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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 14791 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIROLAMO RUBINO
Attrice
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Convenuto
oggetto: revoca contributo pubblico conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della sentenza del 15.10.2021 del Tar Palermo di declaratoria di difetto di giurisdizione, la ditta ha riassunto il giudizio ivi proposto e Parte_1 diretto all'annullamento della determina n.211/2021 del 7.6.2021 con la quale l' Controparte_2 ha revocato il D.D.S. n. 5010 del 16.11.2011 e, segnatamente, “il premio di primo insediamento previsto con la misura 112 pari ad euro 80.000 ed il contributo previsto ai sensi della misura 121, pari ad euro 116.085,72”.
A sostegno della domanda ha esposto di aver presentato due distinti progetti nell'ambito del contributo previsto nella “misura 112PSR2007-2013” e nello specifico l'uno rientrante nella misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole” e l'altro n.311/1,
“diversificazione in attività non agricole-agriturismo”.
1 A seguito dell'ammissione di entrambi i progetti era stato così riconosciuto il premio di primo insediamento (misura n.112) pari all'importo complessivo di € 80.000,00
(effettivamente corrisposto), il contributo per la misura n. 121 di € 116.085,72 pari al
50% della spesa ammissibile al finanziamento e per l'ulteriore misura n.311/1.
Erano poi intervenute domande di variante di entrambi i progetti, mentre il progetto relativo alla misura n.311/1 era stato oggetto di rinuncia.
All'esito della presentazione dell'istanza di pagamento del saldo del 24.5.2016
l'amministrazione con verbale del 20.10.2016 aveva verificato la corrispondenza del progetto realizzato a quello previsto e modificato per effetto delle varianti, assegnandole un punteggio pari a 49,5, riservandosi di approvare la variante del 19.10.2015 all'esito della verifica finale.
Successivamente all'esito della verifica sui luoghi, con relazione del 20.2.2017 erano poi state accertate “alcune criticità” ed in considerazione di violazioni del piano di investimento, al progetto veniva assegnato il punteggio pari a 27,4 così ponendo in discussione il permanere delle condizioni di ammissibilità del finanziamento.
Ha quindi dedotto che a seguito delle osservazioni dalla stessa presentate, veniva redatta una nuova relazione (del 20.4.2018) all'esito del controllo sui luoghi effettuati dall' di Trapani. Pur venendo meno molti di rilievi contenuti nella Parte_2
precedente relazione, al progetto veniva comunque assegnato un punteggio (36,50) insufficiente per l'ammissione al finanziamento.
Secondo parte attrice il provvedimento di revoca disposto deve ritenersi illegittimo in quanto le procedure di controllo erano state effettuate in violazione del punto 14 del manuale perché alle stesse aveva preso parte il medesimo funzionario (dott. Pt_3
che aveva svolto le precedenti fasi dell'approvazione della graduatoria, della concessione del finanziamento e della liquidazione.
Ha poi dedotto l'insussistenza delle contestazioni mosse. Ed invero quanto alla non corrispondenza all'obiettivo commerciale da raggiungere previsto nel progetto, ha evidenziato che la stima svolta aveva carattere meramente previsionale e che comunque tale risultato sarebbe stato raggiunto solo all'esito dell'entrata a regime della produzione, possibile solo dopo 3 anni dall'ultimo degli interventi descritti. Parimenti infondata sarebbe la contestazione secondo cui la realizzazione di un nuovo fabbricato e la ristrutturazione di quello esistente non erano giustificabili in relazione al piano degli investimenti, essendo l'uno destinato ad ospitare i silos di stoccaggio dell'olio extra vergine e per il deposito delle lattine, e l'altro per il deposito dei macchinari in dotazione dell'azienda.
2 L'acquisto di apparecchiatura strumentale diversa da quella indicata nelle previsioni progettuali, comunque documentata, non integrava poi una difformità, trattandosi comunque di acquisti di beni aventi carattere similari a quelli preventivati.
Era da considerarsi infondata anche l'ulteriore contestazione di mancanza di investimenti innovativi.
L'attrice ha infatti evidenziato come la realizzazione di un punto vendita aziendale in un'area classificata come zona D (area rurale con ritardo di sviluppo) costituisse un intervento progettuale certamente da collocarsi oltre i canoni della ordinarietà.
