Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di intercettazione telefonica, la modifica del numero telefonico dell'utenza originariamente sottoposta ad intercettazione non rende illegittime ed inutilizzabili le intercettazione effettuate dopo tale modifica, giacché il decreto di autorizzazione riguarda un numero identificativo della stessa utenza e solo l'intercettazione eseguita su una linea telefonica diversa rispetto a quella autorizzata rende inutilizzabile l'esito delle intercettazione.(Fattispecie in cui l'utenza telefonica, alla quale era stato modificato il numero, ha continuato ad essere in uso delle stesse persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2000, n. 19675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19675 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 1045
3. Dott. IU DE NARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FR RIGGIO - Consigliere - N. 20026/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
01. DE IS LE, nato a [...] il [...];
02. AM RN, nato a [...] il [...];
03. CA NC, nato a [...] il [...];
04. CO EP, nata a [...] il [...];
05. ST VA, nato a [...] il [...];
06. D'UT AF, nato a [...] il [...];
07. DE IS IO, nato a [...] il [...];
08. DE IS ME DR, nato a [...] il
16 luglio 1967;
09. DE IR AR, nata a [...] il [...];
10. TE MA, nato a [...] il [...];
11. AN NN, nata a [...] il [...];
12. AJ LB, nato a [...] il [...];
13. AJ BR, nato a [...] il [...];
14. AN DJ, nato a [...] il [...];
15. LO IA, nato a [...] il [...];
16. RT PE nato a [...] il [...];
17. SO FR, nato a [...] il [...];
18. IN IU, nato a [...] il [...];
19. IN PA MA, nato a [...] il
23 aprile 1959;
avverso la sentenza emessa il 23 novembre 1999 dalla corte d'appello di Lecce Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Edoardo Fazzioli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati il quale ha concluso chiedendo:
l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del CO TO, essendo estinti i reati per morte del reo;
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati da De IS EO, ZO NC, D'IL FA, De IS ON, De IS RM ND, NO LU, AJ IT, US AN;
il rigetto degli altri ricorsi;
- Uditi i difensori: avv. Francesca Conte, avv. Cosimo Maggiulli, avv. Carlo UI De Giorgi, avv. Antonuccio Porta, avv. Giovanni Montalto che hanno concluso riportandosi ai ricorsi dei propri assistiti e chiedendone l'accoglimento;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con sentenza del 23 novembre 1999 la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 4 dicembre 1998 del gup della stessa città, con la quale era stata affermata la responsabilità degli imputati di seguito indicati (la indicazione è limitata ai soli imputati che hanno proposto ricordo per cassazione) per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla immigrazione clandestina, per associazione per delinquere finalizzata nel traffico internazionale di stupefacenti del tipo marijuana, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti del tipo marijuana ed eroina e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di tabacchi lavorati esteri, nonché per i reati fine ai singoli ricorrenti contestati:
a) unificava per tutti gli imputati le imputazioni di cui al capo c) a quelle di cui ai capi b) della rubrica;
b) rideterminava nei confronti di De IS EO, D'IL FA, De IS ON, De IS RM ND e NO LU la pena nella misura concordata con il p.m., ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., previa rinuncia da parte degli imputati a tutti gli altri motivi di appello;
c) riduceva la pena inflitta dal gup ad AM TO, ZO NC, CO US, CO TO, NT MA, EL NA, AJ BR, NO LU, AJ IT, US AN, NO US e NO QU MA, per effetto o dell'unificazione di alcune delle associazioni a delinquere originariamente contestate o dell'applicazione della continuazione o della concessione delle attenuanti generiche, ovvero per assoluzione da qualcuno dei capi di imputazione contestati;
d) confermava la sentenza nei confronti di De RI MA, AJ LB e AJ DI.
Premetteva la corte che la responsabilità degli appellanti per l'unico reato associativo ritenuto in sentenza e per i reati di immigrazione clandestina e di traffico di sostanze stupefacenti, rispettivamente contestati, emergeva dalla risultanze delle intercettazioni telefoniche, da ritenersi legittimamente autorizzate e quindi utilizzabili, e dalle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria che avevano consentito anche l'arresto in flagranza di numerosi imputati.
