Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell'impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.
Commentari • 2
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La massima In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del …
Leggi di più… - 2. Legittimo impedimento via PEC a rischio e pericolo .. della difesa (Cass. 13789/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2021
Istanze di rinvio inviate per PEC non sono istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza: ma è onere del difensore accertarsi non soltanto che l'istanza sia pervenuta all'indirizzo dell'ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all'attenzione del giudice potendo lamentarne l'omesso esame solo qualora sia verificato che ciò sia avvenuto. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 11 marzo – 13 aprile 2021, n. 13789 Presidente Rago – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 37012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37012 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
37 0 1 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1974. Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5263/2016 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CO N. IL 13/07/1950 avverso la sentenza n. 2044/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Anielle che ha concluso per il rigette del ricosse Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29/9/2015 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 22/2/2011 dal Tribunale di Parma, condannava TA LO e RI CO, con la recidiva contestata, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, in ordine al delitto di truffa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ritenuta dal primo giudice.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato RI CO, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale unico motivo, la violazione ed erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali che regolano l'esercizio del diritto di querela. In particolare, per essere stata la querela presentata da soggetto non legittimato, in quanto privo dei poteri di rappresentanza legale dell'impresa che effettuò la fornitura degli alimenti oggetto del contratto (il Caseificio denominato "Castelletto"), a nulla valendo che egli sia il responsabile dell'esercizio commerciale che contrattò con gli imputati. A conferma della fondatezza di tale eccezione il ricorrente cita le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza di primo grado, la quale ha escluso la procedibilità riguardo il delitto di falsità in scrittura privata originariamente contestato al capo b) della rubrica, proprio sul rilievo che mancava la querela della persona offesa, da individuarsi nel legale rappresentante del Caseificio, il quale assume forma societaria.
3. Il ricorso è infondato. Invero, la Corte territoriale ha compiutamente evidenziato le rationes in forza delle quali al gestore dell'esercizio commerciale ove venne perpetrata la truffa (tale NT), al di là dell'assenza di formale investitura dei più ampi poteri per la rappresentanza legale della società, vada riconosciuta la qualità di persona offesa dal reato e, dunque, la titolarità del diritto di querela. Al riguardo, si è fatto riferimento alla circostanza che l'esercizio commerciale era direttamente gestito dall'offeso, il quale vendeva il parmigiano reggiano ivi prodotto in nome e per conto del predetto caseificio, ma assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione commerciale inerente alla vendita del prodotto. La circostanza, dunque, che anche il NT sia il titolare del bene interesse protetto dalla norma e non il semplice danneggiato dal reato, appare, del resto, altresì confermata dalla stessa puntuale ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come il querelante dovette poi risarcire il caseificio per la vendita effettuata agli imputati. Da ciò si ricava, dunque, che unico interlocutore e parte 2 contrattuale del negozio di vendita fu proprio il NT, tanto che fu proprio questi a ricevere, in pagamento, il falso assegno, così assumendo sulla sua esclusiva persona il rischio di impresa. La circostanza, poi, che fu il querelante ad informarsi presso la propria banca del buon fine del titolo, rivela un ulteriore particolare della vicenda, ossia che l'assegno non venne girato al caseificio, ma direttamente all'offeso, il quale si trovò così esposto verso l'azienda in ragione di una vendita, alla quale si era autonomamente determinato, di prodotti che già si trovavano presso il suo esercizio. Il diritto di querela risulta, pertanto, correttamente esercitato da soggetto legittimato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
5. La natura non particolarmente complessa della questione consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 30/06/2016 Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Giovanni Arfolli Den' Holific 6/3/10/18/16 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZION PENALEAL! / Rand, 6 AGU L IL Il Cancelliere M Il Funzionario Galiziario E R S P Angelo Mar CANGEMI E U T S R O C 3