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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EP ND Presidente
LL NE Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1355/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BALOSSI
GIORDANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FONTANA 20122 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. PROCACCINI LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VILLA ALESSANDRA C.F._1
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e previa qualunque forma o statuizione, così giudicare:
Nel merito:
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Milano nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
NI IL, ritenuto sic et simplicter che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio l'intervenuto pagamento) da cui nasce il preteso credito, ivi compresa la prescrizione (cfr. sentenza impugnata pag.
3);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Milano nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
NI IL ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito applicando il termine prescrizionale di un anno dei contratti di spedizione e di trasporto (cfr. sentenza impugnata pag. 3);
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 16 giugno 2023, in via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla nei confronti di così come avanzata Parte_1 Controparte_1 genericamente da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 16 giugno 2023, nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto condannare a pagare a Controparte_1 [...] in relazione al contratto di factoring sottoscritto con in Parte_1 CP_2 data 28 giugno 2017, la somma di Euro 164.298,36, come risulta dal partitario debitore e dalle
Certificazioni del Credito ex art. 50 TUB allegati, oltre agli interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze legali del presente procedimento ed alle successive occorrende, il tutto nella somma che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 16 giugno 2023, in ogni caso: rigettare integralmente tutte le eccezioni e/o domande svolte da nei confronti di o comunque spieganti effetti nei Controparte_1 Parte_1 confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti, ivi compresa la decurtazione dell'importo di Euro 76.864,13 di cui alle fatture nn. 2368 e 2369 essendo
l'intervenuta cessione di tali fatture avvenuta in data anteriore al fallimento di ed essendo, CP_2 quindi, allo stesso opponibile come meglio dedotto in atti;
pagina 2 di 8 - alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione e restituzione in favore della parte appellante di tutte le Controparte_1 somme già versate o versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado e comunque di tutte le somme eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito: Contr
in principalità, rigettare l'impugnazione proposta da perché infondata in fatto e in diritto e confermare la Sentenza n. 8596/2023, Rep. n. 9159/2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI
Civile, Giudice Unico Dott.ssa IL, in data 03.11.2023, pubblicata il 06.11.2023, a definizione della causa R.G. n. 20735/2021, con cui, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge. Contr
In via subordinata, laddove venisse accolta l'impugnazione proposta da e riformata la
Sentenza di primo grado, per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta somma Contr alcuna a in quanto manca la prova della esecuzione della prestazione da parte di S.G.T. portata dalle fatture richieste in pagamento;
Contr in via ulteriormente subordinata, laddove venisse accolta l'impugnazione proposta da e riformata la Sentenza di primo grado e lì dove fosse offerta prova della esecuzione della prestazione, dichiarare non dovuto l'importo portato dalle fatture nn. 2368 e 2369 del 2019, per la somma complessiva di €
76.864,13, in quanto i corrispettivi mai pagati alla Cedente dalla Cessionaria che quindi è priva di legittimazione ad agire.
In via istruttoria:
pagina 3 di 8 ordinare a , Controparte_4 Controparte_5 di produrre la prova di aver versato a (oggi ), gli importi portati
[...] CP_2 CP_6 dalle fatture n. 2368 e 2369 del 2019, per la somma complessiva di € 76.864,13; ordinare a , Controparte_4 Controparte_5 di produrre i contratti richiamati nelle certificazioni ex art. 50 TUB prodotte al doc. 9.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29.4.2021 Controparte_4
, (da qui anche solo la chiedeva al
[...] Pt_1 Controparte_5 Pt_1
Tribunale di Milano la condanna di al pagamento di euro 164.298,36 oltre interessi e Controparte_1 spese.