Contrariamente a quanto rilevato dall'amministrazione l'impianto di irrigazione ad alta efficienza era stato realizzato per una superficie pari al 77% dell'intera area aziendale e non quindi nella minor misura indicata nella relazione del 20.2.2017 richiamata nel provvedimento di revoca del finanziamento.
A corredo del progetto era poi stato allegata la dichiarazione di agibilità sottoscritta dal tecnico, alla quale non aveva fatto seguito alcun provvedimento di diniego ad opera dell'amministrazione, con la conseguenza che anche detta contestazione doveva ritenersi infondata.
In ogni caso il provvedimento di revoca era da considerarsi illegittimo per omessa o motivazione essendo lo stesso fondato attraverso il richiamo alle due relazione degli accertatori, contenenti conclusioni tra loro contrastanti.
L'amministrazione convenuta si è costituita domandano il rigetto della domanda.
Disposto l'accertamento tecnico a mezzo dell'esperto nominato dal Tribunale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'8.11.2024.
Va osservato che le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo.
Tale certamente deve qualificarsi la posizione di colui che, ammesso al finanziamento, si veda revocare il provvedimento di ammissione, per circostanze che attengo alla fase esecutiva del rapporto, e che intervengono quindi all'esito della fase discrezionale di scelta del beneficiario.
La revoca del finanziamento non costituisce esercizio di un potere autoritativo fondato su una valutazione discrezionale parametrata all'interesse pubblico, bensì di un potere che discende dalla violazione, da parte del soggetto finanziato, di una delle prescrizioni su di esso gravanti, espressamente previste nel bando di partecipazione alla gara per l'assegnazione del beneficio e nel successivo decreto di ammissione.
3 Il giudizio volto ad accertare quindi l'illegittimità del provvedimento di revoca non ha natura impugnatoria e non è quindi diretto ad accertare la conformità dell'atto alle norma procedimentali che ne disciplinano l'adozione, bensì a verificare la sussistenza del diritto a conseguire il finanziamento. Ne consegue che trattandosi di giurisdizione sul diritto ad ottenere il finanziamento, restano irrilevanti le dedotte violazioni procedimentali allegate dall'attrice, dovendo invece verificarsi la sussistenza del diritto della stessa ad ottenere le somme previste.
Operano quindi i generali principi in tema di riparto di onere di allegazione e prova in ipotesi di inadempimento del contratto.
Conseguentemente l'amministrazione revocante è onerata dell'allegazione della condotta inadempiente realizzata dal soggetto finanziato e della idoneità di detta condotta a costituire un evento che ex art. 1455 c.c. che ne pregiudica l'interesse in modo significativo.
Qualora poi la causa di revoca sia espressamente prevista nel bando, il verificarsi dell'evento contemplato, può produrre gli effetti della clausola risolutiva espressa con conseguente esonero dell'amministrazione di allegare la gravità della condotta dedotta.
Compete invece al soggetto finanziato dimostrare di aver correttamente adempiuto a tutti gli oneri su di esso gravanti.
Nel caso di specie, va poi osservato come la revoca oggetto del giudizio riguarda due distinti finanziamenti tra loro collegati.
Ed invero la misura 112 era destinata ad incentivare l'insediamento dei giovani agricoltori, ai quali era domandato anche l'avvio di un progetto di impresa oggetto di altro finanziamento, essendo stabilito nel relativo bando che “oltre alla specifica misura di sostegno all'insediamento, anche il ricorso obbligatorio ad almeno un'altra misura del programma”, concernente investimenti, scelta tra le seguenti misure a) ammodernamento delle aziende agricole (121); b) accrescimento del valore economico delle foreste (122); c) primo imboschimento di terreni agricoli (221); d) diversificazione in attività non agricole (311).
Nella specie e presentavano due distinte Controparte_3 CP_4
istanze per la misura n.112, formulando altresì due distinti progetti, l'uno per la misura n. 121 (oggetto del presente giudizio) e l'altra per la misura 311 (per il quale è stata formulata rinuncia e adottato provvedimento di revoca non oggetto del presente giudizio ).
Secondo quanto previsto nel bando, pur trattandosi di due distinti finanziamenti ancorati a presupposti diversi, la misura a sostegno dell'insediamento (n.112) risulta
4 presupporre, per come previsto nel bando, la presentazione di uno dei progetti indicati, di modo che la revoca di quest'ultimo incide anche sul diritto a conseguire la misura di sostegno all'insediamento. E' infatti stabilito che “La misura opera esclusivamente in aggregazione ad altre misure (progettazione integrata) che, nel loro insieme, costituiscono il “Pacchetto giovani”, di seguito indicato come “Pacchetto” e che “c) la mancanza dei requisiti per l'ammissibilità di tutte le operazioni relative agli investimenti previsti nella/e misura/e obbligatoria/e di cui il giovane agricoltore ha richiesto l'attivazione nell'ambito della domanda afferente al pacchetto, comporta la non ammissibilità dell'intera domanda pacchetto. Nel caso in cui almeno una misura obbligatoria viene dichiarata ammissibile e la validità del piano aziendale non venga inficiata dalla non ammissibilità della altra o delle altre misure a partecipazione obbligatoria, la domanda si ritiene ammissibile”.
Nel medesimo bando è stabilito che i soggetti finanziati mantengano il punteggio assegnato e convalidato dagli IPA.
Con riferimento poi ai progetti finanziati è prevista, secondo quanto stabilito nel decreto n. 5010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari del 16.11.2011 che
“in caso di mancato completamento della contierabilità del progetto si darà corso alla revoca del presente provvedimento con restituzione da parte di codeste ditte delle somme già percepite (aiuto 112 ed eventuali benefici a valere sulle altre misure approvate). L'amministrazione potrà derogare a condizione che la “cantierabilità parziale debba comunque, garantire la realizzazione degli interventi ammessi per un importo minimo pari a € 160.000,00”.
Nel decreto di concessione del finanziamento è altresì stabilito (art. 6) che il mantenimento del medesimo punteggio assegnato in sede di ammissione può essere derogato, qualora la modifica garantisca, comunque il permanere nella parte di graduatoria finanziata.
Nel caso di specie la causa della revoca di entrambi i finanziamenti è rappresentata, come indicato nel provvedimento del 7.6.2021, dagli esiti delle relazioni di controllo in loco del 20.2.2017 e del 20.4.2018. Nel richiamare gli esiti di detti accertamenti,
l'amministrazione ha quindi evidenziato che dalla relazione del 20.4.2018, confermativa della precedente, è emerso che:
1) gli investimenti e/o gli acquisiti realizzati sono sostanzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento nonché alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione ed alle spese rendicontante in domanda di pagamento;
5 2) il punteggio di 36,50 alla luce della nota prot. 5418 del 23.7.2018… che autorizza
l'ultimo scorrimento della graduatoria regionale definitiva mis. 112 fino alla posizione
1.883 (cui corrisponde un punteggio pari a 40) non consente alla ditta beneficiaria di rientrare fra quelle finanziabili.
I due motivi di revoca espressi nel provvedimento vanno poi integrati con l'ultima relazione del 20.4.2018 disposta a seguito delle osservazioni dell'attrice, quale ultimo atto destinato ad accertare la regolare esecuzione del progetto ammesso e richiamato nell'atto di revoca, con conseguente assorbimento dei rilievi espressi nel precedente accertamento e non confermati alla data del 20.4.2018.
Si tratta di due autonome cause di revoca del finanziamento ciascuna idonea a fondare la disposta risoluzione del rapporto di finanziamento.
Ne consegue che la relativa verifica va svolta per entrambi i presupposti.
All'esito della consulenza deve ritenersi che il presupposto di cui al n. 2 sopra indicato, non ha trovato conferma.
Ed invero il c.t.u. all'esito degli accertamenti sui luoghi ha constatato l'effettiva realizzazione dell'impianto di irrigazione sull'intera superficie dell'azienda pari ad area
(30.768,00 mq) corrispondente a quella indicata dall'amministrazione come oggetto del progetto finanziato, ed ha quindi attribuito, secondo i parametri previsti nel bando, a tale adempimento l'ulteriore punteggio, non assegnato dalla p.a., pari a 4 punti. Per effetto di tale accertamento, il punteggio del progetto è quindi pari a 40,5, che consente quindi l'utile collocazione dello stesso nel novero dei progetti comunque finanziabili (ultimo nella graduatorio essendo il punteggio di 40), con conseguente venir meno della causa di revoca di cui al punto 2 sopra indicato.
