Sentenza 25 ottobre 1999
Massime • 1
Configura un caso di paralisi dell'attività dibattimentale determinata da mancata assistenza difensiva la revoca in massa delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti con nomina di altri difensori ai quali venga concesso termine a difesa, senza che rechi alcuna differenza la circostanza che l'iniziativa sia riferibile agli imputati o ai difensori. In tale ipotesi, ove sia adottato provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, gli effetti di esso si producono nei confronti di tutti gli imputati anche se alcuni non abbiano dato causa al comportamento ostruzionistico, in quanto costoro possono chiedere, per evitare conseguenze per loro pregiudizievoli, che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi a norma del comma quinto dell'art. 304 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 25.10.1999
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 3431
3. " ILARIO MARTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " GIOVANNI ON " N. 12905/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'NO EN, nato a [...] il [...];
avvero ordinanza 26.11.98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ANTONELLO MURA che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 26.11.98 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo ex art. 310 cpp, rigettava l'appello proposto da EN D'NO avverso il provvedimento 7.5.98 della Corte d'assise della stessa città, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per pretesa decorrenza dei termini di custodia cautelare (in relazione all'avvenuto computo di 52 giorni di sospensione susseguenti alla revoca delle nomine dei difensori da parte degli imputati). Proponevano ricorso per Cassazione i difensori del D'NO, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. b) c) cpp in relazione all'art. 304 cpp": contrariamente a quanto ipotizzato dal Tribunale, non vi sarebbe stato per l'imputato D'IN alcun onere di chiedere la separazione "rispetto a una situazione giuridica inesistente" (non prevedendo l'art. 304/b cpp che la revoca del difensore possa costituire "causa di sospensione dei termini";
essendo stato immediatamente nominato un difensore d'ufficio, che aveva consentito la normale prosecuzione del processo); al più avrebbe dovuto applicarsi l'art. 477/2 cpp (rinvio del dibattimento in relazione a un periodo non superiore a dieci giorni), onde evitare un surrettizio prolungamento dei termini custodiali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di EN D'NO non è fondato.
Come già opportunamente posto in rilievo dal Tribunale, la previsione dell'art. 304 comma 7^ cpp risulta assolutamente inequivoca in ordine al fatto che nel computo dei termini di cui al comma 6^ non si tenga conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1^ lett. b) dello stesso articolo, con la ovvia conseguenza che detti periodi assumono carattere aggiuntivo rispetto al calcolo del doppio dei termini massimi di fase (v. sul punto: Cass. I, sent. 1470 del 26.3.97, Cocozza e altri;
Cass. I, sent. 2603 del 5.6.96, D'Addio e altro).
D'altro canto, lo stesso Tribunale non mancò di porre correttamente e convincentemente in evidenza: che il periodo di 53 giorni riguardava il provvedimento di sospensione (dal 26 ottobre al 18 dicembre 1995) a seguito di "revoca in massa delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti, e nomina di difensore al quale veniva concesso dalla Corte termine a difesa"; che la situazione verificatasi configurava uno dei casi di "paralisi dell'attività dibattimentale determinata da mancata assistenza difensiva", con adozione conseguente di un provvedimento di sospensione "volto a neutralizzare gli effetti di iniziative a carattere chiaramente ostruzionistico"; che "l'allontanamento" di uno o più difensori (previsto dal comma 1^ lett. b) dell'art. 304 cpp) era circostanza di per sè riferibile a iniziativa sia del legale sia della persona da questi assistita, "traducendosi in entrambi i casi in una situazione di forzato immobilismo e di impossibile prosecuzione dell'attività dibattimentale" (tanto più che non avrebbe avuto alcun senso una scelta legislativa finalizzata a penalizzare il menzionato comportamento ostruzionistico solo se proveniente dal difensore, e non anche nei casi di paralisi processuale attribuibile a iniziativa dello stesso imputato); che la Corte d'assise aveva fatto esplicito riferimento alla ipotesi delineato dal comma 1^ lett. b) dell'art. 304 cpp (nell'ordinanza si legge testualmente: "si è stati costretti su iniziativa degli imputati, che hanno ostacolato l'ordinario iter del processo": v. in verb. ud. 26.10.95), proprio perché ben consapevole del fatto che la semplice e ordinaria concessione di termine a difesa non avrebbe di per sè comportato sospensione alcuna (v. infatti in proposito: Cass.I, sent. 6506 dell'8.2.99, Barreca e altri); che, a fronte del provvedimento di sospensione, la mancata impugnazione ex art. 310 cpp aveva consolidato la situazione processuale venutasi a determinare con esso provvedimento;
che il D'NO, pur non avendo dato causa diretta alla sospensione del procedimento, avrebbe potuto sottrarsi agli effetti di questo chiedendo la separazione della propria posizione processuale, secondo quanto espressamente previsto dal comma 5^ dell'art. 304 cpp (v. sul tema: Cass. VI, sent. 674 del 21.4.98, Molinetti). È appena il caso di aggiungere che le ordinanze di sospensione previste dall'art. 304 cpp si basano sui presupposti precisati da tale disposizione, su cui non interferiscono aspetti relativi alla concreta gestione del processo, quali le sospensioni del dibattimento ex art. 477 cpp e i correlativi termini ordinatori (v. sull'argomento: Cass. VI, sent. 1489 del 14.5.97, Marziano e altro;
Cass. VI, sent. 458 del 21.2.97, Incarbone e altro). Le considerazioni svolte comportano il rigetto del ricorso e la condanna del D'NO al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter Disp. Att. cpp.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter Disp. Att. cpp.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1999