A sostegno della domanda, la ricorrente riferiva:
-di aver stipulato in data 28.6.2017 un contratto di factoring con tale CP_2
-che con Lettera di inizio del rapporto il fornitore le aveva comunicato la cessione di tutti CP_2
i crediti vantati verso a partire dalla fattura n. 100032/E del 31.07.2017 Controparte_1
-che, in particolare, con comunicazioni del 19.02.2019 e del 07.03.2019 le erano stati ceduti i crediti vantati verso portati dalle fatture di seguito elencate, per la complessiva somma di euro Controparte_1
164.298,36:
- Fattura n. 1275 del 31.01.2019, emessa per euro 60.398,91 e scadente il 31.03.2019,
- Fattura n. 1276 del 31.01.2019, emessa per euro 27.036,32 e scadente il 31.03.2019;
- Nota di credito n. C/102557 del 31/12/2017 emessa per € 1,00 e scadente il 30/04/2018;
- Fattura n. 2368 del 28.02.2019, emessa per euro 60.288,98 e scadente il 30.04.2019;
- Fattura n. 2369 del 28.02.2019, emessa per euro 16.575,15 e scadente il 30.04.2019;
-che le suddette cessioni del 19.02.2019 e del 07.03.2019 erano state regolarmente notificate alla debitrice ceduta Controparte_1
-che in data 15.7.2019 essa ricorrente aveva inviato ad una intimazione di pagamento, alla Controparte_1 quale la debitrice aveva risposto asserendo che le fatture erano oggetto di contestazione.
A seguito della notifica, in data 11.6.2021, del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva tempestivamente davanti al Tribunale la quale, Controparte_1 deducendo che i crediti ceduti derivavano da un contratto di spedizione e trasporto intercorso con la pagina 4 di 8 cedente (nelle more fallita), eccepiva l'intervenuta prescrizione, soggetta a termine CP_2 annuale ex art. 2951 c.c., facendo rilevare che dall'intimazione dell'11.7.2019 non vi erano stati atti interruttivi sino all'introduzione del giudizio.
In subordine, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda, contestando l'esecuzione delle prestazioni alle quali si riferivano i crediti ceduti e deducendo, per due delle fatture indicate, che, non essendo stato pagato dalla il corrispettivo alla società in bonis, il pagamento doveva essere Pt_1 effettuato in favore del che ne aveva già fatto richiesta. Parte_2
1.1 La sentenza di primo grado
Il Tribunale, previa conversione del rito in ordinario su richiesta delle parti, definiva il giudizio con la sentenza n. 8596/23, con la quale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, respingeva la domanda e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per quanto ancora rileva, il Tribunale motivava il rigetto della domanda con i seguenti argomenti.
In primo luogo, il Tribunale riteneva “pacifico che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio l'intervenuto pagamento) da cui nasce il preteso credito, ivi compresa la prescrizione”.
Il Tribunale riteneva poi che fosse “del tutto fuori luogo la pretesa di parte attrice di individuare il termine di prescrizione in 10 anni perché la stessa avrebbe agito sulla base del contratto di factoring Cont intervenuto con che è soggetto a prescrizione decennale;
per individuare il termine prescrizionale si deve far riferimento alla natura del credito ceduto”.
Secondo il Tribunale, pertanto, il termine di prescrizione era quello annuale ed era interamente decorso, non essendo intervenuti atti interruttivi dalla messa in mora del 15.7.2019 sino all'istanza di mediazione del 2021.
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata davanti a questa Corte da che Parte_1 ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, Controparte_4
,
[...] Controparte_5
L'appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha indicato, quali capi che intende appellare, quelli in cui il primo giudice:
- “ha ritenuto sic et simplicter che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio l'intervenuto pagamento) da cui nasce il preteso credito, ivi compresa la prescrizione”
pagina 5 di 8 - “ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito applicando il termine prescrizionale di un anno dei contratti di spedizione e di trasporto”.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le eccezioni fondate su eventi successivi al perfezionamento della cessione dei crediti, che incidono sull'entità, sull'esigibilità o sull'estinzione, non sarebbero opponibili al cessionario.
L'appellante ha ricordato che, dopo la cessione, era stata inviata alla debitrice una intimazione di pagamento alla quale la debitrice aveva replicato contestando nel merito i crediti senza fare cenno alla prescrizione ed ha ricordato altresì che la questione della prescrizione era stata sollevata per la prima volta nel 2021 con una missiva indirizzata al solo Organismo di Mediazione e non alla Pt_1
Secondo l'appellante, quindi, la prescrizione, anche ove si considerasse ritualmente sollevata in giudizio, sarebbe inopponibile ad essa cessionaria, in quanto successiva alla notifica della cessione.
In ordine alla seconda doglianza, l'appellante fa rilevare che la controparte non ha indicato il lasso temporale di riferimento ai sensi dell'art. 2951 co. 3 c.c. e, comunque, che, essendo stato posto a fondamento della domanda il contratto di factoring, il termine di prescrizione sarebbe quello ordinario decennale.
Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, reiterando in Controparte_1 subordine le ragioni di contestazione svolte nel merito.
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
2.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
È pur vero che, in applicazione delle norme codicistiche (che si applicano anche alla cessione oggetto dei contratti di factoring), non sarebbe opponibile al cessionario un pagamento effettuato in favore del cedente dopo la notifica della cessione (v. art. 1264 c.c.), né potrebbe eccepirsi nei confronti del cessionario una risoluzione consensuale del contratto intervenuta fra cedente e ceduto dopo la notifica della cessione, non potendo più il cedente disporre del diritto dopo la cessione (v. Cass. 5998/07, che ha richiamato la portata generale della ratio dell'art. 1265 c.c.).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna appellata non rientra, tuttavia, fra le eccezioni inopponibili al cessionario.
pagina 6 di 8 Nessuna norma prevede, infatti, che i diritti di credito oggetto di cessione siano sottratti alla disciplina della prescrizione, che, si ricorda, comporta l'estinzione di ogni diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.).
E proprio al fine di valutare l'efficacia del fatto estintivo “in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto” (come richiede la stessa parte appellante, richiamando la giurisprudenza della S.C.), si deve rilevare che nella presente fattispecie i diritti di credito di cui si discute sono stati trasferiti all'odierna appellante, che ne è quindi divenuta titolare, con le comunicazioni inviate dalla cedente nel febbraio e nel marzo 2019 (doc. 5 appellante), comunicazioni dalle quali si evince che tali crediti avevano scadenza nel marzo e nell'aprile 2019, come la stessa appellante riferisce.
Dalla data di scadenza di ogni fattura, pertanto, l'odierna appellante, quale (nuova) titolare del credito, avrebbe potuto esercitare il diritto ed impedirne la prescrizione.
In concreto, un primo (e unico) atto di esercizio stragiudiziale del diritto risulta posto in essere dalla con l'intimazione di pagamento del 15.7.2019 (doc. 7 appellante), mentre nessuna ulteriore Pt_1 richiesta (o riconoscimento del diritto da parte della debitrice) risulta intervenuta sino all'introduzione del giudizio nel giugno 2021.
L'odierna appellante, quindi, nella qualità di titolare del diritto di credito a far data dal febbraio/marzo
2019, non lo ha esercitato dal 15.7.2019 sino all'11.6.2021, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Tale mancato esercizio per un periodo superiore ad un anno (sul termine di prescrizione v. oltre) non può che aver determinato l'estinzione per prescrizione in applicazione dell'art. 2934 c.c.
Escludere l'applicazione di tale norma nei confronti del cessionario, invocando una pretesa inopponibilità del fatto estintivo successivo alla cessione, determinerebbe, infatti, l'inaccettabile conseguenza di rendere imprescrittibili i diritti di credito oggetto di cessione, in difetto di una previsione normativa che lo consenta.
Sul termine di prescrizione va, invece, osservato che esso, ove si riferisca a crediti nascenti da particolari contratti previsti dalla legge, si determina in relazione alla tipologia del contratto (v. artt.
2948 e ss. c.c.).
I crediti qui azionati dall'appellante sono sorti da un contratto di spedizione, quale pacificamente è stato il contratto intercorso fra la cedente e la ceduta CP_2 CP_1
pagina 7 di 8 Tali crediti si sono, quindi prescritti, ai sensi dell'art. 2951 c.c., nel termine di un anno, che era certamente decorso nel momento in cui il giudizio è stato introdotto (11.6.2021), avendo l'odierna appellante posto in essere, in data successiva alla scadenza delle fatture (che segna il momento dal quale i diritti potevano essere esercitati), un unico atto interruttivo, con la messa in mora in data
15.7.2019.
Il credito azionato in questo giudizio non può, invece, trovare fondamento, come vorrebbe l'appellante, nel contratto di factoring (che regola unicamente il rapporto fra cedente e cessionario), non costituendo il mutamento soggettivo dal lato del creditore, che si realizza con la cessione, un mutamento rilevante ai fini della disciplina della prescrizione.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
2.2. Le spese di lite
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (euro 164.298,36), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LL NE EP ND
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EP ND Presidente
LL NE Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1355/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BALOSSI
GIORDANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FONTANA 20122 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. PROCACCINI LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VILLA ALESSANDRA C.F._1
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e previa qualunque forma o statuizione, così giudicare:
Nel merito:
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Milano nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
NI IL, ritenuto sic et simplicter che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio l'intervenuto pagamento) da cui nasce il preteso credito, ivi compresa la prescrizione (cfr. sentenza impugnata pag.
