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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3131/2024 promossa congiuntamente da:
, CF , nato a [...] il [...], residente in San Giuliano Parte_1 C.F._1 Milanese, Via Salvatore Quasimodo 4B (doc. 1), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA COMELLI del Foro di Milano;
e
C.F.: , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in (20078) San Colombano al Lambro, via Giovanni Boccaccio n. 1 lettera 49 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bassanetti;
dall'unione è nato il figlio in data 30.09.2021; Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/11/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1 condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare al figlio una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché rapporti significativi con i nonni di entrambi rami parentali.
3. Le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori – i tempi di permanenza di presso il Per_1 padre saranno così disciplinati: - trascorrerà con il padre tutti i week end;
il padre andrà a prenderlo a casa della madre Per_1 il intorno alle ore 9.30 e la domenica pomeriggio lo riconsegnerà alla madre a Lodi intorno alle ore 16.30;
- trascorrerà con il padre la prima metà delle vacanze natalizie o la seconda metà, ad Per_1 a ni, in modo tale che il giorno di Natale e il giorno di Capodanno vengano trascorsi un anno con la madre ed uno con il padre;
- trascorrerà con il padre le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale e i ponti scolastici Per_1 ad anni alterni con la madre, questi ultimi da definire all'inizio di ogni anno scolastico;
- durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi, il Per_1 cui periodo sarà concordat madre entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per le spese di mantenimento del figlio minore, l'importo di € 250,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 2025, prendendo come riferimento lo stesso mese dell'emissione della sentenza) da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora il 50% delle spese straordinarie, come CP_1 da protocollo spese extra assegno del Tribunale no.
6. Gli importi relativi agli assegni unici e/o familiari verranno divisi al 50% tra i genitori, come previsto per legge.
7. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda protagonisti il figlio, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di loro spettanza.
8. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet scolastici e in particolare quelli inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 15/01/2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3131/2024 promossa congiuntamente da:
, CF , nato a [...] il [...], residente in San Giuliano Parte_1 C.F._1 Milanese, Via Salvatore Quasimodo 4B (doc. 1), rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA COMELLI del Foro di Milano;
e
C.F.: , nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in (20078) San Colombano al Lambro, via Giovanni Boccaccio n. 1 lettera 49 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bassanetti;
dall'unione è nato il figlio in data 30.09.2021; Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/11/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1 condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare al figlio una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché rapporti significativi con i nonni di entrambi rami parentali.
3. Le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori – i tempi di permanenza di presso il Per_1 padre saranno così disciplinati: - trascorrerà con il padre tutti i week end;
il padre andrà a prenderlo a casa della madre Per_1 il intorno alle ore 9.30 e la domenica pomeriggio lo riconsegnerà alla madre a Lodi intorno alle ore 16.30;
- trascorrerà con il padre la prima metà delle vacanze natalizie o la seconda metà, ad Per_1 a ni, in modo tale che il giorno di Natale e il giorno di Capodanno vengano trascorsi un anno con la madre ed uno con il padre;
- trascorrerà con il padre le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale e i ponti scolastici Per_1 ad anni alterni con la madre, questi ultimi da definire all'inizio di ogni anno scolastico;
- durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi, il Per_1 cui periodo sarà concordat madre entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per le spese di mantenimento del figlio minore, l'importo di € 250,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 2025, prendendo come riferimento lo stesso mese dell'emissione della sentenza) da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora il 50% delle spese straordinarie, come CP_1 da protocollo spese extra assegno del Tribunale no.
6. Gli importi relativi agli assegni unici e/o familiari verranno divisi al 50% tra i genitori, come previsto per legge.
7. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda protagonisti il figlio, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di loro spettanza.
8. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet scolastici e in particolare quelli inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 15/01/2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello