Sentenza 4 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU0063/010 CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente Lavoro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere R.G.N. 20592/98 Consigliere Cron 1517 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep . ha pronunciato la seguente Ud. 28/11/00 ORD INANZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UPFICIO COPIE - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS Rilasciata copia legale al Sig. INPS persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti . 12 FEB, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, IL CANCELLIERS dell'Istituto,presso 1'Avvocatura Centrale rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON AN PI;
intimata avversO la sentenza n. 882/97 del Tribunale di 2000 GROSSETO, depositata il 04/12/97 R.G.N. 837/97; 179 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'estinzione per rinuncia. -2- Fatto e diritto Rilevato che in data 15 novembre 2000 è stato depositato all'Ufficio Depositi della Suprema Corte l'atto - sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto e da uno dei suoi difensori di rinuncia al ricorso per cassazione R.G. n. 20592/98) ritualmente proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 13 novembre- dicembre 1997 e nei confronti di LO NN IZ non costituita in questa sede di legittimità; Fee considerato che tale (valida) rinuncia comporta, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., la pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, senza alcuna statuizione in ordine alle relative spese (non essendovi stata costituzione della parte intimata);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese. Roma, 28 novembre 2000 Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERMA Il Presidente Линииlu m. Paraguan Dopositata in Cancelieria ogal, 23 GEN. 2001 IL POBLABORATORE CANCELLERIA