3);
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Milano nella persona del Giudice Unico Dott.ssa
NI IL ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito applicando il termine prescrizionale di un anno dei contratti di spedizione e di trasporto (cfr. sentenza impugnata pag. 3);
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 16 giugno 2023, in via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla nei confronti di così come avanzata Parte_1 Controparte_1 genericamente da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 16 giugno 2023, nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e per l'effetto condannare a pagare a Controparte_1 [...] in relazione al contratto di factoring sottoscritto con in Parte_1 CP_2 data 28 giugno 2017, la somma di Euro 164.298,36, come risulta dal partitario debitore e dalle
Certificazioni del Credito ex art. 50 TUB allegati, oltre agli interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze legali del presente procedimento ed alle successive occorrende, il tutto nella somma che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa;
- per l'effetto, e sempre come già chiesto da ultimo in sede di note di trattazione scritta depositate in data 16 giugno 2023, in ogni caso: rigettare integralmente tutte le eccezioni e/o domande svolte da nei confronti di o comunque spieganti effetti nei Controparte_1 Parte_1 confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti, ivi compresa la decurtazione dell'importo di Euro 76.864,13 di cui alle fatture nn. 2368 e 2369 essendo
l'intervenuta cessione di tali fatture avvenuta in data anteriore al fallimento di ed essendo, CP_2 quindi, allo stesso opponibile come meglio dedotto in atti;
pagina 2 di 8 - alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione e restituzione in favore della parte appellante di tutte le Controparte_1 somme già versate o versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado e comunque di tutte le somme eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito: Contr
in principalità, rigettare l'impugnazione proposta da perché infondata in fatto e in diritto e confermare la Sentenza n. 8596/2023, Rep. n. 9159/2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI
Civile, Giudice Unico Dott.ssa IL, in data 03.11.2023, pubblicata il 06.11.2023, a definizione della causa R.G. n. 20735/2021, con cui, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge. Contr
In via subordinata, laddove venisse accolta l'impugnazione proposta da e riformata la
Sentenza di primo grado, per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta somma Contr alcuna a in quanto manca la prova della esecuzione della prestazione da parte di S.G.T. portata dalle fatture richieste in pagamento;
Contr in via ulteriormente subordinata, laddove venisse accolta l'impugnazione proposta da e riformata la Sentenza di primo grado e lì dove fosse offerta prova della esecuzione della prestazione, dichiarare non dovuto l'importo portato dalle fatture nn. 2368 e 2369 del 2019, per la somma complessiva di €
76.864,13, in quanto i corrispettivi mai pagati alla Cedente dalla Cessionaria che quindi è priva di legittimazione ad agire.
In via istruttoria:
pagina 3 di 8 ordinare a , Controparte_4 Controparte_5 di produrre la prova di aver versato a (oggi ), gli importi portati
[...] CP_2 CP_6 dalle fatture n. 2368 e 2369 del 2019, per la somma complessiva di € 76.864,13; ordinare a , Controparte_4 Controparte_5 di produrre i contratti richiamati nelle certificazioni ex art. 50 TUB prodotte al doc. 9.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29.4.2021 Controparte_4
, (da qui anche solo la chiedeva al
[...] Pt_1 Controparte_5 Pt_1
Tribunale di Milano la condanna di al pagamento di euro 164.298,36 oltre interessi e Controparte_1 spese.