A diversa conclusione deve invece giungersi in relazione all'altro motivo di revoca del finanziamento.
Dalla relazione del 2018 risulta infatti che con riferimento “agli investimenti innovativi volti all'introduzione in azienda delle fasi della trasformazione e/o commercializzazione
e/o vendita diretta dei prodotti aziendali che non rappresentano l'ordinarietà per il settore, la ditta in fase di progettazione aveva previsto l'acquisto di una serie di attrezzature di alto livello tecnologico al fine di ridurre al minimo i costi di gestione e garantire un'elevata qualità dei prodotti. Per il settore olivicolo era previsto l'acquisto di n. 4 serbatoi di stoccaggio da lt. 1000, n. 1 riempitrice con dosatore volumetrico per lattine, n. 1 riempitrice lineare a quattro becchi per bottiglie, n. 1 pompa autoadescante, n. 1 etichettatrice da banco, completa di dispositivo di applicazione, etichetta e controetichetta, timbratore lotto, n. 1 acidimetro per olio, n. 1 idropulitrice
6 ad acqua calda, n. 1 filtro a cartoni per olio e n. 1 bilichetto elettronico.
Per quanto concerne il settore dell'ortofrutta era previsto l'acquisto di una cella frigorifera per consentire la conservazione del prodotto fresco da essere immesso sul mercato in un periodo maggiore richiesta”. Per come esposto nella relazione “la ditta a parte i silos, non ha acquistato le attrezzature sopra elencate…e non ha effettuato investimenti innovativi volti all'introduzione in azienda delle fasi di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali hce non rappresentano
l'ordinarietà per il settore”.
In relazione alle spese sono state ritenute inammissibili quelle relative all'assicurazione in quanto si riferiscono alla misura n.311/A oggetto di rinuncia;
le spese per lo smontaggio dell'impianto di irrigazione su uliveto e agrumeto e per il posizionamento dei silos in quanto non preventivati;
le spese per l'acquisto di 6 silos con caratteristiche diverse da quelle previste senza preventiva comunicazione e invio dei relativi preventivi.
A fronte di dette contestazioni, costituiva onere dell'attrice fornire la prova di aver dato corso al progetto degli investimenti nei termini indicati nella domanda di ammissione e nelle successive varianti approvate dall'amministrazione.
Pur lasciando in disparte l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto dei silos, per le quali le considerazioni svolte dall'attrice vanno condivise in ragione della conformità dei beni acquisiti rispetto alla loro funzione e alla non necessarietà di un ulteriore preventivo, deve ritenersi che le ulteriori contestazioni come sopra mosse, integrano la causa di revoca del finanziamento rappresentata dalla mancata realizzazione del progetto per come ammesso e autorizzato.
Il mancato acquisto della cella frigorifera e degli altri beni indicati, - non oggetto di contestazione-, valgono a privare il progetto delle finalità cui era destinato in termini di innovazione produttiva.
In relazione a tale specifico profilo, il consulente non ha potuto svolgere alcuna verifica a causa del mancato deposito, il cui onere come già esposto grava sull'attrice, dei relativi progetti e della rendicontazione.
In ragione di quanto esposto e ritenuto che per effetto della mancata corrispondenza tra gli acquisti previsti e quelli effettuati, il progetto imprenditoriale oggetto del finanziamento non può dirsi realizzato, così come le finalità sottese alle misure finanziarie indicate, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Si ritiene infine di disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti essendosi accertato che uno dei motivi di revoca del finanziamento posti a fondamento
7 del provvedimento indicato è risultato infondato, e pertanto si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, nella misura già ridotta di 7.051,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u. liquidate come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico per
1/3 di parte convenuta e per 2/3 di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
• Rigetta le domande avanzata da;
Parte_1
• dichiara la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del
50% e per l'effetto Condanna a pagare al convenuto la Parte_1
quota del 50% delle spese di lite che si liquidano in 7.051,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
• Pone le spese di c.t.u., liquidate come già liquidate per 1/3 a carico di parte convenuta e per 2/3 a carico di parte attrice.
