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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3310 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.49 c.p.c. da
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MELE LORENZO , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. assistito e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
SIMONCELLI ANDREA , come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come da precisazioni delle conclusioni di cui all'udienza ex art. 473bis-28 cpc del
20.3.25;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio . Assumeva di essersi unita in matrimonio in data 28.9.2013 a AT con il resistente, anch'egli di nazionalità ucraina, e di aver avuto due figli dal matrimonio: _1
(n SERIATE 01/01/2015) e (n. SERIATE 12/7/2016), entrambi ancora minori. La stessa PE rappresentava che la comunione spirituale dei coniugi era venuta meno a causa del comportamento del marito, il quale l'aveva tradita con un'altra donna ed aveva poi abbandonato la casa coniugale. La ricorrente allegava altresì comportamenti tenuti dal marito nei confronti dei figli di soli 8 e 9 anni non del tutto consoni alla loro età: il sig. aveva mostrato loro le chat con l'amante, spiegando che CP_1 si era innamorato;
aveva preteso di spiegare la differenza tra “maschio” e “marito”; aveva fatto loro promesse poi non mantenute. Concludeva nei seguenti letterali termini: “- Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi e, conseguentemente, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473.bis.49
Cpc; - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in AT in Monte Campione n.19; - Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 600,00 mensili (seicento), Controparte_1 rivalutabili secondo gli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, nonché
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo;
- Disporre, che il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli minori una volta a settimana, giorno da stabilirsi prevalentemente con la madre, dall'uscita dalla scuola dell'infanzia/ scuola primaria sino alle sino alle ore 19.30 senza pernottamento) e a week end alternati sabato o domenica dalle ore 9.00 sino alle 20.00 fino a quando il padre non avrà una dimora stabile e fissa e senza che vi sia la presenza della nuova compagna;
-
Disporre la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed in particolar modo la regolamentazione delle due autovetture a loro intestate (RD fiesta e SL)”.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la rappresentazione dei fatti offerta dalla ricorrente: sosteneva che la crisi coniugale era stata causata dagli atteggiamenti della signora, la quale mal sopportava i parenti del marito e si rifiutava di avere rapporti sessuali con lo stesso, cosa che ingenerava tensioni nella coppia. Negava di aver tradito la moglie e sosteneva di aver prima lasciato la casa coniugale e solo in seguito trovato una nuova compagna. Negava di essersi mai disinteressato ai figli o di aver loro provocato shock e fatto false promesse. In punto economico, rappresentava di aver subito un calo della clientela ingenerato dalle condotte denigratorie della moglie. Sosteneva di aver guadagnato nella prima parte dell'anno solo € 4.550,00 lordi. Di contro, sosteneva che la moglie lavorava in nero come domestica per 8 famiglie, delle quali solo 1 aveva redatto regolare contratto. Chiedeva che la rata di mutuo e quella del finanziamento (vedi tabella) fossero divise a metà.
Rappresentava di non opporsi all'affido condiviso con collocamento presso la madre, ma chiedeva un ampliamento del diritto di visita (chiedeva: 3 giorni a settimana dalle 8:00 alle 18:00 e 1 giorno ogni weekend alternando sabato e domenica). Si offriva di pagare € 150 al mese per ciascun figlio oltre al 50% spese straordinarie. Così letteralmente concludeva: “ 1 pronunciare la separazione personale dei coniugi disponendo le prescritte annotazioni presso i registri dello stato civile;
2- disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento dei medesimi presso la madre, assegnando ad ella la casa coniugale, in favore dei figli, fino alla di loro maggiore età e/o all'autosufficienza economica;
3- disporre che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Parte_1 un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 150,00 al mese per ciascuno di loro (totale €
300,00), somma rivalutabile annualmente secondo il noto indice ISTAT;
4- disporsi l'obbligo di ciascun genitore a concorrere al 50% alle spese straordinarie per i figli secondo il noto protocollo in uso presso il Tribunale di BE;
5- disporsi che l'assegno unico per i figli spetti al 50% a ciascun coniuge;
6- rigettare la domanda di controparte laddove viene chiesta la “regolamentazione” tra i coniugi della dell'autovettura RD ES targata DR 292 SW, accertando e dichiarando che tale vettura è di proprietà esclusiva del sig.
