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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 972/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10.12.2025
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1 alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti GIANLUCA VOZZA (c.f. ) e ROBERTO DE MASI C.F._1
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._2
Napoli, alla piazza G. Matteotti n. 7;
APPELLANTE
E
(già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, dott. , in forza di procura per P.IVA_2 Controparte_3 notaio del 5.7.2017 rep. n. 42907, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Persona_1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. GABRIELLA DE PALMA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Ischia, alla via dello Stadio n. 45;
APPELLATA
NONCHE'
1 , in persona del Presidente p.t. (c.f. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 25.8.2016, la società in accomandita semplice “ Parte_1
” (d'ora innanzi solo o società”) riceveva la notifica della
[...] Parte_1 cartella di pagamento n. 07120160064485644, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni “dell'art. 133 d.lgs. 152/1999” (abrogato e ora sostituito dall'art. 133 d.lgs. n. 152/2006)
e fondata sui decreti dirigenziali nn. 360 e 368 del 12.9.2011, adottati dal dirigente-coordinatore della Giunta regionale della con riferimento ai verbali di ispezione e prelievo n. CP_4 Pt_2
217/CA/06 e n. 218/CA/06 del 28.9.2006. Avverso tale cartella proponeva opposizione dinanzi al
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, lamentando: la difformità della cartella dal modello approvato dal Ministero delle Finanze;
la violazione del termine di decadenza ex art. 5
d.lgs. n. 46/1999; la violazione dell'art. 7 legge n. 121/2000, nonché degli artt. 14 e 15 legge n.
689/1981; l'insussistenza della propria legittimazione passiva e della propria responsabilità;
l'erronea determinazione del valore limite degli scarichi e l'illegittimità delle operazioni di prelievo effettuate dall' e, infine, l'intervenuta prescrizione del credito e la mancata notificazione del Pt_2 titolo esecutivo e del precetto.
Con sentenza n. 109/2019, pubblicata in data 11.9.2019, il Tribunale, esaminava tutti i motivi di doglianza e, superate le censure formali, rigettava nel merito l'opposizione, ritenendo la domanda infondata e condannando la società ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle resistenti e . Controparte_4 Controparte_5
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società , chiedendone la Parte_1 riforma sulla base dei seguenti molteplici motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame, la società ha evidenziato che i decreti dirigenziali n. 360 e n.
368 del 2011 erano stati già precedentemente annullati dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, con le sentenze nn. 573 e 574 del 2012 (passate in giudicato), all'esito dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 739 e 740 del 2011, instaurati nei confronti della In Controparte_4 accoglimento di tale motivo, ha chiesto di “dichiarare l'appellante istante non tenuto a corrispondere le somme richieste (incluse spese di notifica) con la cartella impugnata”, con condanna delle parti appellate alle spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, “nella denegata ipotesi di rigetto dell'assorbente eccezione di giudicato”,
l'appellante ha formulato ulteriori motivi di gravame, sostanzialmente riproponendo i vizi già dedotti in primo grado. In particolare, con il secondo motivo, ha censurato la sentenza impugnata
2 nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell'
[...]
; con il terzo motivo, ha dedotto la nullità della cartella perché redatta in Controparte_5 difformità rispetto al modello ministeriale di riferimento;
con il quarto motivo, ha invocato la violazione del termine per la notifica della cartella di pagamento, previsto a pena di decadenza dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; con il quinto motivo, ha lamentato la mancanza nella cartella degli elementi previsti dall'art. 7 legge n. 121/2000 e, specificamente, dell'indicazione dell'organo cui rivolgersi per il riesame o per il ricorso avverso la stessa;
con il sesto motivo, ha evidenziato che, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, anche ove trattasi di crediti della pubblica amministrazione, per cui la cartella di pagamento impugnata sarebbe nulla per eccesso di potere e violazione dell'iter procedurale;
con il settimo motivo, poi, ha dedotto che i decreti dirigenziali nn.
360 e 368 del 2011 erano stati in precedenza impugnati con ricorsi in opposizione tempestivamente depositati e che, peraltro, tali decreti non erano mai stati correttamente notificati al ricorrente;
ha invocato, altresì, la violazione del termine di prescrizione ex art. 14 legge n. 689/1981 e dell'obbligo di cui all'art. 15 della medesima legge - non essendo stata inviata alla società la lettera raccomandata contenente il risultato delle analisi sui campioni prelevati dall' in data Pt_2
28.9.2006 -, la sua carenza di legittimazione passiva e di responsabilità, l'erroneità e illegittimità delle operazioni di ispezione e prelievo effettuate dall' (con particolare riguardo all'utilizzo Pt_2 del metodo del campionamento nell'arco di tre ore piuttosto che quello medio ponderato nell'arco delle 24 ore), nonché, infine, l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 legge n.
689/1981.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il Controparte_5 rigetto dell'appello e, in via subordinata, in caso di suo accoglimento, ha chiesto la compensazione delle spese di lite, insistendo per l'accertamento del suo difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 10.12.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Deve darsi priorità logico-giuridica alla trattazione del primo motivo di appello, concernente l'esistenza di un precedente giudicato tra le parti avente ad oggetto la sussistenza del credito azionato con la cartella opposta, giacché le questioni ivi prospettate risultano idonee ad assorbire tutti gli ulteriori motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La cartella di pagamento n. 07120160064485644 si riferisce al ruolo n. 2016/008403 emesso per sanzioni amministrative relative alle infrazioni accertate con il decreto n. 360 (notificato il
3 16.9.2011) e il decreto n. 368 (notificato il 19.9.2011), entrambi espressamente indicati nel dettaglio degli importi riportato sulla cartella esattoriale.
Dalla documentazione allegata all'atto di appello risulta che il Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di Ischia aveva annullato i decreti dirigenziali posti a fondamento della cartella di pagamento in questione già prima della pronuncia della sentenza impugnata, ritenendo non sufficientemente provata la responsabilità dell'odierna società appellante nella commissione dell'illecito ambientale contestato. Nello specifico, il decreto dirigenziale n. 360 del 2011 è stato annullato con sentenza n. 573 del 2012 (emessa nel procedimento recante R.G. n. 740/2011) e il decreto dirigenziale n. 368 del 2011 è stato annullato con sentenza n. 574 del 2012 (emessa nel procedimento recante R.G. n. 739/2011). Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, come si evince sempre dalla documentazione allegata all'atto di appello.
Tale circostanza, peraltro, non è stata neppure espressamente contestata dalla controparte all'atto della sua costituzione in giudizio, lì dove l' “ben consapevole della giurisprudenza CP_5 riguardante l'esistenza di un giudicato esterno”, si è rimessa su tale questione alla valutazione della
Corte.
Questa Corte, quindi, non può che prendere atto dell'esistenza del precedente giudicato sul titolo posto a fondamento della cartella opposta e della conseguente assoluta infondatezza della pretesa creditoria ad essa sottesa, stante l'avvenuto accertamento (con efficacia di giudicato) dell'inesistenza di un titolo giustificativo.
Se è vero, inoltre, che nel giudizio dinanzi al primo giudice la società non ha eccepito né dedotto il giudicato precedentemente formatosi tra le parti a seguito dell'impugnativa da essa stessa proposta, è altrettanto vero che l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e vincola il giudice successivamente adito sulla medesima questione, non potendosi ritenere che l'eccezione di giudicato e le pronunce da cui esso promana siano assoggettate alle preclusioni assertive e probatorie dell'appello.
Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”
4 (Cass. n. 21087/2022). In altri termini, “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal ché il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass. n.
24455/2020).
Ciò posto, il primo motivo di appello va accolto e la cartella esattoriale impugnata n.
07120160064485644 va annullata, essendo stati annullati i decreti dirigenziali sulla cui base la cartella era stata emessa e, quindi, accertato che nulla è dovuto dall'odierna appellante in riferimento ai crediti posti a base della cartella stessa.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di gravame formulati dall'appellante.
Per completezza e ai fini della valutazione del regime delle spese di lite, la Corte ritiene di dover esaminare anche la questione della legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
Al riguardo, giova precisare che nella procedura di riscossione dei crediti erariali a mezzo ruolo occorre distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito - che compete all'ente creditore -, dall'attività concernente la predisposizione del titolo di pagamento e la sua successiva notificazione al debitore - che compete, invece, all'agente della riscossione. La legittimazione passiva spetta all'ente creditore ogniqualvolta il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito azionato nei suoi confronti;
viceversa, compete all'agente della riscossione allorché la controversia abbia ad oggetto la denuncia di vizi formali, afferenti alla notificazione della cartella e, più in generale, all'attività successiva all'iscrizione a ruolo (cfr. Cass. n. 36390/2022).
In applicazione di tali principi, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame sussista la legittimazione passiva dell' , atteso che la controversia in esame, Controparte_5 sulla base dei vizi dedotti nell'atto di citazione in primo grado e dei motivi di appello riproposti, non afferisce soltanto al merito della pretesa creditoria azionata, ma anche a vizi formali della procedura esecutiva coattiva.
Nondimeno, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra l'appellante e l'appellata , tenuto conto del fatto che i ruoli sono Controparte_1 stati formati dall'ente impositore (nel caso di specie la e che l'accertamento ivi Controparte_4 cristallizzato risulta vincolante per l'ente incaricato della riscossione, a cui i ruoli vengono trasmessi e che interviene meramente nella fase esecutiva. Peraltro, nel caso di specie l' Controparte_1
5 non era stata parte dei giudizi di impugnazione dei decreti dirigenziali posti a fondamento della cartella di pagamento opposta, sicché la sussistenza del pregresso giudicato non rientrava nella sua sfera di conoscibilità, bensì solo in quella dell'ente impositore stesso.
Vanno, invece, regolate diversamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la società appellante e l'appellata rimasta sempre contumace. Esse, per le Controparte_4 medesime ragioni evidenziate (formazione dei ruoli e conoscenza del giudicato da parte della
, nonché per la mancata proposizione dell'eccezione da parte dell'odierna appellante sin CP_4 dal primo grado di giudizio (essendo la società ben consapevole che la cartella era riferita ai suddetti decreti già annullati, recandone espressamente il riferimento numerico), vanno compensate per ½; la restante metà segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (tra € 26.000,01 a
€ 52.000,00) e detratta per l'appello la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
109/2019 pubblicata in data 11.9.2019, nei confronti della e dell' Controparte_4 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, in riforma della impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 071
20160064485644;
2) compensa per ½ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la e la Controparte_4 società appellante e condanna la a pagare la restante metà delle spese di entrambi i gradi di CP_4 giudizio, in favore dell'appellante società, liquidate, per il primo grado di giudizio in € 272,50 per spese ed € 1.905,00 per compensi professionali, nonché per il presente giudizio di appello in €
402,00 per spese ed € 1.750,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellata . Controparte_5
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 972/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10.12.2025
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1 alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti GIANLUCA VOZZA (c.f. ) e ROBERTO DE MASI C.F._1
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._2
Napoli, alla piazza G. Matteotti n. 7;
APPELLANTE
E
(già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del procuratore speciale, dott. , in forza di procura per P.IVA_2 Controparte_3 notaio del 5.7.2017 rep. n. 42907, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Persona_1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. GABRIELLA DE PALMA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Ischia, alla via dello Stadio n. 45;
APPELLATA
NONCHE'
1 , in persona del Presidente p.t. (c.f. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 25.8.2016, la società in accomandita semplice “ Parte_1
” (d'ora innanzi solo o società”) riceveva la notifica della
[...] Parte_1 cartella di pagamento n. 07120160064485644, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni “dell'art. 133 d.lgs. 152/1999” (abrogato e ora sostituito dall'art. 133 d.lgs. n. 152/2006)
e fondata sui decreti dirigenziali nn. 360 e 368 del 12.9.2011, adottati dal dirigente-coordinatore della Giunta regionale della con riferimento ai verbali di ispezione e prelievo n. CP_4 Pt_2
217/CA/06 e n. 218/CA/06 del 28.9.2006. Avverso tale cartella proponeva opposizione dinanzi al
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, lamentando: la difformità della cartella dal modello approvato dal Ministero delle Finanze;
la violazione del termine di decadenza ex art. 5
d.lgs. n. 46/1999; la violazione dell'art. 7 legge n. 121/2000, nonché degli artt. 14 e 15 legge n.
689/1981; l'insussistenza della propria legittimazione passiva e della propria responsabilità;
l'erronea determinazione del valore limite degli scarichi e l'illegittimità delle operazioni di prelievo effettuate dall' e, infine, l'intervenuta prescrizione del credito e la mancata notificazione del Pt_2 titolo esecutivo e del precetto.
Con sentenza n. 109/2019, pubblicata in data 11.9.2019, il Tribunale, esaminava tutti i motivi di doglianza e, superate le censure formali, rigettava nel merito l'opposizione, ritenendo la domanda infondata e condannando la società ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle resistenti e . Controparte_4 Controparte_5
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società , chiedendone la Parte_1 riforma sulla base dei seguenti molteplici motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame, la società ha evidenziato che i decreti dirigenziali n. 360 e n.
368 del 2011 erano stati già precedentemente annullati dal Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, con le sentenze nn. 573 e 574 del 2012 (passate in giudicato), all'esito dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 739 e 740 del 2011, instaurati nei confronti della In Controparte_4 accoglimento di tale motivo, ha chiesto di “dichiarare l'appellante istante non tenuto a corrispondere le somme richieste (incluse spese di notifica) con la cartella impugnata”, con condanna delle parti appellate alle spese del doppio grado di giudizio.
In via subordinata, “nella denegata ipotesi di rigetto dell'assorbente eccezione di giudicato”,
l'appellante ha formulato ulteriori motivi di gravame, sostanzialmente riproponendo i vizi già dedotti in primo grado. In particolare, con il secondo motivo, ha censurato la sentenza impugnata
2 nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell'
[...]
; con il terzo motivo, ha dedotto la nullità della cartella perché redatta in Controparte_5 difformità rispetto al modello ministeriale di riferimento;
con il quarto motivo, ha invocato la violazione del termine per la notifica della cartella di pagamento, previsto a pena di decadenza dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; con il quinto motivo, ha lamentato la mancanza nella cartella degli elementi previsti dall'art. 7 legge n. 121/2000 e, specificamente, dell'indicazione dell'organo cui rivolgersi per il riesame o per il ricorso avverso la stessa;
con il sesto motivo, ha evidenziato che, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, anche ove trattasi di crediti della pubblica amministrazione, per cui la cartella di pagamento impugnata sarebbe nulla per eccesso di potere e violazione dell'iter procedurale;
con il settimo motivo, poi, ha dedotto che i decreti dirigenziali nn.
360 e 368 del 2011 erano stati in precedenza impugnati con ricorsi in opposizione tempestivamente depositati e che, peraltro, tali decreti non erano mai stati correttamente notificati al ricorrente;
ha invocato, altresì, la violazione del termine di prescrizione ex art. 14 legge n. 689/1981 e dell'obbligo di cui all'art. 15 della medesima legge - non essendo stata inviata alla società la lettera raccomandata contenente il risultato delle analisi sui campioni prelevati dall' in data Pt_2
28.9.2006 -, la sua carenza di legittimazione passiva e di responsabilità, l'erroneità e illegittimità delle operazioni di ispezione e prelievo effettuate dall' (con particolare riguardo all'utilizzo Pt_2 del metodo del campionamento nell'arco di tre ore piuttosto che quello medio ponderato nell'arco delle 24 ore), nonché, infine, l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 legge n.
689/1981.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il Controparte_5 rigetto dell'appello e, in via subordinata, in caso di suo accoglimento, ha chiesto la compensazione delle spese di lite, insistendo per l'accertamento del suo difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 10.12.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Deve darsi priorità logico-giuridica alla trattazione del primo motivo di appello, concernente l'esistenza di un precedente giudicato tra le parti avente ad oggetto la sussistenza del credito azionato con la cartella opposta, giacché le questioni ivi prospettate risultano idonee ad assorbire tutti gli ulteriori motivi di impugnazione formulati dall'appellante.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La cartella di pagamento n. 07120160064485644 si riferisce al ruolo n. 2016/008403 emesso per sanzioni amministrative relative alle infrazioni accertate con il decreto n. 360 (notificato il
3 16.9.2011) e il decreto n. 368 (notificato il 19.9.2011), entrambi espressamente indicati nel dettaglio degli importi riportato sulla cartella esattoriale.
Dalla documentazione allegata all'atto di appello risulta che il Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di Ischia aveva annullato i decreti dirigenziali posti a fondamento della cartella di pagamento in questione già prima della pronuncia della sentenza impugnata, ritenendo non sufficientemente provata la responsabilità dell'odierna società appellante nella commissione dell'illecito ambientale contestato. Nello specifico, il decreto dirigenziale n. 360 del 2011 è stato annullato con sentenza n. 573 del 2012 (emessa nel procedimento recante R.G. n. 740/2011) e il decreto dirigenziale n. 368 del 2011 è stato annullato con sentenza n. 574 del 2012 (emessa nel procedimento recante R.G. n. 739/2011). Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, come si evince sempre dalla documentazione allegata all'atto di appello.
Tale circostanza, peraltro, non è stata neppure espressamente contestata dalla controparte all'atto della sua costituzione in giudizio, lì dove l' “ben consapevole della giurisprudenza CP_5 riguardante l'esistenza di un giudicato esterno”, si è rimessa su tale questione alla valutazione della
Corte.
Questa Corte, quindi, non può che prendere atto dell'esistenza del precedente giudicato sul titolo posto a fondamento della cartella opposta e della conseguente assoluta infondatezza della pretesa creditoria ad essa sottesa, stante l'avvenuto accertamento (con efficacia di giudicato) dell'inesistenza di un titolo giustificativo.
Se è vero, inoltre, che nel giudizio dinanzi al primo giudice la società non ha eccepito né dedotto il giudicato precedentemente formatosi tra le parti a seguito dell'impugnativa da essa stessa proposta, è altrettanto vero che l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e vincola il giudice successivamente adito sulla medesima questione, non potendosi ritenere che l'eccezione di giudicato e le pronunce da cui esso promana siano assoggettate alle preclusioni assertive e probatorie dell'appello.
Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”
4 (Cass. n. 21087/2022). In altri termini, “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal ché il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass. n.
24455/2020).
Ciò posto, il primo motivo di appello va accolto e la cartella esattoriale impugnata n.
07120160064485644 va annullata, essendo stati annullati i decreti dirigenziali sulla cui base la cartella era stata emessa e, quindi, accertato che nulla è dovuto dall'odierna appellante in riferimento ai crediti posti a base della cartella stessa.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di gravame formulati dall'appellante.
Per completezza e ai fini della valutazione del regime delle spese di lite, la Corte ritiene di dover esaminare anche la questione della legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
Al riguardo, giova precisare che nella procedura di riscossione dei crediti erariali a mezzo ruolo occorre distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito - che compete all'ente creditore -, dall'attività concernente la predisposizione del titolo di pagamento e la sua successiva notificazione al debitore - che compete, invece, all'agente della riscossione. La legittimazione passiva spetta all'ente creditore ogniqualvolta il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito azionato nei suoi confronti;
viceversa, compete all'agente della riscossione allorché la controversia abbia ad oggetto la denuncia di vizi formali, afferenti alla notificazione della cartella e, più in generale, all'attività successiva all'iscrizione a ruolo (cfr. Cass. n. 36390/2022).
In applicazione di tali principi, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame sussista la legittimazione passiva dell' , atteso che la controversia in esame, Controparte_5 sulla base dei vizi dedotti nell'atto di citazione in primo grado e dei motivi di appello riproposti, non afferisce soltanto al merito della pretesa creditoria azionata, ma anche a vizi formali della procedura esecutiva coattiva.
Nondimeno, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra l'appellante e l'appellata , tenuto conto del fatto che i ruoli sono Controparte_1 stati formati dall'ente impositore (nel caso di specie la e che l'accertamento ivi Controparte_4 cristallizzato risulta vincolante per l'ente incaricato della riscossione, a cui i ruoli vengono trasmessi e che interviene meramente nella fase esecutiva. Peraltro, nel caso di specie l' Controparte_1
5 non era stata parte dei giudizi di impugnazione dei decreti dirigenziali posti a fondamento della cartella di pagamento opposta, sicché la sussistenza del pregresso giudicato non rientrava nella sua sfera di conoscibilità, bensì solo in quella dell'ente impositore stesso.
Vanno, invece, regolate diversamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la società appellante e l'appellata rimasta sempre contumace. Esse, per le Controparte_4 medesime ragioni evidenziate (formazione dei ruoli e conoscenza del giudicato da parte della
, nonché per la mancata proposizione dell'eccezione da parte dell'odierna appellante sin CP_4 dal primo grado di giudizio (essendo la società ben consapevole che la cartella era riferita ai suddetti decreti già annullati, recandone espressamente il riferimento numerico), vanno compensate per ½; la restante metà segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (tra € 26.000,01 a
€ 52.000,00) e detratta per l'appello la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
109/2019 pubblicata in data 11.9.2019, nei confronti della e dell' Controparte_4 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, in riforma della impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 071
20160064485644;
2) compensa per ½ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la e la Controparte_4 società appellante e condanna la a pagare la restante metà delle spese di entrambi i gradi di CP_4 giudizio, in favore dell'appellante società, liquidate, per il primo grado di giudizio in € 272,50 per spese ed € 1.905,00 per compensi professionali, nonché per il presente giudizio di appello in €
402,00 per spese ed € 1.750,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellata . Controparte_5
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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