Palermo, 5.5.2025
Il Giudice Claudia Spiga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 14791 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIROLAMO RUBINO
Attrice
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Convenuto
oggetto: revoca contributo pubblico conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 18.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della sentenza del 15.10.2021 del Tar Palermo di declaratoria di difetto di giurisdizione, la ditta ha riassunto il giudizio ivi proposto e Parte_1 diretto all'annullamento della determina n.211/2021 del 7.6.2021 con la quale l' Controparte_2 ha revocato il D.D.S. n. 5010 del 16.11.2011 e, segnatamente, “il premio di primo insediamento previsto con la misura 112 pari ad euro 80.000 ed il contributo previsto ai sensi della misura 121, pari ad euro 116.085,72”.
A sostegno della domanda ha esposto di aver presentato due distinti progetti nell'ambito del contributo previsto nella “misura 112PSR2007-2013” e nello specifico l'uno rientrante nella misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole” e l'altro n.311/1,
“diversificazione in attività non agricole-agriturismo”.
1 A seguito dell'ammissione di entrambi i progetti era stato così riconosciuto il premio di primo insediamento (misura n.112) pari all'importo complessivo di € 80.000,00
(effettivamente corrisposto), il contributo per la misura n. 121 di € 116.085,72 pari al
50% della spesa ammissibile al finanziamento e per l'ulteriore misura n.311/1.
Erano poi intervenute domande di variante di entrambi i progetti, mentre il progetto relativo alla misura n.311/1 era stato oggetto di rinuncia.
All'esito della presentazione dell'istanza di pagamento del saldo del 24.5.2016
l'amministrazione con verbale del 20.10.2016 aveva verificato la corrispondenza del progetto realizzato a quello previsto e modificato per effetto delle varianti, assegnandole un punteggio pari a 49,5, riservandosi di approvare la variante del 19.10.2015 all'esito della verifica finale.
Successivamente all'esito della verifica sui luoghi, con relazione del 20.2.2017 erano poi state accertate “alcune criticità” ed in considerazione di violazioni del piano di investimento, al progetto veniva assegnato il punteggio pari a 27,4 così ponendo in discussione il permanere delle condizioni di ammissibilità del finanziamento.
Ha quindi dedotto che a seguito delle osservazioni dalla stessa presentate, veniva redatta una nuova relazione (del 20.4.2018) all'esito del controllo sui luoghi effettuati dall' di Trapani. Pur venendo meno molti di rilievi contenuti nella Parte_2
precedente relazione, al progetto veniva comunque assegnato un punteggio (36,50) insufficiente per l'ammissione al finanziamento.
Secondo parte attrice il provvedimento di revoca disposto deve ritenersi illegittimo in quanto le procedure di controllo erano state effettuate in violazione del punto 14 del manuale perché alle stesse aveva preso parte il medesimo funzionario (dott. Pt_3
che aveva svolto le precedenti fasi dell'approvazione della graduatoria, della concessione del finanziamento e della liquidazione.
Ha poi dedotto l'insussistenza delle contestazioni mosse. Ed invero quanto alla non corrispondenza all'obiettivo commerciale da raggiungere previsto nel progetto, ha evidenziato che la stima svolta aveva carattere meramente previsionale e che comunque tale risultato sarebbe stato raggiunto solo all'esito dell'entrata a regime della produzione, possibile solo dopo 3 anni dall'ultimo degli interventi descritti. Parimenti infondata sarebbe la contestazione secondo cui la realizzazione di un nuovo fabbricato e la ristrutturazione di quello esistente non erano giustificabili in relazione al piano degli investimenti, essendo l'uno destinato ad ospitare i silos di stoccaggio dell'olio extra vergine e per il deposito delle lattine, e l'altro per il deposito dei macchinari in dotazione dell'azienda.
2 L'acquisto di apparecchiatura strumentale diversa da quella indicata nelle previsioni progettuali, comunque documentata, non integrava poi una difformità, trattandosi comunque di acquisti di beni aventi carattere similari a quelli preventivati.
Era da considerarsi infondata anche l'ulteriore contestazione di mancanza di investimenti innovativi.
L'attrice ha infatti evidenziato come la realizzazione di un punto vendita aziendale in un'area classificata come zona D (area rurale con ritardo di sviluppo) costituisse un intervento progettuale certamente da collocarsi oltre i canoni della ordinarietà.