Indicava, poi, per ogni singolo appellante le prove esistenti nei suoi confronti e le conseguenti conclusioni con riferimento ai motivi di appello da ciascuno presentati.
2. Contro la predetta sentenza, hanno proposto, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione tutti gli appellanti in precedenza indicati.
Con un primo motivo, sostanzialmente comune, i ricorrenti contestano la utilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni telefoniche.
Si assume in particolare che il primo decreto di autorizzazione, emesso dal gip del Tribunale di Lecce il 17 aprile 1996, era stato disposto nei confronti di tale De DI UI, sospettato di attività mafiose, sulla base di una notizia proveniente da una fonte confidenziale e di due incontri che il predetto aveva avuto con persone dedite alle rapine ed ad altri reati.
Sarebbero mancati, quindi, i sufficienti indizi di reato richiesti dall'art. 13 del d.l. 152/1991, per legittimare la intercettazione, in quanto la fonte confidenziale, malgrado una risalente pronunzia di questa Corte citata nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere utilizzata a fini processuali e gli incontri avuti dal De DI con le persone indicate nel decreto configuravano all'evidenza due situazioni episodiche ed estemporanee, dalle quali non poteva dedursi la esistenza di contatti con il mafioso RI TO ristretto in carcere come sosteneva la fonte confidenziale. L'esecuzione di tale intercettazione consentiva di captare per caso una conversazione di De IS EO, cognato del De DI dalla quale risultavano indizi di altri reati, per cui venivano richieste e disposte ulteriori intercettazioni sulla utenza del predetto De IS e su quella di un bar dallo stesso frequentato che permettevano di acquisire gli ulteriori elementi di prova posti a base della successiva affermazione di responsabilità per i reati oggetto del presente procedimento.
Sarebbe, tuttavia, evidente, ad avviso della difesa, che essendo stata la prima intercettazione disposta sulla base di semplici sospetti e non di sufficienti indizi di reato, i risultati della stessa non avrebbero potuto essere utilizzati per chiedere le successive intercettazioni nei confronti di altre persone, per cui nessuno dei risultati delle intercettazioni poteva essere utilizzato ai fini della decisione in considerazione del loro comune vizio di origine.
Si assume, inoltre, che le motivazione dei decreti di autorizzazione e delle successive proroghe, debbono ritenersi sostanzialmente mancanti, in quanto il gip si sarebbe limitato a riportare pedissequamente le richieste del p.m. senza indicare di avere compiuto una propria valutazione sulla effettiva esistenza dei presupposti di legge.
infine, con riferimento alla intercettazione delle conversazioni sulla utenza 0832-35169, si osserva che la stessa era stata autorizzata nei confronti di CO US intestataria della relativa utenza in quanto moglie di CO US. Avendo i CC, successivamente al decreto del gip comunicato che tale utenza era stata disattivata e che ne era stata attivata un'altra in diversa abitazione sempre a nome della CO US, il p.m. aveva disposto che la esecuzione delle intercettazioni avvenisse su tale numero telefonico senza richiedere nuova autorizzazione al gip, violando anche in questo caso il dettato legislativo in quanto la captazione autorizzata, dal gip si riferiva ad una utenza diversa da quella intercettata.
Con altro motivo, anche questo sostanzialmente comune, si deduce la insussistenza del reato di immigrazione clandestina e di conseguenza del contestato reato associativo di cui all'art. 416 c.p.. Infatti, poiché non costituisce reato l'ingresso clandestino in Italia e l'aiuto eventualmente prestato agli stranieri clandestini dopo il loro ingresso sul territorio dello Stato, ma soltanto il compimento di attività dirette a favorire l'ingresso clandestino degli stranieri nel territorio della Repubblica sarebbe stato necessario dimostrare la esistenza di un accordo con i referenti albanesi che provvedevano all'organizzazione dei viaggi;
al contrario, la prova doveva considerarsi mancata in quanto la sussistenza dell'accordo sarebbe stata fondata su mere presunzioni, in considerazione che l'unico dato di fatto accertato era costituito da tre conversazioni telefoniche di nessuna rilevanza probatoria se poste in relazione all'alto numero delle utenze sottoposte a controllo e delle intercettazioni effettuate.
