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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15248 /2023 vertente
TRA
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il Parte_1
17/01/1975, rappresentato e difeso dall'avv. stabilito ROMA CONCETTA e dall'avv. FABIO PAGANO, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZOPOLI e ITALA DE BENEDICTIS, come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_2 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_3
, e , in persona del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FUCITO FULVIO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/12/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza dell' Avviso di intimazione n° 02820239010524501/000 con il quale l' richiedeva il pagamento dell'avviso di Controparte_2 addebito n° 32820190005618214000 di importo pari ad € 3.908,09 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali (I.V.S.) per gli anni 2014, impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione.
1 Si costituivano resistendo all'avversa domanda, di cui in via CP_7 preliminare eccepivano la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività. Non era legittimata passiva la CP_8
******
Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_2 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_3
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_2 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio.
Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_9 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
2 Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'interesse ad agire e la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo Si osserva, inoltre, per completezza che in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis e la successiva Cassazione civile sez. un. - 06/09/2022, n. 26283 hanno statuito che il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce che sussiste interesse solo se vi è: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A parere della Suprema Corte, i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi. Non sussiste un vuoto di tutela dal momento che « pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). Osserva, infine, che in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
4 Nel caso in esame sussiste interesse ad agire dal momento che il ricorrente è stato destinatario di una intimazione di pagamento.
******
Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie. Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
, però, ha fornito prova della regolare notifica della cartella Controparte_2 indicata dal ricorrente (si veda avviso di ricevimento, in atti), ed in particolare risulta la notifica dell'avviso di addebito n. 32820190005618214000 in data 12.12.2019; prima ancora veniva notificata comunicazione di debito in data 14.7.2018 e successivamente veniva notificato l'avviso di intimazione n° 02820239010524501/000 oggetto della presente impugnazione in data 6.11.2023, prima del decorso del quinquennio.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( ipotesi sub 2), gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del quinquennio ne impediscono il maturarsi.
In ordine alla correttezza del procedimento notificatorio, si osserva quanto segue. Le Sezioni Unite con sentenza 15/04/2021, n.10012, confermata di recente dalla Sezione Lavoro, Cass. 9125/2024, ha risolto il contrasto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando (c.d. "irreperibilità relativa") ed in particolare se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata
5 informativa (CAD) ovvero se sia invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata. La Suprema Corte, sul punto, ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Osserva tuttavia il Tribunale che tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8 (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Solo in quest'ultimo caso per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Parte ricorrente, in primo luogo, non prende posizione sulle singole notifiche prodotte in atti, limitandosi genericamente ad asserire la violazione della normativa di riferimento.
6 Osserva il Tribunale che dagli atti di causa, invece, risulta che e CP_1 CP_2 hanno correttamente effettuato e provato il perfezionamento del procedimento notificatorio. Come sopra precisato, nella fattispecie in esame, riconducibile allo schema dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., (disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario) è sufficiente che venga spedita una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Le spese sono compensate alla luce del recente intervento della Suprema Corte sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
7
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15248 /2023 vertente
TRA
, nato a [...]-DUCENTA (CE) il Parte_1
17/01/1975, rappresentato e difeso dall'avv. stabilito ROMA CONCETTA e dall'avv. FABIO PAGANO, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZOPOLI e ITALA DE BENEDICTIS, come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_2 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_3
, e , in persona del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FUCITO FULVIO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/12/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza dell' Avviso di intimazione n° 02820239010524501/000 con il quale l' richiedeva il pagamento dell'avviso di Controparte_2 addebito n° 32820190005618214000 di importo pari ad € 3.908,09 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali (I.V.S.) per gli anni 2014, impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione.
1 Si costituivano resistendo all'avversa domanda, di cui in via CP_7 preliminare eccepivano la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività. Non era legittimata passiva la CP_8
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Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c. Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_2 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_3
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_2 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio.
Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_9 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
2 Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
L'interesse ad agire e la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo Si osserva, inoltre, per completezza che in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis e la successiva Cassazione civile sez. un. - 06/09/2022, n. 26283 hanno statuito che il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce che sussiste interesse solo se vi è: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. A parere della Suprema Corte, i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi. Non sussiste un vuoto di tutela dal momento che « pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). Osserva, infine, che in tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
4 Nel caso in esame sussiste interesse ad agire dal momento che il ricorrente è stato destinatario di una intimazione di pagamento.
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Tanto premesso, occorre fare applicazione dei principi appena espressi al caso di specie. Ebbene, il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, deduce in primo luogo l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
, però, ha fornito prova della regolare notifica della cartella Controparte_2 indicata dal ricorrente (si veda avviso di ricevimento, in atti), ed in particolare risulta la notifica dell'avviso di addebito n. 32820190005618214000 in data 12.12.2019; prima ancora veniva notificata comunicazione di debito in data 14.7.2018 e successivamente veniva notificato l'avviso di intimazione n° 02820239010524501/000 oggetto della presente impugnazione in data 6.11.2023, prima del decorso del quinquennio.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ( ipotesi sub 2), gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del quinquennio ne impediscono il maturarsi.
In ordine alla correttezza del procedimento notificatorio, si osserva quanto segue. Le Sezioni Unite con sentenza 15/04/2021, n.10012, confermata di recente dalla Sezione Lavoro, Cass. 9125/2024, ha risolto il contrasto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando (c.d. "irreperibilità relativa") ed in particolare se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata
5 informativa (CAD) ovvero se sia invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata. La Suprema Corte, sul punto, ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Osserva tuttavia il Tribunale che tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8 (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Solo in quest'ultimo caso per considerare perfezionata la procedura notificatoria è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Parte ricorrente, in primo luogo, non prende posizione sulle singole notifiche prodotte in atti, limitandosi genericamente ad asserire la violazione della normativa di riferimento.
6 Osserva il Tribunale che dagli atti di causa, invece, risulta che e CP_1 CP_2 hanno correttamente effettuato e provato il perfezionamento del procedimento notificatorio. Come sopra precisato, nella fattispecie in esame, riconducibile allo schema dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., (disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario) è sufficiente che venga spedita una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Le spese sono compensate alla luce del recente intervento della Suprema Corte sopra esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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