Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2015, n. 18991
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Sentenza 11 marzo 2015

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In materia di oblazione, il legislatore, con l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., ha introdotto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, con riferimento tanto alle ipotesi di cui all'art. 162 cod. pen., quanto a quelle di cui all'art. 162-bis cod. pen., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto stabilito dall'art. 162-bis, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che anche per i casi contemplati da quest'ultima disposizione non è più necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2015, n. 18991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18991
    Data del deposito : 11 marzo 2015

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