Con riferimento, poi, alle singole posizioni, i ricorrenti sostengono: 1) De IS EO, pur avendo concordato la pena ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., ha dedotto la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
Analogo motivo hanno rappresentato anche 2) D'IL FA, 3) De IS RM, e 4) De IS ON, pur avendo anche loro definito il giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p.. Il De IS ON ha anche denunziato violazione di legge in quanto con riferimento ai reati associativi per i quali è stato condannato (art. 74 d.p.r. 309/90 e 416 c.p. per avere partecipato ad un associazione a delinquere dedita al contrabbando di t.l.e.) non vi sarebbe la prova della esistenza di una stabile organizzazione, trattandosi di autonomi reati fine di spaccio di sostanze stupefacenti o di contrabbando di tabacchi.
Rileva, infine, la mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche.
5) NO LU, che ha anche lui concordato la pena in appello, chiede, invece, il riconoscimento dell'effetto estensivo dell'appello proposto dai coimputati, in quanto la corte di merito ha assolto DE TU, AJ IT e AS ME (non ricorrente). NT MA, NO QU MA da qualcuno dei reati per i quali egli è stato, invece, condannato.
6) AM TO, oltre a denunziare la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazione telefoniche, lamenta la mancanza di motivazione e il travisamento dei fatti, in quanto la corte d'appello non avrebbe considerato che tutti i testi lo avevano indicato come venditore di frutta e verdura e le intercettazioni telefoniche poste a base della sua condanna non si rifarebbero a dichiarazioni da lui rese, ma a colloqui tra persone che parlavano di lui secondo quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata,
7) ZO NC lamenta la violazione dell'art. 416 c.p. in quanto la prova della sua partecipazione al sodalizio criminoso sarebbe stata affermata sulla base di una sola telefonata e non risulterebbe, quindi, dimostrata l'esistenza del dolo sotto il profilo dell'affectio societatatis;
8) CO US denunzia la inutilizzabilità delle intercettazione, nonché la violazione dell'art. 74, d.p.r. 309/90 in quanto sarebbe stata ritenuta responsabile soltanto in quanto a conoscenza delle attività del marito e per un solo accertato episodio di spaccio di sostanza stupefacente;
9) CO TO denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., mancando la prova del collegamento con referenti albanesi per l'organizzazione dell'immigrazione di clandestina. 10) De RI MA denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni, nonché la mancanza di prove in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., ritenuto sussistente soltanto in base a sporadiche telefonate ed alla circostanza che è legata sentimentalmente al coimputato NA BR, circostanza che la aveva portata a conoscere le attività illecite di costui, ma non a partecipare al sodalizio criminoso;
tali considerazioni valgono anche per l'associazione di cui all'art. 74, d.p.r. 309/90. 11) NT MA denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni, nonché la insussistenza del reato di cui all'art.416 c.p., essendo stati accertati soltanto alcuni fatti concernenti l'ingresso clandestino di stranieri che, peraltro, non costituirebbero reato in mancanza della prova di un accordo con referenti albanesi per l'ingresso dei clandestini nella Repubblica;
12) EL NA denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni nonché la mancanza di motivazione i ordine alla commissione del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, per il quale sarebbe stata condannata soltanto perché avrebbe ammesso di avere fatto parte della diversa associazione diretta alla introduzione in Italia di stranieri clandestini;
13) NA LB denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni, nonché la insufficienza della motivazione in ordine alla sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 c.p. per mancanza di concreti elementi di accusa, la violazione dell'art. 74, d.p.r. 309/90 in quanto gli elementi di prova sarebbero costituiti soltanto da quattro intercettazioni telefoniche relative all'episodio di 24 kg. di "erba", la mancanza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 80, d.p.r. 309/90, la mancanza di motivazione in odine al diniego della concessione delle attenuanti generiche a cui a suo avviso aveva diritto tenuto conto della sua giovane età e dell'incensuratezza, ed, infine, l'eccessiva quantificazione della pena.
14) NA BR denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e la mancanza di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, all'aggravante di cui all'art. 80, d.p.r. 309/90, al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.
15) NA DI denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 c.p. ed a quella di cui all'art. 74 d.p.r 309/90 ritenuta provata sulla base di un'erronea valutazione dei suoi colloqui con i cugini NA. Denunzia;
inoltre, che essendo la sentenza di primo grado priva di una effettiva motivazione, erroneamente la sentenza di appello avrebbe ritenuto generico il gravame da lui proposto con la conseguenza che questa corte dovrebbe annullare la sentenza impugnata per mancanza di motivazione sul punto.
Denunzia, infine, la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena. 16) AJ IT denunzia la mancanza di motivazione in ordine alla sua partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. Lamenta il ricorrente che la stessa sarebbe stata ritenuta sulla base di due conversazioni del luglio 1997 dalle quali risulterebbe che gli si proponeva di iniziare a lavorare nel settore, ma che tale intenzione si era conclusa in un nulla di fatto. Inoltre anche a voler ritenere che egli avesse riallacciato i rapporti con NA BR nel gennaio 1998, epoca in cui vene con questo arrestato, tali elementi non sarebbero sufficienti per ritenere la sua partecipazione al sodalizio criminoso.
Con altro motivo si sostiene che per lo stesso fatto sarebbe già stato giudicato ed assolto dal gup e dal tribunale di Bologna come risulterebbe dalla relative sentenze che allega.
Infine, si duole del trattamento sanzionatorio riservatogli diverso e più grave di quello comminato ad altro coimputato che si troverebbe nella sua stessa posizione;
17) US AN denunzia la manifesta illogicità della motivazione per la mancata indicazione delle prove della affermata responsabilità.
18) NO US denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nonché la insussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p. conseguente alla mancanza di prove in ordine alla esistenza del delitto di immigrazione clandestina nei sensi già precisati con riferimento ad analogo motivo presentato da altri ricorrenti.
Denunzia altresì la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 ritenuta soltanto per avere effettuato due viaggi come corriere e per l'erronea interpretazione di una conversazione telefonica, nonché in ordine alla concessione delle attenuanti generiche non avendo tenuto conto della funzione correttiva della pena a queste riconosciuta dalla giurisprudenza e per non avere indicato i parametri per cui gli erano state negate pur essendo state concesse ad altri coimputati. 19) QU MA denunzia la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e la insussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p. per gli stessi motivi indicati dal NO. È acquisito agli atti il certificato del comune di Lecce n. 2923 del 22 novembre 2000 dal quale risulta che CO TO, nato il [...] è deceduto il 6 novembre 2000.
3.a. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto diversi profili la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, è infondato ed al limite della inammissibilità. La corte d'appello di Lecce, infatti, ha fornito una esauriente risposta ai motivi di appello formulati dai ricorrenti che ora si limitano a riproporre le stesse questioni nei medesimi termini e senza muovere critiche specifiche alle argomentazioni in fatto ed in diritto esposte da tale giudice.
Ciò posto, deve, comunque, affermarsi che va esclusa la sussistenza del denunziato difetto di motivazione del decreto del 17 aprile 1996 (con il quale veniva autorizzata la prima intercettazione) in quanto il gip avrebbe fatto proprie nel decreto le espressioni contenute nella richiesta del p.m., il quale a sua volta avrebbe fatto riferimento alla segnalazione del nucleo operativo del carabinieri del comando provinciale di Lecce che davano conto delle indagini esperite e dei loro risultati.
Questa corte, infatti, ha ritenuto, anche a sezioni unite, che la motivazione per relationem è ammissibile ogni qualvolta, comunque, risulti che il giudice abbia effettivamente valutato gli elementi di fatto sottoposti al suo esame ed abbia indicato le ragioni per le quali la intercettazione è autorizzata, indipendentemente dalla forma in concreto utilizzata.
A tale obbligo non risulta essersi sottratto il gip del tribunale di Lecce, che, come si evince da quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata (e dall'esame del decreto che questa corte ha potuto controllare ai fini della verifica dell'esistenza materiale della motivazione, contestata da alcuni ricorrenti) ha precisato esservi motivo per ritenere in base, sia alle dichiarazioni della fonte confidenziale, sia agli accertamenti direttamente effettuati dalla p.g., (che aveva accertato che il De DI UI, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, aveva rapporti e si incontrava frequentemente con altre persone, condannate, indiziate o sospettate dello stesso reato) che fosse stata ricostituita (o si stesse ricostituendo) una associazione, di carattere mafioso o, che, comunque, il De DI si stesse organizzando per commettere reati con le predette persone. Motivazione che per la sua complessità argomentativa, - indipendentemente dalle frasi utilizzate, stigmatizzate, peraltro, anche dalla corte d'appello sotto un profilo meramente formale, dimostrano che vi è stata una specifica valutazione delle risultanze processuali.
Con riferimento, poi, all'altro profilo di ricorso secondo il quale gli elementi di fatto forniti al momento della richiesta di autorizzazione non erano tali da integrare, "sufficienti indizi, di reato", va rilevato che, essendovi sul punto, come si è visto ampia motivazione, la censura non poteva limitarsi ad opporre alla tesi sostenuta nella sentenza la tesi proposta dal ricorrente, ma, integrando un vizio della motivazione e non una violazione della legge processuale (del tutto rispettata, essendo stato il decreto motivato) avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali la motivazione, contenuta nel decreto e con la quale si sosteneva l'esistenza dei "sufficienti indizi di reato" era, invece, di una illogicità così manifesta da rendere palese che nella specie tali indizi mancavano.
Analogamente infondata è la censura relativa alla assunta indebita utilizzazione della fonte confidenziale.
La sentenza impugnata ha, infatti precisato (pag. 8) che la sussistenza degli indizi risultava non soltanto dalla fonte confidenziale, ma anche dagli accertamenti dei carabinieri di cui dava compiutamente atto. Il motivo, quindi, deve considerarsi inammissibile in quanto, essendo il provvedimento censurato fondato su una duplice motivazione, costituita da una parte dalla fonte confidenziale e dall'altra da elementi sulla cui legittimità non vi è questione di dubitare, gli accertamenti di p.g. autonomi ed sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento, la censura, anche nell'ipotesi che fosse ritenuta fondata (questione che non si esamina per la sua superfluità ai fini della decisione), non potrebbe mai comportare l'annullamento del provvedimento contestato. Il motivo, infine, con il quale si deduce la inutilizzabilità di alcune delle intercettazioni perché i originariamente autorizzate in relazione ad un numero telefonico, sono state, invece, effettuate su un diverso numero telefonico, è manifestamente infondato. Con il decreto motivato con il quale il giudice autorizza l'intercettazione, il diritto costituzionalmente garantito alla segretezza della corrispondenza viene temporaneamente compresso non in via generale, ma con riferimento alla sua estrinsecazione con un determinato mezzo o in un determinato ambiente.
Di qui il dovere del giudice di indicare, quando si tratta intercettazione di conversazioni telefoniche, la linea telefonica sulla quale è consentita la intercettazione o nel caso di intercettazioni ambientali, il luogo (di privata dimora) in cui le operazioni di captazione dovranno avere luogo, allo scopo di identificare con precisione la persona titolare del diritto che viene compresso ed il mezzo con il quale tale temporanea lesione deve venire realizzata. Con la conseguenza che l'esecuzione delle intercettazioni su una linea telefonica diversa o in un ambiente diverso da quelli autorizzati renderebbero illegittime ed inutilizzabili le conversazioni captate, perché il diritto alla riservatezza sarebbe violato in mancanza di un legittimo provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Diverso è il caso, tuttavia, in cui l'intercettazione non avvenga su una linea telefonica diversa o in un luogo diverso da quello autorizzato dal giudice, come nell'ipotesi per esempio in cui il comune cambi il nome della strada dove si trova l'abitazione in cui la intercettazione ambientale deve essere eseguita, in quanto è evidente che in tale caso pur cambiando i segni convenzionali di riconoscimento (via e numero civico) non si ha nessuna ulteriore compressione del diritto alla riservatezza sotteso all'autorizzazione.
Tanto in sostanza risulta essersi verificato nel caso in esame. Il giudice, infatti, aveva autorizzato la intercettazione delle conversazioni che avrebbero dovuto avere luogo sulla unica utenza telefonica intestata alla moglie del CO, utenza di fatto in uso al CO e tanto si è continuato a fare, come pacificamente riconosciuto, anche dopo la modifica del numero telefonico che identificava l'utenza intestata alla moglie del CO.
3.b. Esclusa la possibilità di applicare, per la confermata utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, le disposizioni di cui all'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del CO TO perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato. I ricorsi di De IS EO, di D'IL FA, di De IS RM ND, di De IS ON, di NO LU, di ZO NC e di US AN debbono invece essere dichiarati inammissibili.
I De IS ed il NO, infatti, hanno effettuato il c.d. patteggiamento della pena in appello, rinunciando a tutti gli altri motivi di ricorso. Consegue, che una volta esclusa la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. anche nei loro confronti, stante l'articolato e logico quadro accusatorio risultante dalla sentenza impugnata, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.
Con riferimento alla posizione del NO deve soltanto aggiungersi che la richiesta dell'effetto estensivo dei motivi di appello proposti dagli imputati che sono stati assolti è generica e, peraltro, non tiene conto del fatto che i coimputati sono stati assolti per ragioni esclusivamente personali attenenti alla prova della loro partecipazione ai fatti contestati.
Analoga declaratoria va emessa per i ricorsi del ZO e Del US, essendo i motivi di ricorso completamente ed esclusivamente di merito perché limitati alla contestazione, peraltro, generica della efficacia dimostrativa degli elementi esistenti nei loro confronti ai fini della prova della loro colpevolezza.
3.c. I ricorsi dell'AM, della CO, della De RI, del NT, della EL, degli AJ, del AJ e del NO, ancorché al limite della inammissibilità, debbono essere rigettati. Tutti i ricorrenti, infatti, come si è accennato nell'esposizione, hanno denunziato la inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, motivo che come si è detto è infondato.
Con gli altri motivi, i ricorrenti, ciascuno con riferimento alla propria posizione, contestano là esistenza di elementi di prova sufficienti per ritenere dimostrata la esistenza della propria responsabilità in ordine ai reati associativi ascritti sotto il profilo che o mancherebbe il dolo associativo (affectio societatis), ovvero la loro apparenza alla associazione sarebbe stata erroneamente dedotta dall'accertamento di un episodico reato fine. In altri casi, contestano la esistenza stessa della illiceità penale del fatto sul presupposto che non sarebbe stata dimostrata la esistenza dei reati fine, come appunto nel caso, del favoreggiamento della immigrazione clandestina in cui mancando la prova (secondo l'assunto difensivo) del collegamento con referenti albanesi verrebbe meno la esistenza del reato;
alcuni, infine, si dolgono della entità della pena, che ritengono eccessiva, o della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Su tutti tali punti la sentenza impugnata ha ampiamente e logicamente motivato, sia in generale indicando i principi di diritto applicati e la interpretazione fornita alle singole risultanze processuali esaminate in modo del tutto esauriente, sia in particolare fornendo con riferimento a ciascun ricorrente una puntuale indicazione delle fonti di prova a suo carico e dei motivi per i quali ha ritenuto di doverne affermare la responsabilità, concedere o negare le attenuanti generiche, determinare in quei limiti la pena. Di conseguenza i motivi di ricorso con i quali, peraltro in alcuni casi del tutto sommariamente, si contestano le conclusioni alle quali è giunta la sentenza impugnata, fornendo di alcune circostanze (peraltro, senza alcun riferimento specifico alla motivazione della corte) un significato diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, si risolvono in censure di mero fatto, inammissibili davanti a questa corte. Come è noto, è stato più volte affermato il principio secondo il quale "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché ... le scelte compiute (dal giudice di merito), se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova" (cfr. Cass, sez. unite, 23 novembre 1995, n. 2110, RV. 203 767). Tale è il caso del ricorso dell'AM che continua insistere sulla circostanza che oggetto delle conversazioni era effettivamente la nota verdura (cicoria) e non partite di sostanza stupefacente;
