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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa DA D'IO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2133 /2021 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.5555/2020 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, assegnata in decisione all'udienza dell'18.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Parte_2 C.F._1 da mandato in atti, dall'avv. Anna Felicia Palumbo (c.f. ), d'intesa C.F._2 con l'avv. st. Gennaro Caterino (c.f. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
[...]
Nei confronti di
(P.IVA, in persona del legale rapp.te pro CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall' avv. Federico Giusto (c.f.
), ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Posta C.F._4
Elettronica Certificata: Email_2
-APPELLATO nonchè
Controparte_3
-APPELLATO CP_4
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 tempestivo appello avverso la sentenza n. 5555/2020, depositata in data 31.08.2020, emessa a definizione del procedimento R.G. 12409/2017, con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta.
Nel giudizio di primo grado, aveva dedotto che, in data 16.03.2017, Parte_2 verso le ore 18:40, mentre percorreva la Via Volturno in Villa Literno (CE), alla guida della propria autovettura IA DO, tg. BR393SL, veniva improvvisamente urtato da una autovettura RD US, tg. MH22MMW, di proprietà di Controparte_3 proveniente da Via AR, strada laterale situata alla destra rispetto alla direzione di marcia dell'attore, e gravata da segnale di STOP.
Secondo la ricostruzione dell'attore in primo grado, la RD US, immettendosi da Via
AR senza arrestarsi allo stop né adottare le dovute cautele, invadeva l'intersezione e collideva con la IA DO, la cui marcia procedeva regolare;
l'urto provocava la perdita di controllo del veicolo dell'attore che, costretto a mettere in atto una manovra d'emergenza, finiva la propria corsa contro il muro posto alla sinistra della carreggiata, riportando danni materiali al veicolo.
Assumendo l'esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo RD US nella causazione del sinistro, per la mancata osservanza del segnale di stop, l'attore aveva convenuto in giudizio l' e al fine di ottenere il CP_1 Controparte_3 risarcimento dei danni materiali subiti.
Si era costituito regolarmente l' che aveva eccepito l'infondatezza della domanda CP_1 in fatto e in diritto, nonché la sua improcedibilità, inammissibilità e improponibilità; in via di subordine chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti;
il convenuto era rimasto invece contumace. Controparte_3
Istruita la causa mediante escussione dei testi, acquisizione della documentazione prodotta e CTU tecnico-comparativa, il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, compensando le spese di lite e ponendo a carico di parte attrice le spese di
CTU.
-2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_2
l'erroneità della decisione impugnata in fatto e in diritto.
L'appellante ha censurato la valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice e l'errata applicazione dei principi sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e
253 c.p.c., ritenendo non dimostrata la domanda malgrado la piena convergenza dell'intero quadro probatorio sulla dinamica del sinistro come allegata dall'attore nell'atto di citazione, quale emersa dal modello CAI sottoscritto dal conducente della
RD US nonché dalla testimonianza in atti e dalle risultanze della CTU.
L'appellante ha altresì dedotto l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento dei danni quantificati in € 2.087,00 per danni materiali CP_1 di cui € 250,00 per sosta tecnica ed € 250,00 per svalutazione commerciale, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in CP_1 appello ai sensi degli artt. 164 e 342 c.p.c.; nel merito, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione sia in fatto che in diritto ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Non si è costituito Controparte_3
Disposta l'integrazione del contraddittorio mediante rinotificazione dell'atto di appello al responsabile civile, acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice istruttore, all'udienza dell'18.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione previo conferimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-3. Tanto premesso, va dichiarata la contumacia di Controparte_3 proprietario del veicolo RD US tg. MH22MMW, in quanto non costituitosi nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, neanche in sede di gravame.
-4. In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellato relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. CP_1
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, in modo che nell'atto di appello si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice, dimostrando di aver compreso quanto esposto da quest'ultimo ed offrendo spunti per una decisione diversa, individuando un percorso logico alternativo a quello del precedente Giudice, senza che esso si traduca in un progetto alternativo di sentenza e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nel caso di specie le censure formulate dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa individuazione delle problematiche dibattute, specificando le censure alla ricostruzione della dinamica del sinistro quale operata dal giudice di prime cure.
-5. Passando al vaglio dei motivi di gravame, si rileva che l'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Si reputa fondata il primo motivo di gravame con il quale si censura la valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice.
Difatti dall'esame del compendio istruttorio raccolto in primo grado, comprensivo della testimonianza oculare, puntuale e coerente del teste , nonché della Testimone_1 consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi raggiunta piena prova della responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro de quo, del conducente del veicolo RD US condotto dall'appellato.
In primo luogo, va rilevato che il teste, sig. , ha riferito : “il giorno dell'incidente Tes_1 per cui è causa, avvenuto verso la metà del mese di marzo dell'anno 2017, di sera, verso le ore 18;30/19;00 circa, io mi trovavo in Villa Literno, nell'auto IA DO del sig.
