Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
In materia di oblazione, il legislatore, con l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., ha introdotto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, con riferimento tanto alle ipotesi di cui all'art. 162 cod. pen., quanto a quelle di cui all'art. 162-bis cod. pen., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto stabilito dall'art. 162-bis, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che anche per i casi contemplati da quest'ultima disposizione non è più necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2015, n. 18991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18991 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1747
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 25879/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP NT, nato il [...];
avverso la sentenza del 22/10/2013 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
udito il P.M.,in persona del Sost. P.G. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso, chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore, avv. BOCCONGELLI Emanuele in sost. dell'avv. ESPOSITO NT, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 22/10/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Amalfi, emessa in data 18/7/2011, con la quale PP NT era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n.. Assumeva la Corte territoriale, preliminarmente, che la richiesta di oblazione avanzata dall'imputato non avrebbe, comunque, potuto trovare accoglimento non essendo stato provato il deposito ex art. 162 bis c.p., comma 2, della somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
Quanto al "merito", nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado, risultava provata la riferibilità all'imputato della condotta contestata.
2.Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando l'erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto dell'art. 162 bis c.p. e art. 141 disp. att. c.p.p.. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la norma processuale successiva, che ha previsto che l'entità della somma da corrispondere venga stabilita dal giudice (art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4), ha di fatto abrogato l'art. 162 bis c.p..
Il Tribunale ha omesso di provvedere sulla richiesta di oblazione, tempestivamente presentata, e la Corte di Appello, poi, ha ritenuto erroneamente infondato il motivo di appello sul punto. Con il secondo motivo denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non risultando provato lo "sconfinamento", ne' comunque la riconducibilità della condotta all'imputato.
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 163 e 164 c.p., in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Eccepisce infine l'intervenuta prescrizione del reato, nonostante le disposte sospensioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato non avrebbe, comunque, potuto essere ammesso all'oblazione, non risultando provato il deposito della somma corrispondente alla metà del massimo.
Non ha tenuto conto, invero, del disposto dell'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, secondo cui, quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza;
altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale norma processuale "successiva" ha abrogato l'art. 162 bis c.p., per incompatibilità con la norma posteriore, in base al criterio cronologico, richiamato dall'art. 15 disp. prel. c.c., (cfr. Cass. pen. sez. 3^ 26/11/1999, Rv. 215871). Con l'art. 141 cit. il legislatore ha previsto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all'art. 162 c.p., che all'art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto dettato dall'art. 162 bis, comma 2;
per cui non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda (Cass. sez. 3^ n. 18999 del 19/12/1997, Rv. 209866).
3. La fondatezza del ricorso sul punto consente di rilevare la prescrizione, anche se maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata.
È assolutamente pacifico che il reato contestato (artt. 54 e 1161 c.n.) abbia natura permanente. E la permanenza cessa solo quando venga meno l'esercizio del potere di fatto sul bene.
Risulta dalla stessa Imputazione che l'occupazione di mq. 140 di area demaniale marittima è cessata in data 22/9/2008, quando vennero rimosse le unità da diporto che erano state ivi ormeggiate.
4. Il termine massimo di prescrizione di anni cinque, cui vanno aggiunti giorni 536 per le sospensioni disposte dal 21/9/2012 al 12/10/2013 (per adesione del difensore all'astensione, deliberata dagli organismi di categoria, dalle udienze) e dal 28/2/2011 al 18/7/2011 (rinvio dell'udienza su richiesta del difensore), è maturato infatti il 9/3/2014.
Non ricorrono, poi, certamente le condizioni per un proscioglimento nel "merito" ex art. 129 cpv. c.p.p., avendo piuttosto i Giudici di merito adeguatamente argomentato in ordine alla occupazione abusiva dell'area demaniale ed alla riferibilità della condotta all'imputato.
5.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio .a sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015