 10 marzo 2014, n. 55 nonché oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare – Differimento udienza per domanda riconvenzionale
Si formula espressa istanza di differimento della prima udienza in ragione della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto, e si chiede, quindi, all'Ill.mo Giudice di voler fissare, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., la nuova udienza di discussione della presente causa in data diversa e successiva a quella stabilita.
Nel merito in via principale
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a subentrare/succedere alla Controparte_1
madre deceduta nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale Controparte_2
sito in Rivoli, via Tevere n. 39, per i motivi in fatto ed in diritto esposti.
In via subordinata:
- Sollevare questione di legittimità costituzionale sulla Legge regionale n. 03/2010 del
Piemonte articoli n. 13 e 4, per i motivi esposti in comparsa, con remissione della questione dinnanzi alla Corte Costituzionale
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1-bis)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 14.10.2025, il Parte_1
(di seguito, per brevità, conveniva in giudizio , chiedendo
[...] Pt_2 Controparte_1
al Tribunale di dichiarare che costei detiene senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Rivoli (TO) Via Tevere n. 39 e, per l'effetto, di condannarla all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 277,08 per ogni mese di occupazione sino all'effettiva liberazione. Parte ricorrente esponeva: (i) di essere un ente pubblico avente come fine statutario quello di gestire il proprio patrimonio immobiliare in favore di persone e/o nuclei in emergenza e/o difficoltà abitativa;
(ii) di essere proprietario del diritto di superficie dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Rivoli (TO), Via Tevere n. 39, catastalmente censito al Foglio 20,
Particella 440, Subalterno 9; (iii) di aver concesso in godimento l'immobile, in forza di convenzione di assegnazione del 24.10.2000, alla sig.ra sino al Controparte_2
suo decesso occorso il 25.03.2020; (iv) che, da quella data, l'immobile è occupato abusivamente dalla figlia dell'assegnataria, la sig.ra la cui richiesta di subentro alla CP_1
di lei madre nella convenzione di assegnazione era stata rigettata perché la convenuta non era in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia.
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando le avversarie pretese e chiedendo, in CP_1
via riconvenzionale, di accertare il proprio diritto al subentro alla madre deceduta nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale.
Con Ordinanza del 17.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, ritualmente depositate.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 ed avendo lo stesso avuto esito negativo (cfr. all. d) parte attrice).
3. La domanda attorea di restituzione dell'immobile occupato senza titolo dalla convenuta
è fondata e merita accoglimento. CP_1
La domanda è formulata quale richiesta di rilascio per l'illegittima occupazione di un immobile a seguito della morte dell'assegnataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica: invero, l'attore agisce nei confronti della sig.ra figlia dell'assegnataria CP_1
sig.ra e con ella convivente sinché in vita, per ottenere la Controparte_2
restituzione dell'immobile di cui ha la proprietà superficiaria, eccependo l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione.
Si osserva, in primo luogo, che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24/07/2013). L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso in forza di negozi giuridici
(tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito).
L'attore che chiede la condanna al rilascio od alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi (validi o non validi), deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, ovvero allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione e il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, C.I.T. ha assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento del proprio diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile.
In particolare, parte attrice ha provato: (i) il trasferimento della disponibilità dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Rivoli alla assegnataria sig.ra Controparte_2
in forza della convenzione di locazione stipulata il 24.10.2000 (cfr. doc. 6 attoreo); (ii) il decesso della conduttrice assegnataria della convenzione di locazione dell'immobile (cfr. doc. 8 attoreo); (iii) la mancata successione da parte della figlia dell'assegnataria nell'assegnazione a causa del rigetto dell'istanza di subentro (cfr. doc. 9 attoreo), per difetto dei requisiti prescritti dalla legge regionale, ovvero: 1) la mancata iscrizione della CP_1
nel nucleo familiare anagrafico dell'assegnataria da almeno un anno (prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 13 l.r. 3/2010 – cfr. doc. 13 attoreo); 2) la morosità nel pagamento dei canoni (ostativo al subentro ex artt. 13, 3, 17 l.r. 3/2010 ed art. 6
Regolamento Giunta Regionale n. 14/2011); (iv) l'occupazione del bene sine titulo da parte della convenuta a far tempo dal 26.03.2020, giorno successivo alla morte della di lei madre, per non aver riconsegnato l'alloggio come previsto dall'art. 4 della convenzione, secondo cui
“Il subentro nella convenzione è disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 46/95. In difetto dei prescritti requisiti, i familiari ed eventuali conviventi, dovranno lasciare l'alloggio, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 46/95”.
Per contro, la convenuta non ha provato l'avvenuta restituzione dell'immobile - che, anzi, ha confermato nelle proprie difese di detenere -, né ha comprovato idoneo titolo legittimante l'occupazione.
Invero, la sig.ra sostiene di essere legittimata alla detenzione, in forza del diritto a CP_1
subentrare alla defunta madre nell'assegnazione dell'immobile, di cui chiede in via riconvenzionale l'accertamento, contestando le motivazioni addotte da C.I.T. a sostegno del rigetto dell'istanza di subentro.