della CO US, che continua a sostenere che la sua responsabilità è stata affermata soltanto perché moglie del CO, volutamente ignorando il ruolo attivo che ella avrebbe avuto nelle associazioni di cui si discute, secondo la logica e ampia ricostruzione effettuata dal gup e ribadita dalla corte d'appello sulla base dei numerosi elementi probatori a suo carico;
della De RI che, sostiene una tesi analoga a quella della CO, in quanto sentimentalmente legata ad AJ BR ritenuto uno dei promotori della associazioni a delinquere, riproponendo la stessa interpretazioni dei fatti già confutata dai giudici di merito, dei quali censura le conclusioni con argomentazioni fondate esclusivamente sulla prospettazione di una diversa interpretazione del significato dimostrativo di determinate risultanze processuali;
del NT che continua a sostenere, malgrado l'accertato rilevante numero di reati di immigrazione clandestina, la insussistenza di un organismo associativo finalizzato a tale scopo, completamente dimenticando le argomentazioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata con riferimento alla questione in generale ed al ruolo rivestito, in particolare, da lui svolto nell'ambito della associazione (specializzato nel trasporto di clandestini, effettuato con l'autocarro a disposizione permanente dell'organizzazione); della EL che del tutto genericamente contesta la sua, partecipazione alle associazioni dedite allo spaccio delle sostanze stupefacenti;
dagli AJ, che, con ricorsi sostanzialmente conformi, contestano genericamente le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, insistendo in particolare sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, t.u. 309/90, completamente ignorando la critica mossa dal giudice d appello in ordine alla inammissibilità di quel motivo di censura perché assolutamente generico;
dei due NO, che ribadiscono la tesi sostenuta nei precedenti gradi di giudizio (mancanza della prova dell'esistenza di un referente straniero e, quindi, insussistenza dei reati di introduzione clandestina e dei reati associativi, mancanza del dolo societario, eccessività della pena), completamente ignorando, al di là di una mera critica labiale, l'ampio motivazione della corte d'appello che con argomentazione certamente non manifestamente illogica ha collegato tra loro tutti gli elementi di fatto a sua disposizione, fornendo una risposta coerente e solida alle censure difensive (mancanza di intercettazione di conversazioni con referenti stranieri), censure riproposte negli stessi termini in questa sede, senza neanche tenere conto delle precisazioni in punto di fatto contenute nella sentenza impugnata.
3.c. Un cenno a parte merita il motivo di ricorso del AJ con il quale, tra l'altro, sostiene che per lo stesso fatto associativo sarebbe stato prosciolto con sentenze irrevocabili dal gup del tribunale di Bologna e dal tribunale della stessa città. Al riguardo, premesso che gli altri due motivi di ricorso sono esclusivamente in fatto partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, t.u. 309/1990 ed attenuanti generiche), deve, invece, precisarsi che l'ultimo motivo è inammissibile in quanto non proposto con i motivi di appello.
Va aggiunto, peraltro, che questa corte non dispone degli strumenti per accertare se effettivamente i fatti in esame e quelli oggetto dalle decisioni invocate siano effettivamente gli stessi.
4. Tutti i ricorrenti, ad eccezione del CO, debbono essere condannati ai sensi dell'art. 616 comma 1, c.p.p. al pagamento in solido delle spese processuali.
De IS EO, D'IL FA, De IS RM ND, De IS ON, NO LU, ZO NC e US AN debbono essere altresì condannati, non risultando validi motivi per non applicare la sanzione, al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in lire un milione ciascuno.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CO TO perché i reati ascritti sono estinti per morte dell'imputato.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentati da De IS EO, D'IL FA, De IS RM ND, De IS ON, NO LU, ZO NC e US AN e rigetta tutti gli altri ricorsi.
Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione del CO TO, al pagamento in solido delle spese processuali ed, inoltre, i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili al versamento della somma di lire un milione ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001