7- disporre che i coniugi concorrano al Controparte_1 pagamento al 50% cadauno del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione coniugale e della relativa rata, nonché del finanziamento stipulato per l'acquisto dei serramenti e della relativa rata;
8- accertata la proprietà comune dell'auto ed essendo il bene non divisibile, disporne Controparte_2 la vendita con divisione del ricavato al 50% trai coniugi;
9- disporsi che il sig. possa vedere i CP_1 figli secondo le seguenti modalità: lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
Un giorno nel week end, alternando sabato e domenica come segue: il sabato con ritiro dei bambini alle ore 10,00 presso la casa coniugale, per poi riportarveli alle ore 10,00 della domenica mattina;
la domenica con ritiro dei bambini alle 10,00 presso la casa coniugale, per poi riportarli alle ore 20,00 della domenica (dopo cena) oppure direttamente a scuola il lunedì mattina. Per quanto attiene i giorni di Natale e S. Stefano e Pasqua e Pasquetta l'unica richiesta è che siano alternati, di talché se i figli a Natale rimangono con la madre, allora a S. Stefano staranno con il padre, mentre l'anno successivo i giorni verranno invertiti (allo stesso modo tra Pasqua e Pasquetta). Durante il periodo estivo il sig. chiede che i figli trascorrano con il medesimo un totale di almeno 4 CP_1 settimane, anche non consecutive, da concordare con la moglie entro il 15 maggio di ciascun anno;
10- quanto alla pensione di invalidità percepita dal figlio , provvedere a regolamentarne _1 la gestione, le modalità di accantonamento e i casi, le modalità e le finalità di utilizzo delle relative somme” Nell'ambito delle memorie si appurava altresì che il figlio minore era titolare di Pt_2 Per_3 pensione di invalidità di € 300,00 mensile ed aveva , nell'anno ricevuto il Bonus B2.
Le parti dichiaravano di scegliere la regolamentazione della legge italiana (udienza del 22.10.24)
.All'esito dell'udienza di prima comparizione del 22.10.2024 il Giudice designato affidava in via condivisa i due minori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla stessa, poneva a carico del padre l'onere di versare un assegno complessivo di € 400,00
(€ 200,00 a figlio) e riconosceva il seguente calendario di visite con il padre: lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21,30; 7 gg durante le festività natalizie e 3 durante quelle pasquali, 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le richieste istruttorie venivano rigettate anche alla luce dell'assenza di richiesta di addebito tra le parti. La causa veniva quindi rinviata all'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 20.3.25 durante la quale il procuratore della ricorrente rinunciava alle altre domande relative al pagamento del mutuo della casa coniugale e del percepimento integrale dell'AU
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le parti hanno due figli minori e non vi sono problemi relativamente alla forma di affido richiesta e già riconosciuta in quella condivisa ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Appaiono essere motivo di discussione a) il diritto di visita del padre e b) la misura dell'assegno di mantenimento.
- Sul diritto di visita
La ricorrente ha insistito negli atti nel richiedere l'esclusione del pernotto dei figli presso il padre e ciò per evitare che i figli possano restare con la nuova compagna del padre.
Ritiene il Collegio, come peraltro anche lo stesso giudice delegato, che tale motivazione non possa considerarsi sufficiente ad escludere il pernotto dei minori presso il padre: non si hanno infatti reali motivi per ritenere la stessa compagna pericolosa, in termini di abuso di alcol o droga piuttosto che per comportamenti aggressivi o violenti , apparendo piuttosto tale richiesta di fatto collegata ad una sorta di gelosia della ricorrente nei confronti della terza persona, oggi compagna del marito.
Ecco allora che può essere confermata la modalità di visita già individuata nell'ambito dei provvedimenti urgenti e così il padre potrà vedere e stare con i minori, salvo accordi migliiorativi assunti dalle parti, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21,30;
7 gg durante le festività natalizie e 3 durante quelle pasquali, 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- Sulla misura dell'assegno
La ricorrente ha chiesto di ottenere un assegno di € 300,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie rispetto al resistente che ha dichiarato di essere disposto a versare € 150,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Va ricordato, per quel che serve, che uno dei due figli è percettore di pensione di invalidità.
