Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un'ipotesi in cui l'agente aveva trasferito sul proprio conto titoli un certificato di deposito a lui affidato per la custodia il reato si sia perfezionato non nel luogo della negoziazione ma nel luogo e al tempo in cui la manifestazione di volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa).
Commentario • 1
- 1. MAE su sentenza esecutiva, non necessariamente irrevocabile (42159/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2022
Quel che rileva nell'applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo è che la richiesta di consegna sia basata su una sentenza dotata di forza esecutiva. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso, da un lato, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o, dall'altro, dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Quel che rileva è che la richiesta di consegna si fondi su una decisione giudiziaria che comporti la privazione - sia nella fase cautelare che in quella esecutiva - della libertà personale della persona ricercata. Sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la decisione-quadro, rivolgendosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2004, n. 48438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48438 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 01/12/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1604
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 28666/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AM TR nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in data 4.3.04;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Elisabetta Cesqui il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 1.10.02 il Tribunale di Taranto ha assolto perché il fatto non sussiste D'AM TR dalla imputazione di appropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61 n. 7 c.p.) contestata perché, detenendo a titolo di custodia un libretto al portatore bancario di lire 330.000.000 complessivi intestato a D'AM NA, si appropriava del titolo rifiutandone la restituzione agli eredi del D'AM NA, querela del 16.12.97. Avverso la decisione ha proposto appello il Procuratore Generale e la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 4.3.04 ha condannato l'imputato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti ed i benefici di legge.
I giudici di merito hanno accertato che D'AM NA, anziano sacerdote con seri problemi di vista, nel marzo 1995 diede in custodia al nipote D'AM TR la custodia di un certificato di deposito del Credito Popolare Salentino, riscosso dal titolare il 31.3.95 il cui ricavato di lire 335.916.030 fu dallo stesso affidato per la custodia all'imputato, il quale successivamente trasferì l'importo su un proprio conto titoli. A seguito del decesso del D'AM NA, avvenuto il 28.8.97, il prevenuto rifiutò di consegnare detti importi per la divisione ereditaria con gli altri nipoti del "de cuius", assumendo falsamente di avere avuto i denari in regalo dallo zio, mentre costui era in vita.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per essersi l'eventuale reato consumato il 29 gennaio 1997, otto mesi prima della morte dell'anziano sacerdote, allorché esso ricorrente accese un rapporto bancario contestato alla di lui moglie, soggetto ulteriore estraneo ai rapporti tra zio e nipote, su cui versò gran parte del ricavo del titolo (lire 330.266.000 su 335.91 6.030), con ciò compiendo un atto di disposizione patrimoniale del tutto incompatibile con l'obbligo di custodia del denaro in favore del D'AM NA. Detto atto incompatibile con i doveri di custodia costituisce il momento di interversione del possesso da cui decorrono i termini per la proposizione della querela, spettante al solo sacerdote deceduto sette mesi dopo, non costituendo momento consumativi del reato la data in cui i coeredi seppero dell'intenzione del prevenuto di non volere restituire quanto ricevuto. Il ricorrente deduce che l'omessa restituzione costituisce esclusivamente un "post factum" che si pone quale conseguenza penalmente irrilevante rispetto ad una fattispecie di appropriazione già ampiamente consumata. Eccepisce al riguardo anche il decorso del termine di prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Il reato di cui all'art. 646 c.p. si consuma nel momento dell'azione, cioè dell'interversione del titolo del possesso e si perfezione con il verificarsi dell'evento costituito dal momento in cui la parte offesa viene posta a conoscenza dell'avvenuta appropriazione in suo danno. Non vi è cioè necessaria coincidenza tra il momento in cui viene posta in essere la condotta di appropriazione e di interversione del possesso e quello in cui si verifica l'evento di appropriazione, evento che è costituito dalla manifestazione della volontà dell'agente di fare propria la cosa. L'evento appropriazione si realizza quando la parte offesa subisce il danno della mancata restituzione. Trattasi di principio già affermato da questa sezione, che per le fattispecie di spendita di titoli avuti in garanzia ha statuito che il delitto si perfeziona non quando il titolo viene posto in circolazione, bensì nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione di volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa (Cass. 2^ 27.3.99 n. 1119, ud. 3.3.99, rv. 212976; Cass. 2^ 30.10.86 n. 12096, ud. 15.6.86, rv. 174174). Nella concreta fattispecie, come accertato dal giudice del fatto, il momento della interversione del possesso è stato coincidente con quello in cui l'imputato ha manifestato la volontà di trattenere per sè la somma, dichiarando il suo intendimento di non portare alla massa ereditaria quanto ricevuto a titolo di custodia. Non è al riguardo illogico ritenere, come deciso dalla Corte territoriale, che il precedente versamento su un diverso conto corrente è un dato non incompatibile con la conservazione del denaro, comunque non disperso, comportamento analogo a quello tenuto dall'altro fratello con riferimento alla minore somma sempre ricevuta in custodia dallo zio e prontamente considerata nella divisione ereditaria. Conseguentemente la querela dei coeredi, titolari in proprio in quel momento del diritto alla restituzione, è tempestiva ed il delitto non è ad oggi prescritto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004