Contrariamente a quanto rilevato dall'amministrazione l'impianto di irrigazione ad alta efficienza era stato realizzato per una superficie pari al 77% dell'intera area aziendale e non quindi nella minor misura indicata nella relazione del 20.2.2017 richiamata nel provvedimento di revoca del finanziamento.
A corredo del progetto era poi stato allegata la dichiarazione di agibilità sottoscritta dal tecnico, alla quale non aveva fatto seguito alcun provvedimento di diniego ad opera dell'amministrazione, con la conseguenza che anche detta contestazione doveva ritenersi infondata.
In ogni caso il provvedimento di revoca era da considerarsi illegittimo per omessa o motivazione essendo lo stesso fondato attraverso il richiamo alle due relazione degli accertatori, contenenti conclusioni tra loro contrastanti.
L'amministrazione convenuta si è costituita domandano il rigetto della domanda.
Disposto l'accertamento tecnico a mezzo dell'esperto nominato dal Tribunale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'8.11.2024.
Va osservato che le contestazioni mosse da parte attrice si inseriscono in un rapporto tra ente pubblico creditore e soggetto finanziato, nel quale sono riconoscibili posizioni sostanziali di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo.
Tale certamente deve qualificarsi la posizione di colui che, ammesso al finanziamento, si veda revocare il provvedimento di ammissione, per circostanze che attengo alla fase esecutiva del rapporto, e che intervengono quindi all'esito della fase discrezionale di scelta del beneficiario.
La revoca del finanziamento non costituisce esercizio di un potere autoritativo fondato su una valutazione discrezionale parametrata all'interesse pubblico, bensì di un potere che discende dalla violazione, da parte del soggetto finanziato, di una delle prescrizioni su di esso gravanti, espressamente previste nel bando di partecipazione alla gara per l'assegnazione del beneficio e nel successivo decreto di ammissione.
3 Il giudizio volto ad accertare quindi l'illegittimità del provvedimento di revoca non ha natura impugnatoria e non è quindi diretto ad accertare la conformità dell'atto alle norma procedimentali che ne disciplinano l'adozione, bensì a verificare la sussistenza del diritto a conseguire il finanziamento. Ne consegue che trattandosi di giurisdizione sul diritto ad ottenere il finanziamento, restano irrilevanti le dedotte violazioni procedimentali allegate dall'attrice, dovendo invece verificarsi la sussistenza del diritto della stessa ad ottenere le somme previste.
Operano quindi i generali principi in tema di riparto di onere di allegazione e prova in ipotesi di inadempimento del contratto.
Conseguentemente l'amministrazione revocante è onerata dell'allegazione della condotta inadempiente realizzata dal soggetto finanziato e della idoneità di detta condotta a costituire un evento che ex art. 1455 c.c. che ne pregiudica l'interesse in modo significativo.
Qualora poi la causa di revoca sia espressamente prevista nel bando, il verificarsi dell'evento contemplato, può produrre gli effetti della clausola risolutiva espressa con conseguente esonero dell'amministrazione di allegare la gravità della condotta dedotta.
Compete invece al soggetto finanziato dimostrare di aver correttamente adempiuto a tutti gli oneri su di esso gravanti.
Nel caso di specie, va poi osservato come la revoca oggetto del giudizio riguarda due distinti finanziamenti tra loro collegati.
Ed invero la misura 112 era destinata ad incentivare l'insediamento dei giovani agricoltori, ai quali era domandato anche l'avvio di un progetto di impresa oggetto di altro finanziamento, essendo stabilito nel relativo bando che “oltre alla specifica misura di sostegno all'insediamento, anche il ricorso obbligatorio ad almeno un'altra misura del programma”, concernente investimenti, scelta tra le seguenti misure a) ammodernamento delle aziende agricole (121); b) accrescimento del valore economico delle foreste (122); c) primo imboschimento di terreni agricoli (221); d) diversificazione in attività non agricole (311).
Nella specie e presentavano due distinte Controparte_3 CP_4
istanze per la misura n.112, formulando altresì due distinti progetti, l'uno per la misura n. 121 (oggetto del presente giudizio) e l'altra per la misura 311 (per il quale è stata formulata rinuncia e adottato provvedimento di revoca non oggetto del presente giudizio ).