E' noto che i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati prescindendo dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. L'obbligo di mantenimento trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile: in particolare, l'art. 315 bis c. 1 cc evidenzia che il figlio ha diritto di essere: “mantenuto , educato, istruito, assistito moralmente”; in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.). Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla “responsabilità genitoriale” . Ecco quindi che l'assegno di mantenimento per i figli o, più correttamente, il contributo al mantenimento altro non è se non un importo forfettizzato, la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento, previsto per legge, in capo ai genitori. Tale principio si concretizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E' infatti chiaro che a) i figli non devono subire nocumento dalla separazione dei genitori, per questo è importante che mantengano, per quanto possibile, il tenore di vita che conducevano quando la coppia era unita, b) Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass. 12308/2007), c) occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito
(e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via,
c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia)
Ebbene nella fattispecie si ha che la ricorrente svolge il lavoro di domestica: ha contratto di assunzione: tempo indeterminato dal 12/2019 per 25 ore settimanali con retribuzione di € 5,78 l'ora;
è comproprietaria della casa coniugale sita in AT al 50%, gravata da mutuo cointestato per una somma originaria di € 120.890,00 (all'inizio del giudizio residuavano circa € 94.000,00 con rata mensile, di importo variabile, è ad oggi pari ad € 648,20) ; ha una SL (cointestata). Ha presentato a) il 730/21 (reddito 2020) reddito complessivo € 8.256; imposta netta 0, addizionale comunale 0, addizionale regionale 0. B) 730/2022 (redditi 2021): complessivo € 8.469,00, imposta netta 0, addizionale comunale 0, addizionale regionale 0. C) 730/2023 (redditi 2022): complessivo €
8.583,00, imposta netta 0, addizionale regionale 0, addizionale comunale 0. Vi sono le seguenti buste paga : paga ottobre 2024: netto € 787,95, novembre 2024: netto € 702,69, paga dicembre 2024: netto
€ 765,92.
Il resistente è massofisioterapista/massaggiatore (titolare della ditta individuale MASSOTERAPIA
RUSLAN DI GULAVSKY RUSLAN), è comproprietario come la moglie della casa coniugale sita in AT al 50%, gravata da mutuo cointestato per una somma originaria di € 120.890,00 (all'inizio del giudizio residuavano circa € 94.000,00 con rata mensile, di importo variabile, è ad oggi pari ad €
648,20), - ha due autovetture: RD ES (intestata a lui esclusivamente) e SL (cointestata). Ha dedotti di avere a) un finanziamento contratto in data 18/06/2016 per la somma di € 10.030,00 per serramenti casa coniugale (residuano € 2.254,68 da pagare, rata di € 113,89). -b) di pagare la rata di mutuo . Vi è poi l'Attestazione del commercialista (doc. n. 4) da cui risulta che la ditta di massoterapia del sig. fino a quel momento nell'anno 2024 emesso fatture per € 4.450,00; - PF 2024 CP_1
(redditi 2023): reddito complessivo € 6.662,00; - PF 2023 (redditi 2022): reddito complessivo €
5.739,00; -PF 2022 (redditi 2021): reddito complessivo € 10.062,00. Ed ancora : -Attestazione del commercialista da cui risulta che la ditta di massoterapia del sig. nell'anno 2024 ha emesso CP_1 totale di fatture per € 5.000,00 con reddito imponibile di € 3.350,00, - Attestazione del commercialista da cui risulta che la ditta di massoterapia del sig. al 03/03/2025 nell'anno 2025 ha emesso CP_1 totale di fatture per € 1.135,00.
La comparazione dei redditi e soprattutto i tempi di permanenza dei minori presso il padre inducono questo Collegio a ritenere equa la misura proposta di € 200,00 a figlio, ciò alla luce del pagamento della rata di mutuo che deve considerarsi ulteriore contribuzione al mantenimento stesso. A tale onere si aggiunge il 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo che si riporta integralmente in sede di dispositivo.
La ricorrente ha svolto in uno col ricorso la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e soprattutto evidenziare se sono interessati a tale pronuncia visto che nelle precisazioni delle conclusioni ciò non veniva ribadito
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (atto n. 44 , parte II , serie C,
[...] registro del Comune di AT , Atti di Matrimonio dell'anno 2013 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera
D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- a) - Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre b) assegna la casa coniugale alla ricorrente c) il padre potrà vedere e stare con i minori, salvo accordi migliiorativi assunti dalle parti, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21,30; 7 gg durante le festività natalizie e 3 durante quelle pasquali, 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno..
- d) Pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre entro il 15 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori l'importo totale di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
- e) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, secondo quanto stabilito dal c.d. Protocollo di
BE , di seguito riportato:
o “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
f) Spese di lite al definitivo
- g) provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in BE, alla Camera di Consiglio del 19 6.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.49 c.p.c. da
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MELE LORENZO , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. assistito e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
SIMONCELLI ANDREA , come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come da precisazioni delle conclusioni di cui all'udienza ex art. 473bis-28 cpc del
20.3.25;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio . Assumeva di essersi unita in matrimonio in data 28.9.2013 a AT con il resistente, anch'egli di nazionalità ucraina, e di aver avuto due figli dal matrimonio: _1
(n SERIATE 01/01/2015) e (n. SERIATE 12/7/2016), entrambi ancora minori. La stessa PE rappresentava che la comunione spirituale dei coniugi era venuta meno a causa del comportamento del marito, il quale l'aveva tradita con un'altra donna ed aveva poi abbandonato la casa coniugale. La ricorrente allegava altresì comportamenti tenuti dal marito nei confronti dei figli di soli 8 e 9 anni non del tutto consoni alla loro età: il sig. aveva mostrato loro le chat con l'amante, spiegando che CP_1 si era innamorato;
aveva preteso di spiegare la differenza tra “maschio” e “marito”; aveva fatto loro promesse poi non mantenute. Concludeva nei seguenti letterali termini: “- Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi e, conseguentemente, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473.bis.49
Cpc; - Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in AT in Monte Campione n.19; - Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 600,00 mensili (seicento), Controparte_1 rivalutabili secondo gli indici Istat a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, nonché
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, secondo quanto stabilito dal Protocollo;
- Disporre, che il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli minori una volta a settimana, giorno da stabilirsi prevalentemente con la madre, dall'uscita dalla scuola dell'infanzia/ scuola primaria sino alle sino alle ore 19.30 senza pernottamento) e a week end alternati sabato o domenica dalle ore 9.00 sino alle 20.00 fino a quando il padre non avrà una dimora stabile e fissa e senza che vi sia la presenza della nuova compagna;
-
Disporre la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed in particolar modo la regolamentazione delle due autovetture a loro intestate (RD fiesta e SL)”.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava la rappresentazione dei fatti offerta dalla ricorrente: sosteneva che la crisi coniugale era stata causata dagli atteggiamenti della signora, la quale mal sopportava i parenti del marito e si rifiutava di avere rapporti sessuali con lo stesso, cosa che ingenerava tensioni nella coppia. Negava di aver tradito la moglie e sosteneva di aver prima lasciato la casa coniugale e solo in seguito trovato una nuova compagna. Negava di essersi mai disinteressato ai figli o di aver loro provocato shock e fatto false promesse. In punto economico, rappresentava di aver subito un calo della clientela ingenerato dalle condotte denigratorie della moglie. Sosteneva di aver guadagnato nella prima parte dell'anno solo € 4.550,00 lordi. Di contro, sosteneva che la moglie lavorava in nero come domestica per 8 famiglie, delle quali solo 1 aveva redatto regolare contratto. Chiedeva che la rata di mutuo e quella del finanziamento (vedi tabella) fossero divise a metà.
Rappresentava di non opporsi all'affido condiviso con collocamento presso la madre, ma chiedeva un ampliamento del diritto di visita (chiedeva: 3 giorni a settimana dalle 8:00 alle 18:00 e 1 giorno ogni weekend alternando sabato e domenica). Si offriva di pagare € 150 al mese per ciascun figlio oltre al 50% spese straordinarie. Così letteralmente concludeva: “ 1 pronunciare la separazione personale dei coniugi disponendo le prescritte annotazioni presso i registri dello stato civile;
2- disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento dei medesimi presso la madre, assegnando ad ella la casa coniugale, in favore dei figli, fino alla di loro maggiore età e/o all'autosufficienza economica;
3- disporre che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Parte_1 un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 150,00 al mese per ciascuno di loro (totale €
300,00), somma rivalutabile annualmente secondo il noto indice ISTAT;
4- disporsi l'obbligo di ciascun genitore a concorrere al 50% alle spese straordinarie per i figli secondo il noto protocollo in uso presso il Tribunale di BE;
5- disporsi che l'assegno unico per i figli spetti al 50% a ciascun coniuge;
6- rigettare la domanda di controparte laddove viene chiesta la “regolamentazione” tra i coniugi della dell'autovettura RD ES targata DR 292 SW, accertando e dichiarando che tale vettura è di proprietà esclusiva del sig.
7- disporre che i coniugi concorrano al Controparte_1 pagamento al 50% cadauno del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione coniugale e della relativa rata, nonché del finanziamento stipulato per l'acquisto dei serramenti e della relativa rata;
8- accertata la proprietà comune dell'auto ed essendo il bene non divisibile, disporne Controparte_2 la vendita con divisione del ricavato al 50% trai coniugi;
9- disporsi che il sig. possa vedere i CP_1 figli secondo le seguenti modalità: lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
Un giorno nel week end, alternando sabato e domenica come segue: il sabato con ritiro dei bambini alle ore 10,00 presso la casa coniugale, per poi riportarveli alle ore 10,00 della domenica mattina;
la domenica con ritiro dei bambini alle 10,00 presso la casa coniugale, per poi riportarli alle ore 20,00 della domenica (dopo cena) oppure direttamente a scuola il lunedì mattina. Per quanto attiene i giorni di Natale e S. Stefano e Pasqua e Pasquetta l'unica richiesta è che siano alternati, di talché se i figli a Natale rimangono con la madre, allora a S. Stefano staranno con il padre, mentre l'anno successivo i giorni verranno invertiti (allo stesso modo tra Pasqua e Pasquetta). Durante il periodo estivo il sig. chiede che i figli trascorrano con il medesimo un totale di almeno 4 CP_1 settimane, anche non consecutive, da concordare con la moglie entro il 15 maggio di ciascun anno;
10- quanto alla pensione di invalidità percepita dal figlio , provvedere a regolamentarne _1 la gestione, le modalità di accantonamento e i casi, le modalità e le finalità di utilizzo delle relative somme” Nell'ambito delle memorie si appurava altresì che il figlio minore era titolare di Pt_2 Per_3 pensione di invalidità di € 300,00 mensile ed aveva , nell'anno ricevuto il Bonus B2.
Le parti dichiaravano di scegliere la regolamentazione della legge italiana (udienza del 22.10.24)
.All'esito dell'udienza di prima comparizione del 22.10.2024 il Giudice designato affidava in via condivisa i due minori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla stessa, poneva a carico del padre l'onere di versare un assegno complessivo di € 400,00
(€ 200,00 a figlio) e riconosceva il seguente calendario di visite con il padre: lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21,30; 7 gg durante le festività natalizie e 3 durante quelle pasquali, 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le richieste istruttorie venivano rigettate anche alla luce dell'assenza di richiesta di addebito tra le parti. La causa veniva quindi rinviata all'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 20.3.25 durante la quale il procuratore della ricorrente rinunciava alle altre domande relative al pagamento del mutuo della casa coniugale e del percepimento integrale dell'AU
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le parti hanno due figli minori e non vi sono problemi relativamente alla forma di affido richiesta e già riconosciuta in quella condivisa ad entrambi i genitori e collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Appaiono essere motivo di discussione a) il diritto di visita del padre e b) la misura dell'assegno di mantenimento.
- Sul diritto di visita
La ricorrente ha insistito negli atti nel richiedere l'esclusione del pernotto dei figli presso il padre e ciò per evitare che i figli possano restare con la nuova compagna del padre.
Ritiene il Collegio, come peraltro anche lo stesso giudice delegato, che tale motivazione non possa considerarsi sufficiente ad escludere il pernotto dei minori presso il padre: non si hanno infatti reali motivi per ritenere la stessa compagna pericolosa, in termini di abuso di alcol o droga piuttosto che per comportamenti aggressivi o violenti , apparendo piuttosto tale richiesta di fatto collegata ad una sorta di gelosia della ricorrente nei confronti della terza persona, oggi compagna del marito.
Ecco allora che può essere confermata la modalità di visita già individuata nell'ambito dei provvedimenti urgenti e così il padre potrà vedere e stare con i minori, salvo accordi migliiorativi assunti dalle parti, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21,30;
7 gg durante le festività natalizie e 3 durante quelle pasquali, 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
- Sulla misura dell'assegno
La ricorrente ha chiesto di ottenere un assegno di € 300,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie rispetto al resistente che ha dichiarato di essere disposto a versare € 150,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Va ricordato, per quel che serve, che uno dei due figli è percettore di pensione di invalidità.
E' noto che i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati prescindendo dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. L'obbligo di mantenimento trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile: in particolare, l'art. 315 bis c. 1 cc evidenzia che il figlio ha diritto di essere: “mantenuto , educato, istruito, assistito moralmente”; in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.). Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla “responsabilità genitoriale” . Ecco quindi che l'assegno di mantenimento per i figli o, più correttamente, il contributo al mantenimento altro non è se non un importo forfettizzato, la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento, previsto per legge, in capo ai genitori. Tale principio si concretizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E' infatti chiaro che a) i figli non devono subire nocumento dalla separazione dei genitori, per questo è importante che mantengano, per quanto possibile, il tenore di vita che conducevano quando la coppia era unita, b) Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass. 12308/2007), c) occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito
(e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via,
c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia)
Ebbene nella fattispecie si ha che la ricorrente svolge il lavoro di domestica: ha contratto di assunzione: tempo indeterminato dal 12/2019 per 25 ore settimanali con retribuzione di € 5,78 l'ora;
è comproprietaria della casa coniugale sita in AT al 50%, gravata da mutuo cointestato per una somma originaria di € 120.890,00 (all'inizio del giudizio residuavano circa € 94.000,00 con rata mensile, di importo variabile, è ad oggi pari ad € 648,20) ; ha una SL (cointestata). Ha presentato a) il 730/21 (reddito 2020) reddito complessivo € 8.256; imposta netta 0, addizionale comunale 0, addizionale regionale 0. B) 730/2022 (redditi 2021): complessivo € 8.469,00, imposta netta 0, addizionale comunale 0, addizionale regionale 0. C) 730/2023 (redditi 2022): complessivo €
8.583,00, imposta netta 0, addizionale regionale 0, addizionale comunale 0. Vi sono le seguenti buste paga : paga ottobre 2024: netto € 787,95, novembre 2024: netto € 702,69, paga dicembre 2024: netto
€ 765,92.
Il resistente è massofisioterapista/massaggiatore (titolare della ditta individuale MASSOTERAPIA
RUSLAN DI GULAVSKY RUSLAN), è comproprietario come la moglie della casa coniugale sita in AT al 50%, gravata da mutuo cointestato per una somma originaria di € 120.890,00 (all'inizio del giudizio residuavano circa € 94.000,00 con rata mensile, di importo variabile, è ad oggi pari ad €
648,20), - ha due autovetture: RD ES (intestata a lui esclusivamente) e SL (cointestata). Ha dedotti di avere a) un finanziamento contratto in data 18/06/2016 per la somma di € 10.030,00 per serramenti casa coniugale (residuano € 2.254,68 da pagare, rata di € 113,89). -b) di pagare la rata di mutuo . Vi è poi l'Attestazione del commercialista (doc. n. 4) da cui risulta che la ditta di massoterapia del sig. fino a quel momento nell'anno 2024 emesso fatture per € 4.450,00; - PF 2024 CP_1
(redditi 2023): reddito complessivo € 6.662,00; - PF 2023 (redditi 2022): reddito complessivo €
5.739,00; -PF 2022 (redditi 2021): reddito complessivo € 10.062,00. Ed ancora : -Attestazione del commercialista da cui risulta che la ditta di massoterapia del sig. nell'anno 2024 ha emesso CP_1 totale di fatture per € 5.000,00 con reddito imponibile di € 3.350,00, - Attestazione del commercialista da cui risulta che la ditta di massoterapia del sig. al 03/03/2025 nell'anno 2025 ha emesso CP_1 totale di fatture per € 1.135,00.
La comparazione dei redditi e soprattutto i tempi di permanenza dei minori presso il padre inducono questo Collegio a ritenere equa la misura proposta di € 200,00 a figlio, ciò alla luce del pagamento della rata di mutuo che deve considerarsi ulteriore contribuzione al mantenimento stesso. A tale onere si aggiunge il 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo che si riporta integralmente in sede di dispositivo.
La ricorrente ha svolto in uno col ricorso la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e soprattutto evidenziare se sono interessati a tale pronuncia visto che nelle precisazioni delle conclusioni ciò non veniva ribadito
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (atto n. 44 , parte II , serie C,
[...] registro del Comune di AT , Atti di Matrimonio dell'anno 2013 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera
D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- a) - Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre b) assegna la casa coniugale alla ricorrente c) il padre potrà vedere e stare con i minori, salvo accordi migliiorativi assunti dalle parti, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (o comunque tre giorni a settimana da concordare tra i coniugi) dalle 8,00 alle 18,00 nel periodo scolastico, e dalle 8 alle 20,00 durante quello estivo;
un fine settimana alternato dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21,30; 7 gg durante le festività natalizie e 3 durante quelle pasquali, 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno..
- d) Pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre entro il 15 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori l'importo totale di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
- e) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, secondo quanto stabilito dal c.d. Protocollo di
BE , di seguito riportato:
o “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
f) Spese di lite al definitivo
- g) provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in BE, alla Camera di Consiglio del 19 6.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino