Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2026REG.PROV.COLL.
N. 01242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n. 40/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. NT MO RR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, dipendente del Ministero dell’interno, con la qualifica di Vigile del fuoco, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena, ha proposto, in data 3 novembre 2023, istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151 del 2001 presso la sede di Latina, al fine di potersi ricongiungere con il proprio nucleo familiare e, in particolare, con la propria figlia minore, di età inferiore, all’epoca della richiesta, a tre anni.
2. Con la nota del 5.9.2023, il Ministero dell’Interno, ha trasmesso all’istante la comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 e, con il successivo decreto prot. -OMISSIS-/2023 ha respinto l’istanza, sul presupposto della sussistenza di motivate esigenze organiche e di servizio, consistenti nella scopertura di organico del Comando VVF di Siena ed in ragione del rilevante rischio antropico presente nell’ambito del territorio di competenza.
3. Il provvedimento è stato impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego sufficientemente motivato, in relazione alle problematiche organizzative ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza.
3.1. Il primo giudice ha evidenziato la sussistenza di un particolare rischio antropico, derivante dalla presenza sul territorio di: i. tre aziende a rischio di incidente rilevante; ii. tratti autostradali ad alto tasso incidentale; iii. aree ad elevata vocazione turistica; fattori ritenuti tutti determinanti ai fini della predisposizione di un adeguato dispositivo di soccorso.
3.2. Il Tribunale ha infine respinto anche le ulteriori pretese di tipo risarcitorio.
4. L’originario ricorrente ha impugnato la decisione -insistendo sulla richiesta risarcitoria- sulla base di un unico ed articolato motivo di censura di seguito sinteticamente riassunto:
i) il provvedimento impugnato non avrebbe indicato le concrete esigenze organizzative che avrebbero potuto impedire l’assegnazione alla sede richiesta;
ii) il primo giudice avrebbe disatteso erroneamente dedotta normativa di settore, come rimarcata dall’Accordo 19 aprile 2016, intercorso con le associazioni sindacali rappresentative di Comparto;
iii) inconferenti risulterebbero le esigenze evidenziate dall’Amministrazione, tenuto conto della genericità di quelle correlate al rischio antropico;
iv) il trasferimento temporaneo del ricorrente non avrebbe, comunque, inciso sulla consistenza dell’organico;
v) infine, il Tar avrebbe disatteso erroneamente il rilievo relativo alla situazione familiare del ricorrente, in violazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, nella parte in cui detta previsione normativa mira ad agevolare la cura dei minori nella prima infanzia e le esigenze familiari.
4.1. Insiste l’appellante nel richiamare detto art. 42- bis, nella parte in cui prevede espressamente che l'eventuale dissenso dell’Amministrazione, postula una motivazione rinforzata e dovrebbe essere limitato “a casi o esigenze eccezionali”.
5. L’Amministrazione si è costituita, in giudizio, riproponendo le difese già spiegate in primo grado.
6. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 il ricorso è stato introitato per la decisione.
7. L’oggetto del presente ricorso riguarda l’applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 recante:
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” – introdotto dall'art. 3, comma 105, della l. n. 350/2003 e modificato dalla l. n. 124/2015 – secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (…) può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
7.1. La disposizione in esame rientra tra le norme a tutela dei valori inerenti alla famiglia e, in particolare, quello di cura dei figli minori di tre anni, con ambedue i genitori impegnati in attività lavorativa.
7.2. È stato chiarito in giurisprudenza che la norma, pur non riconoscendo un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo (cfr. Cons. St., sez. III, 3 agosto 2015, n. 3805), demanda all’Amministrazione di accordare la fruizione del beneficio, purché non vi ostino “casi o esigenze eccezionali”, dovendo le misure di sostegno alla maternità e paternità essere applicate tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile.
8. Tanto premesso, l’appello è infondato.
8.1. Dalla motivazione del provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante emergono i “casi o esigenze eccezionali” che legittimano il rigetto dell’istanza.
8.2. L’appellante tenta di confutare la tesi dell’Amministrazione sulle esigenze poste a sostegno del diniego, deducendo che il c.d. “rischio antropico” sarebbe generico, trattandosi, a suo dire, di situazioni di rischio nel concreto non individuate, compendiate nel presunto “rischio di incidente rilevante”. Né l’amministrazione avrebbe incentrato il diniego, sulla indisponibilità di un posto -di corrispondente qualifica- nella dotazione organica presso la sede richiesta; ed, in ogni caso, prosegue l’interessato, quand’anche lo avesse appurato, non avrebbe potuto prescindere dall’accordo integrativo, sottoscritto in data 19 aprile 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, là dove sono stati previsti “posti extra organico ” per i beneficiari delle leggi speciali, come nel caso di specie. In definitiva, l’appellante insiste sul difetto di motivazione, giacché il provvedimento impugnato avrebbe individuato le “esigenze eccezionali”, nella indimostrata “carenza di personale” presso la sede di Siena e rappresentato, in via del tutto generica, possibili “ripercussioni sul servizio”, derivanti dal trasferimento temporaneo del dipendente, senza svolgere tuttavia concrete valutazioni sulla indispensabilità e insostituibilità del dipendente, anche alla luce delle mansioni da questi svolte in sede, allegatamente sostituibili.
8.3. Il Collegio non condivide la prospettazione della difesa appellante secondo cui gli elementi posti dall’Amministrazione a sostegno del decreto gravato in primo grado sarebbero generici e privi di alcuna specificazione.
Anzitutto, con rifermento al rischio antropico esso è stato ravvisato nelle specifiche situazioni di rischio, anche con riguardo ai siti a rischio di incidente rilevante , che rendono immune da mende la scelta organizzativa dell’Amministrazione volta a mantenere il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena in una situazione di pieno organico o di assai limitata scopertura di organico.
In proposito, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire l’attenzione rinforzata da parte del legislatore, alle esigenze organizzative dell’amministrazione specie nei settori più strettamente correlati alla difesa del territorio, alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, in quanto preordinati alla tutela di interessi primari e perciò connotati da forti elementi di specialità (Cons. St., n. 961/2020).
8.4. Sebbene, nel caso che qui occupa, non sia in discussione tanto il dato quantitativo relativo all’organico presente in servizio, quanto principalmente il diverso criterio qualitativo, relativo alla peculiarità del territorio coperto dal Comando presso il quale l’odierno appellante presta servizio, nonché alla necessità di assicurare l’adeguata copertura di pieno organico in una situazione indubbiamente caratterizzata da rischio elevato, non può non evidenziarsi che le difficoltà che l’amministrazione è chiamata a fronteggiare per espletare i compiti d’istituto devono essere valutate ai fini di configurare l’esigenza eccezionale anche là dove si sia in presenza di non rilevanti scoperture di organico, tenuto conto che le forze di polizia anche a statuto non militare ( rectius : speciale) non possono essere assimilate ad una ordinaria p.a., dovendosi evidenziare che il legislatore ha riconosciuto il corpo dei vigili del fuoco quale componente del cd “comparto sicurezza”. Se la scelta organizzativa, come nella specie, non è connotata da irragionevolezza, illogicità ed irrazionalità, non è suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale. Ne consegue che la pretesa del lavoratore che in questo caso chiede il ricongiungimento temporaneo per esigenze di famiglia, non può che essere recessiva, là dove non risulti compatibile con le specifiche esigenze organizzative del datore di lavoro.
8.6. In questo quadro, va osservato che la giurisprudenza è orientata nel senso che il beneficio in esame, stante la delicatezza degli interessi alla cui tutela è preposto, incontri quale unico limite l’impossibilità per l’Amministrazione di concedere il trasferimento richiesto, da intendere nel senso che la stessa può negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 nei casi in cui si ravvisino le surrichimate criticità per l’Amministrazione stessa (Cons. St., sez. III, n. 2725/2024). Va peraltro osservato che la giurisprudenza, cui fa espresso richiamo l’originario ricorrente (cfr. pg. 8 ricorso in appello), relativa a quest’ultima previsione normativa, non risulta conferente, giacché il co. 5 citato riguarda i genitori di minori con disabilità; laddove, invece, la istanza di assegnazione temporanea, avanzata dall’appellante attiene alla diversa ipotesi di ricongiungimento familiare.
8.7. E’ vero che i “rischi antropici”, in sé potrebbero rappresentare ordinarie condizioni di criticità che connotano, invero, tutto il territorio nazionale; è pur vero tuttavia che nella specie tale rischio risulta circostanziato dalla Amministrazione, là dove lo fa discendere dalla presenza di: “n. 3 aziende a rischio di incidente rilevante, tratti autostradali ad alto tasso incidentale, aree ad elevata vocazione turistica, tutti fattori determinanti ai fini della predisposizione di un adeguato dispositivo di soccorso”. In altri termini, il rischio antropico è stato concretizzato attraverso specifiche situazioni di rischio quali i siti “a rischio di incidente rilevante”, che sorreggono la scelta dell’Amministrazione appellata di mantenere il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena in una situazione di “pieno organico o di assai limitata scopertura di organico”.
8.8. In conclusione, non è ravvisabile il dedotto difetto d’istruttoria e di motivazione, evincendosi dalla lettura del decreto impugnato l’effettiva eccezionalità della situazione richiamata quale causa ostativa alla concessione del beneficio.
9. Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De IS, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
NT MO RR, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT MO RR | NA De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.