Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2000, n. 19675
CASS
Sentenza 1 dicembre 2000

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In tema di intercettazione telefonica, la modifica del numero telefonico dell'utenza originariamente sottoposta ad intercettazione non rende illegittime ed inutilizzabili le intercettazione effettuate dopo tale modifica, giacché il decreto di autorizzazione riguarda un numero identificativo della stessa utenza e solo l'intercettazione eseguita su una linea telefonica diversa rispetto a quella autorizzata rende inutilizzabile l'esito delle intercettazione.(Fattispecie in cui l'utenza telefonica, alla quale era stato modificato il numero, ha continuato ad essere in uso delle stesse persone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2000, n. 19675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19675
    Data del deposito : 1 dicembre 2000

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