Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8398 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di difusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli altri dat identificat indicati nell'allegato provvedimento, a norma del- Tart. 52 del D.Lvo n. 196 del 2003
IL CANCELLIERE
ACR
Composta da EMANUELE DI SALVO FRANCESCO LUIGI BRANDA ATTILIO MARI MARINA CIRESE
DE AU ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente - -Relatore -
08398-26
Sent. n. sez. 1156/2025 CC - 11/12/2025 R.G.N. 29776/2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Contro
:
SENTENZA
UC OM, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 14/06/2025 della Corte di appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
letta la memoria depositata dal difensore di UC OM, che ha concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata.
в
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da UC OM, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di euro 75.226,58, oltre spese processuali. La vicenda trae origine dall'arresto in flagranza dell'istante, avvenuto il 10 ottobre 2013, per il reato di violenza sessuale aggravata ai sensi degli artt. 609 bis e ter c.p., in danno di una minore infraquattordicenne. Secondo l'originaria contestazione, il UC avrebbe afferrato per un braccio la giovane ND XA, conducendola con la forza all'interno di un magazzino ove l'avrebbe costretta a compiere atti sessuali. All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto (14 ottobre 2013), il GIP del Tribunale di Palermo applicava la custodia cautelare in carcere. La misura veniva confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 25 ottobre 2013. Successivamente, a seguito dell'incidente probatorio, il Tribunale del riesame, in data 4 luglio 2014, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il UC veniva definitivamente scarcerato il 9 ottobre 2014 per decorso dei termini massimi, dopo avere patito complessivamente 273 giorni di detenzione carceraria e 92 giorni di arresti domiciliari. Con sentenza dell'11 marzo 2021, il GUP del Tribunale di Palermo condannava l'imputato alla pena di anni 6 di reclusione, escludendo tuttavia la condotta di costrizione e riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 609 quater c.p. Il primo giudice affermava esplicitamente che non vi era dubbio circa il fatto che l'imputato e la persona offesa si fossero appartati all'interno del locale e che fosse stato consumato l'atto sessuale riferito dalla minore. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2023, rovesciava l'esito di primo grado, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. Sulla scorta della pronuncia assolutoria, UC proponeva domanda di riparazione per ingiusta detenzione, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo pari a euro 77.000,00, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. La Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda, escludendo ogni ipotesi di dolo o colpa grave in capo all'istante.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze affida il ricorso a un solo motivo con il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione, ponendo in rilievo un'indebita sovrapposizione dei piani della cognizione e della riparazione operata dalla Corte territoriale. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a ripercorrere l'iter giudiziario culminato nell'assoluzione dell'imputato, aderendo integralmente alla ricostruzione fattuale e giuridica prospettata dal giudice della cognizione e basando la presunta assenza di dolo o colpa grave dell'istante sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
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Tale approccio metodologico risulterebbe viziato in radice, considerato che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal giudice del gravame, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione penale. Il Ministero ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha verificato in concreto se la condotta dell'istante fosse stata idonea a generare quella falsa apparenza di responsabilità da cui è scaturita la misura cautelare. In particolare, non è stata compiuta un'analisi autonoma dell'ammissione resa dal UC circa il fatto di essersi intrattenuto con la minore all'interno del casotto, sia pure affermando che ciò era avvenuto su iniziativa della ragazza. Il ricorrente evidenzia che rientrano nella nozione di colpa grave anche condotte non penalmente rilevanti, se collocate in un contesto tale da rendere ragionevole l'intervento dell'autorità giudiziaria. È il caso, ad esempio, delle frequentazioni ambigue, dei rapporti privi di giustificazione razionale con soggetti vulnerabili o coinvolti in situazioni potenzialmente illecite, o di condotte che, pur non integrando reato, risultino fortemente imprudenti e tali da apparire compatibili con la fattispecie oggetto di indagine. Nel caso di specie, la presenza di un uomo adulto in un luogo appartato con una minore infraquattordicenne, in un contesto da lui stesso descritto come connotato da un contatto fisico (ancorché su iniziativa della minore), rappresentava, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, una condotta gravemente colposa e obiettivamente idonea a generare un sospetto di reato tale da giustificare l'emissione della misura cautelare.
3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. La difesa del UC deposita memoria, concludendo per la conferma dell'ordinanza
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va premesso che il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione ha natura autonoma e distinta rispetto al giudizio di responsabilità penale. Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice chiamato a decidere sull'indennizzo non deve valutare nuovamente la sussistenza del reato, ma verificare se l'interessato abbia posto in essere comportamenti tali da costituire causa o concausa, per dolo o per colpa grave, dell'applicazione o del mantenimento della misura cautelare. E' stato sottolineato che la colpa grave consiste in una condotta connotata da macroscopica imprudenza, negligenza o inosservanza di regole, tale da rendere prevedibile e, secondo la comune esperienza, quasi doveroso l'intervento dell'autorità
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giudiziaria. Inoltre, è stato precisato che l'accertamento deve fondarsi su dati di fatto certi ed essere guidato da un percorso motivazionale autonomo, che non si esaurisca nella mera adesione al giudizio assolutorio, poiché la finalità del giudizio riparatorio è diversa e distinta da quella del giudizio di cognizione (Sez. U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01). Questa Corte ha successivamente ribadito che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, 5.11.2002, n. 34181 Guadagno, v. 226004). Le Sezioni Unite hanno ancora stabilito che il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Nell'occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto;
Sez.U., n.34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). In sintesi, Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione non si esaurisce nell'accertamento dell'esito assolutorio né nella valutazione della tenuta probatoria dell'accusa, ma richiede una distinta e autonoma indagine sul comportamento dell'interessato, da valutarsi ex ante, alla luce del quadro indiziario, non smentito dal giudizio di merito, che giustificò il
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provvedimento restrittivo, al fine di stabilire se egli abbia dato causa, con dolo o colpa grave, alla privazione della libertà. Ciò implica un apprezzamento diretto delle modalità della condotta e del grado di colpa, non sostituibile con il mero rinvio alla motivazione della sentenza di assoluzione.
