Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2004, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., e, per quanto possa occorrere, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma alla Via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
CONCERIA SAN FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via del Giglio 6 (studio dell'Avv. Alfonso De Lauri), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Veritti;
- intimata -
avverso la sentenza n. 896/2001 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, del 15 maggio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7/11/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 1998, la Conceria San Firenze S.p.A. chiedeva al Tribunale di Firenze la condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulla società dal 1988 al 1992, sostenendo l'illegittimità di detta tassa poiché in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE. L'imposto richiesto era pari a lire 63.000.000, oltre agli interessi al tasso applicato dalle banche sugli scoperti di conto corrente o, in subordine, agli interessi legali dalla data dei singoli versamenti ovvero, in ulteriore subordine, dalla domanda giudiziale. Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 17 maggio 2000, condannava il Ministero a pagare la somma di lire 59.000.000, oltre a interessi legali dalla istanza di rimborso e rimborso delle spese di giudizio, ritenendo che la società attrice avesse provato la tempestiva presentazione all'Amministrazione delle istanze di rimborso, limitate, quanto all'anno 1992, alla minor somma di lire 8.000.000 e non a quella di lire 12.000.000 indicata in citazione. Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero delle Finanze, lamentando che il Tribunale non aveva ritenuto la società decaduta dal diritto di rimborso per l'anno 1988 e chiedendo la compensazione almeno parziale delle spese di giudizio.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 896/2001 depositata il 15 maggio 2001, rigettava l'appello proposto dal Ministero e lo condannava alla rifusione in favore della Conceria San Firenze delle ulteriori spese di giudizio.
Contro detta sentenza l'Amministrazione ricorreva per Cassazione con un unico motivo.
Non svolgeva attività difensiva l'intimata società. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso l'Amministrazione ha denunciato "la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..
Il Ministero deduce l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme da rimborsare siano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 - Cass., 28 novembre 2001 n. 15081, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è pertanto illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 cit.). D'altro canto, dalla sentenza si evince che la tassa di iscrizione inerisce a periodi precedenti a quelli che ne occupano e per i quali è intervenuta la decadenza.
Inammissibile la censura sugli interessi ed, in ogni caso, si rileva che è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99, cit.; ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7236). La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.
Non occorre provvedere sulle spese di giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 7 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004