In particolare, la convenuta allega: (i) che non sussiste alcuna morosità né pertinente a canoni di locazione scaduti e non onorati dall'originaria assegnataria, né relativa alle indennità di occupazione per il periodo successivo al decesso, avendo la corrisposto CP_1
tutto quanto dovuto (cfr. pagamenti prodotti sub doc. 1, 2 e 3 convenuta); (ii) che il combinato disposto degli artt. 13, 4 l.r. 3/2010 e dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 richiede, quale requisito per il riconoscimento del diritto al subentro, la “dimora abituale” da almeno un anno con l'assegnatario, e non già la “residenza anagrafica”; (iii) che è documentato, quantomeno a partire dal 14.06.2017, il trasferimento della dimora abituale propria e dei figli minori e presso la madre sig.ra (cfr. Per_1 Persona_2 Controparte_2
doc. 4 convenuta).
L'interpretazione del combinato disposto degli artt. 13 e 4 l.r. 3/2010 e dell'art. 4 D.P.R. n.
223/1989 offerta da parte convenuta non è condivisibile.
L'esame del dato testuale delle disposizioni citate consente di rinvenire chiaramente il significato della norma giuridica ivi prescritta, sicché non è consentito ricorrere a canoni ermeneutici alternativi o sussidiari rispetto a quello letterale: l'art. 13 legge Regione
Piemonte n.3/2010 individua al comma 1 gli aventi diritto al subentro nell'assegnazione tra i “componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1”; il richiamato art. 4 comma
1 del medesimo testo normativo specifica che il “nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)” e l'art. 4 D.P.R. 223/1989, a sua volta richiamato, fornisce la definizione di famiglia anagrafica disponendo al comma 1 che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
La normativa regionale individua, senza ombra di dubbio interpretativo, i titolari del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale nei componenti della famiglia anagrafica dell'assegnatario, letteralmente intesa, ovverosia quella risultante dalle iscrizioni nei registri anagrafici della popolazione residente.
Come condivisibilmente argomentato da parte ricorrente all'udienza del 25.3.25 “il d.p.r. n.
233/1989 contiene il regolamento sull'ordinamento anagrafico della popolazione residente e, come chiarito dall'art. 1 in particolare e dall'impianto del provvedimento in generale, ciò che rileva ai fini dello stesso è proprio il dato formale ancorato alle dichiarazioni, agli accertamenti ufficiali, alle conseguenti iscrizioni e registrazioni;
l'anagrafe della popolazione residente non è altro che “la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze di fatto che hanno fissato nel comune la residenza” (co. 1) ed è appunto “costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza” posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile” (co. 3);
- fermo restando che la “dimora abituale” alla quale allude l'art. 4 d.p.r. n. 233/1989 cit. altro non è se non la residenza così come definita dall'art. 43, co. 2, c.c. (come chiarito anche dall'art. 3 d.p.r. cit.), è fuori discussione che il combinato disposto degli artt. 4, co. 1, e 13, co. 1, l.r. n. 3/2010, ai fini della successione nella convenzione di assegnazione richieda proprio l'“iscrizione” da almeno 12 mesi nella famiglia anagrafica (per come definita appunto dall'art. 4 del d.p.r. cit.); in altri termini e più immediati, il requisito richiesto dalla normativa regionale non è solo il fatto dell'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'assegnatario dell'alloggio, bensì l'iscrizione anagrafica nel relativo nucleo, e cioè a dire la registrazione ai sensi del regolamento sull'anagrafe della popolazione residente (il disposto dell'art. 4 l.r. n. 3/2010 è chiarissimo in questo senso - arg. ex art. 12, co. 1, disp. sulla legge in generale)”.
Così individuato il requisito richiesto dalla normativa regionale per il subentro, quest'ultimo deve essere escluso in favore del componente della famiglia dell'assegnatario che si sia limitato a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio assegnato al proprio famigliare senza previamente ivi aver trasferito per un periodo non inferiore a un anno anche la residenza anagrafica, come risultante dalla disciplina stabilita dal regolamento sull'ordinamento anagrafico della popolazione residente.
Nel caso di specie, assume di aver trasferito nell'alloggio la propria dimora Controparte_1
abituale quantomeno dal 2017 e aggiunge di aver provveduto solo in data 1.08.2019 a richiedere all'Ufficio Anagrafe l'iscrizione nella famiglia anagrafica della di lei madre.
Atteso che l'assegnataria è deceduta il 25.3.2020, a tale data la Controparte_2
convenuta non aveva maturato il tempo necessario di coabitazione emergente dalle risultanze anagrafiche per poter avanzare legittimamente l'istanza di subentro.
Ne consegue che, non essendo ravvisabile alcun titolo legittimante l'occupazione dell'alloggio di edilizia popolare sito in Rivoli Via Tevere n. 39 da parte della sig.ra CP_1
è fondata e merita accoglimento la domanda attorea di accertamento dell'abusività della detenzione dell'immobile e, del pari, per le medesime ragioni sovra esposte deve essere respinta la contrapposta domanda riconvenzionale della convenuta tesa all'accertamento del diritto al subentro alla madre deceduta nell'assegnazione del bene.
