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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/11/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E S E C O N D A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
OR ER IO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
LI RE
CONVENUTA
OGGETTO: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle memorie autorizzate depositate il 29/10/2025 dal ricorrente e il 30/10/2025 dalla convenuta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Oggetto della presente lite è la richiesta di restituzione (formulata dal marito nei confronti della moglie in contemporanea all'avvio di autonomo giudizio divorzile) dell'autorimessa sita in Modena,
Via Carteria n. 8 che il ricorrente ha concesso in comodato alla convenuta anni addietro (2017/2018)
e quest'ultima ha da allora utilizzato nell'ambito della propria attività lavorativa (gallerista d'arte).
1 2. La materia del contendere è pacificamente cessata, poiché alla prima udienza del 21/05/2025
l'immobile è stato riconsegnato e l'attore ha insistito per la sola condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite secondo il noto principio della soccombenza virtuale, in base al quale la fondatezza della domanda deve essere valutata al momento della notifica del ricorso introduttivo (cfr. tra le tante Cass., 19/10/2018, n. 23537).
3. Ciò premesso, si rileva come il comodato a suo tempo concluso verbalmente dalle parti vada qualificato alla stregua di precario, non avendone i paciscenti in alcun modo dettagliato i contenuti, tra cui, in primis, la relativa durata, né risultando la stessa desumibile aliunde con minima precisione
(cfr. Cass., 18/11/2014, n. 24468 secondo cui, condivisibilmente, la circostanza che nell'immobile dato in comodato si eserciti attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto a termine implicito e, di conseguenza, che il comodante non possa chiedere la restituzione dell'immobile sino a che non sia cessata l'attività in esso svolta).
Ai sensi dell'art. 1810 c.c., pertanto, la comodataria era tenuta alla restituzione del bene non appena ricevutane semplice richiesta dal comodante.
Risulta che il prima di radicare la causa (il 06/03/2025), con diffida del 15/05/2024 abbia Pt_1 chiesto, senza esito, alla la riconsegna dell'immobile e abbia altresì, al medesimo fine, dato CP_1 corso a procedimento di mediazione nel successivo mese di novembre 2024, nuovamente senza esito.
4. In conclusione, anche per il principio di causalità, nonché vista la sua soccombenza (virtuale), la convenuta viene condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati (pagamento del contributo unificato, spese di notifica e di registrazione della sentenza), considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Modena, 07/11/2025
2 IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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