A sostegno della domanda, la ricorrente riferiva:
-di aver stipulato in data 28.6.2017 un contratto di factoring con tale CP_2
-che con Lettera di inizio del rapporto il fornitore le aveva comunicato la cessione di tutti CP_2
i crediti vantati verso a partire dalla fattura n. 100032/E del 31.07.2017 Controparte_1
-che, in particolare, con comunicazioni del 19.02.2019 e del 07.03.2019 le erano stati ceduti i crediti vantati verso portati dalle fatture di seguito elencate, per la complessiva somma di euro Controparte_1
164.298,36:
- Fattura n. 1275 del 31.01.2019, emessa per euro 60.398,91 e scadente il 31.03.2019,
- Fattura n. 1276 del 31.01.2019, emessa per euro 27.036,32 e scadente il 31.03.2019;
- Nota di credito n. C/102557 del 31/12/2017 emessa per € 1,00 e scadente il 30/04/2018;
- Fattura n. 2368 del 28.02.2019, emessa per euro 60.288,98 e scadente il 30.04.2019;
- Fattura n. 2369 del 28.02.2019, emessa per euro 16.575,15 e scadente il 30.04.2019;
-che le suddette cessioni del 19.02.2019 e del 07.03.2019 erano state regolarmente notificate alla debitrice ceduta Controparte_1
-che in data 15.7.2019 essa ricorrente aveva inviato ad una intimazione di pagamento, alla Controparte_1 quale la debitrice aveva risposto asserendo che le fatture erano oggetto di contestazione.
A seguito della notifica, in data 11.6.2021, del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva tempestivamente davanti al Tribunale la quale, Controparte_1 deducendo che i crediti ceduti derivavano da un contratto di spedizione e trasporto intercorso con la pagina 4 di 8 cedente (nelle more fallita), eccepiva l'intervenuta prescrizione, soggetta a termine CP_2 annuale ex art. 2951 c.c., facendo rilevare che dall'intimazione dell'11.7.2019 non vi erano stati atti interruttivi sino all'introduzione del giudizio.
In subordine, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda, contestando l'esecuzione delle prestazioni alle quali si riferivano i crediti ceduti e deducendo, per due delle fatture indicate, che, non essendo stato pagato dalla il corrispettivo alla società in bonis, il pagamento doveva essere Pt_1 effettuato in favore del che ne aveva già fatto richiesta. Parte_2
1.1 La sentenza di primo grado
Il Tribunale, previa conversione del rito in ordinario su richiesta delle parti, definiva il giudizio con la sentenza n. 8596/23, con la quale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, respingeva la domanda e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per quanto ancora rileva, il Tribunale motivava il rigetto della domanda con i seguenti argomenti.
In primo luogo, il Tribunale riteneva “pacifico che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio l'intervenuto pagamento) da cui nasce il preteso credito, ivi compresa la prescrizione”.
Il Tribunale riteneva poi che fosse “del tutto fuori luogo la pretesa di parte attrice di individuare il termine di prescrizione in 10 anni perché la stessa avrebbe agito sulla base del contratto di factoring Cont intervenuto con che è soggetto a prescrizione decennale;
per individuare il termine prescrizionale si deve far riferimento alla natura del credito ceduto”.
Secondo il Tribunale, pertanto, il termine di prescrizione era quello annuale ed era interamente decorso, non essendo intervenuti atti interruttivi dalla messa in mora del 15.7.2019 sino all'istanza di mediazione del 2021.
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata davanti a questa Corte da che Parte_1 ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, Controparte_4
,
[...] Controparte_5
L'appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha indicato, quali capi che intende appellare, quelli in cui il primo giudice:
- “ha ritenuto sic et simplicter che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio (ad esempio l'intervenuto pagamento) da cui nasce il preteso credito, ivi compresa la prescrizione”
pagina 5 di 8 - “ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito applicando il termine prescrizionale di un anno dei contratti di spedizione e di trasporto”.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le eccezioni fondate su eventi successivi al perfezionamento della cessione dei crediti, che incidono sull'entità, sull'esigibilità o sull'estinzione, non sarebbero opponibili al cessionario.
L'appellante ha ricordato che, dopo la cessione, era stata inviata alla debitrice una intimazione di pagamento alla quale la debitrice aveva replicato contestando nel merito i crediti senza fare cenno alla prescrizione ed ha ricordato altresì che la questione della prescrizione era stata sollevata per la prima volta nel 2021 con una missiva indirizzata al solo Organismo di Mediazione e non alla Pt_1
Secondo l'appellante, quindi, la prescrizione, anche ove si considerasse ritualmente sollevata in giudizio, sarebbe inopponibile ad essa cessionaria, in quanto successiva alla notifica della cessione.
In ordine alla seconda doglianza, l'appellante fa rilevare che la controparte non ha indicato il lasso temporale di riferimento ai sensi dell'art. 2951 co. 3 c.c. e, comunque, che, essendo stato posto a fondamento della domanda il contratto di factoring, il termine di prescrizione sarebbe quello ordinario decennale.
Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, reiterando in Controparte_1 subordine le ragioni di contestazione svolte nel merito.
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
2.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
È pur vero che, in applicazione delle norme codicistiche (che si applicano anche alla cessione oggetto dei contratti di factoring), non sarebbe opponibile al cessionario un pagamento effettuato in favore del cedente dopo la notifica della cessione (v. art. 1264 c.c.), né potrebbe eccepirsi nei confronti del cessionario una risoluzione consensuale del contratto intervenuta fra cedente e ceduto dopo la notifica della cessione, non potendo più il cedente disporre del diritto dopo la cessione (v. Cass. 5998/07, che ha richiamato la portata generale della ratio dell'art. 1265 c.c.).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna appellata non rientra, tuttavia, fra le eccezioni inopponibili al cessionario.
pagina 6 di 8 Nessuna norma prevede, infatti, che i diritti di credito oggetto di cessione siano sottratti alla disciplina della prescrizione, che, si ricorda, comporta l'estinzione di ogni diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.).
E proprio al fine di valutare l'efficacia del fatto estintivo “in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto” (come richiede la stessa parte appellante, richiamando la giurisprudenza della S.C.), si deve rilevare che nella presente fattispecie i diritti di credito di cui si discute sono stati trasferiti all'odierna appellante, che ne è quindi divenuta titolare, con le comunicazioni inviate dalla cedente nel febbraio e nel marzo 2019 (doc. 5 appellante), comunicazioni dalle quali si evince che tali crediti avevano scadenza nel marzo e nell'aprile 2019, come la stessa appellante riferisce.
Dalla data di scadenza di ogni fattura, pertanto, l'odierna appellante, quale (nuova) titolare del credito, avrebbe potuto esercitare il diritto ed impedirne la prescrizione.
In concreto, un primo (e unico) atto di esercizio stragiudiziale del diritto risulta posto in essere dalla con l'intimazione di pagamento del 15.7.2019 (doc. 7 appellante), mentre nessuna ulteriore Pt_1 richiesta (o riconoscimento del diritto da parte della debitrice) risulta intervenuta sino all'introduzione del giudizio nel giugno 2021.
L'odierna appellante, quindi, nella qualità di titolare del diritto di credito a far data dal febbraio/marzo
2019, non lo ha esercitato dal 15.7.2019 sino all'11.6.2021, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Tale mancato esercizio per un periodo superiore ad un anno (sul termine di prescrizione v. oltre) non può che aver determinato l'estinzione per prescrizione in applicazione dell'art. 2934 c.c.
Escludere l'applicazione di tale norma nei confronti del cessionario, invocando una pretesa inopponibilità del fatto estintivo successivo alla cessione, determinerebbe, infatti, l'inaccettabile conseguenza di rendere imprescrittibili i diritti di credito oggetto di cessione, in difetto di una previsione normativa che lo consenta.
Sul termine di prescrizione va, invece, osservato che esso, ove si riferisca a crediti nascenti da particolari contratti previsti dalla legge, si determina in relazione alla tipologia del contratto (v. artt.
2948 e ss. c.c.).
I crediti qui azionati dall'appellante sono sorti da un contratto di spedizione, quale pacificamente è stato il contratto intercorso fra la cedente e la ceduta CP_2 CP_1
pagina 7 di 8 Tali crediti si sono, quindi prescritti, ai sensi dell'art. 2951 c.c., nel termine di un anno, che era certamente decorso nel momento in cui il giudizio è stato introdotto (11.6.2021), avendo l'odierna appellante posto in essere, in data successiva alla scadenza delle fatture (che segna il momento dal quale i diritti potevano essere esercitati), un unico atto interruttivo, con la messa in mora in data
15.7.2019.
Il credito azionato in questo giudizio non può, invece, trovare fondamento, come vorrebbe l'appellante, nel contratto di factoring (che regola unicamente il rapporto fra cedente e cessionario), non costituendo il mutamento soggettivo dal lato del creditore, che si realizza con la cessione, un mutamento rilevante ai fini della disciplina della prescrizione.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
2.2. Le spese di lite
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (euro 164.298,36), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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