Né fondata risulta la questione di illegittimità costituzione del combinato disposto dagli artt.
13 comma 1 e 4 comma 1 della legge regionale n. 03/2010
Parte convenuta, nell'ipotesi in cui “si dovesse ritenere che la Sig.ra non abbia CP_1 diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale in quanto prevalesse l'idea che l'unica interpretazione possibile della normativa regionale sia quella proposta da controparte” (cfr. pag. 5 memoria di costituzione), eccepisce l'illegittimità costituzionale della normativa regionale sovra citata, sostenendo: (i) il contrasto dell'art. 4 comma 1 legge
Regione Piemonte n. 3/2010 con l'art. 3 della Costituzione, laddove richiede dodici mesi di anzianità di residenza anagrafica necessaria per presentare la domanda di successione/subentro a tutti i soggetti indicati dall'art. 4 comma 1 citato senza tener conto né del grado più o meno stretto di parentela con l'assegnatario originario, né della qualità dei richiedenti, valorizzando ad esempio quelli con prole a carico;
(ii) il contrasto con gli artt.
2, 3, 42 e 117 della Costituzione della normativa regionale per il subentro in un alloggio di edilizia sociale a seguito del decesso dell'assegnatario, perché violerebbe in concreto il diritto all'abitazione, sancito quale diritto inviolabile della persona di rango costituzionale,
“in quanto pone in essere una disciplina discriminatoria, illogica, in contrasto con la normativa comunitaria e più in generale internazionale, laddove non consente, efficacemente, ai figli e discendenti (anche minorenni) di un assegnatario di alloggio di edilizia sociale di subentrare/succedere a detto assegnatario a seguito del suo decesso, ancorché siano detti soggetti conviventi e dimoranti con l'assegnatario deceduto al momento del decesso” (cfr. pag. 6 - 7 memoria di costituzione).
Le argomentazioni sovra svolte non sono condivisibili.
La legge della Regione Piemonte n. 3/2010 regolamenta la materia dell'edilizia sociale proprio al fine di garantire e rendere effettivo il diritto costituzionale all'abitazione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 10 dello Statuto Regionale, come enunciato dall'art. 1 comma I della medesima legge, che precisa inoltre, al comma II, che “La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso: a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;
c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.”
È evidente che la normazione della materia comporti la fissazione di criteri, requisiti e/o modalità, la cui funzione è proprio quella di individuare, differenziare diverse ipotesi, situazioni e/o condizioni, eligendone alcune come ammissibili, richieste e/o dovute ed altre come inammissibili e/o ostative alla concessione del beneficio.
La legge della Regione Piemonte n. 3/2010 in particolare, in via ordinaria, nel garantire e rendere effettivo il diritto costituzionale all'abitazione, procede alla formazione di graduatorie a seguito della partecipazione ai bandi comunali aperti a chiunque sia in possesso dei requisiti di legge. In via eccezionale, derogando alla disciplina ordinaria, la normativa prevede, altresì, ipotesi di subentro, nell'alloggio di edilizia sociale in favore dei famigliari dell'originario assegnatario defunto, il che impone e giustifica, anche ai sensi dell'art. 3 cost., sia i più stringenti requisiti posti per il subentro, sia la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni che regolano la fattispecie ex art. 12 disp. sulla legge in generale sia, infine, l'impossibilità di far ricorso all'analogia, ex art. 14 disp. sulla legge in generale.
Come, peraltro, affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 7/2008) “in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p., rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapporte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per
l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale (così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.7 del 2008)”.
Così precisati i criteri in base ai quali deve valutarsi se la questione di costituzionalità prospettata da parte convenuta non sia manifestamente infondata, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità.
In primo luogo, la richiesta di residenza anagrafica e non di semplice dimora abituale è conforme al principio in base al quale l'iscrizione anagrafica e lo status di residenza che ne consegue è sia un diritto che un dovere per ogni persona presente sul territorio.
Legittimamente, dunque, la legge regionale - anche per ragioni di certezza del diritto e dell'accertamento del requisito - richiede la residenza anagrafica e non la sola dimora abituale che dovrebbe essere provata di volta in volta.
In secondo luogo, non appare in alcun modo irragionevole la fissazione da parte della legge di un termine di dodici mesi per l'anzianità di residenza anagrafica nell'alloggio risultando, al contrario, un termine breve tenuto conto dell'eccezionalità della procedura di assegnazione per subentro rispetto all'assegnazione ordinaria per graduatoria.
Né irragionevole appare la previsione del medesimo termine applicato indistintamente a tutti i soggetti indicati dall'art. 4 comma 1 della legge 3/2010: si tratta, invero, di due distinte e non sovrapponibili valutazioni discrezionali del legislatore di cui la prima ha ad oggetto l'individuazione e l'ordine dei soggetti che hanno diritto al subentro e la seconda il termine di anzianità di residenza anagrafica.
Alla luce delle considerazioni svolte, non è ravvisabile alcuna violazione in concreto dei diritti costituzionali da parte della normativa in esame.