Secondo quanto previsto nel bando, pur trattandosi di due distinti finanziamenti ancorati a presupposti diversi, la misura a sostegno dell'insediamento (n.112) risulta
4 presupporre, per come previsto nel bando, la presentazione di uno dei progetti indicati, di modo che la revoca di quest'ultimo incide anche sul diritto a conseguire la misura di sostegno all'insediamento. E' infatti stabilito che “La misura opera esclusivamente in aggregazione ad altre misure (progettazione integrata) che, nel loro insieme, costituiscono il “Pacchetto giovani”, di seguito indicato come “Pacchetto” e che “c) la mancanza dei requisiti per l'ammissibilità di tutte le operazioni relative agli investimenti previsti nella/e misura/e obbligatoria/e di cui il giovane agricoltore ha richiesto l'attivazione nell'ambito della domanda afferente al pacchetto, comporta la non ammissibilità dell'intera domanda pacchetto. Nel caso in cui almeno una misura obbligatoria viene dichiarata ammissibile e la validità del piano aziendale non venga inficiata dalla non ammissibilità della altra o delle altre misure a partecipazione obbligatoria, la domanda si ritiene ammissibile”.
Nel medesimo bando è stabilito che i soggetti finanziati mantengano il punteggio assegnato e convalidato dagli IPA.
Con riferimento poi ai progetti finanziati è prevista, secondo quanto stabilito nel decreto n. 5010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari del 16.11.2011 che
“in caso di mancato completamento della contierabilità del progetto si darà corso alla revoca del presente provvedimento con restituzione da parte di codeste ditte delle somme già percepite (aiuto 112 ed eventuali benefici a valere sulle altre misure approvate). L'amministrazione potrà derogare a condizione che la “cantierabilità parziale debba comunque, garantire la realizzazione degli interventi ammessi per un importo minimo pari a € 160.000,00”.
Nel decreto di concessione del finanziamento è altresì stabilito (art. 6) che il mantenimento del medesimo punteggio assegnato in sede di ammissione può essere derogato, qualora la modifica garantisca, comunque il permanere nella parte di graduatoria finanziata.
Nel caso di specie la causa della revoca di entrambi i finanziamenti è rappresentata, come indicato nel provvedimento del 7.6.2021, dagli esiti delle relazioni di controllo in loco del 20.2.2017 e del 20.4.2018. Nel richiamare gli esiti di detti accertamenti,
l'amministrazione ha quindi evidenziato che dalla relazione del 20.4.2018, confermativa della precedente, è emerso che:
1) gli investimenti e/o gli acquisiti realizzati sono sostanzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento nonché alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione ed alle spese rendicontante in domanda di pagamento;
5 2) il punteggio di 36,50 alla luce della nota prot. 5418 del 23.7.2018… che autorizza
l'ultimo scorrimento della graduatoria regionale definitiva mis. 112 fino alla posizione
1.883 (cui corrisponde un punteggio pari a 40) non consente alla ditta beneficiaria di rientrare fra quelle finanziabili.
I due motivi di revoca espressi nel provvedimento vanno poi integrati con l'ultima relazione del 20.4.2018 disposta a seguito delle osservazioni dell'attrice, quale ultimo atto destinato ad accertare la regolare esecuzione del progetto ammesso e richiamato nell'atto di revoca, con conseguente assorbimento dei rilievi espressi nel precedente accertamento e non confermati alla data del 20.4.2018.
Si tratta di due autonome cause di revoca del finanziamento ciascuna idonea a fondare la disposta risoluzione del rapporto di finanziamento.
Ne consegue che la relativa verifica va svolta per entrambi i presupposti.
All'esito della consulenza deve ritenersi che il presupposto di cui al n. 2 sopra indicato, non ha trovato conferma.
Ed invero il c.t.u. all'esito degli accertamenti sui luoghi ha constatato l'effettiva realizzazione dell'impianto di irrigazione sull'intera superficie dell'azienda pari ad area
(30.768,00 mq) corrispondente a quella indicata dall'amministrazione come oggetto del progetto finanziato, ed ha quindi attribuito, secondo i parametri previsti nel bando, a tale adempimento l'ulteriore punteggio, non assegnato dalla p.a., pari a 4 punti. Per effetto di tale accertamento, il punteggio del progetto è quindi pari a 40,5, che consente quindi l'utile collocazione dello stesso nel novero dei progetti comunque finanziabili (ultimo nella graduatorio essendo il punteggio di 40), con conseguente venir meno della causa di revoca di cui al punto 2 sopra indicato.
A diversa conclusione deve invece giungersi in relazione all'altro motivo di revoca del finanziamento.
Dalla relazione del 2018 risulta infatti che con riferimento “agli investimenti innovativi volti all'introduzione in azienda delle fasi della trasformazione e/o commercializzazione
e/o vendita diretta dei prodotti aziendali che non rappresentano l'ordinarietà per il settore, la ditta in fase di progettazione aveva previsto l'acquisto di una serie di attrezzature di alto livello tecnologico al fine di ridurre al minimo i costi di gestione e garantire un'elevata qualità dei prodotti. Per il settore olivicolo era previsto l'acquisto di n. 4 serbatoi di stoccaggio da lt. 1000, n. 1 riempitrice con dosatore volumetrico per lattine, n. 1 riempitrice lineare a quattro becchi per bottiglie, n. 1 pompa autoadescante, n. 1 etichettatrice da banco, completa di dispositivo di applicazione, etichetta e controetichetta, timbratore lotto, n. 1 acidimetro per olio, n. 1 idropulitrice
6 ad acqua calda, n. 1 filtro a cartoni per olio e n. 1 bilichetto elettronico.
Per quanto concerne il settore dell'ortofrutta era previsto l'acquisto di una cella frigorifera per consentire la conservazione del prodotto fresco da essere immesso sul mercato in un periodo maggiore richiesta”. Per come esposto nella relazione “la ditta a parte i silos, non ha acquistato le attrezzature sopra elencate…e non ha effettuato investimenti innovativi volti all'introduzione in azienda delle fasi di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali hce non rappresentano
l'ordinarietà per il settore”.
In relazione alle spese sono state ritenute inammissibili quelle relative all'assicurazione in quanto si riferiscono alla misura n.311/A oggetto di rinuncia;
le spese per lo smontaggio dell'impianto di irrigazione su uliveto e agrumeto e per il posizionamento dei silos in quanto non preventivati;
le spese per l'acquisto di 6 silos con caratteristiche diverse da quelle previste senza preventiva comunicazione e invio dei relativi preventivi.
A fronte di dette contestazioni, costituiva onere dell'attrice fornire la prova di aver dato corso al progetto degli investimenti nei termini indicati nella domanda di ammissione e nelle successive varianti approvate dall'amministrazione.
Pur lasciando in disparte l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto dei silos, per le quali le considerazioni svolte dall'attrice vanno condivise in ragione della conformità dei beni acquisiti rispetto alla loro funzione e alla non necessarietà di un ulteriore preventivo, deve ritenersi che le ulteriori contestazioni come sopra mosse, integrano la causa di revoca del finanziamento rappresentata dalla mancata realizzazione del progetto per come ammesso e autorizzato.
Il mancato acquisto della cella frigorifera e degli altri beni indicati, - non oggetto di contestazione-, valgono a privare il progetto delle finalità cui era destinato in termini di innovazione produttiva.
In relazione a tale specifico profilo, il consulente non ha potuto svolgere alcuna verifica a causa del mancato deposito, il cui onere come già esposto grava sull'attrice, dei relativi progetti e della rendicontazione.
In ragione di quanto esposto e ritenuto che per effetto della mancata corrispondenza tra gli acquisti previsti e quelli effettuati, il progetto imprenditoriale oggetto del finanziamento non può dirsi realizzato, così come le finalità sottese alle misure finanziarie indicate, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Si ritiene infine di disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti essendosi accertato che uno dei motivi di revoca del finanziamento posti a fondamento
7 del provvedimento indicato è risultato infondato, e pertanto si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, nella misura già ridotta di 7.051,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u. liquidate come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico per
1/3 di parte convenuta e per 2/3 di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
• Rigetta le domande avanzata da;
Parte_1
• dichiara la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del
50% e per l'effetto Condanna a pagare al convenuto la Parte_1
quota del 50% delle spese di lite che si liquidano in 7.051,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
• Pone le spese di c.t.u., liquidate come già liquidate per 1/3 a carico di parte convenuta e per 2/3 a carico di parte attrice.
Palermo, 5.5.2025
Il Giudice Claudia Spiga
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