Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 1934 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 agosto 2006 |
Commentari • 14
- 1. Il Registro Somme e Valori del notaio - guida rapidaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 22 gennaio 2025
La base normativa del Registro Somme e Valori La struttura e i contenuti del registro Le tipologie di depositi da annotare Le tutele introdotte dal legislatore Modalità di gestione Gli altri adempimenti La responsabilità del notaio La funzione di garanzia Il Registro nell'era digitale I rapporti con gli altri adempimenti notarili Il Registro Somme e Valori rappresenta uno strumento fondamentale nell'esercizio della professione notarile: costituisce infatti il documento ufficiale in cui il notaio deve annotare cronologicamente tutte le somme e i valori che riceve in deposito dai clienti. Il registro, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934 n. 64, …
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Giurisprudenza • 21
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 29Provvedimento: R EP UBBLI C A ITAL I AN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. VA SC AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. FERRAU' GIOVANNI (pec: Email_1 e dell'avv. DI PORTO ANDREA (pec: Email_2 ) e dell'avv. CAVALLARI PAOLO (pec: Email_3 ) reclamante contro Controparte_1 [...] (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. ANSELMO BARONE e …Leggi di più...
- inutilizzabilità risultanze ispettive·
- giurisdizione disciplinare·
- art. 51 legge notarile·
- art. 144 legge notarile·
- art. 28 legge notarile·
- art. 138 legge notarile·
- compensazione spese·
- sanzione pecuniaria·
- art. 147 legge notarile·
- procedimento disciplinare notarile·
- violazione principi deontologici·
- ravvedimento operoso·
- legittimità costituzionale·
- sanzioni disciplinari·
- sospensione dall'esercizio professionale
Versioni del testo
- Art. 1.
Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 , e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241 , sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, numero 1365 , conseguendovi l'idoneita'. - Art. 2.
Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilita' in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell' art. 41, secondo comma, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell' art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 , ovvero nelle condizioni prevedute nell' art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462 , modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 .
Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sara' dimostrato nei modi da stabilirsi dal Ministro per la grazia e giustizia.
- Art. 3.
Il periodo di pratica notarile richiesto dall' art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo,