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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 10.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 7945/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
n.q. di genitore di con l'Avv. Parte_1 Persona_1
Alberto Ardizzone;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/8/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…tale quadro
NON determina, nel minore in oggetto, persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, NON soddisfacendo, quindi, i requisiti richiesti dall'art. 6 L. 508/88
e della L. 11/10/90 N° 289. […]” e che pertanto “…il giovane in Persona_1 atto, è minore NON ”. Per_2
1 Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della revisione in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 10.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo al minore
[...]
le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza (id Persona_1
est: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz).
Ed invero, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui
[...]
è affetto (id est: “Disturbo dell'apprendimento”), ha chiaramente concluso Persona_1
2 che in capo al predetto “…Non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 25.6.2024, a firma della dott.ssa
[...]
redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. Per_3
12952/2023.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 25.6.2024, a firma della dott.ssa redatta in sede di Persona_3
giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 12952/2023; CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 10 gennaio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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