4. Accertata l'occupazione senza titolo da parte di , si ritiene applicabile in Controparte_1 via analogica l'art 56 l. n. 392/78 e, pertanto, tenuto conto delle condizioni personali della convenuta, madre con figli minori, nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio e del lungo periodo di tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione sine titulo si fissa il termine per il rilascio al 31.12.2025.
5. chiede, altresì, la condanna della convenuta al pagamento, quale erede Pt_2
dell'assegnataria sig.ra della somma di € 170,84 per canoni scaduti in Controparte_2
data 23.02.2015 e 28.09.2018, nonché al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dell'immobile, di cui chiede la liquidazione in misura pari ad € 277,08 per ciascun mese di occupazione ovvero altra somma ritenuta dovuta secondo legge e/o secondo equità.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito indicati.
Parte convenuta ha provato documentalmente il pagamento dei canoni di locazione scaduti il 23.02.2015 e 28.09.2018 (cfr. doc. 2 e 3), sicché nulla è dovuto a tale titolo.
La sig.ra ha, altresì, provato di aver effettuato pagamenti in favore di per ogni CP_1 Pt_2
mese di occupazione successivo alla morte della di lei madre, di € 97,54, importo pari al canone di locazione dovuto dall'assegnataria sinché in vita (cfr. doc. 1).
In ragione della natura abusiva dell'occupazione dell'alloggio di proprietà di da parte Pt_2
della sig.ra quest'ultima deve essere condannata al risarcimento in favore di parte CP_1
ricorrente del cd. “danno da occupazione”. Parte convenuta non ha specificamente contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., l'importo della maggiorazione richiesto in virtù della normativa regionale, ma solo la debenza della maggiorazione. Tenuto, peraltro, conto che non possa considerarsi, in quanto non provata, la richiesta da parte di
€ 636,65 per il mese di ottobre 2022 e che deve decurtarsi dall'importo richiesto il Pt_2
canone di € 97,54 corrisposto, l'importo dovuto sino al mese di ottobre 2024 ammonta a €
4.095,74, oltre a € 277,08 per ogni mese di occupazione da novembre 2024 al rilascio, decurtato l'eventuale minor somma corrisposta. Sulla somma di € 4.095,74 decorrono gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma c.c., dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., per le cause di valore ricompreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00, ridotte al minimo in considerazione dell'attività svolta e della semplicità della controversia, comprese le spese di mediazione, come segue:
− fase di studio: € 460,00
− fase introduttiva: € 389,00 − fase decisionale: € 851,00
− mediazione: € 221,00
e così per complessivi € 1.921,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre agli esborsi del presente giudizio pari a € 264,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e IC l'occupazione abusiva di dell'immobile sito in Rivoli Controparte_1
(TO), Via Tevere, 39, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 20, Particella 440, Subalterno
9 e, per l'effetto,
ORDINA ad di rilasciare l'immobile sito in Rivoli (TO), Via Tevere, 39, Controparte_1
libero da persone e cose in favore di parte ricorrente per il rilascio la data del 31 dicembre 2025 Pt_3
IC TA e CO parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma pari a € 4.095,74 oltre agli interessi legali ex art. Parte_1
1284, quarto comma c.c., dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo.
IC TA e CO parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma pari a 277,08 per ogni mese di occupazione da Parte_1
novembre 2024 al rilascio, decurtata l'eventuale minor somma mensile corrisposta.
CO a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.921,00 per compensi oltre a € 264,00 a titolo di esborsi, al 15 % a titolo di rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17530/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 10 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Mimmo ALBANESE Parte_1
- per l'avv. Federico DEPETRIS Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. ALBANESE precisa come da note conclusive autorizzate e si richiama alle difese rassegnate in atti.
L'avv. De Petris precisa le conclusioni di cui alle note conclusive autorizzate richiamando le difese svolte nei propri atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17530/2025
avente a oggetto: occupazione sine titulo
promossa da:
(cod. fisc. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Mimmo ALBANESE e Jgor ARICO', elettivamente domiciliata in Torino, Via Magenta n.
29, presso i difensori
ATTORE
contro
(cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv.to Federico Controparte_1 C.F._1
DEPRETIS, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia n. 3, presso il difensore
CONVENUTA
Udienza di discussione 10.11.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“contrariis reiectis;
previe le declaratorie e gli incombenti di legge e del caso;
NEL MERITO
A. respingersi, per le ragioni esposte in atti, le domande riconvenzionali, principali e subordinate, proposte dalla resistente contro il conchiudente, assolvendosi di conseguenza quest'ultimo dalle medesime, accertandosi e dichiarandosi, occorrendo, anche l'irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ex adverso dedotta;
B. accertarsi e dichiararsi la natura abusiva dell'occupazione dell'immobile di edilizia sociale sito in Rivoli (TO), Via Tevere, 39, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 20, Particella
440, Subalterno 9, rendita € 738,53, categoria A/2, classe 1, consistenza 5,5 vani, da parte della convenuta per assenza di titolo, nonché, occorrendo, il diritto di proprietà superficiaria del conchiudente sul predetto immobile;
C. ordinarsi alla signora di lasciarlo immediatamente libero e sgombro da Controparte_1
persone e cose di propria pertinenza, condannandola alla pronta restituzione del bene a favore del C.I.T.;
D. condannarsi inoltre la resistente:
- a risarcire al conchiudente i danni tutti, patiti e patiendi, per effetto dell'occupazione abusiva dell'immobile fino alla data del suo effettivo rilascio, liquidandosi tali danni in non meno di € 277,08 per ciascun mese di occupazione (oltre spese ed oneri condominiali) ovvero, e comunque, liquidandosi tali danni in corso di causa secondo legge, alla stregua delle risultanze istruttorie ed, occorrendo, anche secondo equità;
- nella sua veste di erede dell'assegnataria originaria dell'immobile, signora
[...]
, a pagare al conchiudente la somma € 170,84 per canoni scaduti in Controparte_2
data 23 febbraio 2015 e 28 settembre 2018;
- il tutto oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate, da computarsi (i) al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dal 5 giugno 2014 al giorno della proposizione della presente domanda giudiziale, (ii) al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., da quest'ultimo momento
a quello del saldo definitivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
E. disporsi, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni dedotti dal conchiudente nei termini precisati in narrativa;
F. rigettare, ove riproposte, le istanze istruttorie tutte formulate dalla conchiudente, con conseguente conferma dell'ordinanza 17 marzo 2025.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2 del
d.m. 10 marzo 2014, n. 55 nonché oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare – Differimento udienza per domanda riconvenzionale
Si formula espressa istanza di differimento della prima udienza in ragione della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto, e si chiede, quindi, all'Ill.mo Giudice di voler fissare, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., la nuova udienza di discussione della presente causa in data diversa e successiva a quella stabilita.
Nel merito in via principale
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a subentrare/succedere alla Controparte_1
madre deceduta nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale Controparte_2
sito in Rivoli, via Tevere n. 39, per i motivi in fatto ed in diritto esposti.
In via subordinata:
- Sollevare questione di legittimità costituzionale sulla Legge regionale n. 03/2010 del
Piemonte articoli n. 13 e 4, per i motivi esposti in comparsa, con remissione della questione dinnanzi alla Corte Costituzionale
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1-bis)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 14.10.2025, il Parte_1
(di seguito, per brevità, conveniva in giudizio , chiedendo
[...] Pt_2 Controparte_1
al Tribunale di dichiarare che costei detiene senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Rivoli (TO) Via Tevere n. 39 e, per l'effetto, di condannarla all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 277,08 per ogni mese di occupazione sino all'effettiva liberazione. Parte ricorrente esponeva: (i) di essere un ente pubblico avente come fine statutario quello di gestire il proprio patrimonio immobiliare in favore di persone e/o nuclei in emergenza e/o difficoltà abitativa;
(ii) di essere proprietario del diritto di superficie dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Rivoli (TO), Via Tevere n. 39, catastalmente censito al Foglio 20,
Particella 440, Subalterno 9; (iii) di aver concesso in godimento l'immobile, in forza di convenzione di assegnazione del 24.10.2000, alla sig.ra sino al Controparte_2
suo decesso occorso il 25.03.2020; (iv) che, da quella data, l'immobile è occupato abusivamente dalla figlia dell'assegnataria, la sig.ra la cui richiesta di subentro alla CP_1
di lei madre nella convenzione di assegnazione era stata rigettata perché la convenuta non era in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia.
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando le avversarie pretese e chiedendo, in CP_1
via riconvenzionale, di accertare il proprio diritto al subentro alla madre deceduta nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale.
Con Ordinanza del 17.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, ritualmente depositate.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 ed avendo lo stesso avuto esito negativo (cfr. all. d) parte attrice).
3. La domanda attorea di restituzione dell'immobile occupato senza titolo dalla convenuta
è fondata e merita accoglimento. CP_1
La domanda è formulata quale richiesta di rilascio per l'illegittima occupazione di un immobile a seguito della morte dell'assegnataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica: invero, l'attore agisce nei confronti della sig.ra figlia dell'assegnataria CP_1
sig.ra e con ella convivente sinché in vita, per ottenere la Controparte_2
restituzione dell'immobile di cui ha la proprietà superficiaria, eccependo l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione.
Si osserva, in primo luogo, che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24/07/2013). L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso in forza di negozi giuridici
(tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito).
L'attore che chiede la condanna al rilascio od alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi (validi o non validi), deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, ovvero allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione e il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, C.I.T. ha assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento del proprio diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile.
In particolare, parte attrice ha provato: (i) il trasferimento della disponibilità dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Rivoli alla assegnataria sig.ra Controparte_2
in forza della convenzione di locazione stipulata il 24.10.2000 (cfr. doc. 6 attoreo); (ii) il decesso della conduttrice assegnataria della convenzione di locazione dell'immobile (cfr. doc. 8 attoreo); (iii) la mancata successione da parte della figlia dell'assegnataria nell'assegnazione a causa del rigetto dell'istanza di subentro (cfr. doc. 9 attoreo), per difetto dei requisiti prescritti dalla legge regionale, ovvero: 1) la mancata iscrizione della CP_1
nel nucleo familiare anagrafico dell'assegnataria da almeno un anno (prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 13 l.r. 3/2010 – cfr. doc. 13 attoreo); 2) la morosità nel pagamento dei canoni (ostativo al subentro ex artt. 13, 3, 17 l.r. 3/2010 ed art. 6
Regolamento Giunta Regionale n. 14/2011); (iv) l'occupazione del bene sine titulo da parte della convenuta a far tempo dal 26.03.2020, giorno successivo alla morte della di lei madre, per non aver riconsegnato l'alloggio come previsto dall'art. 4 della convenzione, secondo cui
“Il subentro nella convenzione è disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 46/95. In difetto dei prescritti requisiti, i familiari ed eventuali conviventi, dovranno lasciare l'alloggio, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 46/95”.
Per contro, la convenuta non ha provato l'avvenuta restituzione dell'immobile - che, anzi, ha confermato nelle proprie difese di detenere -, né ha comprovato idoneo titolo legittimante l'occupazione.
Invero, la sig.ra sostiene di essere legittimata alla detenzione, in forza del diritto a CP_1
subentrare alla defunta madre nell'assegnazione dell'immobile, di cui chiede in via riconvenzionale l'accertamento, contestando le motivazioni addotte da C.I.T. a sostegno del rigetto dell'istanza di subentro.
In particolare, la convenuta allega: (i) che non sussiste alcuna morosità né pertinente a canoni di locazione scaduti e non onorati dall'originaria assegnataria, né relativa alle indennità di occupazione per il periodo successivo al decesso, avendo la corrisposto CP_1
tutto quanto dovuto (cfr. pagamenti prodotti sub doc. 1, 2 e 3 convenuta); (ii) che il combinato disposto degli artt. 13, 4 l.r. 3/2010 e dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 richiede, quale requisito per il riconoscimento del diritto al subentro, la “dimora abituale” da almeno un anno con l'assegnatario, e non già la “residenza anagrafica”; (iii) che è documentato, quantomeno a partire dal 14.06.2017, il trasferimento della dimora abituale propria e dei figli minori e presso la madre sig.ra (cfr. Per_1 Persona_2 Controparte_2
doc. 4 convenuta).
L'interpretazione del combinato disposto degli artt. 13 e 4 l.r. 3/2010 e dell'art. 4 D.P.R. n.
223/1989 offerta da parte convenuta non è condivisibile.
L'esame del dato testuale delle disposizioni citate consente di rinvenire chiaramente il significato della norma giuridica ivi prescritta, sicché non è consentito ricorrere a canoni ermeneutici alternativi o sussidiari rispetto a quello letterale: l'art. 13 legge Regione
Piemonte n.3/2010 individua al comma 1 gli aventi diritto al subentro nell'assegnazione tra i “componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1”; il richiamato art. 4 comma
1 del medesimo testo normativo specifica che il “nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)” e l'art. 4 D.P.R. 223/1989, a sua volta richiamato, fornisce la definizione di famiglia anagrafica disponendo al comma 1 che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
La normativa regionale individua, senza ombra di dubbio interpretativo, i titolari del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale nei componenti della famiglia anagrafica dell'assegnatario, letteralmente intesa, ovverosia quella risultante dalle iscrizioni nei registri anagrafici della popolazione residente.
Come condivisibilmente argomentato da parte ricorrente all'udienza del 25.3.25 “il d.p.r. n.
233/1989 contiene il regolamento sull'ordinamento anagrafico della popolazione residente e, come chiarito dall'art. 1 in particolare e dall'impianto del provvedimento in generale, ciò che rileva ai fini dello stesso è proprio il dato formale ancorato alle dichiarazioni, agli accertamenti ufficiali, alle conseguenti iscrizioni e registrazioni;
l'anagrafe della popolazione residente non è altro che “la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze di fatto che hanno fissato nel comune la residenza” (co. 1) ed è appunto “costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza” posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile” (co. 3);
- fermo restando che la “dimora abituale” alla quale allude l'art. 4 d.p.r. n. 233/1989 cit. altro non è se non la residenza così come definita dall'art. 43, co. 2, c.c. (come chiarito anche dall'art. 3 d.p.r. cit.), è fuori discussione che il combinato disposto degli artt. 4, co. 1, e 13, co. 1, l.r. n. 3/2010, ai fini della successione nella convenzione di assegnazione richieda proprio l'“iscrizione” da almeno 12 mesi nella famiglia anagrafica (per come definita appunto dall'art. 4 del d.p.r. cit.); in altri termini e più immediati, il requisito richiesto dalla normativa regionale non è solo il fatto dell'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'assegnatario dell'alloggio, bensì l'iscrizione anagrafica nel relativo nucleo, e cioè a dire la registrazione ai sensi del regolamento sull'anagrafe della popolazione residente (il disposto dell'art. 4 l.r. n. 3/2010 è chiarissimo in questo senso - arg. ex art. 12, co. 1, disp. sulla legge in generale)”.
