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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4703/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4703 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.”, vertente TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Boccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al c.so G. Garibaldi, n. 206; Opponente
E
(cod. fisc. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58 Opposta
Nonché
(cod. fisc. ), in persona del suo procuratore, Controparte_2 P.IVA_2
Opposta contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_2 il , quale ente impositore, nonché l' , quale Controparte_1 Controparte_2
a l fine di accertare la nullità e/o i nto n.
100 2024 00203684 044 000 notificata in data 15/05/24 portante intimazione di pagamento per un importo complessivo di €565,12, e n. 100 2024 002036830 43 000 notificata in data 15/05/24 portante intimazione di pagamento per un importo complessivo di €836,48, entrambe portanti crediti per contributo unificato dovuto per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati ex art. 15, comma
2, L. 117/1988. Rassegnava, all'uopo, le conclusioni che seguono: “Nel merito voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previo accertamento dei fatti sin qui descritti, dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo vantato dall'Ente convenuto e, per l'effetto, invalidare le intimazioni di pagamento impugnate per i motivi su indicati”, vinte le spese. Con propria comparsa, si costituiva il Ministero adito che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la domanda attorea nella cognizione riservata al giudice tributario e concludendo come segue: “- dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione, atteso il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della giurisdizione tributaria;
- in subordine, rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con attribuzione al delle spese di lite.”. Controparte_1
Non compariva la . Controparte_3 Passato il procedimento al ruolo istruttorio assegnato al sottoscritto magistrato, erano invitate le parti a precisare le conclusioni in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione fatto proprio con ordinanza in data 19.09.24, sicché parte opposta ribadiva la insussistenza della giurisdizione del giudice adito, mentre la opponente nulla deduceva sul punto. Alla udienza celebrata in data 5.02.25, il giudizio era trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, è necessario scandagliare la questione di giurisdizione in relazione ai crediti richiamati da parte opponente nell'atto introduttivo, avendo questi incardinato l'opposizione con riguardo a cartella di pagamento portanti pretese di natura tributaria, perché relativa a mancato pagamento “presso il Tribunale di Napoli, del contributo unificato dovuto per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati ex art. 15, comma 2, L. 117/1988” e “presso la Corte di Appello di Napoli, del contributo unificato dovuto per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati ex art. 15, comma 2, L. 117/1988”. La giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 il quale sancisce che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In proposito un orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, n.9840), che esse hanno recentemente ribadito nella sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, ha già avuto modo di statuire “che il contributo unificato ha natura di 'tributo erariale", che la parte è tenuta a versare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia. Titolare della pretesa tributaria è il . In ragione della natura Controparte_1 tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'amministrazione giudiziaria. Gli e attribuiscono, infatti, al funzionario di cancelleria il compito di vigilare sul corretto versamento del contributo unificato (il cui importo muta a seconda della natura e del valore della causa) ed altresì, nel caso di omessa o insufficiente corresponsione dello stesso, il compito di richiederne il pagamento o l'integrazione mediante la notifica di un "invito", al quale segue, in caso di inadempimento, l'iscrizione a ruolo). L'impugnazione della relativa cartella esattoriale dà luogo ad una controversia - nella quale sono parti il soggetto obbligato al versamento del contributo e il - che appartiene alla giurisdizione del Controparte_1 giudice tributario”. Non vi è dubbio, allora, che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento, per la parte qui opposta, concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione e titolato a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822.
A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite.
Ne discende che, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria, sia necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Ad una diversa ricostruzione non conducono né la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità.
Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la Consulta ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proponibili davanti al giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57).
Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata (la Consulta cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd. “rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m.
193/2016). In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”. A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021, 21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito, che la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale.
Pertanto, spetta al Tribunale adito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore contestazione sollevata dalle parti. Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
3. Con riferimento alle spese del presente giudizio, attesa la natura pregiudiziale della questione decisa, il richiamo a posizioni interpretative di recente consolidate in seno alla giurisprudenza di legittimità, nonché le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità, il Tribunale adito reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 28.02.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4703 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.”, vertente TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Boccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al c.so G. Garibaldi, n. 206; Opponente
E
(cod. fisc. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58 Opposta
Nonché
(cod. fisc. ), in persona del suo procuratore, Controparte_2 P.IVA_2
Opposta contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_2 il , quale ente impositore, nonché l' , quale Controparte_1 Controparte_2
a l fine di accertare la nullità e/o i nto n.
100 2024 00203684 044 000 notificata in data 15/05/24 portante intimazione di pagamento per un importo complessivo di €565,12, e n. 100 2024 002036830 43 000 notificata in data 15/05/24 portante intimazione di pagamento per un importo complessivo di €836,48, entrambe portanti crediti per contributo unificato dovuto per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati ex art. 15, comma
2, L. 117/1988. Rassegnava, all'uopo, le conclusioni che seguono: “Nel merito voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previo accertamento dei fatti sin qui descritti, dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo vantato dall'Ente convenuto e, per l'effetto, invalidare le intimazioni di pagamento impugnate per i motivi su indicati”, vinte le spese. Con propria comparsa, si costituiva il Ministero adito che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la domanda attorea nella cognizione riservata al giudice tributario e concludendo come segue: “- dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione, atteso il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della giurisdizione tributaria;
- in subordine, rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con attribuzione al delle spese di lite.”. Controparte_1
Non compariva la . Controparte_3 Passato il procedimento al ruolo istruttorio assegnato al sottoscritto magistrato, erano invitate le parti a precisare le conclusioni in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione fatto proprio con ordinanza in data 19.09.24, sicché parte opposta ribadiva la insussistenza della giurisdizione del giudice adito, mentre la opponente nulla deduceva sul punto. Alla udienza celebrata in data 5.02.25, il giudizio era trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, è necessario scandagliare la questione di giurisdizione in relazione ai crediti richiamati da parte opponente nell'atto introduttivo, avendo questi incardinato l'opposizione con riguardo a cartella di pagamento portanti pretese di natura tributaria, perché relativa a mancato pagamento “presso il Tribunale di Napoli, del contributo unificato dovuto per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati ex art. 15, comma 2, L. 117/1988” e “presso la Corte di Appello di Napoli, del contributo unificato dovuto per il giudizio di responsabilità civile dei magistrati ex art. 15, comma 2, L. 117/1988”. La giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 il quale sancisce che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. In proposito un orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, n.9840), che esse hanno recentemente ribadito nella sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, ha già avuto modo di statuire “che il contributo unificato ha natura di 'tributo erariale", che la parte è tenuta a versare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia. Titolare della pretesa tributaria è il . In ragione della natura Controparte_1 tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'amministrazione giudiziaria. Gli e attribuiscono, infatti, al funzionario di cancelleria il compito di vigilare sul corretto versamento del contributo unificato (il cui importo muta a seconda della natura e del valore della causa) ed altresì, nel caso di omessa o insufficiente corresponsione dello stesso, il compito di richiederne il pagamento o l'integrazione mediante la notifica di un "invito", al quale segue, in caso di inadempimento, l'iscrizione a ruolo). L'impugnazione della relativa cartella esattoriale dà luogo ad una controversia - nella quale sono parti il soggetto obbligato al versamento del contributo e il - che appartiene alla giurisdizione del Controparte_1 giudice tributario”. Non vi è dubbio, allora, che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento, per la parte qui opposta, concerna crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione e titolato a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822.
A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite.
Ne discende che, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria, sia necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Ad una diversa ricostruzione non conducono né la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità.
Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la Consulta ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proponibili davanti al giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57).
Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata (la Consulta cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd. “rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m.
193/2016). In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”. A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021, 21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito, che la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale.
Pertanto, spetta al Tribunale adito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore contestazione sollevata dalle parti. Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
3. Con riferimento alle spese del presente giudizio, attesa la natura pregiudiziale della questione decisa, il richiamo a posizioni interpretative di recente consolidate in seno alla giurisprudenza di legittimità, nonché le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità, il Tribunale adito reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 28.02.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)