3. Nel caso in esame, il ricorso ha puntualmente messo in luce che l'ordinanza impugnata ha eluso questo passaggio logico necessario. Vi è infatti un nucleo fattuale che la stessa decisione dà per acquisito e che non è stato travolto dall'assoluzione. Si tratta dell'accertata presenza dell'adulto e della minore infraquattordicenne in un luogo chiuso e appartato (il "casotto"), in un contesto temporalmente delimitato e con una dinamica che lo stesso istante, nelle spontanee dichiarazioni, ha almeno in parte confermato. In particolare, l'interessato ha riferito che, mentre era nel bagno del locale, la minore lo avrebbe raggiunto improvvisamente e lo avrebbe toccato, tanto da indurlo a reagire, urlando e intimandole di uscire. Questa situazione fattuale compresenza in un bagno e contatto fisico prospettati dallo stesso istante - costituisce il tema su cui avrebbe dovuto concentrarsi l'accertamento tipico del giudizio ex art. 314 cod. proc. pen., perché è precisamente tale contesto, per la sua oggettiva ambiguità e per la sua rilevanza sul piano della prudenza, che può essere idoneo, secondo l'id quod plerumque accidit, a generare l'allarme sociale e l'intervento dell'autorità giudiziaria, fino alla restrizione cautelare. Il giudizio di riparazione, come si è già ricordato, non coincide con quello di cognizione e non richiede di stabilire se il reato sia stato posto in essere e se ne sia stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Esso richiede invece di stabilire se la misura cautelare sia stata determinata, anche nel concorso dell'altrui errore valutativo, da un comportamento dell'interessato connotato da dolo o colpa grave, cioè da una imprudenza macroscopica tale da rendere prevedibile, e in un certo senso provocare in sinergia, l'adozione del provvedimento restrittivo. È qui che l'ordinanza impugnata mostra la criticità, perché, pur richiamando in premessa i principi astratti di autonomia del giudizio riparatorio, finisce poi per sciogliere il nodo decisivo con un ragionamento che si appiattisce sulla sentenza di assoluzione e, soprattutto, sulla ritenuta inattendibilità del racconto della minore, come se ciò bastasse, di per sé, ad escludere la colpa grave dell'istante. In sostanza, la Corte territoriale non ha svolto la verifica necessaria sulla possibile condotta macroscopicamente imprudente dell'istante, idonea a determinare l'applicazione della misura cautelare, ma ha concentrato il proprio ragionamento esclusivamente sull'accertamento del reato.
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La sovrapposizione tra il giudizio sulla responsabilità e quello sulla condotta causalmente rilevante ai fini della riparazione è stata correttamente evidenziata dal ricorso e trova effettivo riscontro nella motivazione dell'ordinanza. Manca, in particolare, una reale analisi delle cautele esigibili nella situazione concreta. Non risulta esaminato ed è questo il profilo dirimente evidenziato dal ricorrente - se l'istante abbia tenuto una condotta conforme ai doveri minimi di prudenza richiesti nel rapporto con una minore infraquattordicenne, oppure se abbia, al contrario, consentito o non impedito una situazione di isolamento in ambiente chiuso, addirittura all'interno del bagno del locale, in cui sarebbe avvenuto il contatto fisico. L'affermazione secondo cui la ragazza lo avrebbe raggiunto "all'improvviso non esaurisce il tema, ma lo apre: proprio tale circostanza imponeva di verificare se l'adulto avesse predisposto condizioni idonee a evitare l'accesso, se avesse adottato misure di cautela o se, invece, avesse tollerato una situazione intrinsecamente rischiosa e prevedibilmente equivoca. Non si tratta evidentemente di dettagli marginali, ma degli stessi elementi che, sul piano cautelare, avrebbero potuto provocare l'intervento dell'autorità e che, sul piano riparatorio, impongono di verificare il profilo della colpa grave e l'efficienza causale della condotta dell'istante. Su questo versante la motivazione è sostanzialmente silente. In sintesi, l'ordinanza, pur richiamando alcuni elementi di fatto potenzialmente significativi luogo particolare e appartato, presenza della minore, contatto fisico riferito dallo stesso interessato non li sottopone a una valutazione causale in termini di macroscopica imprudenza, ma li neutralizza richiamando la caduta della prova del fatto tipico. In tal modo, la decisione non risponde alla domanda propria del giudizio riparatorio, ovvero se la misura cautelare sia stata resa prevedibile e sinergicamente provocata da una condotta gravemente imprudente dell'istante. L'esclusione della colpa grave resta così assertiva e non sorretta da un percorso argomentativo effettivo, come correttamente denunciato nel ricorso.
4. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinché il giudice del rinvio proceda a un nuovo esame che affronti il tema della condotta dell'istante, partendo dai dati fattuali non controversi sopra evidenziati, e valuti se;
nel contesto concreto, il richiedente abbia omesso quelle cautele elementari che avrebbero evitato la situazione di rischio, chiarendo se tale comportamento integri una macroscopica imprudenza causalmente collegata all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare.
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così è deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore Francesco Luigi Branda Meny Bunk
Il Presidente Emanuele Salvo
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 4/03/2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Caliendo
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