Così individuato il requisito richiesto dalla normativa regionale per il subentro, quest'ultimo deve essere escluso in favore del componente della famiglia dell'assegnatario che si sia limitato a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio assegnato al proprio famigliare senza previamente ivi aver trasferito per un periodo non inferiore a un anno anche la residenza anagrafica, come risultante dalla disciplina stabilita dal regolamento sull'ordinamento anagrafico della popolazione residente.
Nel caso di specie, assume di aver trasferito nell'alloggio la propria dimora Controparte_1
abituale quantomeno dal 2017 e aggiunge di aver provveduto solo in data 1.08.2019 a richiedere all'Ufficio Anagrafe l'iscrizione nella famiglia anagrafica della di lei madre.
Atteso che l'assegnataria è deceduta il 25.3.2020, a tale data la Controparte_2
convenuta non aveva maturato il tempo necessario di coabitazione emergente dalle risultanze anagrafiche per poter avanzare legittimamente l'istanza di subentro.
Ne consegue che, non essendo ravvisabile alcun titolo legittimante l'occupazione dell'alloggio di edilizia popolare sito in Rivoli Via Tevere n. 39 da parte della sig.ra CP_1
è fondata e merita accoglimento la domanda attorea di accertamento dell'abusività della detenzione dell'immobile e, del pari, per le medesime ragioni sovra esposte deve essere respinta la contrapposta domanda riconvenzionale della convenuta tesa all'accertamento del diritto al subentro alla madre deceduta nell'assegnazione del bene.
Né fondata risulta la questione di illegittimità costituzione del combinato disposto dagli artt.
13 comma 1 e 4 comma 1 della legge regionale n. 03/2010
Parte convenuta, nell'ipotesi in cui “si dovesse ritenere che la Sig.ra non abbia CP_1 diritto ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale in quanto prevalesse l'idea che l'unica interpretazione possibile della normativa regionale sia quella proposta da controparte” (cfr. pag. 5 memoria di costituzione), eccepisce l'illegittimità costituzionale della normativa regionale sovra citata, sostenendo: (i) il contrasto dell'art. 4 comma 1 legge
Regione Piemonte n. 3/2010 con l'art. 3 della Costituzione, laddove richiede dodici mesi di anzianità di residenza anagrafica necessaria per presentare la domanda di successione/subentro a tutti i soggetti indicati dall'art. 4 comma 1 citato senza tener conto né del grado più o meno stretto di parentela con l'assegnatario originario, né della qualità dei richiedenti, valorizzando ad esempio quelli con prole a carico;
(ii) il contrasto con gli artt.
2, 3, 42 e 117 della Costituzione della normativa regionale per il subentro in un alloggio di edilizia sociale a seguito del decesso dell'assegnatario, perché violerebbe in concreto il diritto all'abitazione, sancito quale diritto inviolabile della persona di rango costituzionale,
“in quanto pone in essere una disciplina discriminatoria, illogica, in contrasto con la normativa comunitaria e più in generale internazionale, laddove non consente, efficacemente, ai figli e discendenti (anche minorenni) di un assegnatario di alloggio di edilizia sociale di subentrare/succedere a detto assegnatario a seguito del suo decesso, ancorché siano detti soggetti conviventi e dimoranti con l'assegnatario deceduto al momento del decesso” (cfr. pag. 6 - 7 memoria di costituzione).
Le argomentazioni sovra svolte non sono condivisibili.
La legge della Regione Piemonte n. 3/2010 regolamenta la materia dell'edilizia sociale proprio al fine di garantire e rendere effettivo il diritto costituzionale all'abitazione, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 10 dello Statuto Regionale, come enunciato dall'art. 1 comma I della medesima legge, che precisa inoltre, al comma II, che “La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso: a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;
c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.”
È evidente che la normazione della materia comporti la fissazione di criteri, requisiti e/o modalità, la cui funzione è proprio quella di individuare, differenziare diverse ipotesi, situazioni e/o condizioni, eligendone alcune come ammissibili, richieste e/o dovute ed altre come inammissibili e/o ostative alla concessione del beneficio.
La legge della Regione Piemonte n. 3/2010 in particolare, in via ordinaria, nel garantire e rendere effettivo il diritto costituzionale all'abitazione, procede alla formazione di graduatorie a seguito della partecipazione ai bandi comunali aperti a chiunque sia in possesso dei requisiti di legge. In via eccezionale, derogando alla disciplina ordinaria, la normativa prevede, altresì, ipotesi di subentro, nell'alloggio di edilizia sociale in favore dei famigliari dell'originario assegnatario defunto, il che impone e giustifica, anche ai sensi dell'art. 3 cost., sia i più stringenti requisiti posti per il subentro, sia la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni che regolano la fattispecie ex art. 12 disp. sulla legge in generale sia, infine, l'impossibilità di far ricorso all'analogia, ex art. 14 disp. sulla legge in generale.
Come, peraltro, affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 7/2008) “in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p., rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapporte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per
l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale (così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.7 del 2008)”.
Così precisati i criteri in base ai quali deve valutarsi se la questione di costituzionalità prospettata da parte convenuta non sia manifestamente infondata, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità.
In primo luogo, la richiesta di residenza anagrafica e non di semplice dimora abituale è conforme al principio in base al quale l'iscrizione anagrafica e lo status di residenza che ne consegue è sia un diritto che un dovere per ogni persona presente sul territorio.
Legittimamente, dunque, la legge regionale - anche per ragioni di certezza del diritto e dell'accertamento del requisito - richiede la residenza anagrafica e non la sola dimora abituale che dovrebbe essere provata di volta in volta.
In secondo luogo, non appare in alcun modo irragionevole la fissazione da parte della legge di un termine di dodici mesi per l'anzianità di residenza anagrafica nell'alloggio risultando, al contrario, un termine breve tenuto conto dell'eccezionalità della procedura di assegnazione per subentro rispetto all'assegnazione ordinaria per graduatoria.
Né irragionevole appare la previsione del medesimo termine applicato indistintamente a tutti i soggetti indicati dall'art. 4 comma 1 della legge 3/2010: si tratta, invero, di due distinte e non sovrapponibili valutazioni discrezionali del legislatore di cui la prima ha ad oggetto l'individuazione e l'ordine dei soggetti che hanno diritto al subentro e la seconda il termine di anzianità di residenza anagrafica.
Alla luce delle considerazioni svolte, non è ravvisabile alcuna violazione in concreto dei diritti costituzionali da parte della normativa in esame.
4. Accertata l'occupazione senza titolo da parte di , si ritiene applicabile in Controparte_1 via analogica l'art 56 l. n. 392/78 e, pertanto, tenuto conto delle condizioni personali della convenuta, madre con figli minori, nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio e del lungo periodo di tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione sine titulo si fissa il termine per il rilascio al 31.12.2025.
5. chiede, altresì, la condanna della convenuta al pagamento, quale erede Pt_2
dell'assegnataria sig.ra della somma di € 170,84 per canoni scaduti in Controparte_2
data 23.02.2015 e 28.09.2018, nonché al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dell'immobile, di cui chiede la liquidazione in misura pari ad € 277,08 per ciascun mese di occupazione ovvero altra somma ritenuta dovuta secondo legge e/o secondo equità.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito indicati.
Parte convenuta ha provato documentalmente il pagamento dei canoni di locazione scaduti il 23.02.2015 e 28.09.2018 (cfr. doc. 2 e 3), sicché nulla è dovuto a tale titolo.
La sig.ra ha, altresì, provato di aver effettuato pagamenti in favore di per ogni CP_1 Pt_2
mese di occupazione successivo alla morte della di lei madre, di € 97,54, importo pari al canone di locazione dovuto dall'assegnataria sinché in vita (cfr. doc. 1).
In ragione della natura abusiva dell'occupazione dell'alloggio di proprietà di da parte Pt_2
della sig.ra quest'ultima deve essere condannata al risarcimento in favore di parte CP_1
ricorrente del cd. “danno da occupazione”. Parte convenuta non ha specificamente contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., l'importo della maggiorazione richiesto in virtù della normativa regionale, ma solo la debenza della maggiorazione. Tenuto, peraltro, conto che non possa considerarsi, in quanto non provata, la richiesta da parte di
€ 636,65 per il mese di ottobre 2022 e che deve decurtarsi dall'importo richiesto il Pt_2
canone di € 97,54 corrisposto, l'importo dovuto sino al mese di ottobre 2024 ammonta a €
4.095,74, oltre a € 277,08 per ogni mese di occupazione da novembre 2024 al rilascio, decurtato l'eventuale minor somma corrisposta. Sulla somma di € 4.095,74 decorrono gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma c.c., dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., per le cause di valore ricompreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00, ridotte al minimo in considerazione dell'attività svolta e della semplicità della controversia, comprese le spese di mediazione, come segue:
− fase di studio: € 460,00
− fase introduttiva: € 389,00 − fase decisionale: € 851,00
− mediazione: € 221,00
e così per complessivi € 1.921,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre agli esborsi del presente giudizio pari a € 264,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e IC l'occupazione abusiva di dell'immobile sito in Rivoli Controparte_1
(TO), Via Tevere, 39, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 20, Particella 440, Subalterno
9 e, per l'effetto,
ORDINA ad di rilasciare l'immobile sito in Rivoli (TO), Via Tevere, 39, Controparte_1
libero da persone e cose in favore di parte ricorrente per il rilascio la data del 31 dicembre 2025 Pt_3
IC TA e CO parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma pari a € 4.095,74 oltre agli interessi legali ex art. Parte_1
1284, quarto comma c.c., dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo.
IC TA e CO parte convenuta al pagamento in favore di
[...]
della somma pari a 277,08 per ogni mese di occupazione da Parte_1
novembre 2024 al rilascio, decurtata l'eventuale minor somma mensile corrisposta.
CO a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.921,00 per compensi oltre a € 264,00 a titolo di esborsi, al 15 % a titolo di rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi