Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 06.05.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 06.05.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
GRECO ANTONIA, nel cui studio ha eletto domicilio opponente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNELLI IDA
nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA e RANDO MARILINA
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_3 rappresentato e difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA
opposti oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.03.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2021 9001718631000, emessa dall' , di € Controparte_1
21.204,82 limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito:
- Cartella n. 02420110011394358000 asseritamente notificata il
18/06/2013 di euro 516,63 relativa a premi e sanzioni per gli anni CP_3
2009, 2010 e 2011 per un importo;
- Cartella n. 02420130000045488000 asseritamente notificata il
18/06/2013 di euro 505,47 relativa a premi e sanzioni per gli anni CP_3
2011 e 2012;
- Cartella n. 02420140000244011000 asseritamente notificata il
26/02/2014 di euro 508,00 relativa a premi e sanzioni per gli anni CP_3
2011, 2012, 2013;
- Cartella n. 02420140005618906000 asseritamente notificata il
11/12/2015 di euro 481,81 relativa a premi e sanzioni per gli anni CP_3
2012, 2013 e 2014;
- Cartella n. 02420150004749638000 asseritamente notificata il
11/12/2015 di euro 428,13 relativa a premi e sanzioni per gli anni CP_3
2013, 2014 e 2015;
- Cartella n. 02420150009047551000 asseritamente notificata il 01/04/2016 di euro 399,26 relativa a premi e sanzioni per l' anno CP_3
2015;
- Cartella n. 02420170003857915000 asseritamente notificata il
20/10/2017 di euro 371,09 relativa a premi e sanzioni per gli anni CP_3
2016 e 2017;
- Cartella n. 02420170008815118000 asseritamente notificata il 20/03/2018 di euro 355,44 relativa a premi e sanzioni per l' anno CP_3
2017;
- Cartella n. 02420190000025364000 asseritamente notificata il 16/03/2019 di euro 342,58 relativa a premi e sanzioni per l'anno CP_3
2018;
- Avviso di addebito n. 32420130001892139000 asseritamente notificato il 06/02/2014 di euro 9.465,18 relativo a contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012,
2014;
- Avviso di addebito n. 32420140002200032000 asseritamente notificato il 30/12/2014 di euro 5.814,25 relativo a contributi IVS fissi/percentuale e somme aggiuntive per gli anni 2013- 2014.
Nello specifico parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la decadenza ex art. 25 D Lgs. 46/99, l'inesistenza del titolo esecutivo ex
2 art. 474 c.p.c., i vizi di forma del ruolo esattoriale. Nel merito ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e le prescrizione e l'inesistenza del credito limitatamente a tre cartelle di pagamento per cessazione dell'attività da parte del ricorrente, nonché l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Costituitosi in giudizio ha contestato gli avversi assunti, CP_2 deducendo la regolarità della notifica degli atti prodromici e concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso. Costituitasi in giudizio ha eccepito preliminarmente il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito la tardività del ricorso e la mancata comunicazione da parte dell'opponente della cessazione dell'attività, deducendo di avere emesso d'ufficio certificato di cessazione attività in data 06.04.2022 con decorrenza 06.02.2014 provvedendo allo sgravio delle cartelle n. 02420150009047551000,
02420170003857915000 02420170008815118000,
02420190000025364000 e concludendo per il rigetto del ricorso relativamente alle restanti cartelle.
All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nr. 02420150009047551000, 02420170003857915000 02420170008815118000, 02420190000025364000, oggetto di sgravio da parte di CP_3
Giova rammentare che “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (cass. civ. sent. n.13217 del 28.5.2013; cass. civ., sent. n.9808 del 9.11.96). Non vi è dubbio che nel caso di specie, per effetto del provvedimento di sgravio, deve ritenersi superata la ragione di contrasto fra le parti con conseguente difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia, costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale ovvero del venir meno della res litigiosa. Tale mutamento fa, appunto, “venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio”
3 fino alla sua naturale definizione (cass. Lav. n. 2268 del 13 marzo 1999; cass. S.U. n. 1048 del 28 settembre 2000). Deve essere, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. L'oggetto del presente giudizio è limitato, pertanto, alle seguenti cartelle e avvisi di addebito: Cartella n. 02420110011394358000 asseritamente notificata il 18/06/2013 di € 516,63 relativa a premi per gli anni 2009, 2010 e CP_3
2011; Cartella n. 02420130000045488000 asseritamente notificata il 18/06/2013 di euro 505,47 relativa a premi per gli anni 2011 e CP_3
2012; Cartella n. 02420140000244011000 asseritamente notificata il 26/02/2014 di euro 508,00 relativa a premi per gli anni 2011, CP_3
2012, 2013; Cartella n. 02420140005618906000 asseritamente notificata il 11/12/2015 di euro 481,81 relativa a premi per gli anni 2012, CP_3
2013 e 2014; Cartella n. 02420150004749638000 asseritamente notificata il 11/12/2015 di euro 428,13 relativa a premi per gli anni 2013, CP_3
2014 e 2015; Avviso di addebito n. 32420130001892139000 asseritamente notificato il 06/02/2014 di euro 9.465,18 relativo a contributi IVS fissi/percentuale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2014; Avviso di addebito n. 32420140002200032000 asseritamente notificato il 30/12/2014 di euro 5.814,25 relativo a contributi IVS fissi/percentuale per gli anni 2013- 2014. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Controparte_4
Invero, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. “cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione
[...] abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della
4 richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Ciò premesso, nel merito il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nel caso di specie, con riferimento all'intimazione di pagamento opposta parte ricorrente non ha proposto opposizione ai prodromici avvisi di addebito e cartelle, deducendone il difetto di notifica, bensì ha impugnato la successiva intimazione di pagamento, ben oltre il termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo. Con la conseguenza che nella parte in cui riguarda eccepiti vizi di forma l'opposizione deve ritenersi tardiva. Risulta altresì in atti la rituale notifica degli atti sottesi all'intimazione opposta, sicchè devono ritenersi inammissibili le censure sulla decadenza dell'iscrizione a ruolo e relative al merito della pretesa
5 contributiva ed alle sanzioni applicate che potevano essere proposte solo con l'opposizione avverso i singoli atti impositivi. Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'odierna parte ricorrente con la proposta opposizione può far valere solo fatti estintivi o modificativi del credito successivi alla formazione del titolo. Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Ciò precisato, occorre esaminare se sia maturata o meno la prescrizione del credito vantato da e da CP_3 CP_2
Sul punto, infatti, è sufficiente rammentare che nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni. Sulla base di quanto sopra esposto, deve ritenersi che nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata da
[...]
, la Cartella n. 02420110011394358000 è stata Controparte_1
notificata il 18/06/2013, la Cartella n. 02420130000045488000 è stata notificata il 18/06/2013, la Cartella n. 02420140000244011000 è stata notificata il 26/02/2014 e la Cartella n. 02420140005618906000 è stata notificata il 26/11/2015 e la Cartella n. 02420150004749638000 è stata notificata il 26/11/2015. In merito alle cartelle di pagamento n. 02420110011394358000
notificata il 18/06/2013, n. 02420130000045488000 notificata il
6 18/06/2013, n. 02420140000244011000 notificata il 26/02/2014 non è stata fornita prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 18.02.2022 i termini di prescrizione erano decorsi. In relazione alle cartelle n. 02420140005618906000 e n. 02420150004749638000, notificate il 26/11/2015, pur applicandosi la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta la prescrizione risulta comunque decorsa. Invero, la disciplina emergenziale prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. In merito infine agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento di cui è causa ha prodotto prova della regolare notifica CP_2 degli stessi. Nello specifico l'avviso di addebito n. 32420130001892139000 è stato notificato con racc. a/r del 06.02.2014 e il n. 32420140002200032000 è stato notificato con racc. a/r del 30.12.2014. Tuttavia non è stata prodotta in giudizio prova della notifica di atti interruttivi dei termini di prescrizione, con la conseguenza che anche per i predetti avvisi di addebito alla data di notifica dell'atto impugnato la prescrizione era già decorsa. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' e dell' mentre nei confronti di CP_2 CP_3 [...]
cui compete tutta l'attività successiva Controparte_5 alla notifica del titolo relativa al recupero dei crediti, le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12.03.2022 da
, così provvede: Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nr. 02420150009047551000, 02420170003857915000, 02420170008815118000, 02420190000025364000;
- accoglie nella restante parte il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione degli importi di cui alle cartelle di pagamento nr. 02420110011394358000, 2420130000045488000, 02420140000244011000, 02420140005618906000 e 02420150004749638000 e agli avvisi di addebito n.
7 32420130001892139000 e n. 32420140002200032000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 02420219001718631000;
- condanna al pagamento delle Controparte_5 spese legali, liquidate in € 1.865,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 06.05.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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