, percorrevamo la strada Via Volturno, quando venivamo investiti Parte_2 da un'auto del tipo RD US.” Il teste ha aggiunto inoltre : “Preciso che, noi percorrevamo la strada Via Volturno regolarmente avente direzione di marcia dal centro del paese verso il Cimitero di Villa Literno quando venivamo investiti dalla RD US che dalla nostra destra e precisamente da Via AR non si fermava al segnale di
Stop a proprio carico. Preciso ancora, il conducente della RD US usciva improvvisamente da Via AR senza fermarsi al segnale di Stop e proprio nel mentre noi ci trovavamo davanti all' incrocio, tanto che, il sig. , Parte_2 conducente del IA DO cercò pure di evitare l 'urto di sterzando a sinistra e suonando, ma data la breve distanza tra i veicoli e la manovra improvvisa tenuta dal conducente della RD US l'urto fu inevitabile.”
Il teste ha quindi riferito puntualmente sulle conseguenze immediate della collisione, confermando l'impatto contro un muro: “Preciso che, sia per l 'urto ricevuto nella fiancata destra che per la manovra posta in essere dal conducente del DO, finivamo la corsa con la parte anteriore sinistra contro il muro dell'abitazione posta alla nostra sinistra” ed ha precisato quanto alla segnaletica presente sul luogo del sinistro: “Preciso che, l'auto RD usciva dalla nostra destra e precisamente da Via AR. Via
AR è gravata da segnale di Stop di tipo verticale.” La descrizione del teste sui punti d'impatto e sui danni riportati è precisa ed attendibile:
“L'urto avveniva tra la parte anteriore dell'auto RD US e la fiancata laterale posteriore destra del IA DO che poi finiva contro il muro alla nostra sinistra con il lato anteriore sinistro. I danni riportati dal IA DO furono porta anteriore e posteriore destra, modanature porte, parafango anteriore sinistro, proiettore anteriore sinistro e specchio retrovisore esterno sinistro.”
La dichiarazione testimoniale resa in atti, si reputa dettagliata e circostanziata, nonché immune da contraddizioni ed ha confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate nell'atto introduttivo.
Occorre aggiungere che il teste ha riconosciuto i veicoli coinvolti nel sinistro nelle fotografie esibitegli, confermando la corrispondenza tra i danni visibili e quelli da lui descritti: “Riconosco dalle foto che la S.V. mi esibisce il IA DO del sig. Parte_2
e i danni da esso riportati al momento dell'incidente.”
[...]
A quanto osservato occorre soggiungere che dall'esame della Consulenza Tecnica
d'Ufficio redatta dal Per. Ind. , emerge un quadro ricostruttivo chiaro Persona_1 della dinamica del sinistro che risulta coerente e tale da confermare la dinamica del sinistro così come rappresentata dalla parte attrice e confermata dal teste escusso.
Relativamente alal dinamica del sinistro, invero, il perito ha infatti rilevato che, per quanto riguarda la IA DO “i fotogrammi allegati agli atti di causa, traente
l'autovettura IA DO con danni in atto, evidenziano che la stessa ebbe a subire un primario investimento nella zona laterale destra di tipo ortogonale applicato nella zona laterale destra che ha interessato la porta e il parafango posteriore” (pag. 6).
Il consulente ha precisato che, a seguito del primo impatto, “l'autovettura Doblo, sia per
l'urto ricevuto e sia per la manovra posta in essere dal conducente per evitare l'impatto, finiva per impattare contro l'ostacolo fisso alla sua sinistra” (pag. 10).
Il giudizio tecnico di compatibilità risulta altresì sia stato espresso in modo netto: “La cinematica descritta nell'atto introduttivo della citazione di parte attorea, confermata dai testimoni escussi, è verosimilmente coerente con i danni rilevati sulla zone laterale destra dell'autovettura attorea IA DO per altezze e conformazioni dei particolari che compongono la parte anteriore dell'autovettura (urtante) RD US” (pag. 11).
Quanto al successivo impatto del contro l'ostacolo fisso, il consulente ha affermato Pt_3 che Infine, considerato la conformazione e la morfologia del parafango anteriore, quella del tubo e del retrovisore esterno, si sancisce la positiva compatibilità dei danni, limitatamente all'urto indiretto contro ostacolo fisso” (pag. 12). Nelle conclusioni della perizia, il CTU nominato ha dichiarato di aver “ben ricostruito la meccanica dell'incidente, sancito la coerenza dei danni diretti con la dinamica dichiarata, e sancito la compatibilità dei danni derivati dall'urto indiretto contro ostacolo fisso, quantificato il patito danno del veicolo attoreo, oltre ad averne evidenziato il valore commerciale” (cfr. pag. 12 della ctu ).
