Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Sammarro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Cimino;
Controparte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/12/2022, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di in virtù di contratto a tempo determinato dal 25.8.2018 Controparte_1 al 31.12.2018 per 102 giornate svolgendo l'attività di bracciante agricola, livello 2, qualifica operaio, dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 in diversi fondi posti in località del Comune di Corigliano Rossano e territori limitrofi;
che si è avveduta che il datore di lavoro non le ha versato i contributi;
che il datore di lavoro non ha regolarizzato la posizione contributiva;
ha domandato di accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di per il periodo Controparte_1
indicato; di condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva;
di
CP_ ordinare all' di riconoscere le giornate di lavoro denunciate a fini contributivi.
Si è costituito il datore di lavoro rappresentando di aver correttamente assunto la lavoratrice e di aver instaurato formalmente il rapporto di lavoro procedendo con tutte le comunicazioni del caso e che, invero, il mancato accredito delle giornate lavorative non deriva da un omessa
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CP_ Si è costituito l' che ha prodotto le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti dell'azienda agricola e ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo espletamento di prova testimoniale e acquisizione di documenti.
2.1 Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877) “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda.
L' ha contestato il rapporto di lavoro della ricorrente producendo il verbale di CP_3 accertamento allegato agli atti. L'analisi fiscale, economica e contabile dell'azienda, l'esame delle D.A. trasmesse (quasi tutte rifiutate e/o con contratti scaduti), le fatture i contratti prodotti, nonché la dichiarazione rilasciata dal titolare e dai lavoratori sentiti escludono il ricorso alla manodopera bracciantile così come dichiarato dall'azienda. È stato stabilito il fabbisogno di giornate lavorative necessarie negli anni all'azienda, la quantità espressa in quintali delle olive raccolte annualmente (sulla base di quanto dichiarato dai singoli committenti) è stata suddivisa
2 per il coefficiente di 100 Kg, quantitativo che un operaio può raccogliere manualmente in media al giorno. È stata resa evidente la sproporzione tra il fabbisogno reale e quello dichiarato.
A fronte di tali incongruenze, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda.
2.2 I testi ascoltati, figlia e genero della ricorrente, hanno dichiarato di aver lavorato insieme alla raccolta delle olive nei dintorni di San Demetrio Corone e Corigliano.
Occorre rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente non fa menzione del lavoro nel comune di San Demetrio, parlando genericamente di terreni limitrofi al comune di
Corigliano. Il titolare dell'azienda dichiara agli ispettori (si vedano dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo) di non coltivare più dal 2013 i terreni siti in San Demetrio Corone. I testi ascoltati non chiariscono se la raccolta delle olive è stata effettuata per conto di terzi nel
Comune di San Demetrio. Le dichiarazioni in ordine ai terreni in cui si sarebbe svolta l'attività lavorativa sono generiche, tenuto conto della necessità, al fine di stabilirne la verosimiglianza, di confrontare dette dichiarazioni con la effettiva disponibilità dei terreni in capo ad . CP_1
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda di reiscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoli.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
3. La controvertibilità degli elementi dimostrativi esaminati, che mina sul piano probatorio la pretesa azionata in giudizio, induce a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 15/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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