Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2024, proposto da:
MA LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vero Milis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
dei seguenti provvedimenti adottati in relazione alla pratica SUAPE Codice univoco nazionale: [...]-27092023-0923.667923:
1) parere negativo di cui alla nota del Responsabile del Servizio Area Tecnica del comune di San Vero Milis in data 20/05/2024 (doc. 1);
2) provvedimento unico SUAPE n. 13 del 23/05/2024 (doc. 2), adottato dallo Sportello Unico – SUAPE del Comune di San Vero Milis, di “conclusione negativa della conferenza con il rigetto dell’istanza presentata dalla ditta CO LU come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla “Costruzione di nuovo fabbricato ad uso abitazione” in via Punt’e s’Archittu s.n.c. Comune San Vero Milis ”;
3) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vero Milis.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. MA LU, odierno ricorrente, è proprietario di un lotto edificabile in Comune di San Vero Milis, località S’Architteddu, via Punt’e s’Archittu s.n.c. , identificato catastalmente al Foglio 40, Mappali 572 e 509, in Zona classificata dal vigente strumento urbanistico comunale F1.1 - Comparto C5 , nonché compreso all’interno della lottizzazione LU-Pistis .
Quest’ultima, insistente su area paesaggisticamente tutelata ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché all’interno della fascia di 300 m. dalla linea di battigia marina, fu approvata con deliberazione del Consiglio comunale 31 luglio 1972, n. 51, e fu poi oggetto di variante approvata con decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna 2 agosto 1978, n. 813/U e con deliberazione del Consiglio Comunale 18 marzo 1980, n. 28.
In data 31 luglio 2009 il dott. LU aveva presentato al Comune di San Vero Milis un progetto per la costruzione di una villetta a schiera (articolato in un piano fuori terra e uno scantinato) nel lotto sopra descritto, sul quale aveva, poi, ottenuto la concessione edilizia 16 dicembre 2010, n. 46.
Decaduto quel titolo edilizio per mancata esecuzione dell’intervento nei termini di legge, in data 21 marzo 2024 l’interessato ha presentato al SUAPE del Comune di San Vero Milis una nuova richiesta di permesso di costruire, anche questa volta relativo a una villetta a schiera composta da un piano fuori terra e da un piano interrato.
Nell’ambito della conseguente conferenza dei servizi, il Servizio Tutela del Paesaggio della Regione ha espresso parere favorevole, mentre il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di San Vero Milis, con nota 20 maggio 2024, ha espresso parere negativo con la seguente motivazione: “Verificati gli elaborati progettuali a corredo del “Piano di Lottizzazione LU-Pistis” approvati con gli atti richiamati in premessa ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo la Tav. 3 “tipologie edilizie”, la Relazione tecnica e Tav. 4 “Pianta quotata – distacchi” dalla quale si evince che le caratteristiche di costruzione dei fabbricati da edificarsi dovranno rispettare: - Una tipologia edilizia a schiera con abitazioni ad un piano (altezza minima di 3,80 e massima di 4,20)” - Tetto a falda con una pendenza max del 35% …“; = (alla pag. 2) “Riscontrato che la soluzione progettuale adottata dal proponente implica la realizzazione di uno scantinato. Si comunica per quanto sopra esposto e sulla base della documentazione progettuale e le dichiarazioni rese, MOTIVI OSTATIVI all’accoglimento della proposta progettuale in quanto la soluzione progettuale implica la realizzazione di uno scantinato, non rispettando la tipologia edilizia ammessa nel piano di lottizzazione “LU-Pistis – S’Archittu” adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 31/07/1972 e Decreto assessoriale di Nulla Osta n. 813(U del 02.08.1978” .
Conseguentemente il SUAPE, con provvedimento unico 23 maggio 2024, n. 13, ha respinto la proposta edilizia formulata dal dott. LU.
Con il ricorso ora in esame, notificato in data 18 luglio 2024, quest’ultimo ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali, deducendo censure che saranno fra breve esaminate.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Vero Milis, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
Con un unico motivo di censura parte ricorrente deduce “Violazione delle norme di lottizzazione per errata interpretazione – Illegittimità per eccesso di potere per erronea valutazione del fatto, manifesta contraddittorietà, illogicità, ingiustizia e difetto di motivazione” , contestando la motivazione posta a base del parere negativo espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale, il quale, come già si è evidenziato, ha rilevato un contrasto tra il progetto proposto e le Tavole di lottizzazione n. 3 (che descrive le tipologie edilizie realizzabili) e n. 4 (recante le pianta quotate e i distacchi), che non consentirebbero la realizzazione dello scantinato previsto in progetto.
Sostiene, infatti, il ricorrente che le suddette tavole di lottizzazione, nel descrivere descrivono abitazioni ad un piano fuori terra, debbano essere correttamente interpretate come implicanti (soltanto) il divieto di realizzare ulteriori piani fuori terra e non anche degli scantinati (interrati), il che troverebbe conferma nel fatto che le medesime tavole prescrivono un’altezza minima (m. 3,80) e un’altezza massima (m. 4,20) dal suolo dell’intero immobile, sulle quali, per definizione, possono incidere i soli piani fuori terra. Né la previsione di uno scantinato comporterebbe alcuna deviazione dall’unico standard costruttivo consentito in lottizzazione, cioè la “casa a schiera con tetto a falde” , che nulla di specifico vieterebbe con riferimento alla realizzazione di scantinati.
Ad ulteriore conferma di tale prospettazione deporrebbe il fatto che il Comune di San Vero Milis già aveva autorizzato un precedente progetto edilizio presentato dallo stesso ricorrente ove si prevedeva la realizzazione di uno scantinato, nonché positivamente valutato la realizzazione di scantinati (tutt’ora presenti) in altre villette comprese all’interno della medesima lottizzazione LU-Pistis .
Tale prospettazione non è condivisa dal Collegio.
L’intervento edilizio in discussione riguarda un fondo rientrante in zona urbanistica F1 , in relazione alla quale l’art. 17 delle NTA del P.U.C. vigente opera un integrale rinvio “alle specifiche Norme di Attuazione di ciascun piano di attuazione” .
Orbene nella Relazione tecnica allegata agli atti della Lottizzazione (doc. 4, pag. 4, di parte resistente), recante la descrizione tipologica degli immobili realizzabili, è testualmente previsto che “le schiere si compongono d’abitazioni ad 1 piano (altezza minima m. 3,80, massima 4,20) con tetto a falde” , senza alcun riferimento alla possibilità di realizzare scantinati.
Stesso discorso vale per la descrizione grafica delle tipologie edilizie consentite all’interno della Tavola 3 allegata agli atti della Lottizzazione (doc. 5 di parte ricorrente), che descrive puntualmente gli immobili realizzabili, anche qui, senza alcun riferimento agli scantinati.
È, dunque, sulla base di tale univoca disciplina attuativa che il Comune ha valutato negativamente il progetto edilizio del ricorrente, proprio perché comprensivo di uno scantinato, tanto è vero che nel proprio parere l’Ufficio Tecnico ha precisato che “in riferimento ai motivi ostativi espressi si evidenzia … che gli stessi possano essere superati se il pro ponente adotta una soluzione progettuale che rispetti la tipologia edilizia ammessa nel piano di lottizzazione “LU-Pistis” e per il caso specifico un’abitazione ad un piano senza lo scantinato” .
Del resto l’interpretazione invocata dal ricorrente trova definitivo ostacolo nel fatto che la previsione progettuale di un piano interrato non può affatto priva di una propria e autonoma rilevanza giuridica, tanto più nel caso ora in esame, ove la Lottizzazione di cui si discute insiste su area paesaggisticamente vincolata, rispetto alla quale non può che condividersi l’univoca interpretazione giurisprudenziale secondo cui “il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno perché può pregiudicare il paesaggio tutelato dalla disciplina vincolistica. In altre parole, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se non vi è un volume da computare sotto il profilo edilizio…” (così da ultimo ed ex multis , Consiglio di Stato, Sez. I, 29 luglio 2025, n. 778).
Né assume rilievo in senso opposto il fatto che il Comune, in precedenza, abbia autorizzato un precedente progetto edilizio proposto dall’odierno ricorrente ugualmente contemplante la realizzazione di uno scantinato (vedi supra ), così come analoghi progetti presentati da altri proprietari di fondi compresi nella medesima Lottizzazione.
Sia perché la disciplina edilizia ostativa sopra descritta è di carattere vincolante, il che impone al Comune di applicarla correttamente a prescindere da precedenti interpretazioni di segno opposto.
Sia perché, comunque, il denunciato “mutamento interpretativo” trova spiegazione sostanziale nella sopravvenuta approvazione del P.U.C. attualmente vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale 23 aprile 2020, n. 4, poi dichiarato coerente con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale mediante determinazione regionale approvativa 28 maggio 2020, n. 506, recante una descrizione - per relationem alla disciplina attuativa- delle tipologie edilizie consentite, come detto, non contemplante la realizzazione di scantinati.
Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere respinto, con spese processuali che seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di San Vero Milis, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR, Presidente
Antonio SA, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio SA | LI AR |
IL SEGRETARIO