In definitiva, a parere di questo Giudicante il materiale probatorio complessivo converge sulla ricostruzione della dinamica del sinistro quale allegata dall'attore in primo grado secondo cui la RD US provenendo da Via AR, senza rispettare lo stop, urtava il veicolo IA DO , di proprietà di parte appellante, sulla fiancata destra, circostanza tecnicamente accertata dal consulente;
sovrapponibili l'individuazione del punto d'urto e la compatibilità tra le parti dei veicoli coinvolte nello scontro, ed anche la seconda fase della dinamica -lo spostamento della IA DO verso sinistra a causa della manovra d'emergenza, e l'impatto contro il muro- trova conferma nelle verifiche tecniche, che hanno riconosciuto la piena coerenza dei danni anteriori sinistri con l'urto contro ostacolo fisso .
La dinamica risulta infine confermata anche dal contenuto del modello CAI, con particolare riferimento alla ricostruzione del sinistro, all'individuazione dei punti d'urto e alla descrizione dell'intersezione stradale teatro del sinistro.
A questo punto, non sussiste alcun dubbio in ordine alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura RD US, tg. MH22MMW, di proprietà di
[...]
nella determinazione del sinistro, non avendo rispettato il segnale di Controparte_3
STOP ivi presente.
Al riguardo occorre ricordare che l'art. 145, comma 5, del Codice della Strada dispone che: “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Ne discende che la condotta di guida dell'appellato, in violazione dell'obbligo di arresto e di prudenza nella fase di immissione in altra strada, deve essere ritenuta causa diretta ed esclusiva dell'evento dannoso, con conseguente integrale affermazione di responsabilità a suo carico e, in via solidale, della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
-6. Venendo al quantum deleatur, si ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha proceduto a una puntuale quantificazione del danno, sulla base della documentazione fotografica, dei rilievi tecnici e dei parametri correnti di mercato, sicché il danno al veicolo può essere liquidato secondo quanto indicato nella relazione peritale, ritenuto tale valore congruo.
Il consulente d'ufficio, ha rilevato che : “Da indagini eseguita presso i maggiori rivenditori specializzati della zona, si è accertato che l'autovettura IA DO, (anno di prima immatricolazione 31/07/2001) al momento del sinistro che ci riguarda
(16/03/2017), quotava commercialmente € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), Pertanto, qualsiasi ipotesi di riparazione antieconomica del sofferto danno, rispetto al valore di mercato del veicolo, è chiaramente da escludere….Il costo dei particolari di ricambio e le ore necessarie per il ripristino sono stati attinti rispettivamente da prezzario e tempario
"Editoriale MODUS S.p.A.", mentre il prezzo della manodopera è stato desunto dalla media dei prezzi praticati dalle più rappresentative carrozzerie della Provincia. Pertanto, il danno ammonta a: € 1.710,74 (euro millesettecentodieci/74) IVA esclusa € 2.087,10
(euro duemilaottantasette/10) IVA inclusa”.
Ciò posto, va rilevato che in assenza della fattura comprovante l'avvenuto esborso non può essere riconosciuto all'appellante il relativo importo a titolo di IVA, ma esclusivamente l'importo al netto dell'imposta, pari ad euro € 1.710,74, non essendo dimostrato l'effettivo pagamento dell'IVA da parte dell'istante; alla somma andranno aggiunti gli interessi dalla data dell'evento al soddisfo
Deve infine rilevarsi che, con riferimento alle voci di danno relative alla sosta tecnica e alla svalutazione commerciale del veicolo, pari rispettivamente ad € 250,00 ciascuna,
l'appellante si è limitato ad avanzare una mera richiesta risarcitoria, senza tuttavia fornire alcuna allegazione documentale idonea a dimostrarne la sussistenza e l'entità della voce di danno richiesta che, invece, esige una prova rigorosa che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Ne discende che in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura RD US nella causazione del sinistro e per l'effetto gli odierni appellati, nelle rispettive qualità, vanno condannati al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 1.710,74 oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo a titolo di risarcimento del danno.
-7. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass.
n. 26985/09; n. 12963/07). Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, il tutto con riferimento ai parametri medi attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate con distrazione ai procuratori antistatari che ne hanno formulato espressa richiesta.
-8. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico degli appellati in via definitiva
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull' appello proposta da avverso la sentenza n.5555/2020 emessa dal giudice di Parte_2
Pace di Santa Maria Capua Vetere, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 5555/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dichiara l'esclusiva responsabilità del veicolo RD US tg. MH22MMW, di proprietà di nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui è causa e per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di risarcimento danni, condanna l' al pagamento, Controparte_5 in favore dell'appellante , della somma di € 1.710,74, oltre interessi Parte_2 dalla data dell'evento al soddisfo a titolo di risarcimento del danno;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di CP_1 giudizio che si liquidano in € 1.265,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 125,00 per esborsi, per il primo grado di giudizio nonché in €
2.552,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi, ed € 147,00 per esborsi, per il secondo grado, con attribuzione diretta ai procuratori anticipatari, per entrambi i gradi di giudizio;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese di CTU sostenute dall'appellante CP_1 nel precedente grado di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16/12/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'IO